Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 405
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. In attuazione degli articoli 2 e 32 della Costituzione, la presente legge assicura ad ogni persona che, in ragione della propria identità di genere, senta di non appartenere al sesso attribuitole alla nascita, l’adeguamento tra identità fisica e identità psichica, mediante la modifica dell’attribuzione di sesso e del nome indicati nell’atto di nascita.
Art. 2.
(Istanza di modificazionedell’attribuzione di sesso)
1. Ai fini di cui all’articolo 1, chiunque intenda modificare il sesso indicato nell’atto di nascita, deve farne istanza al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
2. Nella istanza, il richiedente espone le ragioni a fondamento della richiesta, allegando la documentazione, rilasciata da una struttura pubblica o privata, consistente anche solo in una relazione psicodiagnostica, che attesti la presenza di una disforia di genere.
3. Qualora il richiedente si sia già sottoposto all’adeguamento dei caratteri sessuali primari mediante trattamento medico-chirurgico, in Italia o all’estero, la documentazione da allegare all’istanza di cui al comma 2 può consistere nella cartella clinica relativa all’intervento o idonea documentazione medica che attesti la sua esecuzione.
Art. 3.
(Modificazione dei caratteri sessuali)
1. Le persone di cui all’articolo 1, qualora lo ritengano necessario per il proprio equilibrio psicofisico, possono modificare o adeguare i loro caratteri sessuali mediante trattamenti medico-chirurgici, terapie ormonali o trattamenti di carattere estetico.
2. Gli interventi di cui al comma 1, a cui la persona si sia liberamente determinata, incluse le modificazione dei caratteri sessuali primari, non costituiscono atti contrari a norme civili o penali
3. In nessun caso la modificazione o l’adeguamento dei caratteri sessuali primari mediante trattamento medico-chirurgico è un requisito necessario per l’attribuzione di un sesso diverso da quello indicato nell’atto di nascita.
Art. 4.
(Modificazione del nome)
1. Nell’istanza di cui all’articolo 2, le persone di cui all’articolo 1 indicano le modifiche che intendono apportare al nome attribuito alla nascita oppure il nome che intendono assumere.
2. L’istanza per la modifica del nome è presentata al prefetto in qualsiasi momento, anche indipendentemente dalla presentazione dell’istanza per la modificazione dell’attribuzione di sesso, allegando documentazione, rilasciata da una struttura pubblica o privata, che attesti la presenza di una disforia di genere.
Art. 5.
(Decreto del prefetto)
1. Il prefetto che riceve le istanze di cui agli articoli 2 e 4, ne verifica la regolarità e provvede entro trenta giorni con decreto che autorizza la modifica degli atti dello stato civile.
2. Il richiedente, ricevuto il decreto del prefetto, lo notifica al coniuge e ai figli, laddove esistenti, presentando al prefetto prova dell’avvenuta notificazione. Il prefetto rilascia apposita attestazione dell’avvenuta notificazione.
3. Il decreto è presentato all’ufficiale di stato civile per le annotazioni di cui all’articolo 6, trascorsi trenta giorni dalla data della sua adozione o, quando è necessaria la notifica di cui al comma 2, dalla data dell’avvenuta notificazione.
4. Avverso il decreto del prefetto che respinga le istanze di cui agli articoli 2 e 4, il richiedente può proporre, entro un anno, ricorso al tribunale ordinario, che decide con il rito camerale. È fatto salvo, in ogni tempo, il diritto di presentare una nuova istanza diversamente motivata o corredata da ulteriori documenti.
5. Il tribunale ordinario è altresì competente a decidere, nelle forme del rito camerale, ogni altra controversia che dovesse sorgere a seguito della presentazione dell’istanza al prefetto o in conseguenza del suo decreto.
Art. 6.
(Annotazioni ed altre formalità)
1. Il decreto che autorizza la modificazione dell’attribuzione di sesso e la modificazione del nome deve essere annotato, su richiesta dell’interessato, nell’atto di nascita del richiedente, nell’atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita dei figli. L’ufficiale dello stato civile del luogo di residenza della persona autorizzata a modificare l’attribuzione di sesso e il nome, se la nascita o il matrimonio della suddetta persona è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso delle modificazioni all’ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione.
2. Gli effetti del decreto rimangono sospesi fino all’adempimento delle formalità indicate nel comma 1, che devono essere eseguite entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta di cui al medesimo comma 1.
Art. 7.
(Esenzione fiscale)
1. In tutti i casi di modificazione dell’attribuzione di sesso e di nome di cui all’articolo 1, le istanze e i provvedimenti, anche quelli delle autorità amministrative o giudiziarie, indicati nella presente legge, le copie relative, le attestazioni di ricevimento, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dall’interessato sono esenti da ogni spesa, imposta, tassa o tributo, comunque denominati.
Art. 8.
(Effetti della modificazionedell’attribuzione di sesso sul matrimonio)
1. Il matrimonio contratto dalla persona prima della modificazione dell’attribuzione del sesso non si scioglie automaticamente.
2. È facoltà dei coniugi richiedere lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, numero 2), lettera g), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.
Art. 9.
(Rilascio di documenti)
1. In seguito alle annotazioni di cui all’articolo 6, l’ufficiale di stato civile del comune di residenza della persona che ha ricevuto il decreto che autorizza la modificazione dell’attribuzione del proprio sesso e del proprio nome, procede al rilascio dei nuovi documenti di identità personale.
