Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 260
Azioni disponibili
Art. 7.
(Certificazione esterna del rendiconto di esercizio e controllo della Corte dei conti)
1. Una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 161 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni, verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che sia conforme alle norme che li disciplinano. La società di revisione esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia.
2. Il controllo di conformità alla legge del rendiconto, della relazione e della nota integrativa nonché di ottemperanza agli obblighi di legge sono effettuati dal collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Per l'effettuazione di tali controlli, il collegio è coadiuvato da addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.
3. Nell'ambito del controllo, il collegio di cui al comma 2 invita i partiti a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze. Entro il 30 giugno di ogni anno, il collegio comunica l'esito del controllo ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ove dall'esito del controllo permangano irregolarità, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono ad applicare, su proposta della Corte dei conti, una sanzione amministrativa pecuniaria mediante una decurtazione dei rimborsi delle spese elettorali proporzionata alla gravità delle irregolarità riscontrate, fino a concorrenza dell'importo dei rimborsi dovuti per l'anno in corso. I rapporti del collegio, ivi compresi quelli integrativi, sono pubblicati nel sito internet della Corte dei conti e nella sezione dei siti internet ufficiali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di cui all'articolo 5, comma 2.
4. I partiti e movimenti politici nazionali trasferiscono in tutto o in parte i rimborsi per spese elettorali, percepiti in relazione alla partecipazione ad elezioni per il rinnovo di consigli regionali o delle province autonome, alle proprie articolazioni territoriali, aventi autonomia finanziaria e operanti nelle aree geografiche presso le quali si sono svolte le elezioni.
5. Alle articolazioni territoriali di cui al comma 4, che partecipano alla ripartizione dei rimborsi elettorali, si applicano le disposizioni sulla redazione del rendiconto di esercizio di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.
6. I rendiconti delle articolazioni territoriali che partecipano alla ripartizione dei rimborsi elettorali sono allegati al rendiconto nazionale del partito e soggetti al controllo da parte del collegio di cui al comma 2.
7. I partiti che partecipano o hanno partecipato alla ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sono soggetti fino al loro eventuale scioglimento all'obbligo di rendicontazione di cui alla citata legge n. 2 del 1997.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Il primo rendiconto redatto ai sensi del presente articolo deve essere presentato in riferimento al medesimo esercizio.