Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1338

Art. 18.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo l'articolo 649 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 649-bis. - (Esercizio del gioco di azzardo). -- Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli o associazioni private organizza, tiene o comunque consente il gioco d'azzardo è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa non inferiore ad euro 12.000.

Alla stessa pena soggiace chiunque agevola il gioco di azzardo anche reclutando giocatori ovvero attivando qualsiasi forma di pubblicità in luoghi pubblici, aperti al pubblico e sul web senza espressa autorizzazione dall'autorità pubblica.

Art. 649-ter. - (Circostanze aggravanti). -- Le pene previste all'articolo 649–bis sono raddoppiate:

1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa di gioco;

2) se sono impegnate nel gioco poste rilevanti;

3) se fra coloro che partecipano al gioco ci sono minori degli anni diciotto;

4) se il colpevole ha prestato il denaro affinché venisse utilizzato come puntata nel gioco;

5) se il colpevole ha prestato o promesso di prestare il denaro necessario per assolvere ai debiti di gioco contratti.

Art. 649-quater. -- (Partecipazione al gioco di azzardo). -- Chiunque, senza concorrere nel delitto di cui all'articolo 649-bis, è sorpreso mentre partecipa ad un gioco d'azzardo in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli o associazioni private è punito con l'ammenda fino a 10.000 euro.

La pena è dell'arresto fino a 3 mesi e dell'ammenda non inferiore a 2.000 euro:

1) se la posta in gioco è rilevante;

2) se il fatto è commesso in una sala da gioco o in un pubblico esercizio.

Art. 649-quinques. - (Pene accessorie). -- La condanna per il delitto di cui all'articolo 649-bis comporta:

1) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi;

2) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno;

3) la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.

Art. 649-sexies. -- (Definizione del gioco d'azzardo e delle case da gioco). -- Agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli da 649–bis a 649–quinquies:

1) precedenti sono giochi d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria;

2) sono case da gioco i luoghi di convegno destinati al gioco d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del gioco è sotto qualsiasi forma dissimulato.

Art. 649-septies. -- È sempre disposta la confisca del denaro esposto nel gioco e degli arnesi o oggetti ad esso destinati.

Sono abrogati gli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale.