Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 587
Azioni disponibili
Art. 9.
(Delega al Governo per il coordinamento della disciplina interna in materia di imposta sul valore aggiunto con l'ordinamento dell'Unione europea)
1. In considerazione delle rettifiche alla direttiva 2006/112/CE e alle successive direttive di modifica della stessa, elencate nell'allegato C alla presente legge, nonché dell'avvenuta emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali la normativa vigente in materia di imposta sul valore aggiunto è conformata all'ordinamento dell'Unione europea.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1. Limitatamente alle materie trattate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere l'abrogazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto che risultino incompatibili con quelle contenute nel citato regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011;
b) prevedere la riformulazione delle norme che necessitano di un migliore coordinamento con la normativa dell'Unione europea nelle materie trattate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, tenuto conto della specificità delle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese a favore di particolari categorie di soggetti da parte dei soggetti di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e dei loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.