Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 260

Art. 3.

(Statuto dei partiti politici)

1. Al fine di assicurare il rispetto del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione, ogni partito politico deve indicare nel proprio statuto:

a) gli organi dirigenti, le loro competenze, le modalità della loro elezione e la durata degli incarichi, che sono conferiti a tempo determinato;

b) i casi di incompatibilità in particolare tra cariche dirigenziali all'interno del partito e incarichi, o nomine, a livello istituzionale e delle amministrazioni pubbliche nazionali e locali;

c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;

d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione anche attraverso referendum o altre forme di consultazione; le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre nella disponibilità di ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il rifiuto dell'iscrizione al partito deve essere motivato e contro di esso deve essere ammesso il ricorso agli organi di garanzia;

e) le modalità per assicurare negli organi collegiali la presenza paritaria di donne e di uomini;

f) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali non esecutivi;

g) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra la struttura nazionale e le articolazioni territoriali del partito;

h) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle articolazioni territoriali del partito;

i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;

l) le modalità di selezione, attraverso elezioni primarie o elezione a scrutinio segreto da parte degli organi collegiali competenti, delle candidature per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali e comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente della regione;

m) il limite massimo di mandati sia elettorali sia relativi ad incarichi interni al partito;

n) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;

o) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto;

p) un codice etico che contenga l'insieme dei princìpi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi;

q) l'attribuzione della rappresentanza legale del partito ad un tesoriere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle banche;

r) la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all’allocazione delle risorse finanziarie;

s) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i sindaci delle banche;

t) l'attribuzione a una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, del compito di certificare il rendiconto di esercizio, ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.

2. Al fine di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla politica, ogni partito destina alla loro formazione una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per le spese elettorali, con le medesime modalità previste per accrescere la partecipazione delle donne alla politica di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157.

3. Lo statuto può altresì contenere norme integrative, adottate in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.