Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1260

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni, devono poter sviluppare pienamente le loro potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto cognitivo, ludico e affettivo. A tal fine è garantito loro il diritto ad avere pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.

2. La presente legge garantisce la realizzazione dei diritti di cui al comma 1 attraverso il sistema integrato dei servizi educativi e di istruzione per le bambine e i bambini in età compresa tra tre mesi e sei anni, di seguito denominato «sistema integrato». A tale scopo detta le norme generali e stabilisce i princìpi fondamentali e i livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e n), e terzo comma, della Costituzione. La presente legge si conforma ai princìpi della Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché alle previsioni del diritto europeo e alle strategie adottate in tale materia dall'Unione europea.

3. Gli interventi di cui alla presente legge sono realizzati sulla base dei princìpi di libertà e dignità personale, autonomia individuale, solidarietà, eguaglianza delle opportunità, valorizzazione della differenza di genere, rispetto e integrazione delle diverse culture e delle diverse abilità.

4. I servizi educativi e scolastici del sistema integrato per l'infanzia sono aperti senza alcuna discriminazione a tutte le bambine e i bambini dalla nascita ai sei anni; sono servizi di interesse generale con funzione fondamentale e accesso universale.

5. I servizi del sistema integrato per l'infanzia afferiscono al Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca.

Art. 2.

(Caratteristiche del sistema integratoper l'infanzia)

1. Il sistema integrato è costituito dai servizi per l'infanzia e dalla scuola dell'infanzia, in base alle età di accesso delle bambine e dei bambini e alle principali caratteristiche funzionali. Nella loro autonomia e specificità i servizi del sistema integrato costituiscono la sede primaria dei processi di educazione e istruzione per la completa attuazione dei diritti previsti all'articolo 1.

2. Il sistema integrato:

a) favorisce la conciliazione fra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini e promuove azioni di sostegno alla funzione educativa delle famiglie;

b) garantisce la sinergia, la coerenza e la continuità educativa tra i diversi servizi educativi e scolastici che lo costituiscono e tra questi e la scuola primaria;

c) prevede la partecipazione delle famiglie alla definizione degli obiettivi educativi e alla verifica del loro raggiungimento attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi assicurando modalità flessibili di incontro e collaborazione con le famiglie e apertura al territorio;

d) valorizza l'accoglienza e il sostegno delle diversità linguistiche, culturali, religiose ed etniche e concorre, grazie a interventi personalizzati e a una mirata organizzazione degli spazi e delle attività, a prevenire o limitare le conseguenze determinate da disabilità e da svantaggi culturali o sociali;

e) promuove la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo con qualificazione universitaria e garantendo la qualificazione continua di tutto il personale, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico dei servizi a livello territoriale.

3. I servizi per l'infanzia non rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 e sono esenti dal patto di stabilità.

Art. 3.

(Servizi educativi per l'infanzia)

1. I servizi educativi per l'infanzia sono costituiti da:

a) nido, micronido e sezione per bambine e bambini in età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi;

b) servizi integrativi: spazio gioco per bambine e bambini, centri per bambine e bambini e famiglie; servizi in contesto domiciliare.

2. I nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi e le sezioni per bambine e bambini dai ventiquattro ai trentasei mesi, concorrono con le famiglie alla cura, all'educazione e alla socializzazione delle bambine e dei bambini, ne rispettano la personalità, i ritmi di vita e di crescita e ne promuovono il benessere e l'armonico sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. Essi operano in continuità con la scuola dell'infanzia, presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva e assicurano il pasto e il riposo a tutti i frequentanti.

3. I servizi integrativi offrono risposte flessibili e diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo ai diritti delle bambine e dei bambini e ai bisogni delle famiglie. Essi comprendono:

a) gli spazi gioco per bambini, che accolgono bambini da dodici a trentasei mesi in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile fino ad un massimo di cinque ore giornaliere per bambino;

b) i centri per bambini e famiglie, che accolgono bambini dai primi mesi di vita insieme ad un adulto accompagnatore, hanno caratteristiche di aggregazione sociale e ludica per i bambini e di comunicazione e incontro tra gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità;

c) i servizi in contesto domiciliare o in altro spazio a ciò destinato, comunque denominati e gestiti, sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più adulti in modo continuativo.

Art. 4.

(Scuola dell'infanzia)

1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, cui hanno diritto tutte le bambine e i bambini di età compresa tra i tre e i sei anni, costituisce il primo livello del sistema di istruzione; essa opera in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con la scuola primaria.

2. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica, concorre all'educazione e all'istruzione, allo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze delle bambine e dei bambini, nel rispetto della loro personalità, assicura l'effettiva eguaglianza delle opportunità e tiene conto dell'orientamento educativo dei genitori.

Art. 5.

(Continuità del percorso educativo e poli per l'infanzia)

1. La continuità del percorso educativo e scolastico del sistema integrato intende favorire il processo evolutivo delle bambine e dei bambini, a svilupparne identità ed autonomia in un contesto unitario in cui le diverse articolazioni del sistema integrato per l'infanzia collaborano anche attraverso attività di progettazione e formazione comuni.

2. Al fine di potenziare la recettività dei servizi e sostenere la continuità degli interventi educativi i comuni promuovono la costituzione di poli per l'infanzia, che accolgono in un'unica struttura o in edifici contigui più servizi educativi e scolastici per bambine e bambini in età da tre mesi fino a sei anni, per condividere i servizi generali e gli spazi collettivi, offrire ai bambini di diversa età esperienze progettate nel quadro di uno stesso percorso. Il polo per l'infanzia può essere aggregato anche a una scuola primaria o a un istituto comprensivo.