Legislatura 17ª - Dossier n. 29
Azioni disponibili
I Sessione: esperienza e legislazione a livello nazionale/regionale (a cura del servizio studi)
Le disposizioni applicabili e la più recente attività parlamentare
L'ordinamento italiano non prevede misure volte a contrastare specificamente ed esclusivamente condotte violente in danno delle donne, ma prevede specifiche aggravanti quando alcuni delitti abbiano la donna come vittima.
Per il nostro diritto penale, se si esclude il delitto di mutilazioni genitali femminili, il genere della persona offesa dal reato non assume uno specifico rilievo (e conseguentemente non è stato fino ad oggi censito nelle statistiche giudiziarie).
La mancanza di dati statistici ufficiali ed aggiornati sul numero di delitti commessi a danno di donne è stata negli ultimi mesi più volte stigmatizzata; ciò che appare evidente è peraltro che i sempre più drammatici, frequenti ed efferati episodi di cronaca, hanno certamente elevato la percezione della violenza nei confronti delle donne come un fenomeno in aumento.
Le disposizioni penali applicabili alle ipotesi di violenza contro le donne
Per quanto l'ordinamento italiano non preveda spefiche aggravanti quando i delitti sono commessi contro le donne (non prevede, ad esempio, il c.d. femminicidio), è indubitabile che vittime di una serie specifica di delitti siano principalmente le donne (si pensi ai reati a sfondo sessuale).
Di seguito si dà dunque conto delle principali fattispecie penali astrattamente applicabili in presenza di una violenza contro le donne.
Si tratta di disposizioni sulle quali è anche recentemente intervenuto il legislatore, proprio con l'intento di rafforzare gli strumenti penali di contrasto della violenza di genere.
I maltrattamenti in famiglia
Essendo la violenza familiare prevalentemente violenza di genere, una rassegna delle fattispecie penali in danno delle donne non può che partire dall'esame degli strumenti di tutela contro la violenza che si sviluppa in ambito familiare, sia attraverso interventi di diritto penale sostanziale (si pensi al delitto di maltrattamenti in famiglia) che mediante misure di protezione della potenziale vittima (come gli ordini di protezione contro gli abusi familiari).
L'articolo 572 del codice penale, Maltrattamenti contro familiari e conviventi, come novellato da ultimo dal decreto-legge 93/2013, punisce con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque maltratta una persona della famiglia o un convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità , o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da 4 a 9 anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da 7 a 15 anni; se ne deriva la morte, la reclusione da 12 a 24 anni.
La norma non precisa i soggetti passivi del reato ovvero le persone della famiglia cui l'art. 572 fa riferimento. Secondo la giurisprudenza dominante, tuttavia, per famiglia non deve farsi riferimento al solo coniuge, figli, consanguinei, adottati, ecc. bensì alla famiglia in senso lato ovvero ogni consorzio di persone tra cui, per intime relazioni e consuetudini di vita, siano sorti legami di reciproca assistenza e protezione.
Quanto alle misure di protezione della vittima, la legge 154 del 2001, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari, ha introdotto un sistema di tutela contro il fenomeno della violenza domestica basato sull'impiego di strumenti penalistici e civilistici.
In sede penale, il legislatore ha introdotto la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.): chi subisce la misura (coniuge, convivente o altro componente del nucleo familiare) deve lasciare immediatamente la casa e solo il giudice può concedere l'autorizzazione al rientro. Con lo stesso provvedimento il giudice può prescrivere il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa (il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia d'origine o dei congiunti più prossimi).
L'applicazione della misura cautelare si pone come un'alternativa alla custodia in carcere ma non la esclude: nei casi più gravi, infatti, può anche essere disposta la misura coercitiva privativa della libertà. Come tutte le misure cautelari, anche questa richiede l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, il pericolo di reiterazione di delitti, il criterio della proporzionalità tra gravità del fatto e misura prescelta. La norma è generalmente applicabile ai procedimenti per delitti puniti con pena superiore, nel massimo, a tre anni; tale limite di pena non si applica quando si procede per alcuni particolari delitti in danno dei prossimi congiunti o del convivente (violazione degli obblighi di assistenza familiare; abuso dei mezzi di correzione o di disciplina; lesioni aggravate, delitti di tratta, delitti di sfruttamento sessuale di minori, violenza sessuale e atti persecutori).
Da ultimo, il decreto-legge n. 93 del 2013 ha inserito nel codice di procedura anche art. 384-bis, Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, che consente alla polizia, previa autorizzazione anche per le vie brevi del pubblico ministero, di disporre l'allontamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, di colui che sia colto in flagranza di uno dei particolari delitti in danno dei prossimi congiunti o del convivente (v. sopra), se vi sia pericolo di una reiterazione delle condotte.
