Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1338

Art. 20.

(Obbligo di informativa per le banche)

1. Al fine di garantire una corretta informazione sul credito e sui rischi connessi alla richiesta di finanziamento da parte di soggetti affetti da ludopatia o da parte di giocatori, gli istituti di credito, alla sottoscrizione del finanziamento, hanno l'obbligo di informare il consumatore sui rischi da sovra-indebitamento legati al gioco lecito. Gli istituti di credito si obbligano inoltre ad avviare campagne di sensibilizzazione nei confronti del gioco d'azzardo e si impegnano ad individuare gli atteggiamenti che rilevano un problema legato al gioco d'azzardo sulla base dei movimenti dei conti correnti e delle carte di credito.