Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1338
Azioni disponibili
Art. 16.
(Tracciabilità dei flussi)
1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 19, della legge 7 luglio 2009, n. 88, chiunque, anche in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi sul territorio italiano presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o scommesse. Sui predetti conti debbono transitare tutte le spese, le erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari relativi ai concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere.
2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo tra il 10 e il 40 per cento delle somme non transitate sui conti bancari dedicati. Nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o del punto di offerta del gioco sia una società, un'associazione o un ente collettivo, la sanzione amministrativa di cui al presente comma si applica alla società, all'associazione o all'ente collettivo. Nei casi di cui al precedente periodo il rappresentante legale della società, dell'associazione o dell'ente collettivo è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.