Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 320
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Capo III
ISTRUTTORI SUBACQUEI, GUIDE SUBACQUEE, CENTRI DI IMMERSIONE E DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO, ORGANIZZAZIONI DIDATTICHE SUBACQUEE
Art. 18.
(Definizioni)
1. Per immersione subacquea ricreativa si intende l'insieme delle attività ecosostenibili, effettuate in mare o acque interne, da una o più persone e finalizzate all'addestramento, a escursioni subacquee libere o guidate, allo studio dell'ambiente e delle sue forme di vita diurna e notturna, all'effettuazione di riprese video e fotografiche, nonché qualunque altra iniziativa riconducibile all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, devono essere svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando i limiti di profondità, le procedure e gli standard operativi stabiliti dall'organizzazione didattica certificante. Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le attività subacquee di tipo agonistico, regolamentate da CONI, e quelle indirizzate alle persone disabili, regolamentate dalle rispettive organizzazioni.
2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento, rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo ed emesso dall'organizzazione didattica subacquea di cui al comma 6 a cui l'istruttore stesso appartiene, previa frequentazione del relativo corso teorico-pratico.
3. È istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, rilasciato dalle organizzazioni didattiche di cui al comma 6, insegna a persone singole o a gruppi, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le tecniche dell'immersione subacquea a scopo ricreativo, in tutti i suoi livelli e specializzazioni. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.
4. È guida subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto, anche in modo non esclusivo e non continuativo:
a) assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi di persone;
b) accompagna in immersione singoli o gruppi di persone, in possesso di brevetto.
5. Sono centri di immersione e di addestramento subacqueo le imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro che offrono supporto all'immersione e all'addestramento subacqueo, che hanno la disponibilità di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale.
6. Sono organizzazioni didattiche subacquee, ai sensi dell'articolo 22, le imprese o associazioni, italiane o estere, che hanno come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello di inizio dell'attività a quello di istruttore subacqueo, nonché la fornitura di materiali didattici e servizi a istruttori, guide e centri subacquei.
Art. 19.
(Esercizio dell'attività di istruttoresubacqueo e di guida subacquea)
1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea può essere svolta, su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria:
a) all'interno dei centri di immersione e di addestramento subacqueo;
b) all'interno delle organizzazioni senza scopo di lucro;
c) in modo autonomo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori subacquei devono possedere i seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea che siano in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alle previsioni della disciplina nazionale in materia di immigrazione;
c) godimento dei diritti civili e politici, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
d) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equipollenti se conseguiti all'estero;
e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, esclusivamente da un'organizzazione didattica iscritta nell'elenco nazionale di cui all'articolo 22;
f) copertura assicurativa individuale mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte; sono valide a tale fine anche le polizze cumulative stipulate dal centro d'immersione o dalle associazioni o organizzazioni nel quale la guida o istruttore esercita la propria attività, purché sia provato il rapporto di collaborazione;
g) copertura assicurativa per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, che svolgano attività di guida o istruttore, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte;
h) certificato medico annuale di idonenità in armonia con quanto richiesto dalle organizzazioni didattiche, nel rispetto di quanto disposto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 dicembre 2012, n. 189.
Art. 20.
(Esercizio dell'attività di centrodi immersione e di addestramentosubacqueo)
1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione presso la CCIAA;
b) partita IVA;
c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso. A tale fine, i corsi in materia di sicurezza e pronto soccorso effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 22, sono ritenuti validi ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e al decreto legislativo 29 luglio 2008, n. 146, e successive modificazioni;
f) copertura assicurativa di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 20.
2. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di guide e di istruttori in regola con i requisiti di cui all'articolo 19, comma 2.
Art. 21.
(Organizzazioni senza scopo di lucro)
1. Ai fini dell'esercizio delle attività le organizzazioni senza scopo di lucro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) atto costitutivo registrato e statuto;
b) codice fiscale;
c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso, prevedendosi, a tale fine, che i corsi in materia di sicurezza e pronto soccorso, effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 23, sono ritenuti validi ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e al decreto legislativo 29 luglio 2008, n. 146, e successive modificazioni;
f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.
Art. 22.
(Elenco nazionale delle organizzazionididattiche delle attività subacqueeper il settore ricreativo)
1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore ricreativo. Alle organizzazioni didattiche iscritte nell'elenco è demandato e riconosciuto il compito di organizzare tale addestramento, direttamente oppure attraverso i propri istruttori, nonché di rilasciare l'attestato previsto dal comma 2 dell'articolo 18.
2. I brevetti delle organizzazioni didattiche, certificate ai sensi del comma 3, sono accettati come crediti formativi o punteggi ai fini della definizione delle graduatorie di titoli per l'iscrizione ai corsi professionali di OTS, come definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e come prerequisito, laddove richiesto per incarichi ed arruolamenti nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, e delle istituzioni universitarie e di ricerca scientifica e dalle istituzioni museali. I punteggi di credito o di merito sono stabiliti dalle singole Amministrazioni a cui il richiedente fa riferimento.
3. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 1 tutte le organizzazioni didattiche operanti sul territorio nazionale, certificate EN 14153 e 14413 o ISO 24801 e 24802. Le organizzazioni non in possesso delle certificazioni di cui al periodo precedente, qualora dispongano di standard ad esse allineati, possono comunque chiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale sulla base di una autocertificazione, che attesti la loro conformità alle normative generali dettate dagli enti certificatori. Nel caso di cui al periodo precedente, le organizzazioni devono comunque conseguire la certificazione EN o ISO entro due anni dalla data di presentazione dell'autocertificazione.
4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale, le organizzazioni didattiche devono presentare una domanda corredata della seguente documentazione:
a) nel caso di organizzazioni nazionali od estere operanti come imprese, certificato di iscrizione alla competente CCIAA o certificato di attribuzione della partiva IVA;
b) nel caso di organizzazioni operanti come organizzazioni senza scopo di lucro, copia dell'atto costitutivo e dello statuto registrati, del certificato di attribuzione di codice fiscale e, nel caso ne sia stata richiesta l'apertura, del certificato di attribuzione della partita IVA;
c) nel caso di organizzazioni internazionali, comunitarie o extracomunitarie, che operano attraverso imprese concessionarie del marchio, o come sedi nazionali di società o associazioni, copia degli accordi internazionali di rappresentanza sottoscritti, oppure autorizzazione rilasciata dalla sede centrale internazionale all'utilizzo del marchio e del sistema di insegnamento, o certificato di iscrizione alla competente CCIAA, se operanti come imprese, o certificato di attribuzione della partita IVA;
d) copia degli standard didattici di riferimento;
e) dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione, manuali, audiovisivi e altri eventuali supporti. Per le organizzazioni internazionali i sussidi didattici devono essere prodotti in lingua italiana.
Art. 23.
(Uso delle denominazioni)
1. La denominazione di «centro di immersione e di addestramento subacqueo» è riservata alle imprese ed organizzazioni senza scopo di lucro che hanno i requisiti di cui agli articoli 20 e 21
2. Ogni centro di immersione e di addestramento subacqueo ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.
Art. 24.
(Attrezzature)
1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparecchiature complementari usate, o pronte ad essere usate, nell'attività subacquea, compresi gli impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, devono essere costruiti, collaudati e utilizzati secondo le prescrizioni legislative vigenti.
2. I soggetti di cui agli articoli 19 e 20 hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, nel quale devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi.
3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea, la capitaneria di porto o la direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alla gravità delle omissioni o delle inefficienze rilevate, alla temporanea sospensione dell'attività e al sequestro delle attrezzature.
Art. 25.
(Sanzioni relative alle autorizzazioni)
1. Chiunque effettui lavori subacquei ed iperbarici connessi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14 o con l'inosservanza di quanto disposto dalla presente legge e relative norme di attuazione e di igiene e sicurezza é punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. Chiunque non esibisca all'autorità marittima competente l'autorizzazione dal compartimento marittimo competente ovvero pur presentando tale autorizzazione non si attiene a quanto in essa prescritto, decade dal diritto di effettuare il relativo lavoro ed é punito con l'ammenda da 500 a 2.500 euro, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
3. In caso di recidiva del reato le autorità dispongono il sequestro delle attrezzature e degli impianti utilizzati nella esecuzione dei lavori.
Art. 26.
(Disposizioni finali)
1. Per ottenere l'iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 22, le organizzazioni didattiche in possesso delle caratteristiche necessarie e già operanti sul territorio devono presentare la documentazione per l'iscrizione entro sei mesi dalla costituzione dell'elenco stesso. Sono sempre possibili nuove iscrizioni per Agenzie o Federazioni che abbiano raggiunto successivamente le caratteristiche necessarie per l'iscrizione.