Legislatura 17ª - Dossier n. 29
Azioni disponibili
II Sessione: l’azione strategica a livello europeo
Organismi di riferimento
Commissione FEMM del Parlamento europeo
La Commissione Diritti delle donne e equilibrio di genere - FEMM del Parlamento europeo è competente per:
•la definizione, la promozione e la tutela dei diritti della donna nell'Unione europea e le misure adottate dalla Comunità al riguardo;
•la promozione dei diritti della donna nei paesi terzi;
•la politica in materia di pari opportunità, compresa la parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità nel mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro;
•l'eliminazione di ogni forma di discriminazione fondata sul sesso;
•la realizzazione e l'ulteriore sviluppo dell'integrazione della dimensione di genere in tutti i settori;
•il seguito dato agli accordi e alle convenzioni internazionali aventi attinenza con i diritti della donna;
•la politica d'informazione riguardo alle donne.
FRA - Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali
L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, con sede a Vienna, è stata istituita con il regolamento (CE) 168/2007 ed è entrata in funzione il 1° marzo 2007, in sostituzione dell’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia. L’Agenzia ha lo scopo di fornire alle istituzioni dell’UE e agli Stati membri, nell’attuazione del diritto comunitario, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali, in modo da aiutarli a rispettare pienamente tali diritti nell’adozione di misure o nella definizione di iniziative nei loro rispettivi settori di competenza.
Il regolamento istitutivo attribuisce all’Agenzia i seguenti compiti:
formulare e pubblicare conclusioni e pareri per l’Unione e per gli Stati membri quando danno attuazione al diritto dell’UE, di propria iniziativa o a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione;
rilevare, registrare, analizzare e diffondere informazioni e dati rilevanti; svolgere o promuovere la ricerca e le indagini scientifiche;
pubblicare una relazione annuale sulle questioni inerenti ai diritti fondamentali che rientrano nei settori di azione dell’agenzia, segnalando anche gli esempi di buone pratiche;
predisporre una strategia di comunicazione e favorire il dialogo con la società civile, per sensibilizzare il pubblico in materia di diritti fondamentali e informarlo attivamente sui suoi lavori;
L’agenzia non può invece esaminare ricorsi di singole persone fisiche o giuridiche.
EIGE
L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere – EIGE è un’agenzia dell’Unione europea con il mandato di coadiuvare Governi e Istituzioni UE (in particolare la Commissione) nella loro azione per promuovere la parità uomo-donna.
In sintesi i compiti dell’Istituto sono:
•raccogliere e analizzare dati comparabili;
•sviluppare strumenti metodologici, in particolare per integrare l'uguaglianza di genere in tutte le politiche;
•facilitare lo scambio di buone pratiche e il dialogo tra i portatori di interesse;
•sensibilizzare il pubblico.
Principi e linee guida
Il Trattato di Lisbona ha riaffermato il principio di uguaglianza tra donne e uomini (già enunciato agli articoli 2, 3 e 13 del previgente Trattato istitutivo della Comunità europea - TCE), inserendolo tra i valori (art. 2 Trattato sull'Unione europea - TUE) e tra gli obiettivi dell’Unione (art. 3, par. 3 TUE). La dichiarazione n. 19 annessa ai Trattati afferma, inoltre, che l’Unione mira a lottare contro tutte le forme di violenza domestica; la stessa dichiarazione impegna gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire tali atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime.
In tale contesto, l’Unione eurooea considera la violenza sulle donne (tipologia predominante di violenza cosiddetta di genere) sia come violazione di più diritti umani/fondamentali, sia come specifica manifestazione (e insieme risultato) di squilibrio/discriminazione di genere.
La violenza contro le donne lede, per vari profili, molti principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: oltre al diritto alla parità tra uomo e donna (articolo 23), vengono in considerazione il diritto alla dignità umana (articolo 1), alla vita (articolo 2) e all’integrità della persona (articolo 3), la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (articolo 4), il diritto alla libertà e alla sicurezza (articolo 6), e alla non discriminazione (articolo 21).
Secondo quanto indicato nella direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI1 (vedi infra) per violenza di genere l’Unione europea intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere; secondo tale definizione, inoltre, questo tipo di violenza può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico o perdite economiche alla vittima e può comprendere la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti "reati d'onore".
La particolare natura della violenza sulle donne, quale lesione di diritti umani (ovverosia di un valore fondante l’UE), vincola l’Unione europea, secondo quanto previsto dai Trattati, ad intervenire sia all’interno del proprio territorio con politiche di prevenzione e contrasto rispetto a tale odioso fenomeno, sia sul piano delle relazioni esterne, in particolare nei confronti di quei Paesi terzi in cui sono noti episodi di violenza di genere/sulle donne, per far sì che questi ultimi rientrino nell’alveo del rispetto dei diritti umani.
Tale impegno è stato più ribadito in numerosi documenti di indirizzo politico adottati negli ultimi anni dalle Istituzioni europee. Si ricordano, in particolare:
le Conclusioni sull’eradicazione della violenza contro le donne nell’Unione europea del Consiglio del 2010 (durante la Presidenza spagnola), con le quali tra l’altro la Commissione europea è stata chiamata ad elaborare una strategia di prevenzione e contrasto;
la Dichiarazione di uguaglianza tra uomo e donna del Consiglio dell’Unione europea 2010 - 2011 (trio di Presidenza spagnola, belga, e ungherese), con la quale, tra l’altro, gli Stati membri sono stati invitati a sviluppare strategie nazionali, a dedicare risorse per prevenire e combattere la violenza, a perseguire i colpevoli, a fornire assistenza e sostegno alle vittime, a considerare la violenza sulle donne come una priorità dei loro programmi, e a identificare chiaramente tale materia quale profilo particolare della questione della parità di genere;
i principali documenti programmatici della Commissione europea, in particolare: la Carta delle donne del 2010, la Strategia 2010-2015 per la promozione della parità fra uomini e donne nell’Unione europea; il Programma di Stoccolma per lo Spazio di libertà sicurezza e giustizia, 2010- 2014; da ultimo, la recente Comunicazione “Verso l’eliminazione delle mutilazioni genitali femminili”;
le Conclusioni del Consiglio dell’Unione europea (dicembre 2012) “Lotta alla violenza contro le donne e servizi di sostegno a favore delle vittime di violenza domestica” adottate nel quadro dell'esame dell'attuazione della Piattaforma d'azione di Pechino;
numerosi documenti di indirizzo politico adottati sul tema dal Parlamento europeo, in particolare:
la risoluzione del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne;
la risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne;
la risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla 57a sessione della Commissione sullo status delle donne (CSW) delle Nazioni Unite: prevenzione ed eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze;
risoluzione del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'UE e la risoluzione del 14 giugno 2012 sull'abolizione delle mutilazioni genitali femminili.
Gli indirizzi e i principi adottati dall’UE non si sono peraltro tradotti in specifiche inziative normative volte a fronteggiare il fenomeno violenza sulle donne sul piano del diritto penale. Deve al riguardo segnalarsi che tale esigenza è stata di recente evidenziata anche dal Parlamento europeo, che nella risoluzione del 25 febraio 2014 “Lotta alla violenza contro le donne” ha rivolto al Consiglio l’invito ad adottare una decisione (all’unanimità) che inserisca la violenza contro le donne e le ragazze (e altre forme di genere) fra i reati elencati all’articolo 83, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, reati cosiddetti a dimensione transnazionale sui quali il Trattato conferisce agli organi legislativi UE il potere di legiferare stabilendo norme minime relative alla descrizione della fattispecie e alla fissazione della relativa sanzione.(vedi infra e in Documenti)
La dimensione del problema all’interno dell’UE
Secondo quanto riportato nello Studio Violenza sulle donne – Supporto alle vittime - Valutazione dell’attuazione della Piattaforma di Pechino negli Stati membri, pubblicato nel 2012 dall’EIGE - Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, nei 27 Stati membri più la Croazia (recentemente acquisita all’Unione europea) tra un quinto e un quarto di tutte le donne hanno sperimentato violenza fisica almeno una volta nel corso della loro vita adulta e circa il 12-15% di tutte le donne sopra i sedici anni hanno subìto una qualche forma di abuso domestico. Ancora, la Final Activity Report" della Task Force del Consiglio d'Europa per combattere la violenza contro le donne, compresa la violenza domestica (EG-TFV), (settembre 2008) ha rilevato che almeno una volta nella vita più del 10% delle donne ha subito violenze sessuali che comportano l'uso della forza
Inoltre, secondo la stima contenuta nell’Allegato “Aspetti economici e prospettive giuridiche per l'azione a livello dell'UE” allo Studio “Valore aggiunto europeo di una direttiva sulla violenza combattere contro le donne” commissionato dalla Commissione parlamentare FEMM, il costo annuo per l'UE della violenza di genere contro le donne è stimato a 228 miliardi di EUR nel 2011 (pari all'1,8 % del PIL dell'UE), di cui 45 miliardi di EUR all'anno in servizi pubblici e statali (ad esempio i servizi riconducibili ai sistemi giuridici civili e penali, quelli sanitari, il sostegno specializzato), e 24 miliardi di EUR in perdita di produzione economica (con particolare riferimento ai giorni lavorativi mancati).
La componente residua di tale stima (159 miliardi) consiste nella spesa stimata per alleviare il dolore e la sofferenza delle vittime di violenza.
Inoltre i risultati preliminari dell’indagine europea sulla violenza contro le donne condotta dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, pubblicati nel marzo 2013, mostrano, tra l'altro, che: quattro donne su cinque non si sono rivolte a nessun servizio (sanitario, sociale o di assistenza alle vittime) a seguito degli episodi più gravi di violenza ad opera di persone diverse dal partner; le donne che hanno chiesto aiuto si sono rivolte più spesso ai servizi medici, fattore che sottolinea la necessità di garantire che i professionisti in ambito sanitario siano in grado di affrontare le esigenze delle vittime di violenza; due donne su cinque non erano a conoscenza delle leggi o delle iniziative politiche che tutelano le donne in caso di violenza domestica e la metà ignorava l'esistenza di leggi o iniziative di prevenzione.
Infine, secondo i rapporti di Amnesty International e le relazioni della Commissione europea, la mutilazione genitale femminile, forma estrema di violenza sulle donne, colpisce centinaia di migliaia di donne e ragazze in Europa (ricorre spesso il riferimento a 500 mila vittime); si tratta di un fenomeno che a causa delle divergenze tra le disposizioni giuridiche degli Stati membri potrebbe determinare fenomeni di turismo della mutilazione genitale femminile transfrontaliero nell'UE.
L’attività legislativa
Interventi normativi più recenti
Alle politiche di contrasto nei confronti della violenza sulle donne sono riconducibili (anche se non esclusivamente) alcuni strumenti normativi di cui si è recentemente dotata l’Unione europea: oltre al regolamento (UE) n. 606/2013, in materia di misure di protezione in ambito civile (particolarmente orientato a situazioni patologiche di tensione familiare), devono infatti ricordarsi alcuni strumenti di tutela generale delle vittime (anche potenziali) di reato.
