Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1260
Azioni disponibili
Art. 7.
(Funzioni e compiti dello Stato)
1. Al fine dell'attuazione della presente legge, competono allo Stato le funzioni concernenti:
a) la programmazione, l'indirizzo ed il coordinamento della progressiva ed equilibrata estensione del sistema integrato su tutto il territorio nazionale, in coerenza con le linee contenute nel Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia di cui al comma 2;
b) la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni educative di cui all'articolo 6, comma 2;
c) la determinazione e l'assegnazione delle risorse a carico del bilancio dello Stato;
d) la determinazione dei criteri di valutazione dell'offerta educativa e delle prestazioni del sistema integrato e l'istituzione di un sistema di promozione e di garanzia della qualità e della quantità degli interventi;
e) l'attivazione di un sistema informativo.
2. Lo Stato assicura l'incremento dei nidi d'infanzia e la loro diffusione in tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo al Mezzogiorno in attuazione del Piano di azione nazionale.