Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1260
Azioni disponibili
Art. 14.
(Copertura finanziaria)
1. Il Piano di azione prevede l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali del sistema integrato di istruzione zero-sei anni. Lo Stato, per il raggiungimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 6, garantisce un cofinanziamento del 50 per cento dei costi di gestione o con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia. Il restante 50 per cento rimane a carico di regioni ed enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 500 milioni per l'anno 2014, in euro 700 milioni per l'anno 2015, in euro 900 milioni per l'anno 2016, in euro 1.200 milioni di euro per l'anno 2017, in euro 1.400 milioni di euro per l'anno 2018 e in euro 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8.
3. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento per gli anni 2014 e 2015 e 22 per cento a decorrere dall'anno 2016».
4. Al comma 2-ter, dell'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: «2 per mille a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «2,1 per mille a decorrere dall'anno 2014».
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali in materia di giochi pubblici, da adottare entro il 28 febbraio 2015, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2 e in euro 16, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,10 e in euro 17.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2016, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 10, comma 1, lettere a) e h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b) articolo 17, comma 1, lettere d), e), g), g-bis), h) e l) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
c) articolo 26-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
d) articolo 1, comma 47, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
e) articolo 176, comma 2-ter, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
f) articolo 1, comma 137, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2018, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 200 milioni di euro per l'anno 2018 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 giugno 2018 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2019, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente comma, propone a decorrere dall'anno 2018, nella manovra di finanza pubblica, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma.