Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 260
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
Art. 2.
(Natura giuridica dei partiti politici)
1. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 3.
(Statuto dei partiti politici)
1. Al fine di assicurare il rispetto del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione, ogni partito politico deve indicare nel proprio statuto:
a) gli organi dirigenti, le loro competenze, le modalità della loro elezione e la durata degli incarichi, che sono conferiti a tempo determinato;
b) i casi di incompatibilità in particolare tra cariche dirigenziali all'interno del partito e incarichi, o nomine, a livello istituzionale e delle amministrazioni pubbliche nazionali e locali;
c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;
d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione anche attraverso referendum o altre forme di consultazione; le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre nella disponibilità di ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il rifiuto dell'iscrizione al partito deve essere motivato e contro di esso deve essere ammesso il ricorso agli organi di garanzia;
e) le modalità per assicurare negli organi collegiali la presenza paritaria di donne e di uomini;
f) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali non esecutivi;
g) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra la struttura nazionale e le articolazioni territoriali del partito;
h) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle articolazioni territoriali del partito;
i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;
l) le modalità di selezione, attraverso elezioni primarie o elezione a scrutinio segreto da parte degli organi collegiali competenti, delle candidature per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali e comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente della regione;
m) il limite massimo di mandati sia elettorali sia relativi ad incarichi interni al partito;
n) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;
o) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto;
p) un codice etico che contenga l'insieme dei princìpi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi;
q) l'attribuzione della rappresentanza legale del partito ad un tesoriere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle banche;
r) la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all’allocazione delle risorse finanziarie;
s) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i sindaci delle banche;
t) l'attribuzione a una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, del compito di certificare il rendiconto di esercizio, ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.
2. Al fine di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla politica, ogni partito destina alla loro formazione una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per le spese elettorali, con le medesime modalità previste per accrescere la partecipazione delle donne alla politica di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157.
3. Lo statuto può altresì contenere norme integrative, adottate in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.
Art. 4.
(Elezioni primarie)
1. Entro quattro mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle canditature, il legale rappresentante di un partito politico ovvero i legali rappresentanti di più partiti tra loro coalizzati possono richiedere all'ufficio elettorale competente di indire elezioni primarie per la selezione dei propri candidati a sindaco e a presidente di regione, delle proposte di candidatura, nel rispetto dell'articolo 92 della Costituzione, alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri e per la selezione dei propri candidati alle assemblee rappresentative per le quali sono previste l'elezione nell'ambito di collegi uninominali e la ripartizione dei seggi tra le forze politiche con sistema maggioritario. Unitamente a tale richiesta, i medesimi soggetti depositano un apposito regolamento e comunicano i nominativi dei componenti il collegio dei garanti di cui al comma 2.
2. In caso di indizione di elezioni primarie, è istituito un apposito collegio dei garanti che sovrintende alla regolarità delle elezioni, nomina gli scrutatori e i componenti delle commissioni elettorali, delibera in modo insindacabile su qualsiasi ricorso e proclama il vincitore.
3. L'ufficio elettorale competente stabilisce la data e le sedi in cui si svolgono le elezioni primarie, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni in cui si svolgono le elezioni stesse.
4. L'ufficio elettorale competente provvede a dare comunicazione ai cittadini della data e delle modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono altresì pubblicate nel sito internet del Ministero dell'interno e nel sito internet ufficiale del partito politico o della coalizione dei partiti che hanno deliberato l'indizione delle elezioni primarie.
5. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione delle candidature di cui al comma 1. Le elezioni primarie richieste da più partiti politici o dalla coalizione di partiti per la medesima carica si svolgono nello stesso giorno.
6. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le condizioni per la presentazione delle candidature, assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature e può prevedere che l'elettorato passivo sia riservato ai soli iscritti al partito politico o alla coalizione di partiti che promuovono le elezioni primarie. Esso può altresì prevedere che la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti o sia attribuita, in via comunque non esclusiva, a un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti. Qualora la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti, il numero massimo delle sottoscrizioni richieste non può essere superiore al 20 per cento degli aventi diritto. Qualora la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia attribuita anche a un numero qualificato di componenti di un organo dirigente dei partiti politici o della coalizione di partiti che promuovono le elezioni primarie, il numero massimo delle sottoscrizioni non può essere superiore al 35 per cento dei componenti del medesimo organo.
7. Alle elezioni primarie si applica la normativa vigente in materia di limitazioni dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo prevista per le corrispondenti consultazioni elettorali. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere ulteriori limitazioni nei confronti di soggetti che risultano condannati per reati di corruzione, concussione o appartenenza ad associazioni di tipo mafioso o comunque contro la pubblica amministrazione, anche recependo integralmente il codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
8. Qualora, nei tempi e nei modi prescritti dal regolamento di cui al comma 1, sia stata avanzata una sola candidatura, non si svolgono le ulteriori fasi del procedimento elettorale e il collegio dei garanti provvede a dichiarare il vincitore.
9. Alle elezioni primarie si applica la legislazione vigente sulla propaganda politica e sulle spese elettorali. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono superare un quinto delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse.
10. Hanno diritto di partecipare alla votazione nelle elezioni primarie i cittadini iscritti alle liste elettorali che al momento del voto dichiarano di essere elettori del partito politico o della coalizione di partiti che ha promosso la consultazione per la carica a cui la consultazione si riferisce. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere l’estensione del diritto di elettorato attivo anche ad altri soggetti, ovvero agli stranieri residenti, a persone di età inferiore a diciotto anni, a lavoratori e a studenti fuori sede, prevedendo che tali soggetti debbano preventivamente registrarsi per poter partecipare alle elezioni primarie. Il collegio dei garanti, entro sette giorni dallo svolgimento delle elezioni primarie, rende pubblico l'elenco degli elettori che vi hanno preso parte.
