Legislatura 17ª - Dossier n. 29
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Principi e linee guida
Il Trattato di Lisbona ha riaffermato il principio di uguaglianza tra donne e uomini (già enunciato agli articoli 2, 3 e 13 del previgente Trattato istitutivo della Comunità europea - TCE), inserendolo tra i valori (art. 2 Trattato sull'Unione europea - TUE) e tra gli obiettivi dell’Unione (art. 3, par. 3 TUE). La dichiarazione n. 19 annessa ai Trattati afferma, inoltre, che l’Unione mira a lottare contro tutte le forme di violenza domestica; la stessa dichiarazione impegna gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire tali atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime.
In tale contesto, l’Unione eurooea considera la violenza sulle donne (tipologia predominante di violenza cosiddetta di genere) sia come violazione di più diritti umani/fondamentali, sia come specifica manifestazione (e insieme risultato) di squilibrio/discriminazione di genere.
La violenza contro le donne lede, per vari profili, molti principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: oltre al diritto alla parità tra uomo e donna (articolo 23), vengono in considerazione il diritto alla dignità umana (articolo 1), alla vita (articolo 2) e all’integrità della persona (articolo 3), la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (articolo 4), il diritto alla libertà e alla sicurezza (articolo 6), e alla non discriminazione (articolo 21).
Secondo quanto indicato nella direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI1 (vedi infra) per violenza di genere l’Unione europea intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere; secondo tale definizione, inoltre, questo tipo di violenza può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico o perdite economiche alla vittima e può comprendere la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti "reati d'onore".
La particolare natura della violenza sulle donne, quale lesione di diritti umani (ovverosia di un valore fondante l’UE), vincola l’Unione europea, secondo quanto previsto dai Trattati, ad intervenire sia all’interno del proprio territorio con politiche di prevenzione e contrasto rispetto a tale odioso fenomeno, sia sul piano delle relazioni esterne, in particolare nei confronti di quei Paesi terzi in cui sono noti episodi di violenza di genere/sulle donne, per far sì che questi ultimi rientrino nell’alveo del rispetto dei diritti umani.
Tale impegno è stato più ribadito in numerosi documenti di indirizzo politico adottati negli ultimi anni dalle Istituzioni europee. Si ricordano, in particolare:
le Conclusioni sull’eradicazione della violenza contro le donne nell’Unione europea del Consiglio del 2010 (durante la Presidenza spagnola), con le quali tra l’altro la Commissione europea è stata chiamata ad elaborare una strategia di prevenzione e contrasto;
la Dichiarazione di uguaglianza tra uomo e donna del Consiglio dell’Unione europea 2010 - 2011 (trio di Presidenza spagnola, belga, e ungherese), con la quale, tra l’altro, gli Stati membri sono stati invitati a sviluppare strategie nazionali, a dedicare risorse per prevenire e combattere la violenza, a perseguire i colpevoli, a fornire assistenza e sostegno alle vittime, a considerare la violenza sulle donne come una priorità dei loro programmi, e a identificare chiaramente tale materia quale profilo particolare della questione della parità di genere;
i principali documenti programmatici della Commissione europea, in particolare: la Carta delle donne del 2010, la Strategia 2010-2015 per la promozione della parità fra uomini e donne nell’Unione europea; il Programma di Stoccolma per lo Spazio di libertà sicurezza e giustizia, 2010- 2014; da ultimo, la recente Comunicazione “Verso l’eliminazione delle mutilazioni genitali femminili”;
le Conclusioni del Consiglio dell’Unione europea (dicembre 2012) “Lotta alla violenza contro le donne e servizi di sostegno a favore delle vittime di violenza domestica” adottate nel quadro dell'esame dell'attuazione della Piattaforma d'azione di Pechino;
numerosi documenti di indirizzo politico adottati sul tema dal Parlamento europeo, in particolare:
la risoluzione del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne;
la risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne;
la risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla 57a sessione della Commissione sullo status delle donne (CSW) delle Nazioni Unite: prevenzione ed eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze;
risoluzione del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'UE e la risoluzione del 14 giugno 2012 sull'abolizione delle mutilazioni genitali femminili.
Gli indirizzi e i principi adottati dall’UE non si sono peraltro tradotti in specifiche inziative normative volte a fronteggiare il fenomeno violenza sulle donne sul piano del diritto penale. Deve al riguardo segnalarsi che tale esigenza è stata di recente evidenziata anche dal Parlamento europeo, che nella risoluzione del 25 febraio 2014 “Lotta alla violenza contro le donne” ha rivolto al Consiglio l’invito ad adottare una decisione (all’unanimità) che inserisca la violenza contro le donne e le ragazze (e altre forme di genere) fra i reati elencati all’articolo 83, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, reati cosiddetti a dimensione transnazionale sui quali il Trattato conferisce agli organi legislativi UE il potere di legiferare stabilendo norme minime relative alla descrizione della fattispecie e alla fissazione della relativa sanzione.(vedi infra e in Documenti)