A proposito di quest’ultimo ordine di interventi, viene anzitutto in rilievo la direttiva 2011/99/UE, volta ad istituire l’Ordine di protezione europeo – OPE (per le vittime di reato in genere). L’OPE si fonda sul principio del reciproco riconoscimento nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale: rilasciato su richiesta della persona interessata qualora essa stia per lasciare o abbia lasciato il territorio dello Stato membro che aveva originariamente emesso una misura di protezione in suo favore, l’Ordine di protezione europeo (OPE) è riconosciuto nello Stato membro di destinazione che ne darà esecuzione in base alla sua legislazione nazionale. La direttiva stabilisce che l’ordine di protezione europeo possa essere emesso solo se nello Stato di emissione sia stata precedentemente adottata una misura di protezione che imponga alla persona che determina il pericolo uno o più dei seguenti divieti/restrizioni:
a) divieto di frequentare determinate località, determinati luoghi o determinate zone definite in cui la persona protetta risiede o che frequenta;
b) divieto o regolamentazione dei contatti, in qualsiasi forma, con la persona protetta, anche per telefono, posta elettronica o ordinaria, fax o altro; o
c) divieto o regolamentazione dell’avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito.
Tale disciplina è stata recentemente completata con l’adozione del predetto regolamento (UE) n. 606/2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile.
Si tratta di strumento parallelo, sul versante della cooperazione giudiziaria civile, al citato Ordine di protezione europeo in materia penale. La disciplina consente alle vittime di stalking, di molestie, o di violenza di genere, e alle vittime di violenza domestica in generale, che abbiano ottenuto dal proprio Stato membro misure di protezione nell’ambito di procedimenti in materia civile, lo spostamento in altro Stato dell’UE senza che ciò determini la perdita di tale protezione.
Il meccanismo è basato sull’emissione di un certificato da parte dello stesso Stato membro (di origine) che ha disposto la misura protettiva in ambito civile, mediante il quale si ottiene l’automatico riconoscimento e l’immediata esecutività della misura di protezione nello Stato membro di destinazione (principio del cosiddetto non exequatur).
Il tema della violenza sulle donne è altresì considerato nell’ambito della citata direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.
In sintesi, la direttiva mira a garantire che in tutta l’Unione europea:
le vittime siano trattate in modo rispettoso, e polizia, procuratori e magistrati ricevano la necessaria formazione per potersene occupare;
le vittime siano informate dei loro diritti e delle cause che li riguardano in un modo loro comprensibile;
sia garantito in ciascuno Stato membro il sostegno alle vittime;
le vittime possano prendere parte al procedimento, se lo desiderano, e siano aiutate ad assistere al processo;
le vittime vulnerabili come minori, vittime di stupro o persone disabili, siano identificate e adeguatamente tutelate;
le vittime siano protette durante la fase delle indagini e quella del procedimento penale.
Oltre alla definizione di violenza di genere (vedi supra), comprensiva di un elenco non esaustivo di pratiche dannose nei confronti delle donne (in particolare, matrimoni forzati, cd. “reati d’onore“, mutilazione genitale femminile), interessano anzitutto le disposizioni in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza specialistica a favore delle vittime di reato, recanti tra l’altro profili di specificità a favore di vittime di violenza di genere, vittime di violenza nelle relazioni strette, nonché di soggetti esposti a vittimizzazione secondaria e ripetuta (fattispecie particolarmente frequente nei casi di violenza sulle donne).
Si tratta del diritto ai servizi di assistenza specialistica di cui agli articoli 8 e 9 della direttiva citata, i quali (salvo il caso in cui sia diversamente disposto da altri servizi pubblici o privati) devono sviluppare e fornire almeno:
alloggi o altra eventuale sistemazione temporanea a vittime bisognose di un luogo sicuro a causa di un imminente rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni;
assistenza integrata e mirata a vittime con esigenze specifiche, come vittime di violenza sessuale, vittime di violenza di genere e vittime di violenza nelle relazioni strette, compresi il sostegno per il trauma subito e la relativa consulenza.
Simili specificità a favore (tra l’altro) delle vittime della tratta di esseri umani, della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette, della violenza o dello sfruttamento sessuale o dei reati basati sull'odio e le vittime con disabilità, sono altresì previste con riferimento alle norme sulla valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di protezione (articolo 22).
Giova infine ricordare la direttiva n. 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI.
La tratta di esseri umani è considerata uno tra i reati più gravi a livello mondiale. Costituisce una violazione dei diritti umani e una forma moderna di schiavitù. La nuova direttiva adottata dall'Unione europea (UE) definisce norme minime comuni per determinare i reati connessi alla tratta di esseri umani e fissare le relative pene.
Si segnala che secondo i dati in posseso della Commissione il numero totale delle vittime accertate e presunte nel 2008 è stato di 6.309, di 7.795 nel 2009 e di 9.528 nel 2010, con un aumento del 18% nel triennio di riferimento. La distribuzione per sesso ed età delle vittime nel triennio di riferimento è stata: 68% donne, 17% uomini, 12% ragazze e 3% ragazzi. La maggior parte delle vittime identificate e presunte nel triennio di riferimento è stata venduta a fini di sfruttamento sessuale (62%), seguono le vittime della tratta a fini di lavoro forzato (25%) e, con percentuali nettamente inferiori (14%), le vittime di altre forme di sfruttamento.
