Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1338
Azioni disponibili
Art. 17.
(Norme in materia di riciclaggio)
1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali ed il riciclaggio di denaro di provenienza illecita e di assicurare il pieno rispetto dei princìpi dell’Unione europea, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 55:
1) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione pecuniaria è triplicata se gli obblighi di identificazione e registrazione non sono assolti o sono assolti in maniera irregolare per effetto dell'indebito frazionamento di una operazione in modo da far apparire gli importi delle giocate o delle vincite inferiori ai limiti previsti dall'articolo 24»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-quater. Le sanzioni pecuniarie previste dai commi da 1 a 6 sono aumentate del 50 per cento quando le violazioni ivi indicate sono commesse da soggetti che svolgono, direttamente o indirettamente, attività di gioco in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»;
b) all'articolo 57 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Le sanzioni pecuniarie previste dai commi da 1 a 5 sono aumentate del 50 per cento quando le violazioni ivi indicate sono commesse da soggetti che svolgono, direttamente o indirettamente, attività di gioco in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»;
c) dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:
«Art. 58-bis. -- (Reiterazione di violazioni) -- 1. In caso di reiterazione delle violazioni degli obblighi previsti dal presente decreto in materia di giochi pubblici si applica la sanzione amministrativa della chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da uno a tre mesi, anche nell'ipotesi di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria».