Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1274

G/1274/1/5 (testo 2)

Paroli, Lotito

Accolto

Il Senato,

          in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali,

     premesso che:

          il PNRR prevede il finanziamento del sistema di gestione del traffico ferroviario denominato European Railway Transport management system con la disponibilità a giugno 2026 di oltre 3500 km di rete ferroviaria attrezzata per la gestione digitale del traffico;

          questo specifico investimento orientato al miglioramento ed all'ammodernamento dei sistemi di sicurezza della circolazione ferroviaria insieme ad altri interventi già previsti dal PNRR, determineranno l'aumento della regolarità dei traffici ferroviari e della capacità di gestione in sicurezza di una offerta di servizi più ampia per tipologia di traffico servito,  più densa per il miglioramento delle frequenze, più diffusa sul territorio italiano, disegnando una diversa e nuova accessibilità dei territori italiani alle grandi reti di trasporto europee;

          risulta quindi necessario provvedere fin da subito, senza maggiori ed ulteriori costi a carico dello Stato, ad una pianificazione degli adeguamenti e delle aperture di nuove fermate collocate lungo la rete core delle linee AV in territorio italiano come da ultimo classificate ai sensi e per gli effetti del regolamento Ue 2024/1679. Il piano di sviluppo delle nuove fermate AV ha l'obiettivo di realizzare nuove fermate AV abbattendo i costi di consumo di suolo ed innalzando anche il livello di prestazioni dei servizi diversi da quelli trasportistici come quelli energetici, digitali, di sicurezza a servizio dei territori serviti,

     impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

    di adottare disposizioni volte a dare attuazione a quanto esposto in premessa. 


G/1274/1/5

Paroli, Lotito

Il Senato,

          in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali,

     premesso che:

          il PNRR prevede il finanziamento del sistema di gestione del traffico ferroviario denominato European Railway Transport management system con la disponibilità a giugno 2026 di oltre 3500 km di rete ferroviaria attrezzata per la gestione digitale del traffico;

          questo specifico investimento orientato al miglioramento ed all'ammodernamento dei sistemi di sicurezza della circolazione ferroviaria insieme ad altri interventi già previsti dal PNRR, determineranno l'aumento della regolarità dei traffici ferroviari e della capacità di gestione in sicurezza di una offerta di servizi più ampia per tipologia di traffico servito,  più densa per il miglioramento delle frequenze, più diffusa sul territorio italiano, disegnando una diversa e nuova accessibilità dei territori italiani alle grandi reti di trasporto europee;

          risulta quindi necessario provvedere fin da subito, senza maggiori ed ulteriori costi a carico dello Stato, ad una pianificazione degli adeguamenti e delle aperture di nuove fermate collocate lungo la rete core delle linee AV in territorio italiano come da ultimo classificate ai sensi e per gli effetti del regolamento Ue 2024/1679. Il piano di sviluppo delle nuove fermate AV ha l'obiettivo di realizzare nuove fermate AV abbattendo i costi di consumo di suolo ed innalzando anche il livello di prestazioni dei servizi diversi da quelli trasportistici come quelli energetici, digitali, di sicurezza a servizio dei territori serviti,

     impegna il Governo:

          ad adottare disposizioni volte a dare attuazione a quanto esposto in premessa. 


G/1274/2/5 (testo 2)

Zedda, Barcaiuolo, Liris

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del decreto-legge recante Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (AS 1274)

     premesso che:

          La filiera industriale dei dispositivi medici ha un'incidenza dello 0,8 per cento sul PIL italiano, si classifica al secondo posto in Europa per numero di occupati nel settore occupando 117.607 addetti ed è composta da 4.641 aziende (di cui quasi il 94 per cento PMI e il 6,5 per cento grandi imprese, a cui si aggiungono circa 300 tra startup e PMI innovative);

          Si tratta di una filiera (in quanto tale indivisibile) composta da produttori e distributori che opera in totale sinergia e riesce per questo ad essere capillare sul territorio e a far arrivare i dispositivi in ogni ospedale e ambulatorio del SSN;