Interventi all’esame delle Istituzioni europee
Tra i documenti di indirizzo in materia più rilevanti adottati dalle Istituzioni europee, si ricordano le già citate Conclusioni approvate dal Consiglio dell’Unione europea del 6 dicembre 2012 sulla lotta alla violenza contro le donne e i servizi di sostegno a favore delle vittime di violenza domestica;
Il documento impegna gli Stati membri, tra l’altro a:
migliorare raccolta e diffusione di dati amministrativi e statistici comparabili, e disaggregati a vario titolo riguardanti le vittime e gli autori di tutte le forme di violenza contro le donne, in particolare la registrazione e il trattamento delle denunce, ricevute a livello di Stati membri, da parte delle autorità di polizia, giudiziarie, sanitarie e sociali e delle altre autorità, agenzie, istituzioni e ONG competenti;
fornire adeguata formazione per il personale che si occupa delle vittime e degli autori di tutti gli atti di violenza (ad esempio rafforzandole unità speciali e/o le unità di polizia competenti);
rafforzare il servizio sanitario nazionale e le infrastrutture sociali per promuovere la parità di accesso delle donne vittime della violenza all'assistenza sanitaria pubblica;
vagliare la possibilita di creare una helpline europea riservata alle donne vittime di violenze;
designare il 2015 Anno europeo della tolleranza zero nei confronti della violenza contro le donne.
Si segnala inoltre che la risoluzione “Lotta alla violenza contro le donne” adottata il 25 febbraio 2014 dal Palamento europeo contiene numerose raccomandazioni rivolte alle altre Istituzioni europee e agli Stati membri: oltre al citato invito al Consilglio ad inseirire la violenza sulle donne fra i reati elencati all’articolo 83, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, al fine di una attività normativa a livello europeo di carattere penale in senso stretto, si ricorda che il Parlamento europeo chiede alla Commissione:
di presentare, entro la fine del 2014 una proposta di atto che stabilisca misure volte a promuovere e sostenere l'azione degli Stati membri nel settore della prevenzione della violenza contro le donne e le ragazze (secondo raccomandazioni contenute nell’allegato alla risoluzione stessa: vedi infra in Documenti);
di presentare una proposta rivista di regolamento sulle statistiche europee relative ai reati violenti di qualsiasi tipo che preveda anche un sistema coerente per la raccolta di statistiche sulla violenza di genere negli Stati membri;
di promuovere le ratifiche nazionali e ad avviare la procedura per l'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne, una volta valutato l'impatto e il valore aggiunto che quest'ultima comporterebbe;
di presentare una strategia paneuropea e un piano d'azione per combattere tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze;
di muovere primi passi verso la creazione di un osservatorio europeo sulla violenza nei confronti delle donne e delle ragazze, basandosi sulle strutture istituzionali esistenti (Istituto europeo per l'uguaglianza di genere - EIGE), guidato da un coordinatore UE in materia;
di proclamare, nei prossimi tre anni, un Anno europeo per la cessazione della violenza contro le donne e le ragazze (soprattutto ai fini della sensibilizzazione dell’opnione pubblica e dei policy maker);
Particolari raccomandazioni sono altresì rivolte agli Stati membri in particolare per quanto riguarda il tema dei delitti d'onore, e la divulgazione di informazioni sui programmi e relativi finanziamenti dell'UE disponibili per combattere la violenza contro le donne.
Strumenti finanziari
Circa il sostegno economico UE per le iniziative dirette al contrasto della violenza di genere, deve ricordarsi il recente Regolamento (UE) n. 1381/2013, che istituisce un Programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020. Tale Programma include tra gli obiettivi specifici, tra l’altro, la prevenzione e il contrasto a tutte le forme di violenza nei confronti di bambini, giovani e donne, la violenza contro altri gruppi a rischio, in particolare i gruppi a rischio di violenza nelle relazioni strette, nonché la protezione delle vittime di tale violenza (articolo 4, lettera d)). Per quanto riguarda la ripartizione dei finanziamenti, si segnala che tale settore di intervento è incluso in un gruppo più ampio di obiettivi cui è destinato il 43 per cento della dotazione finanziaria generale del Programma di 439.473.000 euro.
Nel gruppo citato sono altresì ricompresi i seguenti obiettivi:
promuovere e tutelare i diritti del minore;
contribuire a garantire il livello più elevato di protezione della privacy e dei dati personali;
promuovere e rafforzare l'esercizio dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione;
fare in modo che le persone, in qualità di consumatori o imprenditori nel mercato interno, possano far valere i loro diritti derivanti dalla legislazione dell'Unione, tenendo conto dei progetti finanziati a titolo del programma per la tutela dei consumatori.
