Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1260

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni, devono poter sviluppare pienamente le loro potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto cognitivo, ludico e affettivo. A tal fine è garantito loro il diritto ad avere pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.

2. La presente legge garantisce la realizzazione dei diritti di cui al comma 1 attraverso il sistema integrato dei servizi educativi e di istruzione per le bambine e i bambini in età compresa tra tre mesi e sei anni, di seguito denominato «sistema integrato». A tale scopo detta le norme generali e stabilisce i princìpi fondamentali e i livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e n), e terzo comma, della Costituzione. La presente legge si conforma ai princìpi della Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché alle previsioni del diritto europeo e alle strategie adottate in tale materia dall'Unione europea.

3. Gli interventi di cui alla presente legge sono realizzati sulla base dei princìpi di libertà e dignità personale, autonomia individuale, solidarietà, eguaglianza delle opportunità, valorizzazione della differenza di genere, rispetto e integrazione delle diverse culture e delle diverse abilità.

4. I servizi educativi e scolastici del sistema integrato per l'infanzia sono aperti senza alcuna discriminazione a tutte le bambine e i bambini dalla nascita ai sei anni; sono servizi di interesse generale con funzione fondamentale e accesso universale.

5. I servizi del sistema integrato per l'infanzia afferiscono al Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca.