Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1260
Azioni disponibili
Art. 6.
(I livelli essenziali delle prestazioni delsistema integrato per l'infanzia)
1. Lo Stato garantisce il raggiungimento dei seguenti livelli essenziali delle prestazioni relative a:
a) l'offerta di qualificati servizi educativi per l'infanzia fino a raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni in tutti i territori e la presenza del servizio in almeno il 75 per cento dei territori comunali entro l'anno 2020;
b) la generalizzazione qualitativa e quantitativa della scuola dell'infanzia, garantendone la frequenza a tutte le bambine e a tutti i bambini dai tre ai sei anni;
c) la qualificazione universitaria del personale educativo di tutti servizi del sistema integrato per l'infanzia;
d) la possibilità per tutte le bambine e tutti i bambini di coprire la distanza tra casa e servizio o scuola in tempi ragionevoli a piedi o con i mezzi pubblici ovvero con trasporto appositamente predisposto.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definiti i livelli essenziali relativi a:
a) i rapporti numerici appropriati tra il personale educativo, il personale ausiliario e i bambini accolti in funzione dell'età dei bambini, della tipologia e dell'orario di apertura del servizio;
b) gli standard qualitativi delle prestazioni di tutti i servizi del sistema integrato: requisiti professionali del personale per l'accesso, compresi i titoli universitari; formazione continua in servizio di tutto il personale; tempi di compresenza tra il personale educativo, tali da garantire ai bambini significative esperienze di socializzazione e apprendimento;
c) gli standard strutturali e organizzativi dei servizi, in riferimento ai requisiti di sicurezza e benessere delle bambine e dei bambini, agli spazi interni ed esterni e alla ricettività, in funzione dell'età dei bambini e della tipologia e dell'orario di apertura del servizio.
3. Sullo schema di regolamento di cui al comma 2 è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
4. In sede di Conferenza unificata sono concordate le risorse di personale e finanziarie a carico dei diversi livelli istituzionali, necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni.
5. I livelli essenziali di cui alla presente legge costituiscono requisiti per l'accreditamento dei servizi per l'infanzia e per il riconoscimento della parità alle scuole dell'infanzia non statali.