Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1260

Art. 11.

(Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo predispone il Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato, piano pluriennale di interventi, di seguito denominato «Piano di azione».

2. Il Piano di azione, sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale, modula la destinazione alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie destinate allo scopo.

3. Il Piano di azione contiene il piano di investimenti, comprendendo anche la ristrutturazione di immobili di proprietà del demanio, delle regioni e degli enti locali e la loro destinazione al sistema integrato per l'infanzia.

4. Il Piano di azione, previo parere favorevole della Conferenza unificata, è adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema del Piano di azione è acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.