In sede civile sono stati introdotti dalla legge 154/2001 gli articoli 342-bis (Ordini di protezione contro gli abusi familiari) e 342-ter (Contenuto degli ordini di protezione) del codice civile: si tratta di misure volte ad ottenere la tutela della vittima anche quando sussista soltanto una accertata situazione di tensione e non necessariamente un reato. Diversamente dalla misura penalistica, le cui condizioni di applicabilità sono fissate in via generale per tutte le misure cautelari, il presupposto positivo che legittima l'adozione dell'ordine in sede civile consiste, infatti, nel "grave pregiudizio all'integrità fisica e morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente". L'ordine di protezione è un provvedimento d'urgenza che il giudice adotta con decreto, su istanza di parte, per una durata massima di un anno (prorogabile su istanza di parte soltanto se ricorrono gravi motivi e per il tempo strettamente necessario), con cui sono ordinati la cessazione della condotta e l'allontanamento dalla casa familiare con eventuale ordine di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante; sono altresì dettate le specifiche modalità di adempimento ed è eventualmente disposto l'intervento dei servizi sociali o di un centro di mediazione familiare nonché il pagamento periodico di un assegno (art. 342-ter c.c.).
Chiunque violi l'ordine di protezione (ma anche analoghi provvedimenti assunti nei procedimenti di separazione e di divorzio) è soggetto alla pena della reclusione fino a 3 anni o della multa da 103 a 1.032 euro, incorrendo nella mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.).
I reati di violenza sessuale
Il codice penale inquadra i reati di violenza sessuale tra i delitti contro la libertà personale. Tali reati sono disciplinati dagli articoli da 609-bis a 609-undecies.
L'art. 609-bis (Violenza sessuale) punisce con la reclusione da 5 a 10 anni chi, con violenza o minaccia o abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. La stessa pena si applica a chi costringe taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità, la pena può essere diminuita in misura non eccedente i due terzi.
Il legislatore non definisce il concetto di "atti sessuali", rimettendo la specificazione della condotta alla giurisprudenza.
L'art. 609-ter disciplina alcune circostanze aggravanti del reato di violenza sessuale, prevedendo la pena della reclusione da 6 a 12 anni nei seguenti casi:
violenza sessuale su minore di 14 anni;
uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
fatto commesso da persona travisata o da persona che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
fatto commesso su persona sottoposta a limitazioni della libertà personale;
violenza sessuale commessa nei confronti di un minorenne, della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;
fatto commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di istituti di istruzione o di formazione frequentati dalle persone offese;
fatto commesso nei confronti di persona in stato di gravidanza;
fatto commesso nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.
La pena è invece della reclusione da 7 a 14 anni se la violenza sessuale è commessa ai danni di persona che non ha compiuto 10 anni.
La violenza sessuale di gruppo è punita dall'art. 609-octies del codice penale, che la definisce come partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale. Mentre è necessario che costoro partecipino all'esecuzione materiale del reato, non occorre che tutti compiano atti di violenza sessuale (Cass., Sez. III, 5 aprile 2000). La pena è della reclusione da 6 a 12 anni ed è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti precedentemente descritte, contemplate dall'art. 609-ter. Sono, inoltre, previste alcune circostanze attenuanti specifiche: viene infatti stabilito che la pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato in ipotesi di sudditanza psicologica (numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112 c.p.).
Per quanto riguarda il profilo inerente alla tutela dei minori, l'art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne) prevede "al di fuori dei casi di violenza sessuale" la non punibilità del minore che compia atti sessuali con persona che abbia compiuto 13 anni, purché la differenza di età tra i soggetti non sia superiore a 3 anni.
Al di fuori di questa ipotesi, viene mantenuto fermo il principio per il quale si presume che il minorenne sino a 14 anni non possa avere rapporti sessuali consensuali; qualora vi sia violenza, minaccia o abuso di autorità su persona minore di anni 14 si ha un'ipotesi di violenza sessuale aggravata (ai sensi dell'art. 609-ter), mentre se sussiste il consenso del minore di 14 anni si rientra nel reato di atti sessuali con minorenne, punito con le stesse pene previste dall'art. 609-bis.
Per quanto riguarda i minori di 16 anni, il codice penale stabilisce che la punibilià è limitata agli atti sessuali commessi da chi sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore sia affidato o che abbia con il minore una relazione di convivenza. Non sono, quindi, punibili gli atti sessuali con minore di 16 anni consenziente commessi da un soggetto "estraneo" al minore, ossia che non si trovi in quelle relazioni speciali per le quali l'art. 609-quater ritiene che vi sia uno stato di sudditanza psicologica tale da escludere valore al consenso prestato. Costituisce, invece, violenza sessuale aggravata l'ipotesi in cui i fatti di cui all'articolo 609-bis siano commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 16, della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.
L'art. 609-quater specifica, inoltre, che al di fuori dei casi di cui all'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Per tutte le fattispecie di atti sessuali con minorenni, la pena è ridotta fino a due terzi nei casi di minore gravità .