          Sul mercato italiano: l'industria dei dispositivi medici ha generato, nel 2022 (ultimi dati consolidati), un mercato pari a euro 18,3 miliardi, di cui euro 12,4 miliardi destinati al mercato interno e euro 5,9 miliardi a quello estero;

     considerato che:

          A partire dal 2005, il comparto dei dispositivi medici è stato progressivamente indebolito da una stagione di politiche incentrate sulla spending review, come il payback, nonché da misure impositive sul settore come il prelievo dello 0,75 per cento del fatturato di ciascuna azienda volto a finanziare l'attuazione dell'Health Technology Assessment;

     impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

          di studiare misure volte a tutelare le esigenze della filiera industriale dei dispostivi medici.


G/1274/2/5

Zedda, Barcaiuolo

Il Senato,

          in sede di esame del decreto-legge recante Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (AS 1274)

     premesso che:

          La filiera industriale dei dispositivi medici ha un'incidenza dello 0,8 per cento sul PIL italiano, si classifica al secondo posto in Europa per numero di occupati nel settore occupando 117.607 addetti ed è composta da 4.641 aziende (di cui quasi il 94 per cento PMI e il 6,5 per cento grandi imprese, a cui si aggiungono circa 300 tra startup e PMI innovative);

          Si tratta di una filiera (in quanto tale indivisibile) composta da produttori e distributori che opera in totale sinergia e riesce per questo ad essere capillare sul territorio e a far arrivare i dispositivi in ogni ospedale e ambulatorio del SSN;

          Sul mercato italiano: l'industria dei dispositivi medici ha generato, nel 2022 (ultimi dati consolidati), un mercato pari a euro 18,3 miliardi, di cui euro 12,4 miliardi destinati al mercato interno e euro 5,9 miliardi a quello estero;

     considerato che:

          A partire dal 2005, il comparto dei dispositivi medici è stato progressivamente indebolito da una stagione di politiche incentrate sulla spending review, come il payback, nonché da misure impositive sul settore come il prelievo dello 0,75 per cento del fatturato di ciascuna azienda volto a finanziare l'attuazione dell'Health Technology Assessment;

     impegna il governo:

          a studiare misure volte a tutelare le esigenze della filiera industriale dei dispostivi medici.


G/1274/3/5 (testo 2)

Manca, Misiani, Tajani, Lorenzin, Nicita

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del decreto-legge recante Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (AS 1274)

     Premesso che,

          La filiera industriale dei dispositivi medici ha un'incidenza dello 0,8 per cento sul PIL italiano, si classifica al secondo posto in Europa per numero di occupati nel settore occupando 117.607 addetti ed è composta da 4.641 aziende (di cui quasi il 94 per cento PMI e il 6,5 per cento grandi imprese, a cui si aggiungono circa 300 tra startup e PMI innovative);

          Si tratta di una filiera (in quanto tale indivisibile) composta da produttori e distributori che opera in totale sinergia e riesce per questo ad essere capillare sul territorio e a far arrivare i dispositivi in ogni ospedale e ambulatorio del SSN;

          Sul mercato italiano: l'industria dei dispositivi medici ha generato, nel 2022 (ultimi dati consolidati), un mercato pari a euro 18,3 miliardi, di cui euro 12,4 miliardi destinati al mercato interno e euro 5,9 miliardi a quello estero;

     Considerato che:

          Tale contesto - sfavorevole per le imprese e per la loro necessità di programmazione ed investimento - ha drenato risorse volte all'innovazione o alla ricerca e sviluppo, che si attestano a 997,9 milioni di euro secondo gli ultimi dati (2022), in calo del 30 per cento rispetto all'anno precedente (2021);

          Proprio l'attuazione e il prelievo del contributo dello 0,75 per cento e la contemporaneità di attuazione con il payback relativo al triennio 2015-18 stanno sottoponendo le imprese al rischio di esborsi che decreteranno una crisi del comparto industriale e distributivo italiano;

