Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1338

Art. 19.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di ordinamento penitenziario ed esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

«Art. 47.1. -- (L'affidamento in prova in casi particolari) -- 1. Se la pena detentiva, inflitta entro il limite di cui al comma 1 dell'articolo 47, deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente, alcool dipendente o dipendente dal gioco che abbia in corso un programma terapeutico di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chieder in ogni momento di essere affidato al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti, associazioni cooperative o privati di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985 n. 297,»;

b) al comma 5 dell'articolo 47 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ai fini della decisione il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre degli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza, alcool dipendenza o dipendenza dal gioco o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio».