Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1338

Art. 4.

(Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d'azzardo)

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo patologico, di seguito denominato «Osservatorio». L'Osservatorio è presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato e svolge le sue attività in collaborazione con le regioni.

2. L'Osservatorio:

a) ha il compito di monitorare il fenomeno della dipendenza da gioco d'azzardo patologico, con particolare riferimento ai costi sociali, economici e psicologici ad essa associati, nonché ai relativi fattori di rischio, in relazione alla salute dei giocatori e all'indebitamento delle famiglie;

b) redige e trasmette annualmente al Ministro della salute un rapporto sull'attività svolta; tale rapporto può contenere anche proposte volte a migliorare il sistema degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali in favore dei soggetti affetti da GAP;

c) entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le linee guida per la promozione e la realizzazione di campagne informative, volte a prevenire comportamenti patologici e forme di assuefazione derivanti dagli eccessi dell'attività di gioco anche attraverso l'utilizzo di mezzi di comunicazione di massa, a tutela dei consumatori, con particolare riguardo ai minori e ai soggetti più velnerabili;

d) programma corsi di formazione sui rischi collegati al gioco d'azzardo, rivolti ai soggetti privati che esercitano attività commerciali relative ai giochi d'azzardo e tenuti da soggetti dotati di comprovata competenza ed esperienza nella materia, individuati prioritariamente tra gli operatori dei servizi per le tossicodipendenze.