Legislatura 17ª - Dossier n. 29

Lo stalking

Il decreto-legge n. 11 del 2009 ha introdotto nel codice penale l'articolo 612-bis, che disciplina il reato di "Atti persecutori" (cd. stalking).

Per la sussistenza della nuova fattispecie delittuosa si richiede la ripetitività della condotta, nonché l'idoneità dei comportamento a provocare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero a costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è della reclusione da sei mesi a cinque anni (la pena massima è stata portata a 5 anni dal decreto-legge 78/2013, al fine di permettere l’applicazione della custodia cautelare in carcere).

Il delitto è aggravato nelle seguenti ipotesi:

il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è¨ stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;

il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici;

il fatto è commesso a danno di un minore;

il fatto è commesso in danno di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità

il fatto è commesso con armi o da persona travisata.

    Sul versante processuale, il delitto è punito a querela della persona offesa, che deve essere presentata entro sei mesi dai fatti. Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità. Dopo un lungo dibattito in sede di conversione del decreto-legge n. 93 del 2013, il Parlamento ha confermato la procedibilità a querela del delitto ed ha negato l'irrevocabilità della querela stessa (originarimente richiesta dal Governo); il legislatore ha però specificato che l'eventuale remissione della querela può essere soltanto processuale e che l'irrevocabilità opera in relazione alle ipotesi più gravi (minacce reiterate da parte del coniuge, anche separato o divorziato, o di persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa; fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici).

    Lo stesso decreto-legge n. 11 del 2009 prevede ulteriori misure in materia di stalking. In particolare,

    al fine di apprestare tutela nel periodo che intercorre tra il comportamento persecutorio e la presentazione della querela e allo scopo di dissuadere preventivamente il reo dal compimento di nuovi atti, introduce la possibilità per la persona offesa di avanzare al questore richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta e disciplina l'esercizio di tale potere da parte del questore;

    modifica il codice di procedura penale, per estendere ai procedimenti per il nuovo reato alcune specifiche regole in materia probatoria;

    disciplina la misura coercitiva del divieto di avvicinamento dell'imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, attraverso l'inserimento nel codice di procedura dell'art. 282-ter. Il divieto può riguardare anche i luoghi frequentati da prossimi congiunti o da persone conviventi o comunque legate alla persona offesa da una relazione affettiva;

    prescrive specifici obblighi di comunicazione (nuovo art. 282-quater) all'autorità di pubblica sicurezza competente dei provvedimenti di cui al nuovo art. 282-ter nonché dell'art. 282-bis (allontanamento dalla casa familiare) ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Tali atti sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio;

    pone a carico delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori l'obbligo di fornire alla medesima tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio ed eventualmente di metterla in contatto con tali strutture;

    istituisce, infine, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, con compiti di assistenza psicologica e giuridica, nonché di comunicare gli atti persecutori segnalati alle forze dell'ordine, nei casi d'urgenza e su richiesta della persona offesa.