Lotta alla violenza contro le donne
Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
PE522.850
Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne (2013/2004(INL))
Il Parlamento europeo,
–visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
–visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TEU),
–vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 23, 24 e 25,
–viste la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'UE(1) e la sua risoluzione del 14 giugno 2012 sull'abolizione delle mutilazioni genitali femminili(2) ,
–vista la sua dichiarazione del 22 aprile 2009 sulla campagna "dire NO alla violenza contro le donne"(3) ,
–vista la sua risoluzione del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne(4) ,
–vista la sua risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne(5) ,
–vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla 57a sessione della commissione sullo status delle donne (CSW) delle Nazioni Unite: prevenzione ed eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze(6) ,
–vista la sua risoluzione dell'11 ottobre 2007 sugli assassinii di donne (femminicidi) in Messico e America Centrale e sul ruolo dell'Unione europea nella lotta contro questo fenomeno(7) ,
–vista la strategia della Commissione per la parità tra donne e uomini (2010-2015) presentata il 21 settembre 2010,
–visto il Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma della Commissione (COM(2010)0171),
–visto il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020,
–viste le conclusioni del Consiglio EPSCO dell'8 marzo 2010 sull'eliminazione della violenza contro le donne,
–vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio(8) ,
–visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2012 sul tema "Eliminare alla radice la violenza domestica contro le donne"(9) ,
–visti gli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e le ragazze e sulla lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti,
–vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul),
–visto l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 con la risoluzione 34/180,
–viste le disposizioni degli strumenti giuridici delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare quelle concernenti i diritti delle donne, quali la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui, la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) e il suo protocollo facoltativo, nonché la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati e il principio di non respingimento e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
–visti gli altri strumenti delle Nazioni Unite in materia di violenza contro le donne, quali la dichiarazione e il programma d'azione di Vienna del 25 giugno 1993 adottato dalla conferenza mondiale sui diritti umani (A/CONF. 157/23) e la dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne del 20 dicembre 1993 (A/RES/48/104),
–viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 12 dicembre 1997 dal titolo "Misure in materia di prevenzione dei reati e di giustizia penale per l'eliminazione della violenza contro le donne" (A/RES/52/86), del 18 dicembre 2002 dal titolo "Misure da prendere per l'eliminazione dei delitti contro le donne commessi in nome dell'onore" (A/RES/57/179), del 22 dicembre 2003 dal titolo "Eliminazione della violenza domestica nei confronti delle donne" (A/RES/58/147) e del 5 marzo 2013 dal titolo "Intensificare gli sforzi globali per l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili" (A/RES/67/146),
–viste le relazioni dei relatori speciali dell'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, nonché la raccomandazione generale n. 19 adottata dalla Commissione per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (XI sessione, 1992),
–viste la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate durante la quarta Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995, e le risoluzioni del Parlamento del 18 maggio 2000 sul seguito dato alla piattaforma d'azione di Pechino(10) , del 10 marzo 2005 sul seguito della quarta Conferenza mondiale sulla piattaforma di azione per le donne (Pechino +10)(11) e del 25 febbraio 2010 su Pechino +15 – Programma d'azione delle Nazioni Unite a favore dell'uguaglianza di genere(12) ,
–viste la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 19 dicembre 2006 intitolata "Intensificazione degli sforzi per l'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne" (A/RES/61/143), e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 e 1820 su donne, pace e sicurezza,
–viste le conclusioni della 57a sessione della commissione sullo status delle donne (CSW) delle Nazioni Unite: prevenzione ed eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze,
–vista la relazione della relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze, Rashida Manjoo, del 16 maggio 2012,
–visto l'articolo 5 del piano d'azione internazionale di Madrid sull'invecchiamento,
–vista la valutazione del valore aggiunto europeo(13) ,
–visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento,
–visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0075/2014),
A.considerando che nella direttiva 2012/29/UE(14) che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, la violenza di genere è definita come "la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere"; che questo tipo di violenza può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico o perdite economiche alla vittima, è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti "reati d'onore";
B.considerando che la violenza di genere coinvolge vittime e autori di ogni età, livello di istruzione, reddito e posizione sociale ed è legata alla ripartizione iniqua del potere tra le donne e gli uomini nonché a idee e comportamenti basati su stereotipi radicati nella nostra società che è necessario combattere fin dalle primissime fasi al fine di cambiare gli atteggiamenti;
C.considerando che sono in aumento forme di violenza contro le donne praticate da mariti, partner o ex mariti o ex partner; che, in alcuni paesi, il numero delle vittime è aumentato rapidamente così come la gravità delle conseguenze, anche mortali, e che, secondo le statistiche, il numero delle donne uccise rappresenta una quota sempre maggiore del totale degli omicidi;
D.considerando che in alcuni paesi le rilevazioni statistiche hanno evidenziato che, anche se non è aumentato il numero totale degli omicidi, è però in aumento la quota delle donne uccise sul totale degli omicidi, confermando un innalzamento della violenza contro le donne;
E.considerando che la povertà estrema aumenta il rischio di violenza e di altre forme di sfruttamento che ostacolano la piena partecipazione delle donne a tutte le sfere della vita e il raggiungimento dell'uguaglianza di genere;
F.considerando che rafforzare l'indipendenza e la partecipazione economica e sociale delle donne consente di ridurne la vulnerabilità nei confronti della violenza di genere;
G.considerando che di recente sono emersi nuovi stereotipi nonché nuove forme di discriminazione e violenza a seguito del crescente utilizzo dei social network, ad esempio pratiche illecite di adescamento online ("grooming") dirette in particolare agli adolescenti;
H.considerando che tra i giovani persistono atteggiamenti sessisti in merito ai ruoli dei due sessi; che le giovani donne le quali subiscono violenza continuano a essere incolpate e stigmatizzate dai loro coetanei e dal resto della società;