L'art. 609-quinquies punisce con la reclusione da 1 a 5 anni la corruzione di minorenne, ovvero il compimento di atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere. La disposizione prevede la medesima pena anche a carico di chiunque faccia assistere un infraquattordicenne al compimento di atti sessuali, ovvero gli mostri materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali e introduce un'aggravante (pena aumentata fino alla metà) nell'ipotesi in cui il delitto sia commesso da una persona legata da rapporti particolari con il minore: un ascendente, un genitore (anche adottivo), il convivente del genitore, il tutore o chiunque altro al quale il minore sia affidato (per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia), o chiunque conviva stabilmente con il minore.
L'art. 609-sexies precisa che quando i delitti di violenza sessuale sono commessi in danno di un minorenne il colpevole non puòl invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.
L'art. 609-undecies punisce con la reclusione da 1 a 3 anni l'adescamento di minorenni, ovvero la condotta di chiunque adeschi un minore di 16 anni, ovvero compia atti idonei a carpire la fiducia attraverso artifici, lusinghe o minacce, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. La condotta deve essere finalizzata alla commissione di uno dei seguenti delitti: riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600); prostituzione minorile (art. 600-bis); pornografia minorile (art. 600-ter); detenzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (artt. 600-quater e 600-quater. 1); turismo sessuale (art. 600-quinquies); violenza sessuale (art. 609-bis); atti sessuali con minorenne (art. 609-quater); corruzione di minorenne (art. 609-quinquies); violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies).
Dal punto di vista processuale, l'art. 609-septies del codice penale prevede che i reati di violenza sessuale, anche aggravati, e gli atti sessuali con minorenne siano punibili a querela della parte offesa e che la querela, una volta proposta, sia irrevocabile. Si procede, tuttavia, d'ufficio nei seguenti casi:
se il fatto è commesso nei confronti di persona minore di anni diciotto;
se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, dal di lui convivente, dal tutore o da un soggetto cui il minore sia affidato per ragioni di custodia, cura, educazione, vigilanza, istruzione o che abbia con esso una relazione di convivenza;
se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
se il fatto è¨ connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
se il fatto è commesso nei confronti di minore di anni dieci consenziente;
se si tratta di violenza sessuale di gruppo.
Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi (secondo comma).
L'art. 609-decies sancisce inoltre che per i delitti di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale in danno di minori, sia data comunicazione, a cura del procuratore della Repubblica, al tribunale per i minorenni. L'autorità giudiziaria procedente cura che il minore, in sede processuale, sia assistito, dal punto di vista affettivo e psicologico, dai genitori o da persona idonea indicata dal minore, da gruppi, fondazioni, associazioni, organizzazioni non governative purché presentino le seguenti caratteristiche: abbiano comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati a sfondo sessuale in danno di minori; siano iscritti in un apposito elenco; ricevano il consenso del minorenne. Peraltro, anche la presenza di questi soggetti dovrà essere ammessa dall'autorità giudiziaria.
Inoltre, la disposizione precisa che quando si procede per un delitto di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata o stalking, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, la comunicazione al Tribunale per i minorenni opera anche al fine di consentire all'autorità giudiziaria di valutare le proprie scelte in termini di affidamento del minore e eventuale decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Per quanto riguarda le pene accessorie e gli altri effetti penali, di cui tratta l'art. 609-nonies, è previsto che la condanna o il patteggiamento della pena per uno dei reati di violenza sessuale comporti le seguenti pene accessorie:
la perdita della potestà dei genitori, quando la qualità di genitore sia elemento costitutivo del reato o circostanza aggravante;
l'interdizione perpetua dagli uffici di tutore, curatore e amministratore di sostegno;
la perdita del diritto agli alimenti e l'incapacità successoria nei confronti della persona offesa;
l'interdizione dai pubblici uffici se il condannato ha abusato della propria funzione;
la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.
La disposizione prevede inoltre che la condanna o il patteggiamento, per alcuno dei delitti di violenza sessuale, anche aggravata, e di violenza sessuale di gruppo, se commessi nei confronti di un minorenne, di atti sessuali con minorenne e di corruzione di minorenne, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. Con la legge 172/2012, di ratifica della Convenzione di Lanzarote, sono state introdotte in questa disposizione misure di sicurezza personali a carico di colui che sia stato condannato per delitti di natura sessuale in danno di minorenni; in particolare, dopo l'esecuzione della pena e per i successivi 5 anni al reo sono applicate le seguenti misure: restrizioni alla libertà di circolazione; divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da minori; divieto di svolgere lavori che comportino un contatto abituale con i minori; obbligo di aggiornare le autorità sui propri spostamenti.
