Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1260
Azioni disponibili
Art. 5.
(Continuità del percorso educativo e poli per l'infanzia)
1. La continuità del percorso educativo e scolastico del sistema integrato intende favorire il processo evolutivo delle bambine e dei bambini, a svilupparne identità ed autonomia in un contesto unitario in cui le diverse articolazioni del sistema integrato per l'infanzia collaborano anche attraverso attività di progettazione e formazione comuni.
2. Al fine di potenziare la recettività dei servizi e sostenere la continuità degli interventi educativi i comuni promuovono la costituzione di poli per l'infanzia, che accolgono in un'unica struttura o in edifici contigui più servizi educativi e scolastici per bambine e bambini in età da tre mesi fino a sei anni, per condividere i servizi generali e gli spazi collettivi, offrire ai bambini di diversa età esperienze progettate nel quadro di uno stesso percorso. Il polo per l'infanzia può essere aggregato anche a una scuola primaria o a un istituto comprensivo.