I.considerando che, se la violenza è un'esperienza traumatica per qualsiasi uomo, donna o bambino, la violenza di genere è più frequentemente inflitta da uomini a donne e ragazze e riflette, potenziandole, le disuguaglianze tra uomini e donne, compromettendo la salute, la dignità, la sicurezza e l'autonomia delle vittime;
J.considerando che è necessario tener conto e prendersi cura dei minori che hanno assistito alla violenza su un parente stretto, con interventi psicologici e sociali adeguati, e che i minori che hanno assistito alla violenza hanno elevate probabilità di soffrire di disturbi emotivi e di relazione;
K.considerando che le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di una speciale assistenza e protezione, a causa dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, in relazione a tale violenza;
L.considerando che le donne e i bambini che hanno subito violenza necessitano di luoghi in cui ricevere servizi adeguati di assistenza sanitaria, assistenza giuridica nonché consulenza e terapia psicologica; che i centri di accoglienza per le donne devono essere adeguatamente finanziati dagli Stati membri;
M.considerando che la violenza degli uomini contro le donne altera la posizione delle donne nella società e la loro autodeterminazione in termini di salute, accesso alla vita professionale e all'istruzione, integrazione nelle attività socio-culturali, indipendenza economica, partecipazione alla vita pubblica e politica e al processo decisionale, relazioni con gli uomini e acquisizione della propria dignità;
N.considerando che la violenza contro le donne può lasciare profonde ferite fisiche e psicologiche, danneggiare la salute complessiva delle donne e delle ragazze, compresa la salute riproduttiva e sessuale, e, in alcuni casi, causarne la morte (il cosiddetto "femminicidio");
O.considerando che l'istruzione e la formazione sono necessarie fin dalla più tenera età per combattere la violenza contro le donne e la violenza di genere in generale, poiché forniscono ai giovani le capacità necessarie per trattare il loro partner con rispetto, a prescindere dal sesso, e li rendono consapevoli dei principi di parità;
P.considerando che la violenza sulle donne assume forme sempre più inaccettabili, tra cui l'inserimento delle donne in gruppi che organizzano la tratta di donne a fini di sfruttamento sessuale;
Q.considerando che, in base a studi effettuati sulla violenza contro le donne, una percentuale stimata tra il 20 e il 25% di tutte le donne in Europa ha subito atti di violenza fisica almeno una volta nella vita adulta e più del 10% delle donne ha subito violenze sessuali che comportano l'uso della forza(15) ;
R.considerando che, secondo la valutazione del valore aggiunto europeo, il costo annuo per l'UE della violenza di genere contro le donne è stimato a 228 miliardi di EUR nel 2011 (pari all'1,8 % del PIL dell'UE), di cui 45 miliardi di EUR all'anno in servizi pubblici e statali e 24 miliardi di EUR in perdita di produzione economica;
S.considerando che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha pubblicato nel marzo 2013 i risultati preliminari della sua indagine europea sulla violenza contro le donne, i quali mostrano, tra l'altro, che: quattro donne su cinque non si sono rivolte a nessun servizio (sanitario, sociale o di assistenza alle vittime) a seguito degli episodi più gravi di violenza ad opera di persone diverse dal partner; le donne che hanno chiesto aiuto si sono rivolte più spesso ai servizi medici, fattore che sottolinea la necessità di garantire che i professionisti in ambito sanitario siano in grado di affrontare le esigenze delle vittime di violenza; due donne su cinque non erano a conoscenza delle leggi o delle iniziative politiche che tutelano le donne in caso di violenza domestica e la metà ignorava l'esistenza di leggi o iniziative di prevenzione;
T.considerando che, nella strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015, la Commissione sottolinea che la violenza di genere è uno dei problemi fondamentali da affrontare onde conseguire un'autentica parità tra i sessi;
U.considerando che il quadro giuridico definito dal trattato di Lisbona offre nuove possibilità per incrementare la cooperazione in materia di politica penale a livello dell'Unione, consentendo alle istituzioni e agli Stati membri di lavorare insieme su basi certe, creando una cultura giuridica comune dell'Unione in materia di lotta contro tutte le forme di violenza e discriminazione nei confronti delle donne, che rispetti, ma non sostituisca, i sistemi e le tradizioni giuridiche nazionali;
V.considerando che la sensibilizzazione e la mobilitazione, anche attraverso i mezzi di comunicazione e i social media, sono elementi importanti di un'efficace strategia di prevenzione;
W.considerando che nessun intervento singolo eliminerà la violenza nei confronti delle donne, ma che un insieme di azioni infrastrutturali, giuridiche, giudiziarie, esecutive, culturali, didattiche, sociali e sanitarie, unitamente a interventi di altro genere nel settore dei servizi, possono contribuire in modo significativo a sensibilizzare la società e ridurre la violenza e le sue conseguenze;
X.considerando che i sei obiettivi indissociabili alla base di qualsiasi misura per combattere la violenza contro le donne sono: politica, prevenzione, protezione, procedimento giudiziario, provvedimenti e partenariato;
Y.considerando che è importante intensificare le azioni contro l'industria che considera le ragazze e le donne oggetti sessuali;
Z.considerando che la protezione garantita alle donne contro la violenza maschile non è omogenea nell'Unione, a causa della diversità di politiche e legislazioni nei vari Stati membri, per quanto riguarda tra l'altro la definizione dei reati e l'ambito di applicazione della legislazione, e che le donne sono pertanto vulnerabili a tale violenza;
AA.considerando che le donne possono avere esigenze particolari ed essere più vulnerabili a discriminazioni multiple, a causa di fattori quali la razza, l'appartenenza etnica, la religione o le convinzioni personali, la salute, lo stato civile, l'alloggio, lo status di migrante, l'età, la disabilità, la classe sociale, l'orientamento sessuale e l'identità di genere;
AB.considerando che in molti casi le donne non denunciano gli atti di violenza di genere subiti, e ciò per motivi diversi e complessi che includono fattori psicologici, economici, sociali e culturali, ma anche per mancanza di fiducia nella capacità della polizia, del sistema giuridico e dei servizi sociali e sanitari di aiutarle concretamente; che in alcuni casi le autorità considerano la violenza di genere un problema famigliare e pertanto risolvibile in famiglia;
AC.considerando che la politica in materia di salute riproduttiva dovrebbe essere al centro di questo dibattito;
AD.considerando che è indispensabile raccogliere dati disaggregati, qualitativi e quantitativi comparabili, che riguardino tutti gli aspetti del problema, per comprendere la reale portata della violenza contro le donne nell'Unione e, dunque, elaborare politiche efficaci;