Lo stalking
Il decreto-legge n. 11 del 2009 ha introdotto nel codice penale l'articolo 612-bis, che disciplina il reato di "Atti persecutori" (cd. stalking).
Per la sussistenza della nuova fattispecie delittuosa si richiede la ripetitività della condotta, nonché l'idoneità dei comportamento a provocare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero a costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è della reclusione da sei mesi a cinque anni (la pena massima è stata portata a 5 anni dal decreto-legge 78/2013, al fine di permettere l’applicazione della custodia cautelare in carcere).
Il delitto è aggravato nelle seguenti ipotesi:
il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è¨ stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;
il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici;
il fatto è commesso a danno di un minore;
il fatto è commesso in danno di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità
il fatto è commesso con armi o da persona travisata.
Sul versante processuale, il delitto è punito a querela della persona offesa, che deve essere presentata entro sei mesi dai fatti. Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità. Dopo un lungo dibattito in sede di conversione del decreto-legge n. 93 del 2013, il Parlamento ha confermato la procedibilità a querela del delitto ed ha negato l'irrevocabilità della querela stessa (originarimente richiesta dal Governo); il legislatore ha però specificato che l'eventuale remissione della querela può essere soltanto processuale e che l'irrevocabilità opera in relazione alle ipotesi più gravi (minacce reiterate da parte del coniuge, anche separato o divorziato, o di persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa; fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici).
Lo stesso decreto-legge n. 11 del 2009 prevede ulteriori misure in materia di stalking. In particolare,
al fine di apprestare tutela nel periodo che intercorre tra il comportamento persecutorio e la presentazione della querela e allo scopo di dissuadere preventivamente il reo dal compimento di nuovi atti, introduce la possibilità per la persona offesa di avanzare al questore richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta e disciplina l'esercizio di tale potere da parte del questore;
modifica il codice di procedura penale, per estendere ai procedimenti per il nuovo reato alcune specifiche regole in materia probatoria;
disciplina la misura coercitiva del divieto di avvicinamento dell'imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, attraverso l'inserimento nel codice di procedura dell'art. 282-ter. Il divieto può riguardare anche i luoghi frequentati da prossimi congiunti o da persone conviventi o comunque legate alla persona offesa da una relazione affettiva;
prescrive specifici obblighi di comunicazione (nuovo art. 282-quater) all'autorità di pubblica sicurezza competente dei provvedimenti di cui al nuovo art. 282-ter nonché dell'art. 282-bis (allontanamento dalla casa familiare) ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Tali atti sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio;
pone a carico delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori l'obbligo di fornire alla medesima tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio ed eventualmente di metterla in contatto con tali strutture;
istituisce, infine, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, con compiti di assistenza psicologica e giuridica, nonché di comunicare gli atti persecutori segnalati alle forze dell'ordine, nei casi d'urgenza e su richiesta della persona offesa.
Le mutilazioni genitali femminili
La legge n. 7 del 2006 detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile, quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine.
Tale legge in particolare ha introdotto nel codice penale un'autonoma fattispecie di reato (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, art. 583-bis) che punisce con la reclusione da 4 a 12 anni chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili (clitoridectomia, escissione, infibulazione ed altre analoghe pratiche).
Quando la mutilazione sia di natura diversa dalle precedenti e sia volta a menomare le funzioni sessuali della donna, la pena è la reclusione da 3 a 7 anni; una specifica aggravante (pena aumentata di un terzo) è prevista quando le pratiche siano commesse a danno di un minore ovvero il fatto sia commesso a fini di lucro.
L'art. 583-bis - previa richiesta del Ministro della giustizia - stabilisce la punibilità delle mutilazioni genitali femminili, anche se l'illecito è commesso all'estero da cittadino italiano (o da straniero residente in Italia) o in danno di cittadino italiano (o di straniero residente in Italia).
Pesanti pene accessorie sono previste dalla legge (nuovo art. 583 ter c.p.) nei confronti dei medici condannati per mutilazioni genitali: interdizione dall'esercizio della professione per un periodo da 3 a 10 anni; comunicazione della sentenza di condanna all'Ordine dei medici chirurgi e degli odontoiatri.
Attraverso l'inserimento dell'art. 25-quater.1 nel decreto legislativo n. 231 del 2001 (in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato) la legge ha disposto specifiche sanzioni interdittive e pecuniarie (da 300 a 700 quote) a carico degli enti nella cui struttura è commesso il delitto di cui all'art. 583-bis.
La medesima legge, inoltre, ha previsto campagne informative e di sensibilizzazione delle popolazioni in cui tali pratiche sono più diffuse nonché una più adeguata formazione del personale sanitario, oltre che l'istituzione di un numero verde volto sia a ricevere segnalazioni che a fornire informazioni e assistenza ai soggetti coinvolti nella pratica delle utilazioni genitali femminili.
