Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1338
Azioni disponibili
Art. 14.
(Enti Locali)
1. Al comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'apertura di sale da gioco, di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico e l'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune competente per territorio, rilasciata previo parere del questore. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 86 e 88 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni. L'autorizzazione è concessa per cinque anni e può essere rinnovata alla scadenza. I comuni possono stabilire luoghi sensibili in relazione ai quali può essere negata l'autorizzazione di cui al presente comma, tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete pubblica».
2. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività che possono pregiudicare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela, comprese quelle di raccolta del gioco mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».
3. All'articolo 50, comma 7, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il sindaco può introdurre limitazioni relative agli orari di esercizio e alla localizzazione di attività che possono pregiudicare categorie della popolazione meritevoli di specifica tutela».
4. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e d’intesa con l'ANCI e i rappresentanti delle regioni, adotta linee-guida a sostegno dell’attivazione di misure di prevenzione del gioco d'azzardo patologico la cui attuazione viene affidata alle amministrazioni comunali di concerto con gli esercenti le attività di gioco. Oltre ai punti indicati ai commi da 1 a 3, sono oggetto delle linee-guida i controlli sul rispetto delle norme stabilite e l'avvio di una campagna informativa che faccia conoscere le potenzialità di una sana attività di gioco e i rischi collegati al gioco non controllato.