Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1260

Art. 6.

(I livelli essenziali delle prestazioni delsistema integrato per l'infanzia)

1. Lo Stato garantisce il raggiungimento dei seguenti livelli essenziali delle prestazioni relative a:

a) l'offerta di qualificati servizi educativi per l'infanzia fino a raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni in tutti i territori e la presenza del servizio in almeno il 75 per cento dei territori comunali entro l'anno 2020;

b) la generalizzazione qualitativa e quantitativa della scuola dell'infanzia, garantendone la frequenza a tutte le bambine e a tutti i bambini dai tre ai sei anni;

c) la qualificazione universitaria del personale educativo di tutti servizi del sistema integrato per l'infanzia;

d) la possibilità per tutte le bambine e tutti i bambini di coprire la distanza tra casa e servizio o scuola in tempi ragionevoli a piedi o con i mezzi pubblici ovvero con trasporto appositamente predisposto.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definiti i livelli essenziali relativi a:

a) i rapporti numerici appropriati tra il personale educativo, il personale ausiliario e i bambini accolti in funzione dell'età dei bambini, della tipologia e dell'orario di apertura del servizio;

b) gli standard qualitativi delle prestazioni di tutti i servizi del sistema integrato: requisiti professionali del personale per l'accesso, compresi i titoli universitari; formazione continua in servizio di tutto il personale; tempi di compresenza tra il personale educativo, tali da garantire ai bambini significative esperienze di socializzazione e apprendimento;

c) gli standard strutturali e organizzativi dei servizi, in riferimento ai requisiti di sicurezza e benessere delle bambine e dei bambini, agli spazi interni ed esterni e alla ricettività, in funzione dell'età dei bambini e della tipologia e dell'orario di apertura del servizio.

3. Sullo schema di regolamento di cui al comma 2 è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. In sede di Conferenza unificata sono concordate le risorse di personale e finanziarie a carico dei diversi livelli istituzionali, necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni.

5. I livelli essenziali di cui alla presente legge costituiscono requisiti per l'accreditamento dei servizi per l'infanzia e per il riconoscimento della parità alle scuole dell'infanzia non statali.