La Convenzione di Istanbul e la legge di autorizzazione alla ratifica
Partendo da un quadro normativo interno già ricco di strumenti di contrasto della violenza di genere, l'Italia ha nella scorsa legislatura firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ovvero la cosiddetta Convenzione di Istanbul, aperta alla firma l'11 maggio del 2011.
Si tratta del primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. La Convenzione interviene specificamente anche nell'ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti, ad esempio bambini ed anziani, ai quali altrettanto si applicano le medesime norme di tutela.
Per entrare in vigore, la Convenzione necessita della ratifica di almeno 10 Stati, tra i quali 8 membri del Consiglio d'Europa. L'Italia ha sottoscritto la Convenzione il 27 settembre 2012 e il Parlamento ha autorizzato la ratifica con la legge n. 77/2013 (v. infra). Ad oggi la Convenzione è stata firmata da 32 Stati, ratificata da 8 Stati; non è dunque ancora entrata in vigore.
La Convenzione (art. 3) precisa che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani ed è una forma di discriminazione contro le donne.
I contenuti della Convenzione
La Convenzione si compone di un Preambolo, di 81 articoli raggruppati in dodici Capitoli, e di un Allegato.
Quadro giuridicoIl Preambolo ricorda innanzitutto i principali strumenti che, nell'ambito del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite, sono collegati al tema oggetto della Convenzione e sui quali quest'ultima si basa. Tra di essi riveste particolare importanza la CEDAW (Convenzione Onu del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne) e il suo Protocollo opzionale del 1999 che riconosce la competenza della Commissione sull'eliminazione delle discriminazioni contro le donne a ricevere e prendere in esame le denunce provenienti da individui o gruppi nell'ambito della propria giurisdizione.
Si ricorda che la CEDAW - universalmente riconosciuta come una sorta di Carta dei diritti delle donne - definisce "discriminazione contro le donne" "ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo".
Si segnala che, sempre nell'ambito delle Nazioni Unite, nel 2009 è stato lanciato il database sulla violenza contro le donne, allo scopo di fornire il quadro delle misure adottate dagli Stati membri dell'Onu per contrastare la violenza contro le donne sul piano normativo e politico, nonché informazioni sui servizi a disposizione delle vittime.
Il Preambolo della Convenzione riconosce inoltre che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi ed aspira a creare un'Europa libera da questa violenza.
Gli Obiettivi della Convenzione sono elencati nel dettaglio dall'articolo 1. Oltre a quanto già esplicitato nel titolo della Convenzione stessa, appare importante evidenziare l'obiettivo di creare un quadro globale e integrato che consenta la protezione delle donne, nonchè la cooperazione internazionale e il sostegno alle autorità e alle organizzazioni a questo scopo deputate.
Di rilievo inoltre la previsione che stabilisce l'applicabilità della Convenzione sia in tempo di pace sia nelle situazioni di conflitto armato, circostanza, quest'ultima, che da sempre costituisce momento nel quale le violenze sulle donne conoscono particolare esacerbazione e ferocia.
Contestualmente alla firma, l'Italia ha depositato presso il Consiglio d'Europa una nota verbale con la quale ha dichiarato che "applicherà la Convenzione nel rispetto dei principi e delle previsioni costituzionali". Tale dichiarazione interpretativa - apposta anche a seguito di quanto chiesto al Governo con le mozioni approvate al Senato il 20 settembre 2012 - è motivata dal fatto che la definizione di "genere" contenuta nella Convenzione - l'art. 3, lettera c) recita: "con il termine genere ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini" - è ritenuta troppo ampia e incerta e presenta profili di criticità con l'impianto costituzionale italiano (si veda, al proposito, la relazione illustrativa al ddl di autorizzazione alla ratifica - A.S. 3654 - presentato dal Governo Monti l'8 gennaio 2013).
L'articolo 4 della Convenzione sancisce il principio secondo il quale ogni individuo ha il diritto di vivere libero dalla violenza nella sfera pubblica e in quella privata. A tal fine le Parti si obbligano a tutelare questo diritto in particolare per quanto riguarda le donne, le principali vittime della violenza basata sul genere (ossia di quella violenza che colpisce le donne in quanto tali, o che le colpisce in modo sproporzionato).
Poiché la discriminazione di genere costituisce terreno fertile per la tolleranza della violenza contro le donne, la Convenzione si preoccupa di chiedere alle Parti l'adozione di tutte le norme atte a garantire la concreta applicazione del principio di parità tra i sessi corredate, se del caso, dall'applicazione di sanzioni.
I primi a dover rispettare gli obblighi imposti dalla Convenzione sono proprio gli Stati i cui rappresentanti, intesi in senso ampio, dovranno garantire comportamenti privi di ogni violenza nei confronti delle donne (art. 5).
L'articolo 5 prevede anche un risarcimento delle vittime di atti di violenza commessi da soggetti non statali, che può assumere forme diverse (riparazione del danno, indennizzo, riabilitazione, ecc.). L'indennizzo da parte dello Stato è disciplinato dall'art. 30, par. 2, della Convenzione ed è accordato alle vittime se la riparazione non è garantita da altre fonti.
Ampio spazio viene dato dalla Convenzione alla prevenzione della violenza contro le donne e della violenza domestica. La prevenzione richiede un profondo cambiamento di atteggiamenti e il superamento di stereotipi culturali che favoriscono o giustificano l'esistenza di tali forme di violenza. A tale scopo, la Convenzione impegna le Parti non solo ad adottare le misure legislative per prevenire la violenza, ma anche alla promozione di campagne di sensibilizzazione, a favorire nuovi programmi educativi e a formare adeguate figure professionali.
Altro punto fondamentale della Convenzione è la protezione delle vittime. Particolare enfasi viene posta sulla necessità di creare meccanismi di collaborazione per un'azione coordinata tra tutti gli organismi, statali e non, che rivestono un ruolo nella funzione di protezione e sostegno alle donne vittime di violenza, o alle vittime di violenza domestica. Per proteggere le vittime è¨ necessario che sia dato rilievo alle strutture atte al loro accoglimento, attraverso un'attività informativa adeguata che deve tenere conto del fatto che le vittime, nell'immediatezza del fatto, non sono spesso nelle condizioni psico-fisiche di assumere decisioni pienamente informate.
I servizi di supporto possono essere generali (es. servizi sociali o sanitari offerti dalla pubblica amministrazione) oppure specializzati. Fra questi si prevede la creazione di case rifugio e quella di linee telefoniche di sostegno attive notte e giorno. Strutture ad hoc sono inoltre previste per l'accoglienza delle vittime di violenza sessuale.
La Convenzione stabilisce l'obbligo per le Parti di adottare normative che permettano alle vittime di ottenere giustizia, nel campo civile, e compensazioni, in primo luogo dall'offensore, ma anche dalle autorità statali se queste non hanno messo in atto tutte le misure preventive e di tutela volte ad impedire la violenza (sui risarcimenti da parte dello Stato si è già detto più sopra).
La Convenzione individua anche una serie di reati (violenza fisica e psicologica, sessuale, stupro, mutilazioni genitali, ecc.), perseguibili penalmente, quando le violenze siano commesse intenzionalmente e promuove un'armonizzazione delle legislazioni per colmare vuoti normativi a livello nazionale e facilitare la lotta alla violenza anche a livello internazionale. Tra i reati perseguibili penalmente è inserito lo stalking, definito il comportamento intenzionale e minaccioso nei confronti di un'altra persona, che la porta a temere per la propria incolumità . Quanto al matrimonio forzato, vengono distinti i casi nei quali una persona viene costretta a contrarre matrimonio da quelli nei quali una persona viene attirata con l'inganno in un paese estero allo scopo di costringerla a contrarre matrimonio; in quest'ultimo caso, è sanzionabile penalmente anche il solo adescamento, pur in assenza di celebrazione del matrimonio.
La Convenzione torna in più punti sull'inaccettabilità di elementi religiosi o culturali, tra i quali il cosiddetto "onore" a giustificazione delle violenze chiedendo tra l'altro alle Parti di introdurre le misure, legislative o di altro tipo, per garantire che nei procedimenti penali intentati per crimini rientranti nell'ambito della Convenzione, tali elementi non possano essere invocati come attenuante.
In materia di sanzioni, la Convenzione chiede alle Parti di adottare misure per garantire che i reati in essa contemplati siano oggetto di punizioni efficaci, proporzionate e dissuasive, commisurate alla loro gravità .
La Convenzione contiene poi un ampio capitolo di previsioni che riguardano le inchieste giudiziarie, i procedimenti penali e le procedure di legge, a rafforzamento delle disposizioni che delineano diritti e doveri nella Convenzione stessa.
Un Capitolo apposito è dedicato alle donne migranti, incluse quelle senza documenti, e alle donne richiedenti asilo, due categorie particolarmente soggette a violenze di genere. La Convenzione mira ad introdurre un'ottica di genere nei confronti della violenza di cui sono vittime le migranti, ad esempio accordando ad esse la possibilità di ottenere uno status di residente indipendente da quello del coniuge o del partner. Inoltre, viene stabilito l'obbligo di riconoscere la violenza di genere come una forma di persecuzione (ai sensi della Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati) e ribadito l'obbligo di rispettare il diritto del non-respingimento per le vittime di violenza contro le donne.
La Convenzione istituisce infine un Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO) costituito da esperti indipendenti, incaricati di monitorare l'attuazione della Convenzione da parte degli Stati aderenti. Il monitoraggio avverrà attraverso questionari, visite, inchieste e rapporti sullo stato di conformità degli ordinamenti interni agli standard convenzionali, raccomandazioni generali, ecc.). I privilegi e le immunità ei membri del GREVIO sono oggetto dell'Allegato alla Convenzione.
Come detto, il Parlamento italiano ha autorizzato la ratifica della Convenzione di Istanbul, approvando la legge 27 giugno 2013, n. 77.
Per una consapevole scelta del legislatore, la legge n. 77 non detta norme di adeguamento del nostro ordinamento interno motivate dal pieno rispetto della Convenzione. Ciò in quanto è prevalsa l'esigenza di privilegiare la rapida ratifica della Convenzione, essenziale a consentirne l'entrata in vigore; rapida ratifica che sarebbe stata ostacolata da un contenuto normativo più complesso. Concluso però questo adempimento, Governo e Parlamento hanno tentato di riempire di contenuti questa ratifica con il decreto-legge n. 93 del 2013 e la sua conversione in legge.
Il decreto-legge 93/2013
Il Governo ha emanato il decreto-legge 93 del 2013 nello scorso mese di agosto. Il provvedimento, come indicato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, è diretto anche ad attuare la Convenzione di Istanbul, con riguardo ai principali profili considerati necessari. Dopo una veloce calendarizzazione, il Parlamento ha convertito il provvedimento d'urgenza - che presenta peraltro un contenuto non circoscritto alla sola violenza di genere - con la legge 15 ottobre 2013, n. 119.
Il Capo I del decreto-legge, composto dagli articoli da 1 a 5-bis, è dedicato al contrasto e alla prevenzione della violenza di genere. In particolare, il provvedimento approvato:
interviene sul codice penale, introducendo un'aggravante comune (art. 61, n. 11-quinquies) per i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonchè per i maltrattamenti in famiglia, da applicare se i fatti sono commessi in danno o in presenza di minori;
novella il reato di atti persecutori (art. 612-bis, c.d. stalking), prevedendo un'aggravante quando il fatto è commesso con mezzi informatici o telematici e modificando il regime della querela di parte. In particolare, rispetto alla formulazione originaria del decreto-legge, che qualifica la querela come irrevocabile, la Camera ha circoscritto le ipotesi di irrevocabilità ai casi più gravi, prevedendo comunque che l'eventuale remissione possa avvenire soltanto in sede processuale;
interviene sul codice di procedura penale, consentendo anche quando si indaga per stalking di disporre intercettazioni;
introduce la misura di prevenzione dell'ammonimento del questore anche per condotte di violenza domestica, sulla falsariga di quanto già previsto per il reato di stalking;
sempre per tutelare le vittime, inserisce alcune misure relative all'allontanamento - anche d'urgenza - dalla casa familiare e all'arresto obbligatorio in flagranza dell'autore delle violenze. In merito, la Camera ha introdotto la possibilità di operare anche un controllo a distanza (c.d. braccialetto elettronico) del presunto autore di atti di violenza domestica;
prevede specifici obblighi di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria alla persona offesa dai reati di stalking e maltrattamenti in ambito familiare nonchè modalità protette di assunzione della prova e della testimonianza di minori e di adulti particolarmente vulnerabili;
modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura, inserendo i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking tra quelli che hanno priorità assoluta nella formazione dei ruoli d'udienza;
estende alle vittime dei reati di stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili l'ammissione al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito;
stabilisce che la relazione annuale al Parlamento sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica debba contenere un'analisi criminologica della violenza di genere;
riconosce agli stranieri vittime di violenza domestica la possibilità di ottenere uno specifico permesso di soggiorno;
demanda al Ministro per le pari opportunità l'elaborazione di un Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere, per il quale è previsto un finanziamento di 10 milioni di euro per il 2013, prevedendo azioni a sostegno delle donne vittime di violenza.
La legge di stabilità 2014
Da ultimo si segnala che la legge di stabilità 2014 incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità allo scopo di finanziare il ''Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere''.
Lo stato dei fondi per il contrasto alla violenza di genere
La legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) ha istituito un fondo, presso la Presidenza del Consiglio, per la realizzazione di un piano contro la violenza alle donne (cap. 496), stanziando a tal fine 20 milioni di euro per l'anno 2008.
Nel 2009 all'obiettivo di prevenzione della violenza si è affiancato quello di prevenzione e contrasto agli atti persecutori, con la conversione del decreto-legge 11/2009 che non solo ha introdotto nel codice penale l'art. 612-bis ma ha anche posto a carico delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori l'obbligo di fornire alla medesima tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio ed eventualmente di metterla in contatto con tali strutture. Il provvedimento ha istituito, infine, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, con compiti di assistenza psicologica e giuridica, nonchè di comunicare gli atti persecutori segnalati alle forze dell'ordine, nei casi d'urgenza e su richiesta della persona offesa.
