Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1260
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TITOLO II
LIVELLI ESSENZIALI E FUNZIONI DEL SISTEMA INTEGRATO PER L'INFANZIA
Art. 6.
(I livelli essenziali delle prestazioni delsistema integrato per l'infanzia)
1. Lo Stato garantisce il raggiungimento dei seguenti livelli essenziali delle prestazioni relative a:
a) l'offerta di qualificati servizi educativi per l'infanzia fino a raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni in tutti i territori e la presenza del servizio in almeno il 75 per cento dei territori comunali entro l'anno 2020;
b) la generalizzazione qualitativa e quantitativa della scuola dell'infanzia, garantendone la frequenza a tutte le bambine e a tutti i bambini dai tre ai sei anni;
c) la qualificazione universitaria del personale educativo di tutti servizi del sistema integrato per l'infanzia;
d) la possibilità per tutte le bambine e tutti i bambini di coprire la distanza tra casa e servizio o scuola in tempi ragionevoli a piedi o con i mezzi pubblici ovvero con trasporto appositamente predisposto.
2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definiti i livelli essenziali relativi a:
a) i rapporti numerici appropriati tra il personale educativo, il personale ausiliario e i bambini accolti in funzione dell'età dei bambini, della tipologia e dell'orario di apertura del servizio;
b) gli standard qualitativi delle prestazioni di tutti i servizi del sistema integrato: requisiti professionali del personale per l'accesso, compresi i titoli universitari; formazione continua in servizio di tutto il personale; tempi di compresenza tra il personale educativo, tali da garantire ai bambini significative esperienze di socializzazione e apprendimento;
c) gli standard strutturali e organizzativi dei servizi, in riferimento ai requisiti di sicurezza e benessere delle bambine e dei bambini, agli spazi interni ed esterni e alla ricettività, in funzione dell'età dei bambini e della tipologia e dell'orario di apertura del servizio.
3. Sullo schema di regolamento di cui al comma 2 è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
4. In sede di Conferenza unificata sono concordate le risorse di personale e finanziarie a carico dei diversi livelli istituzionali, necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni.
5. I livelli essenziali di cui alla presente legge costituiscono requisiti per l'accreditamento dei servizi per l'infanzia e per il riconoscimento della parità alle scuole dell'infanzia non statali.
Art. 7.
(Funzioni e compiti dello Stato)
1. Al fine dell'attuazione della presente legge, competono allo Stato le funzioni concernenti:
a) la programmazione, l'indirizzo ed il coordinamento della progressiva ed equilibrata estensione del sistema integrato su tutto il territorio nazionale, in coerenza con le linee contenute nel Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia di cui al comma 2;
b) la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni educative di cui all'articolo 6, comma 2;
c) la determinazione e l'assegnazione delle risorse a carico del bilancio dello Stato;
d) la determinazione dei criteri di valutazione dell'offerta educativa e delle prestazioni del sistema integrato e l'istituzione di un sistema di promozione e di garanzia della qualità e della quantità degli interventi;
e) l'attivazione di un sistema informativo.
2. Lo Stato assicura l'incremento dei nidi d'infanzia e la loro diffusione in tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo al Mezzogiorno in attuazione del Piano di azione nazionale.
Art. 8.
(Funzioni e compiti delle regioni)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e dei livelli essenziali di cui all'articolo 6, determinano i requisiti strutturali e organizzativi di ogni tipologia di servizio e le procedure per l'autorizzazione al funzionamento, per la denuncia di inizio attività e per l'accreditamento.
2. Al fine dell'attuazione della presente legge, competono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni concernenti:
a) l'indirizzo, la programmazione e lo sviluppo del sistema integrato, sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia di cui all'articolo 7, secondo specifiche esigenze di carattere unitario regionale e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 6;
b) la determinazione degli standard relativi alle modalità organizzative di funzionamento dei nidi e dei servizi integrativi;
c) la definizione, per quanto di competenza, degli standard di qualità dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia;
d) la ripartizione agli enti locali delle risorse pubbliche in coerenza con quanto previsto dal Piano di azione di cui all'articolo 7;
e) la definizione dei requisiti qualitativi per l'accreditamento dei nidi, dei servizi integrativi e dei servizi innovativi sperimentali e per l'autorizzazione al loro funzionamento;
f) l'indicazione degli indirizzi per l'attuazione di iniziative di formazione permanente delle diverse figure professionali del sistema integrato per l'infanzia, per quanto di competenza;
g) il sistema di valutazione dell'offerta educativa e delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia, in coerenza con i criteri definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d);
h) lo sviluppo del sistema informativo regionale concernente la materia disciplinata dalla presente legge.
