Legislatura 16ª - Disegno di legge n. 3491

Art. 2.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:

«Art. 57. -- (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione). -- Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il reato è conseguenza di omesso controllo. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo»;

b) l'articolo 594 è sostituito dal seguente:

«Art. 594. -- (Ingiuria). -- Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 1.500.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone»;

c) l'articolo 595 è sostituito dal seguente:

«Art. 595. -- (Diffamazione). -- Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa fino a euro 2.500.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa fino a euro 5.000.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad un'autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».