Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00564

Atto n. 1-00564

Pubblicato il 14 febbraio 2012, nella seduta n. 674
Esame concluso nella seduta n. 695 dell'Assemblea (20/03/2012)

PISTORIO , OLIVA , LUMIA , PAPANIA , ADRAGNA , GARRAFFA , STRANO , DE ANGELIS , VIZZINI , ASTORE

Il Senato,

premesso che:

la marginalità territoriale della Sicilia è determinata dalla insularità e dall'elevata arretratezza ed obsolescenza delle infrastrutture che interessano complessivamente tutto il Meridione e che sono tali da far assimilare l'isola ad una zona di confine particolarmente svantaggiata;

nel settore dei trasporti, in particolare, si evidenzia maggiormente il gap infrastrutturale tra la Sicilia e il resto delle Regioni italiane. Uno studio di Eurisles (European Islands System of Link and Exchanges) del 2000 mostra una penalizzazione dell'insularità che pone la Sicilia a livelli di svantaggio competitivo paragonabile alle destinazioni più periferiche dell'Unione europea (si vedano Madeira o le Azzorre) e in una condizione sfavorevole anche rispetto alla più vicina destinazione continentale (Reggio Calabria);

questa marginalità si evidenzia nella difficoltà di attraversamento dello Stretto che incide sulla continuità territoriale dell'isola in termini di tempi e di costi soggetti a continui aumenti tariffari in un regime di concorrenza fortemente limitata. Inoltre i costi autostradali del trasporto merci, troppo elevati, non tengono conto della collocazione particolarmente svantaggiata, periferica ed insulare;

i commi da 830 a 833 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), mai applicati, prevedevano un incremento della quota di compartecipazione della Regione siciliana alla spesa sanitaria a cui doveva corrispondere la retrocessione di una quota delle accise sugli oli minerali raffinati sul territorio siciliano;

tale disposizione non è mai stata applicata a causa di difficoltà di ordine tecnico e interpretativo frapposte dal Ministero dell'economia e delle finanze che hanno determinato il mancato adempimento da parte del Governo di quegli atti necessari a garantire l'applicazione di una legge vigente;

gran parte della raffinazione del petrolio importato in Italia avviene in Sicilia, con beneficio per l'intero Paese, producendo nel contempo gravissimi danni ambientali e sulla salute, come comprovato da indagini epidemiologiche scientificamente molto rigorose. La disposizione, che fu approvata tenendo conto di questa situazione, prevedeva che a quell'aumento della quota sanitaria a carico della Regione corrispondesse un trasferimento di quote relative alle accise;

la Sicilia con le sue cinque raffinerie, tre in provincia di Siracusa (Augusta, Melilli e Priolo), una in provincia di Messina (Milazzo) e una in provincia di Caltanissetta (Gela), raffina circa il 42 per cento del totale di greggio lavorato in Italia e i costi di queste lavorazioni sull'ambiente e le conseguenti dannose ricadute sulla salute dei cittadini sono rilevanti: i siti siciliani ed i territori circostanti le raffinerie hanno subito una grave compromissione dei suoli, delle falde acquifere, delle coste e dell'atmosfera;

la Sicilia consuma 2.258.000 tonnellate di carburanti, il 15 per cento di ciò che raffina, che corrisponde a circa il 6,3 per cento del totale dei consumi italiani, sui quali grava lo stesso peso fiscale, in termini di accisa, che viene richiesto a tutti i consumatori del territorio nazionale;

la legislazione nazionale prevede, in alcuni casi, l'esenzione per alcune categorie e situazioni particolari e la riduzione del prezzo alla pompa in alcune zone di confine: la legge consente alla Regione Valle d'Aosta, che è zona franca, con un accordo Stato-Regione, di far entrare nel territorio regionale contingenti di benzine in regime di esenzione, mentre la Regione Friuli-Venezia Giulia è stata autorizzata a praticare una riduzione consistente dell'imposta di fabbricazione, a carico del bilancio regionale, determinando un incremento dei consumi con conseguente aumento delle entrate regionali;

nel mese di dicembre 2011 l'Assemblea regionale siciliana ha approvato all'unanimità uno schema di disegno di legge volto alla modifica dell'art. 36 dello Statuto regionale in materia di entrate tributarie che consente di procedere ulteriormente nella definizione dell'annoso problema del trasferimento da parte dello Stato alla Regione Siciliana delle risorse relative alle accise, prevedendo che, a compendio dell'integrale spettanza tributaria, lo Stato riconosce alla Regione, oltre al gettito dell'imposta di produzione sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi e sui gas petroliferi raffinati ed immessi in consumo nel territorio regionale, ed a titolo di ristoro ambientale, anche il 20 per cento del gettito dell'imposta di produzione sugli stessi prodotti raffinati nel territorio regionale, ma immessi in consumo in quello delle altre Regioni;

la legge 5 maggio 2009, n. 42, legge delega sul federalismo fiscale, prevede "che la legge regionale possa, nel rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni",

impegna il Governo:

a compensare la marginalità dell'isola, la carenza infrastrutturale, i danni ambientali e alla salute subiti dai cittadini, con una riduzione delle accise sui prodotti petroliferi consumati in Sicilia ovvero, in alternativa, a prevedere che una percentuale della accise stesse venga riversata alla Regione Sicilia;

ad attivarsi al fine di riconoscere alla medesima Regione il gettito dell'imposta di produzione sui prodotti energetici, raffinati ed immessi in consumo nel territorio regionale, nonché, a titolo di ristoro ambientale, anche il 20 per cento del gettito dell'imposta di produzione sugli stessi prodotti raffinati nel territorio regionale, ma immessi in consumo in quello delle altre Regioni.