Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1385

Art. 3.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, ciascun collegio plurinominale corrisponde di norma all'estensione territoriale di una provincia, come delimitata alla data di entrata in vigore della presente legge, o è determinato per accorpamento di province diverse, purché contermini; nel caso di province di dimensione estesa, i collegi sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni compresi in altra provincia;

b) sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, della sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei deputati. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e ai criteri indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

c) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono determinati, in base ai princìpi e criteri direttivi enunciati all'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, otto collegi uninominali assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

d) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi plurinominali è costituito tenendo conto della presenza delle minoranze linguistiche, ai sensi della legge 23 febbraio 2001, n. 38;

e) il numero dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati non può essere superiore a 120.

2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere entro venticinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro quindici giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dal parere di cui al comma 3 qualora non sia espresso entro i termini assegnati.