Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1260

Art. 8.

(Funzioni e compiti delle regioni)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e dei livelli essenziali di cui all'articolo 6, determinano i requisiti strutturali e organizzativi di ogni tipologia di servizio e le procedure per l'autorizzazione al funzionamento, per la denuncia di inizio attività e per l'accreditamento.

2. Al fine dell'attuazione della presente legge, competono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni concernenti:

a) l'indirizzo, la programmazione e lo sviluppo del sistema integrato, sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia di cui all'articolo 7, secondo specifiche esigenze di carattere unitario regionale e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 6;

b) la determinazione degli standard relativi alle modalità organizzative di funzionamento dei nidi e dei servizi integrativi;

c) la definizione, per quanto di competenza, degli standard di qualità dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia;

d) la ripartizione agli enti locali delle risorse pubbliche in coerenza con quanto previsto dal Piano di azione di cui all'articolo 7;

e) la definizione dei requisiti qualitativi per l'accreditamento dei nidi, dei servizi integrativi e dei servizi innovativi sperimentali e per l'autorizzazione al loro funzionamento;

f) l'indicazione degli indirizzi per l'attuazione di iniziative di formazione permanente delle diverse figure professionali del sistema integrato per l'infanzia, per quanto di competenza;

g) il sistema di valutazione dell'offerta educativa e delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia, in coerenza con i criteri definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d);

h) lo sviluppo del sistema informativo regionale concernente la materia disciplinata dalla presente legge.