Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1338
Azioni disponibili
Art. 11.
(Obblighi relativi ai luoghi per il gioco d'azzardo)
1. L'esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si svolge come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, è vietato a una distanza inferiore a 300 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, nonché a una distanza inferiore a 100 metri da banche e uffici postali.
2. L'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, all'interno di locali aperti al pubblico, può essere effettuata esclusivamente in spazi appositi e circoscritti, e comunque separati dal resto del locale, in cui si svolge l'ordinaria attività.
3. Al fine di garantire che lo svolgimento delle attività di gioco d'azzardo non determini danni alla salute dei cittadini, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sentito l'Osservatorio, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le misure per evitare che nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo siano introdotti strumenti idonei a indurre la dipendenza dal gioco e a favorire la perdita dell'autocontrollo da parte dei giocatori. In particolare:
a) in deroga all'articolo 51, comma 1, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato fumare anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche e a bevande contenenti alcool;
b) a livello delle caratteristiche edificatorie e strutturali dei locali e degli ambienti devono essere definiti parametri volti a evitare l'adozione di pratiche idonee a indurre la dipendenza dal gioco;
c) all'interno delle sale da gioco è obbligatorio esporre la documentazione informativa relativa ai servizi di assistenza disponibili a livello locale e nazionale rivolti ai soggetti affetti da patologia da GAP. Presso i medesimi locali devono altresì essere disponibili i moduli, predisposti dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, attraverso cui i giocatori possono sottoporsi a un test di autovalutazione per la determinazione del rischio di dipendenza dal gioco d'azzardo;
d) sono introdotti intervalli minimi tra una giocata e l'altra di ciascun gioco d'azzardo prevedendo che tali intervalli siano compatibili con le capacità umane vietando l'utilizzo di programmi informatici o apparecchiature idonee a superare tali capacità;
e) i giocatori devono poter chiedere personalmente di essere esclusi dal gioco. Viene redatto un albo nazionale, a disposizione di tutte le sale da gioco presenti sul territorio italiano dei giocatori che chiedono l'esclusione dai siti di gioco.