11. Qualora nello stesso giorno si tengano elezioni primarie indette da diverse forze politiche per la medesima carica, ciascun cittadino può partecipare a una sola di esse.
12. Il voto è espresso a scrutinio segreto. Ciascun elettore ha il diritto di votare per un solo candidato per ogni consultazione elettorale. È selezionato l'aspirante candidato che ottiene il numero più alto di voti.
13. In caso di rinuncia, di impedimento o di morte dell'aspirante selezionato subentra l'aspirante candidato che ha ottenuto al numero più alto di voti tra gli altri candidati alla medesima elezione.
Art. 5.
(Trasparenza)
1. Ciascun partito politico assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità.
2. Nel sito internet di cui al comma 1 e in un'apposita sezione dei siti internet ufficiali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica entro il 31 luglio di ogni anno sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione, i bilanci relativi alle imprese partecipate, il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio nonché la situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di governo ed elettive.
3. La dichiarazione congiunta di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, è obbligatoria nel caso di finanziamenti o contributi per un importo che nell'anno superi i 5.000 euro.
4. È fatto divieto ai partiti politici di assumere partecipazioni in società tramite società fiduciarie o per interposta persona e di investire la propria liquidità in strumenti finanziari diversi dai titoli emessi dallo Stato italiano.
Art. 6.
(Partecipazione alle competizioni elettorali e accesso al finanziamento pubblico)
1. L'acquisizione della personalità giuridica e la pubblicazione dello statuto nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 8 costituiscono condizione per poter partecipare alle competizioni elettorali.
2. Accedono ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e a qualsiasi ulteriore eventuale forma di finanziamento pubblico esclusivamente i partiti politici che rispettano i requisiti di democrazia interna e di trasparenza di cui alla presente legge e che hanno ottenuto l'elezione sotto il proprio simbolo di almeno un rappresentante nelle relative consultazioni.
3. I rimborsi per le spese elettorali riconosciuti dalla legislazione vigente sono ridotti del 25 per cento per i partiti politici che non prevedano nel loro statuto l'adozione in forma stabile, eccezionalmente derogabile solo a maggioranza di almeno i tre quinti dei componenti degli organismi dirigenti collegiali del livello territoriale corrispondente, della procedura di cui all'articolo 4 della presente legge per la selezione dei propri candidati a sindaco e a presidente di regione, delle proposte di candidatura, nel rispetto dell'articolo 92 della Costituzione, alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri e per la selezione dei propri candidati alle assemblee rappresentative per le quali sono previste l'elezione nell'ambito di collegi uninominali e l'assegnazione dei seggi tra le forze politiche con formula maggioritaria.
Art. 7.
(Certificazione esterna del rendiconto di esercizio e controllo della Corte dei conti)
1. Una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 161 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni, verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che sia conforme alle norme che li disciplinano. La società di revisione esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia.
2. Il controllo di conformità alla legge del rendiconto, della relazione e della nota integrativa nonché di ottemperanza agli obblighi di legge sono effettuati dal collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Per l'effettuazione di tali controlli, il collegio è coadiuvato da addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.
3. Nell'ambito del controllo, il collegio di cui al comma 2 invita i partiti a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze. Entro il 30 giugno di ogni anno, il collegio comunica l'esito del controllo ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ove dall'esito del controllo permangano irregolarità, i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono ad applicare, su proposta della Corte dei conti, una sanzione amministrativa pecuniaria mediante una decurtazione dei rimborsi delle spese elettorali proporzionata alla gravità delle irregolarità riscontrate, fino a concorrenza dell'importo dei rimborsi dovuti per l'anno in corso. I rapporti del collegio, ivi compresi quelli integrativi, sono pubblicati nel sito internet della Corte dei conti e nella sezione dei siti internet ufficiali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di cui all'articolo 5, comma 2.
4. I partiti e movimenti politici nazionali trasferiscono in tutto o in parte i rimborsi per spese elettorali, percepiti in relazione alla partecipazione ad elezioni per il rinnovo di consigli regionali o delle province autonome, alle proprie articolazioni territoriali, aventi autonomia finanziaria e operanti nelle aree geografiche presso le quali si sono svolte le elezioni.
5. Alle articolazioni territoriali di cui al comma 4, che partecipano alla ripartizione dei rimborsi elettorali, si applicano le disposizioni sulla redazione del rendiconto di esercizio di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.
6. I rendiconti delle articolazioni territoriali che partecipano alla ripartizione dei rimborsi elettorali sono allegati al rendiconto nazionale del partito e soggetti al controllo da parte del collegio di cui al comma 2.
7. I partiti che partecipano o hanno partecipato alla ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sono soggetti fino al loro eventuale scioglimento all'obbligo di rendicontazione di cui alla citata legge n. 2 del 1997.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Il primo rendiconto redatto ai sensi del presente articolo deve essere presentato in riferimento al medesimo esercizio.
Art. 8.
(Pubblicazione dello statuto)
1. Lo statuto del partito politico e le eventuali modificazioni apportate allo stesso devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione del partito nel registro delle persone giuridiche, di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni allo statuto.
2. Allo statuto del partito politico sono allegati, anche in forma grafica, il simbolo, che, con la denominazione, costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito medesimo, e il codice etico.
3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello statuto e delle eventuali modificazioni apportate allo stesso è condizione per accedere ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie nonché alle agevolazioni di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, ivi compresi contributi pubblici concessi alle imprese editrici di quotidiani e periodici anche telematici o imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, previsti dalla legislazione vigente in materia.
Art. 9.
(Norma di rinvio)
1. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti politici si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.