Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1338
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Art. 10.
(Divieto di propaganda pubblicitaria del gioco d'azzardo)
1. La propaganda pubblicitaria del gioco d'azzardo è vietata nel territorio nazionale.
2. Chi trasgredisce al divieto di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro per ogni violazione del divieto.
3. I proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono devoluti nell'apposito Fondo di cui all'articolo 12.