Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1323
Azioni disponibili
Art. 2.
(Disposizioni per la cura e la tutela dei soggetti colpiti da fibromialgia o sindrome fibromialgica)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, individua i presidi sanitari pubblici già esistenti tra i reparti di reumatologia o immunologia, per la diagnosi e la cura della fibromialgia o sindrome fibromialgica.
2. È facoltà delle regioni individuare idonee strutture diagnostiche e riabilitative per i pazienti affetti dalla patologia di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida affinchè le regioni provvedano a predisporre una rilevazione statistica dei soggetti affetti da fibromialgia o sindrome fibromialgica sulla base dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 1 della presente legge al fine di appontare mirati e specifici protocolli terapeutici riabilitativi.
4. I protocolli di cui al comma 3 sono volti a garantire prestazioni specialistiche appropriate ed efficaci, l'impiego di farmaci per il controllo dei sintomi, il monitoraggio e la prevenzione degli eventuali aggravamenti per i soggetti affetti da fibromialgia o sindrome fibromialgica.