Art. 9.
(Funzioni e compiti degli enti locali)
1. Al fine dell'attuazione della presente legge, salvo diversa determinazione delle leggi regionali, competono ai comuni, singoli o associati, le funzioni concernenti:
a) la programmazione e l'attuazione dello sviluppo, nel territorio di loro competenza, del sistema integrato, in coerenza con le funzioni delineate dagli articoli 7 e 8;
b) l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza dei soggetti privati relativamente all'istituzione e alla gestione dei servizi del sistema integrato, per quanto di competenza;
c) la promozione di iniziative di formazione in servizio per il personale dei servizi e di iniziative di coordinamento pedagogico e scambio nell'ambito del sistema integrato;
d) la definizione delle modalità organizzative e del coordinamento e di tutti i servizi del sistema integrato a gestione comunale diretta o indiretta;
e) la promozione di iniziative ed esperienze di continuità del sistema integrato con la scuola primaria.
Art. 10.
(Partecipazione economica delle famiglie)
1. Nei nidi d'infanzia, nei servizi integrativi e nei servizi innovativi e sperimentali, di cui agli articoli 3 e 5, pubblici o privati accreditati, la partecipazione economica delle famiglie utenti alle spese di funzionamento dei servizi non può essere superiore al 20 per cento per cento del rispettivo costo medio rilevato a livello regionale, escluse le spese per i costi di ammortamento dei mutui per la realizzazione delle strutture.
2. I comuni garantiscono forme di agevolazione tariffaria subordinate all'accertamento del reddito effettuato secondo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché forme di esenzione completa dal pagamento nei casi di particolare disagio economico e sociale rilevati dai servizi territoriali.
3. Le aziende pubbliche e private, quale forma di welfare aziendale, possono erogare alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno figli in età compresa fra i tre mesi e i tre anni un buono denominato «Ticket nido» spendibile nel sistema dei nidi accreditati o a gestione diretta comunale. Tale «Ticket nido» non prevede oneri fiscali o previdenziali a carico del datore di lavoro né del lavoratore, fino a un valore di 150 euro per ogni singolo buono. Il costo del servizio è deducibile e l'IVA è detraibile integralmente.
Art. 11.
(Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo predispone il Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato, piano pluriennale di interventi, di seguito denominato «Piano di azione».
2. Il Piano di azione, sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale, modula la destinazione alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie destinate allo scopo.
3. Il Piano di azione contiene il piano di investimenti, comprendendo anche la ristrutturazione di immobili di proprietà del demanio, delle regioni e degli enti locali e la loro destinazione al sistema integrato per l'infanzia.
4. Il Piano di azione, previo parere favorevole della Conferenza unificata, è adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema del Piano di azione è acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
Art. 12.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 6 dicembre 1971, n. 1044;
b) articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
d) articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 28 marzo 2003, n. 53;
e) articoli 1, 3 e 12 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni;
f) articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modificazioni.
g) articolo 3, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 28 agosto 1997, n. 285.
Art. 13.
(Relazione periodicasullo stato di attuazione della legge)
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi della struttura del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, presenta al Parlamento una relazione biennale sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto dei rapporti presentati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 14.
(Copertura finanziaria)
1. Il Piano di azione prevede l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali del sistema integrato di istruzione zero-sei anni. Lo Stato, per il raggiungimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 6, garantisce un cofinanziamento del 50 per cento dei costi di gestione o con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia. Il restante 50 per cento rimane a carico di regioni ed enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 500 milioni per l'anno 2014, in euro 700 milioni per l'anno 2015, in euro 900 milioni per l'anno 2016, in euro 1.200 milioni di euro per l'anno 2017, in euro 1.400 milioni di euro per l'anno 2018 e in euro 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8.
3. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento per gli anni 2014 e 2015 e 22 per cento a decorrere dall'anno 2016».
4. Al comma 2-ter, dell'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: «2 per mille a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «2,1 per mille a decorrere dall'anno 2014».
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali in materia di giochi pubblici, da adottare entro il 28 febbraio 2015, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2 e in euro 16, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,10 e in euro 17.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2016, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 10, comma 1, lettere a) e h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
b) articolo 17, comma 1, lettere d), e), g), g-bis), h) e l) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
c) articolo 26-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
d) articolo 1, comma 47, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
e) articolo 176, comma 2-ter, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
f) articolo 1, comma 137, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2018, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 200 milioni di euro per l'anno 2018 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 giugno 2018 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2019, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al presente comma, propone a decorrere dall'anno 2018, nella manovra di finanza pubblica, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma.