Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 260

Art. 5.

(Trasparenza)

1. Ciascun partito politico assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità.

2. Nel sito internet di cui al comma 1 e in un'apposita sezione dei siti internet ufficiali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica entro il 31 luglio di ogni anno sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione, i bilanci relativi alle imprese partecipate, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio nonché la situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di governo ed elettive.

3. La dichiarazione congiunta di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, è obbligatoria nel caso di finanziamenti o contributi per un importo che nell'anno superi i 5.000 euro.

4. È fatto divieto ai partiti politici di assumere partecipazioni in società tramite società fiduciarie o per interposta persona e di investire la propria liquidità in strumenti finanziari diversi dai titoli emessi dallo Stato italiano.