Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 260

Art. 2.

(Natura giuridica dei partiti politici)

1. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.