Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1338

Art. 12.

(Fondo per la prevenzione e la cura del gioco d'azzardo patologico e Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da GAP)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per la prevenzione, la cura del gioco d'azzardo patologico, al fine di finanziare gli interventi di prevenzione, di informazione e di cura in favore delle persone affette da patologia da GAP, nell'ambito del Piano obiettivo previsto dal Ministero della salute.

2. Al fine di ridurre il disagio delle famiglie, anche attraverso il numero verde di cui all'articolo 6, è istituito altresì il Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Al Fondo di cui al comma 1 sono destinate le somme derivanti dalla riduzione dell'l per cento delle percentuali delle somme giocate destinate alla remunerazione degli operatori e dei concessionari inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, con riferimento al settore dei giochi pubblici disciplinato dal comma 6 dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze -- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

5. Al Fondo di cui al comma 2 sono destinate le somme derivanti da una quota percentuale dell'1 per cento delle entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'articolo 24, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 9 dell'articolo 8, nonché al comma 2 dell'articolo 10 della presente legge.