AE.considerando che il rifiuto da parte del Parlamento europeo, il 12 dicembre 2012, di approvare la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla sicurezza dalla criminalità(16) presentata dalla Commissione ribadisce la necessità di una nuova proposta di normativa dell'UE che istituisca un sistema coerente per la raccolta di statistiche sulla violenza contro le donne negli Stati membri e che il Consiglio, nelle sue conclusioni del dicembre 2012, ha chiesto un miglioramento della raccolta e della divulgazione di dati comparabili, attendibili e regolarmente aggiornati riguardanti tutte le forme di violenza contro le donne, a livello sia nazionale che unionale;
AF.considerando che la mutilazione genitale femminile è internazionalmente riconosciuta come una violazione dei diritti umani e una forma di tortura contro le ragazze e le donne e riflette disuguaglianze profondamente radicate tra i sessi; che la mutilazione genitale femminile costituisce una forma estrema di discriminazione nei confronti delle donne, è quasi sempre perpetrata su minorenni e rappresenta una violazione dei diritti dei minori;
AG.considerando che la prostituzione può essere considerata una forma di violenza contro le donne, a causa delle sue ripercussioni sulla salute fisica e mentale, in particolar modo in caso di prostituzione forzata e di tratta delle donne finalizzata alla prostituzione;
AH.considerando che la pericolosa tendenza a compiere delitti d'onore sta aumentando all'interno dei confini dell'Unione europea e che le ragazze sono le più colpite;
AI.considerando che l'abuso sugli anziani è riconosciuto a livello internazionale come una violazione dei diritti umani delle donne anziane e che è necessario prevenire e combattere l'abuso sugli anziani in tutti i paesi dell'UE;
AJ.considerando che l'adozione degli orientamenti dell'UE sulla violenza contro le donne e le ragazze e sulla lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, nonché il capitolo specifico sulla protezione delle donne dalla violenza di genere del quadro strategico e del piano d'azione dell'Unione europea per i diritti umani, dimostrano la chiara volontà politica dell'UE di trattare come tema prioritario i diritti delle donne e di intraprendere azioni a lungo termine al riguardo; che la coerenza tra la dimensione interna e quella esterna delle politiche relative ai diritti umani può talvolta evidenziare una divergenza tra retorica e comportamento;
AK.considerando che, secondo i rapporti di Amnesty International e le relazioni della Commissione, la mutilazione genitale femminile colpisce centinaia di migliaia di donne e ragazze in Europa e che ricorre spesso il riferimento a 500 000 vittime; che le divergenze tra le disposizioni giuridiche degli Stati membri stanno conducendo al fenomeno del cosiddetto "turismo della mutilazione genitale femminile" transfrontaliero nell'UE;
AL.considerando che persiste la necessità che l'Unione europea continui a lavorare con i paesi terzi per eliminare la violenta pratica della mutilazione genitale femminile; che gli Stati membri e i paesi terzi la cui legislazione nazionale criminalizza la mutilazione genitale femminile dovrebbero agire conformemente a tale legislazione;
1. chiede alla Commissione di presentare, entro la fine del 2014, sulla base dell'articolo 84 TFUE, una proposta di atto che stabilisca misure volte a promuovere e sostenere l'azione degli Stati membri nel settore della prevenzione della violenza contro le donne e le ragazze, seguendo le raccomandazioni dettagliate figuranti in allegato;
2.chiede alla Commissione di presentare una proposta rivista di regolamento sulle statistiche europee relative ai reati violenti che preveda anche un sistema coerente per la raccolta di statistiche sulla violenza di genere negli Stati membri;
3.chiede al Consiglio di attivare la "clausola passerella", mediante l'adozione di una decisione unanime che inserisca la violenza contro le donne e le ragazze (e altre forme di violenza di genere) fra i reati elencati all'articolo 83, paragrafo 1 TFUE;
4.invita la Commissione a promuovere le ratifiche nazionali e ad avviare la procedura per l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne, una volta valutato l'impatto e il valore aggiunto che quest'ultima comporterebbe;
5.chiede alla Commissione di presentare una strategia paneuropea e un piano d'azione per combattere tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, come previsto nel 2010 dal piano d'azione che attua il programma di Stoccolma, con il fine di una protezione concreta ed efficace dell'integrità, dell'uguaglianza (articolo 2 TUE) e del benessere (articolo 3, paragrafo 1 TUE) delle donne in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ponendo in particolare l'accento sulla prevenzione rivolta alle donne affinché esse conoscano i loro diritti, sensibilizzando anche gli uomini e i ragazzi fin dalla più giovane età in merito al rispetto dell'integrità fisica e psicologica delle donne, insistendo sulla necessità di una formazione adeguata per i servizi di polizia e di giustizia che tenga conto della specificità della violenza di genere e incoraggiando gli Stati membri a fornire assistenza alle vittime aiutandole a fare un progetto di vita e a ritrovare l'autostima per non ricadere in situazioni di vulnerabilità o di dipendenza; ritiene che detta strategia debba prestare particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, come gli anziani, i disabili, i migranti e le persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transgender) e che debba altresì prevedere misure a sostegno dei minori testimoni di atti di violenza e riconoscerli come vittime di reato;
6.invita la Commissione a promuovere la collaborazione tra gli Stati membri da un lato e le ONG e le organizzazioni femminili dall'altro, al fine di predisporre e attuare una strategia efficace per eliminare la violenza contro le donne;
7.esorta la Commissione a muovere i primi passi verso la creazione di un osservatorio europeo sulla violenza nei confronti delle donne e delle ragazze, basandosi sulle strutture istituzionali esistenti (Istituto europeo per l'uguaglianza di genere - EIGE), guidato da un coordinatore UE in materia;
8.esorta la Commissione a proclamare, nei prossimi tre anni, un Anno europeo per la cessazione della violenza contro le donne e le ragazze, con l'intento di sensibilizzare i cittadini e tutti i politici in merito a tale problema diffuso che colpisce tutti gli Stati membri, al fine di presentare un piano d'azione ben definito per porre fine alla violenza contro le donne;
9.invita gli Stati membri a lottare contro i delitti d'onore fornendo istruzione e accoglienza alle potenziali vittime e attivando campagne di sensibilizzazione su questa forma estrema di violazione dei diritti umani e sul numero di morti tragiche causate dai delitti d'onore;
10.invita gli Stati membri e le parti interessate, in collaborazione con la Commissione, a favorire la divulgazione di informazioni sui programmi e relativi i finanziamenti dell'UE disponibili per combattere la violenza contro le donne;
11.conferma che le raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali e i principi di sussidiarietà e proporzionalità;
12.ritiene che le incidenze finanziarie della proposta richiesta debbano essere coperte a titolo del bilancio dell'UE, sezione 3 (garantendo la totale complementarietà con la linea di bilancio esistente in relazione all'oggetto della proposta);
13.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni dettagliate in allegato alla Commissione e al Consiglio, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al Consiglio d'Europa e all'EIGE.
