Legislatura 16ª - Disegno di legge n. 3270
Azioni disponibili
Art. 11.
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. Dall'attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.