2. L’ufficiale di stato civile comunica prontamente l’avvenuta modificazione dell’attribuzione di sesso e del nome all’Agenzia delle entrate che provvede a rilasciare un nuovo codice fiscale e una nuova tessera sanitaria. Analoga comunicazione è fatta all’Ufficio della motorizzazione civile del luogo di residenza della persona che ha modificato l’attribuzione del proprio sesso e il proprio nome, che provvede a rilasciare una nuova patente di guida.
3. Con regolamento del Ministro dell’interno, sentito il parere delle associazioni delle persone trans, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il rilascio di copie o duplicati debitamente corretti, a seguito della modificazione della attribuzione di sesso e del nome, dei titoli conseguiti e di tutti gli altri documenti che per loro natura non sono soggetti a modifiche nel tempo, rilasciati da autorità pubbliche e private.
4. Il rilascio di nuovi documenti o di duplicati a seguito della modificazione della attribuzione di sesso e del nome è esente da ogni onere, spesa, imposta, tassa o tributo, comunque denominati, a carico della persona interessata.
Art. 10.
(Trattamento dei dati personali)
1. Le attestazioni di stato civile e ogni altro documento di identità personale rilasciati da qualsiasi soggetto pubblico o privato e riferiti a persona della quale siano stati modificati l’attribuzione di sesso e il nome, sono rilasciati con la sola indicazione del nuovo sesso e del nuovo nome.
2. La violazione del comma 1 del presente articolo è punita ai sensi dell’articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 11.
(Interventi del Servizio sanitario nazionale. Formazione del personale sanitario)
1. Con regolamento del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il parere delle associazioni delle persone transessuali e transgender, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i presìdi medici e i trattamenti farmacologici, nonché ogni ulteriore rimedio terapeutico utile nel percorso di adeguamento dei caratteri sessuali primari o secondari, i cui oneri, sia in forma diretta che indiretta, sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale.
2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di assicurare la formazione e l’informazione in materia di identità di genere promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario, in particolare dei medici di base, nonché dei servizi sociali, anche attraverso l’integrazione dei programmi di studio dei corsi di laurea e di specializzazione nelle professioni psicologiche e socio-sanitarie con contenuti concernenti la conoscenza della disforia di genere e l’intervento e il sostegno a favore delle persone transessuali e transgender.
3. Le aziende sanitarie locali possono valutare, anche su richiesta delle associazioni delle persone transessuali e transgender, la istituzione di consultori pubblici, adeguatamente formati sulle tematiche della transessualità e della intersessualità, per rispondere alle esigenze delle persone transessuali e transgender, anche di minore età, nonché delle loro famiglie.
Art. 12.
(Modificazione dell’attribuzione di sesso del minore)
1. La modificazione dell’attribuzione di sesso della persona minore d’età è autorizzata dal giudice tutelare del luogo di residenza del minore. Il giudice autorizza, altresì, il trattamento per la modificazione dei caratteri sessuali primari e secondari mediante il ricorso a terapie ormonali e, laddove richiesto, la loro modificazione mediante il ricorso a trattamenti medico-chirurgici.
2. L’istanza al giudice tutelare è presentata dall’esercente la potestà genitoriale o, nel caso di dissenso rispetto alla volontà del minore, da un curatore speciale, allegando idonea documentazione medica, rilasciata da una struttura pubblica o privata, contenente una relazione psicodiagnostica, che attesti la presenza di una disforia di genere.
3. La volontà del minore che ha compiuto i quattordici anni di età è raccolta direttamente dal giudice tutelare, mentre quella del minore di quattordici anni di età può essere raccolta da uno psicologo nominato dal giudice tutelare.
4. Il provvedimento del giudice tutelare che autorizza la modificazione dell’attribuzione di sesso del minore è presentato all’ufficiale di stato civile per le annotazioni di cui all’articolo 6.
5. Il provvedimento del giudice può essere presentato all’ufficiale di stato civile per le annotazioni di cui all’articolo 6, anche prima che il minore, a ciò autorizzato, si sottoponga a trattamenti medico-chirurgici per la modificazione dei caratteri sessuali primari.
Art. 13.
(Diritto all’autodeterminazione del sesso)
1. Chi alla nascita presenta condizioni congenite nelle quali lo sviluppo del sesso cromosomico, gonadico o anatomico è atipico non può essere sottoposto a trattamenti medico-chirurgici per l’assegnazione di caratteri sessuali di un solo sesso, tranne che vi siano pericolo di vita o esigenze attuali di salute fisica che escludano la possibilità di rinviare l’intervento.
2. Al momento della dichiarazione di nascita, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, i genitori attribuiscono al figlio il sesso da indicare nell’atto di nascita.
3. Le persone di cui al comma 1 possono domandare l’attribuzione di un sesso e di un nome diversi da quelli indicati nell’atto di nascita, sulla base delle procedure previste dalla presente legge, anche in seguito a intervenute modificazioni dei caratteri sessuali primari o secondari ad opera di terapie ormonali, di trattamenti di carattere estetico o di adeguamento dei caratteri sessuali medesimi mediante trattamenti medico-chirurgici, alle quali si siano autodeterminate.
Art. 14.
(Modifiche e abrogazioni)
1. All’articolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Non è punibile chi modifica, altera o camuffa il proprio aspetto esteriore durante il percorso medico, psicologico e legale al fine dell’attribuzione di un sesso diverso da quello indicato nell’atto di nascita».
2. La lettera g) del numero 2) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituita dalla seguente:
«g) è ottenuta la modifica dell’attribuzione di sesso nell’atto di nascita.».
3. La legge 14 aprile 1982, n. 164, è abrogata.
4. L’articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, è abrogato.
Art. 15.
(Coperture finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 2,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.