Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1260

Art. 4.

(Scuola dell'infanzia)

1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, cui hanno diritto tutte le bambine e i bambini di età compresa tra i tre e i sei anni, costituisce il primo livello del sistema di istruzione; essa opera in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con la scuola primaria.

2. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica, concorre all'educazione e all'istruzione, allo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze delle bambine e dei bambini, nel rispetto della loro personalità, assicura l'effettiva eguaglianza delle opportunità e tiene conto dell'orientamento educativo dei genitori.