Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1338
Azioni disponibili
Art. 3.
(Livelli essenziali di assistenza per la cura del gioco d'azzardo patologico e relativa certificazione)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, i servizi preposti alle attività di prevenzione della patologia da gioco d'azzardo patologico (GAP) e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti sono individuati nei servizi per le dipendenze istituiti dalle regioni nell'ambito dei rispettivi sistemi sanitari regionali.
2. I medesimi servizi promuovono interventi di prevenzione, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale delle persone affette da patologia da GAP, anche mediante gruppi di mutuo aiuto, in analogia a quanto previsto per le altre dipendenze, sulla base delle linee guida predisposte dal Ministero della salute, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 4.
3. La certificazione della diagnosi di gioco d'azzardo patologico è rilasciata dai presìdi sociosanitari convenzionati con i dipartimenti di salute mentale in collaborazione con i servizi territoriali per le dipendenze (SerD).
4. La certificazione di diagnosi di gioco d'azzardo patologico dà diritto a:
a) l'esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria, relativamente alle prestazioni correlate al trattamento della patologia;
b) l'accesso alle strutture dei presìdi regionali per la valutazione e la diagnosi, l'assistenza psicologica e farmacologica e il ricovero, se necessario, in centri specializzati nella cura della patologia.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il Ministro della salute apporta le necessarie integrazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, come modificato dal decreto del Ministro della sanità 21 maggio 2001, n. 296, al fine di inserire la patologia da GAP tra le malattie e le condizioni che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria.