Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1260

Art. 9.

(Funzioni e compiti degli enti locali)

1. Al fine dell'attuazione della presente legge, salvo diversa determinazione delle leggi regionali, competono ai comuni, singoli o associati, le funzioni concernenti:

a) la programmazione e l'attuazione dello sviluppo, nel territorio di loro competenza, del sistema integrato, in coerenza con le funzioni delineate dagli articoli 7 e 8;

b) l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza dei soggetti privati relativamente all'istituzione e alla gestione dei servizi del sistema integrato, per quanto di competenza;

c) la promozione di iniziative di formazione in servizio per il personale dei servizi e di iniziative di coordinamento pedagogico e scambio nell'ambito del sistema integrato;

d) la definizione delle modalità organizzative e del coordinamento e di tutti i servizi del sistema integrato a gestione comunale diretta o indiretta;

e) la promozione di iniziative ed esperienze di continuità del sistema integrato con la scuola primaria.