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:
RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE SUL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA
Raccomandazione 1 sull'obiettivo e sull'ambito di applicazione del regolamento da adottare
L'obiettivo del regolamento deve essere la messa a punto di misure volte a promuovere e sostenere l'azione degli Stati membri nel settore della prevenzione della violenza di genere.
Deve essere considerata violenza di genere (come già indicato nella direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI1) "la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere". Questo tipo di violenza può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico o perdite economiche alla vittima e può comprendere la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti "reati d'onore".
Raccomandazione 2 sulle misure di prevenzione e lotta
Gli Stati membri devono sviluppare una serie di misure per prevenire e combattere la violenza di genere contro le donne e le ragazze. In particolare:
–messa a punto, attuazione e valutazione di strategie e programmi annuali esaustivi, anche nell'ambito della pubblica istruzione e della formazione degli insegnanti e dei professionisti nel settore ricreativo, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono alle donne e alle ragazze di godere appieno dei loro diritti e di essere libere dalla violenza e con l'obiettivo di promuovere un profondo mutamento dei comportamenti socio-culturali;
–svolgimento di ricerche pertinenti sulla violenza di genere, ivi compreso sulle cause e sulle motivazioni di tale violenza, e raccolta e analisi di dati, pur continuando a prodigarsi per standardizzare i criteri relativi alla registrazione della violenza di genere, in modo da rendere comparabili i dati raccolti;
–organizzazione della formazione per i funzionari e i professionisti che potrebbero trovarsi ad affrontare casi di violenza di genere, compreso il personale incaricato dell'applicazione della legge, dell'assistenza sociale, dell'assistenza ai minori (vittime o testimoni di violenza), della sanità e dei centri di emergenza, onde individuare, identificare e gestire adeguatamente tali casi, incentrandosi particolarmente sulle necessità e sui diritti delle vittime;
–scambio di conoscenze, esperienza, informazioni e migliori pratiche attraverso la rete europea per la prevenzione della criminalità (EUCPN);
–organizzazione di campagne di sensibilizzazione, incluse campagne specificamente destinate a uomini, se opportuno in collaborazione con le ONG, i media, e altri soggetti interessati;
–creazione, ove non già esistenti, e sostegno di linee di aiuto (help line) nazionali gratuite con personale specializzato;
–disponibilità di centri di accoglienza specializzati, concepiti sia come servizi di prima assistenza sia come spazi sicuri e di emancipazione per le donne, dotati di infrastrutture e personale adeguatamente formato, che possano accogliere almeno una donna ogni 10 000 abitanti;
–sostegno alle ONG composte da donne e alla società civile che operano per prevenire la violenza di genere contro le donne e le ragazze.
Raccomandazione 3 sui relatori nazionali o meccanismi equivalenti
Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per la nomina di relatori nazionali o la creazione di meccanismi equivalenti. Le mansioni affidate a tali meccanismi dovrebbero includere lo svolgimento di valutazioni delle tendenze relative alla violenza di genere, la valutazione dei risultati delle misure adottate per combatterla a livello nazionale e locale, la raccolta di statistiche e relazioni annuali alla Commissione europea e alle commissioni competenti del Parlamento europeo.
Raccomandazione 4 sul coordinamento della strategia dell'Unione per la lotta alla violenza contro le donne
Onde contribuire a una strategia dell'Unione europea per la lotta alla violenza di genere, coordinata e consolidata, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione europea le informazioni di cui alla raccomandazione 3.
Raccomandazione 5 sulla comunicazione
Entro il 31 dicembre di ogni anno e con decorrenza dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dei passi compiuti dagli Stati membri per l'adozione delle misure a norma del presente regolamento.
La relazione elenca le misure adottate ed evidenzia le buone prassi.
Raccomandazione 6 sulla creazione di un forum della società civile
La Commissione europea mantiene uno stretto dialogo con le pertinenti organizzazioni della società civile e i relativi organismi competenti che operano nel settore della lotta alla violenza di genere a livello locale, regionale, nazionale, europeo o internazionale, e istituisce a tal fine un forum della società civile.
Il forum costituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni e la condivisione di conoscenze e assicura uno stretto dialogo tra le istituzioni dell'Unione e i soggetti interessati.
Il forum è aperto ai soggetti interessati ai sensi del primo comma e si riunisce almeno una volta all'anno.
Raccomandazione 7 sul sostegno finanziario
Il regolamento deve indicare la fonte del sostegno finanziario nel quadro del bilancio dell'Unione (sezione III) per le azioni di cui alla raccomandazione 3.
1) GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 52.
2) GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 87.
3) GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 131.
4) GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 53.
5) GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 26.
6) Testi approvati, P7_TA(2013)0045.
7) GU C 227 E del 4.9.2008, pag. 140.
8) GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.
9) GU C 351 del 15.11.2012, pag. 21.
10) GU C 59 del 23.2.2001, pag. 258.
11) GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 247.
12) GU C 348 E del 21.12.2010, pag. 11.
13) PE 504.467.
14) Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).
15) "Final Activity Report" della Task Force del Consiglio d'Europa per combattere la violenza contro le donne, compresa la violenza domestica (EG-TFV), settembre 2008.
16) Testi approvati, P7_TA(2012)0494.