Legislatura 17ª - Dossier n. 29

I profili di inattuazione della Convenzione di Istanbul

A seguito della ratifica della Convenzione di Istanbul, per quanto riguarda specificamente il diritto penale e processuale, è tuttora da valutare se occorra introdurre ulteriori modifiche legislative con riguardo ai seguenti profili:

l'introduizione di specifiche misure per il supporto dei bambini testimoni di violenza (art. 26 della Convenzione);

il diritto della vittima di ottenere un risarcimento dallo Stato, a fronte di comportamenti delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell'ambito delle loro competenze (art. 29), ovvero nei casi un cui un risarcimento non sia garantito dall'autore del reato (art. 30);

la previsione di una specifica fattispecie penale volta a punire le condotte di violenza psicologica (art. 33 della Convenzione), di matrimonio forzato (art. 37) e di molestia sessuale, quando perpetrata in forma esclusivamente verbale (art. 40);

la previsione di aggravanti quando i reati di violenza domestica abbiano provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima, considerazione che nel nostro ordinamento opera esclusivamente per il delitto di lesioni (art. 46 della Convenzione);

l'affermazione della giurisdizione italiana anche nelle ipotesi di reati di violenza commessi all’estero in danno di persona abitualmente residente in Italia nonchè ai casi in cui il presunto autore di uno di tali reati, commesso all'estero, si trovi sul territorio italiano e non sia possibile procedere ad estradizione (art. 44 della Convenzione);

il riconoscimento della violenza contro le donne basata sul genere come forma di persecuzione che possa dare diritto alla concessione dello status di rifugiato (art. 62).

Una autonoma considerazione merita la questione della procedibilità d'ufficio dei delitti riconducibili alla violenza domestica, auspicata dalla Convenzione (art. 55). Sul punto nel corso della conversione in legge del decreto-legge 93/2013, il Parlamento ha confermato la scelta per questo tipo di delitti della procedibilità a querela, aumentando i casi nei quali, nelle ipotesi più gravi, la querela è irrevocabile e inducendo una remissione di querela esclusivamente processuale per il delitto di atti persecutori.