Legislatura 17ª - Dossier n. 104
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Il 'due per mille'
L'altro canale di contribuzione privata previsto dal decreto-legge - oltre alle erogazioni liberali dirette (o analoghe corresponsioni) - è la destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito.
E' strumento disciplinato dall'articolo 12.
Esso introduce - a decorrere dall’anno finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al precedente periodo d'imposta - un meccanismo volontario di contribuzione ai partiti, riconoscendo a ciascun contribuente la facoltà di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in favore di un partito politico (comma 1).
Per beneficiare di tale forma di finanziamento i partiti devono essere iscritti nel registro nazionale e devono aver avuto almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo nell’ultima consultazione elettorale per il Senato, la Camera o il Parlamento europeo (seconda sezione del registro).
I contribuenti - esclusivamente persone fisiche - effettuano la scelta per la destinazione del due per mille in sede di dichiarazione annuale dei redditi, compilando una scheda che reca l’elenco dei partiti politici aventi diritto. Può essere indicato un solo partito politico (comma 2).
Il sistema introdotto consente, dunque, a ciascun contribuente di scegliere o meno di destinare il due per mille della propria IRPEF ad uno specifico partito politico. In caso di mancata effettuazione della scelta non si determina alcuna attribuzione, conseguentemente, le risorse restano all’erario.
L'importo complessivo per il partito del 'due per mille', si ricorda, è base per la quantificazione dell'impianto sanzionatorio del decreto-legge.
L’attuazione della disciplina è rimessa ad un regolamento del ministro dell’economia e delle finanze. Il regolamento deve stabilire, in particolare, i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni dell’articolo in esame, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, nonché da agevolare l'espressione della scelta da parte dei contribuenti (comma 3).
La Commissione Affari costituzionali propone alcune modificazioni ai commi 2 e 3 sopra ricordati, sì da ricomprendere anche i soggetti esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, e prevede re che sia un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare (anziché regolamento del ministro dell'economia) lo strumento attuativo, e che esso sia propost o dal ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il ministro dell'economia, e debba essere adottato entro novanta giorni (non sessanta).
E propone che in via transitoria, per il primo anno di applicazione, lo strumento attuativo sia un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dall'avvenuta ricezione dell'elenco dei soggetti aventi diritto.
E' proposta che la Commissione ha assunto approvando l'emendamento 12.100 (testo 2).
Il comma 4 autorizza per il 'due per mille' la spesa nel limite massimo di 7,75 milioni di euro per l'anno 2014; 9,6 milioni per l'anno 2015; 27,7 milioni per l'anno 2016; 45,1 milioni a decorrere dall'anno 2017, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
All'onere derivante dall'istituzione del suddetto fondo si provvede (comma 5) mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendano disponibili per effetto della progressiva abolizione del meccanismo di finanziamento diretto ai partiti politici, prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera b), e comma 2, del decreto-legge.
Il finanziamento diretto comporta, a seguito della legge n. 96 del 2012, un onere pari a 91 milioni di euro annui. Per effetto della sua progressiva riduzione (nella misura del 25, 50 e 75 per cento, negli anni rispettivamente 2014, 2015 e 2016) e poi della cessazione disposta dal 2017, si determinano economie di spesa pari a 22,75 milioni nel 2014; 45,5 milioni nel 2015; 68,25 milioni nel 2016; 91 milioni dal 2017.
Il decreto-legge prevede (articolo 11, commi 10 e 11) un meccanismo 'compensativo' tra copertura delle detrazioni per erogazioni liberali e fondo del 'due per mille', qualora la prima ecceda o sia inferiore il suo limite previsto (nell'un caso, sottraendo corrispettive risorse al fondo del 'due per mille'; nell'altro caso, versandogliele). Non pare considerare invece l'ipotesi secondo cui il fondo del 'due per mille' sia sottostimato. Il meccanismo compensativo, in altri termini, non è 'bidirezionale', in quanto muove - nella previsione del decreto-legge - sempre 'a partire' dalla copertura delle detrazioni per erogazioni liberali.
Le quantificazioni definite dall'articolo in esame sono, si è ricordato, da intendersi quali soglie massime. E' statuizione analoga a quella per la corresponsione delle risorse del 5 per mille, in cui la scelta del contribuente concorre proporzionalmente a determinare l’entità spettante a ciascun beneficiario, entro il tetto di spesa legislativamente autorizzato.
L’istituto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è stato introdotto dall’articolo 1, comma 337 e ss., della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005) a titolo sperimentale e poi confermato annualmente (da ultimo relativamente all’esercizio finanziario 2013 in relazione alle dichiarazioni dei redditi 2012 dall’articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012).
La disciplina del 'due per mille' così formulata rievoca quanto statuito dalla legge n. 2 del 1997, la quale introdusse un sistema analogo di finanziamento della politica, riconoscendo ai contribuenti la facoltà destinare una quota pari al quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento dei movimenti e partiti politici.
Vi sono tuttavia non marginali diversità, rispetto a quella disciplina. In essa, il contribuente poteva destinare genericamente il quattro per mille ai movimenti e partiti politici, senza individuare uno specifico partito di riferimento. Le risorse confluivano in un fondo da ripartire tra i partiti che avessero al 31 ottobre di ciascun anno almeno un parlamentare eletto alla Camera o al Senato, in proporzione ai voti validi espressi in ambito nazionale a favore delle liste da essi presentate per l’ultima elezione della Camera (con disposizioni particolari per i partiti espressione di minoranze linguistiche o che non avessero presentato liste).
Ad ogni modo, la disciplina del 1997 del 'quattro per mille'' non ebbe di fatto applicazione, in quanto per il 1997 era prevista una disciplina transitoria e per 1998 si è proceduto alla ripartizione di una somma fissa (110 miliardi di lire), con riserva di conguaglio negli anni successivi. La normativa sul 4 per mille ai partiti politici è stata poi abrogata dalla legge n. 157 del 1999, disciplinante un nuovo sistema di contribuzione pubblica ai partiti, nella forma dei rimborsi per spese elettorali.
Ai sensi del comma 6 dell’articolo 12 in esame, le disponibilità iscritte annualmente nel fondo per il 'due per mille', non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario, non vanno in economia ma sono conservate in conto residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.