Le somme destinate al Piano nazionale non sono state mai impegnate nel corso degli anni, fino al 2011 quando la Corte dei Conti ha dato il via libera al primo Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking. Nel novembre 2011, quando il Piano diventa operativo, il capitolo 496 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri recava uno stanziamento di 18.659.049 euro.
Per quanto riguarda il 2012, il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri recava uno stanziamento per il Piano contro la violenza alle donne di soli 1,5 milioni di euro; nel corso dell'esercizio tali somme sono aumentate e il rendiconto consuntivo indica per il 2012 una disponibilità di 5,1 milioni di euro.
Per il 2013 il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedica 1,9 milioni di euro all'implementazione del Piano nazionale contro la violenza alle donne.
Si ricorda che la Presidenza del Consiglio, a differenza delle altre amministrazioni, può esercitare il cosiddetto istituto del «riporto» che consiste nella facoltà di mantenere in bilancio risorse non utilizzate in un determinato anno anche in quello successivo.
Da comunicazioni telefoniche con l'ufficio bilancio della Presidenza del Consiglio è infatti emerso che lo stanziamento di 1,9 milioni di euro per il 2013 è stato integrato con il riporto dell'avanzo dell'esercizio precedente; ad inizio XVII legislatura dunque sul capitolo 496 figuravano 4,5 milioni di euro.
Per il 2014 il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri dedica al capitolo 496, Somme da destinare al piano contro la violenza alle donne, 18 milioni di euro. Tali somme sono da ricondurre al decreto-legge n. 93 del 2013 (art 5-bis) nella misura di 7 milioni di euro e alla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, art. 1, comma 217) nella misura di 10 milioni di euro.
Nella nota preliminare a bilancio di previsione (D.P.C.M. di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 20 dicembre 2013), si specifica per il capitolo 496 sarà così ripartito:
- 10 milioni di euro per il miglioramento degli interventi delle istituzioni nel contrasto alla violenza sulle donne attraverso l'elaborazione di un piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (la ripartizione delle risorse sarà approvata dalla Conferenza unificata);
- 7 milioni di euro all'attuazione dell'art. 5-bis del decreto-legge n. 93/2013, relativo ad interventi di assistenza e sostegno territoriale a donne vittime di violenza e ai loro figli (la ripartizione delle risorse sarà approvata dalla Conferenza Stato-Regioni);
- 300.000 euro per la stipula di convenzioni o accordi finalizzati all'aggiornamento di statistiche sulla criminalità contro le donne nonché all'istituzione di una banca dati sui servizi offerti attraverso la rete collegata al numero di pubblica utilità 1522;
- 700.000 euro per la prosecuzione delle attività del servizio 1522 per il contrasto alla violenza di genere e allo stalking.
I profili di inattuazione della Convenzione di Istanbul
A seguito della ratifica della Convenzione di Istanbul, per quanto riguarda specificamente il diritto penale e processuale, è tuttora da valutare se occorra introdurre ulteriori modifiche legislative con riguardo ai seguenti profili:
l'introduizione di specifiche misure per il supporto dei bambini testimoni di violenza (art. 26 della Convenzione);
il diritto della vittima di ottenere un risarcimento dallo Stato, a fronte di comportamenti delle autorità statali che abbiano mancato al loro dovere di adottare le necessarie misure di prevenzione o di protezione nell'ambito delle loro competenze (art. 29), ovvero nei casi un cui un risarcimento non sia garantito dall'autore del reato (art. 30);
la previsione di una specifica fattispecie penale volta a punire le condotte di violenza psicologica (art. 33 della Convenzione), di matrimonio forzato (art. 37) e di molestia sessuale, quando perpetrata in forma esclusivamente verbale (art. 40);
la previsione di aggravanti quando i reati di violenza domestica abbiano provocato gravi danni fisici o psicologici alla vittima, considerazione che nel nostro ordinamento opera esclusivamente per il delitto di lesioni (art. 46 della Convenzione);
l'affermazione della giurisdizione italiana anche nelle ipotesi di reati di violenza commessi all’estero in danno di persona abitualmente residente in Italia nonchè ai casi in cui il presunto autore di uno di tali reati, commesso all'estero, si trovi sul territorio italiano e non sia possibile procedere ad estradizione (art. 44 della Convenzione);
il riconoscimento della violenza contro le donne basata sul genere come forma di persecuzione che possa dare diritto alla concessione dello status di rifugiato (art. 62).
Una autonoma considerazione merita la questione della procedibilità d'ufficio dei delitti riconducibili alla violenza domestica, auspicata dalla Convenzione (art. 55). Sul punto nel corso della conversione in legge del decreto-legge 93/2013, il Parlamento ha confermato la scelta per questo tipo di delitti della procedibilità a querela, aumentando i casi nei quali, nelle ipotesi più gravi, la querela è irrevocabile e inducendo una remissione di querela esclusivamente processuale per il delitto di atti persecutori.