Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02735

Atto n. 3-02735 (in Commissione)

Pubblicato il 20 marzo 2012, nella seduta n. 695
Svolto nella seduta n. 378 della 7ª Commissione (16/05/2012)

VILLARI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -

Premesso che:

il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, con nota 5 dicembre 2011 prot. n. 5172 aveva trasmesso all'università del Salento (a Lecce) una nota con la quale evidenziava significative illegittimità sulla bozza di statuto dell'ateneo, formulando diverse richieste di modifica dello stesso. Tali osservazioni seguivano un'altra serie, sempre copiosa, di rilievi già inoltrata dal Ministero nel luglio 2011;

per fare solo alcuni esempi, il Ministero aveva evidenziato come, sul cosiddetto "voto pesato" (art. 51 dello statuto), non si ritiene corretta la procedura di ponderazione rispetto ai voti espressi dalla medesima categoria piuttosto che rispetto alle altre categorie di elettori; che le cause di incompatibilità (dei componenti del Consiglio d'amministrazione), introducendo una limitazione delle libertà, devono essere previste dalla legge e non da uno statuto di autonomia e che la norma approvata dall'Ateneo lo esporrebbe a ricorsi giurisdizionali dall'esito molto probabilmente sfavorevole, anche perché la norma, che ora riguarda soltanto i membri esterni del Consiglio d'amministrazione, crea una disparità di trattamento tra vari componenti del Consiglio. Su tale ultimo profilo, infatti, l'art. 60 dello statuto attualmente in vigore stabilisce che "la carica di membro esterno del Consiglio di amministrazione è incompatibile con la contestuale titolarità di incarichi pubblici elettivi o di dirigenza di partiti o di organizzazione sindacale, o con cariche di rappresentanza di categorie, ovvero con la sussistenza di rapporti contrattuali di collaborazione e di consulenza con le suddette organizzazioni". Oltre a quanto precisato, il Ministero aveva altresì eccepito come alla suddetta disparità si aggiunge quella con il regime del componenti del Senato accademico per i quali non si applica tale causa di incompatibilità;

ulteriori osservazioni riguardavano, rispettivamente, le competenze assegnate dall'Università del Salento a favore delle facoltà, le quali, si ricorda, non esistono più nel sistema delineato dalla legge n. 240 del 2010 e della figura del manager didattico, previsto e regolato dall'ateneo salentino, ma, ugualmente, sconosciuto alla legge di settore;

a quel punto, l'università del Salento, nelle sedute, rispettivamente, del 7 dicembre del Consiglio di amministrazione e 22 dicembre 2011 del Senato accademico, ha rigettato gran parte dei rilievi ministeriali adottando lo statuto con la maggioranza dei tre quinti prevista dalla legge. Di tale circostanza si è dato ampio risalto sui media, i quali hanno bene evidenziato la determinazione con la quale il rettore ha sottolineato che i rilievi ministeriali erano inaccettabili per l'università del Salento (si veda, per fare un solo esempio, il titolo del "Quotidiano di Lecce" del 23 dicembre: "Statuto: bocciato il ministero");

in data 23 febbraio 2012, lo statuto è stato impugnato al Tribunale amministrativo regionale da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, i quali sono anche, rispettivamente, rappresentante del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione dell'ateneo. In tale ricorso, sono stati eccepiti solo una parte dei vizi rilevati dal Ministero e ciò poiché i ricorrenti, appartenendo al personale tecnico-amministrativo, non hanno un interesse qualificato a ricorrere contro le altre illegittimità. Il ricorso contiene invece un più grave vizio relativo alla votazione avvenuta in Senato accademico del 23 dicembre con la quale è stato definitivamente approvato lo statuto. Si evidenzia in particolare che il Senato accademico, dovendosi pronunciare sul rilievo ministeriale relativo all'art. 60 dello statuto, non avrebbe raggiunto la prescritta maggioranza dei tre quinti; al contrario i favorevoli alla bocciatura del rilievo ministeriale sarebbero stati 22 e non 23. A quel punto, la votazione sarebbe stata ripetuta, previo invito del rettore a chi in precedenza non avesse votato per il rigetto del rilievo ministeriale a mutare la propria opinione e a votare diversamente. Tale invito sarebbe stato raccolto da un rappresentante degli studenti, il quale avrebbe dichiarato di cambiare il proprio voto per senso di responsabilità ed avrebbe chiesto che di tale comportamento si fosse espressamente dato atto nel verbale;

i ricorrenti, una volta appreso che, grazie a tale seconda votazione, si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta per il rigetto del rilievo in questione, hanno successivamente chiesto di accedere agli atti della seduta, ma le loro richieste ad oggi sono rimaste inevase salvo che per la possibilità concessa al dottor Margiotta, componente del Senato accademico, di visionare la videoregistrazione dalla quale emergeva effettivamente la doppia votazione di cui si è detto. Parimenti inutili si sono rivelate le interrogazioni sull'accaduto presentate dai ricorrenti in data 18 gennaio 2012 al Senato accademico ed al Consiglio d'amministrazione, atteso che nel corso della seduta del Consiglio d'amministrazione del 24 gennaio ed in quella del Senato accademico del 27 gennaio, le stesse non sono state riscontrate. Peraltro, circostanza ancora più degna nota, ad oggi il rettore, nonostante sia stato ripetutamente sollecitato, non ha ancora predisposto il verbale della seduta del 24 dicembre 2011, al punto che i ricorrenti, per dimostrare l'illegittimità dovuta alla doppia votazione, sono stati costretti a chiedere al Tribunale amministrativo l'acquisizione della videocassetta Di tutto, questo, preme osservare, le rispettive organizzazioni sindacali hanno opportunamente informato il Ministero sia a mezzo fax che a mezzo lettera, senza ricevere, allo stato, alcun riscontro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di propria competenza, intenda impugnare lo statuto dell'università del Salento per illegittimità rispetto alla legge n. 240 del 2010, per i vizi già rilevati in sede amministrativa;

se intenda attivare opportuni (ed autonomi) approfondimenti al fine di verificare se, effettivamente, nella seduta del 23 dicembre 2011 si sia verificata la predetta clamorosa anomalia e quali siano le ragioni in base alle quali, ad oggi, il rettore non abbia né predisposto il verbale della seduta né consegnato ai richiedenti (un componente del Senato accademico ed un consigliere di amministrazione dell'ateneo) copia della videoregistrazione, e, nonostante tutto, abbia avviato i procedimenti di costituzione dei nuovi organi di ateneo ed addirittura, da notizie apparse sui quotidiani del 23 e 24 febbraio 2012, convocato il consiglio di amministrazione ancora in carica (rectius, quello in scadenza) per nominare il nuovo direttore generale, il quale, preme rammentare, rimarrà in carica per quattro anni.