     Considerato che,

          È attualmente in corso l'esame del TAR riguardo i ricorsi presentati dalle aziende avverso al decreto del 29 settembre 2023 del Ministero della Salute recante "Criteri e modalità per il versamento delle quote annuali, per il monitoraggio, nonché per la gestione del Fondo per il governo dei dispositivi medici";

impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

          di differire di un anno, al 31 dicembre 2025, mediante decreto correttivo del Ministero della Salute, la scadenza per il primo versamento dello 0,75 per cento del fatturato annuo derivante dalla vendita al Servizio Sanitario Nazionale dei dispositivi medici, delle grandi apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro e per inviare alla Direzione generale competente la dichiarazione concernente l'assolvimento del medesimo obbligo al fine di poter attendere le pronunce della Giustizia Amministrativa.


G/1274/3/5

Manca, Misiani, Tajani, Lorenzin, Nicita

Il Senato,

          in sede di esame del decreto-legge recante Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (AS 1274)

     Premesso che,

          La filiera industriale dei dispositivi medici ha un'incidenza dello 0,8 per cento sul PIL italiano, si classifica al secondo posto in Europa per numero di occupati nel settore occupando 117.607 addetti ed è composta da 4.641 aziende (di cui quasi il 94 per cento PMI e il 6,5 per cento grandi imprese, a cui si aggiungono circa 300 tra startup e PMI innovative);

          Si tratta di una filiera (in quanto tale indivisibile) composta da produttori e distributori che opera in totale sinergia e riesce per questo ad essere capillare sul territorio e a far arrivare i dispositivi in ogni ospedale e ambulatorio del SSN;

          Sul mercato italiano: l'industria dei dispositivi medici ha generato, nel 2022 (ultimi dati consolidati), un mercato pari a euro 18,3 miliardi, di cui euro 12,4 miliardi destinati al mercato interno e euro 5,9 miliardi a quello estero;

     Considerato che:

          A partire dal 2005, il comparto dei dispositivi medici è stato progressivamente indebolito da una stagione di politiche incentrate sulla spending review, come il payback, nonché da misure impositive sul settore come il prelievo dello 0,75 per cento del fatturato di ciascuna azienda volto a finanziare l'attuazione dell'Health Technology Assessment;

          Tale contesto - sfavorevole per le imprese e per la loro necessità di programmazione ed investimento - ha drenato risorse volte all'innovazione o alla ricerca e sviluppo, che si attestano a 997,9 milioni di euro secondo gli ultimi dati (2022), in calo del 30 per cento rispetto all'anno precedente (2021);

          Proprio l'attuazione e il prelievo del contributo dello 0,75 per cento e la contemporaneità di attuazione con il payback relativo al triennio 2015-18 stanno sottoponendo le imprese al rischio di esborsi che decreteranno una crisi del comparto industriale e distributivo italiano;

     Considerato che,

          È attualmente in corso l'esame del TAR riguardo i ricorsi presentati dalle aziende avverso al decreto del 29 settembre 2023 del Ministero della Salute recante "Criteri e modalità per il versamento delle quote annuali, per il monitoraggio, nonché per la gestione del Fondo per il governo dei dispositivi medici";

     impegna il governo:

          a differire di un anno, al 31 dicembre 2025, mediante decreto correttivo del Ministero della Salute, la scadenza per il primo versamento dello 0,75 per cento del fatturato annuo derivante dalla vendita al Servizio Sanitario Nazionale dei dispositivi medici, delle grandi apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro e per inviare alla Direzione generale competente la dichiarazione concernente l'assolvimento del medesimo obbligo al fine di poter attendere le pronunce della Giustizia Amministrativa.


G/1274/4/5 (testo 2)

Barcaiuolo, Liris

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del decreto-legge recante Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (AS 1274)

     premesso che

          la filiera industriale dei dispositivi medici ha un'incidenza dello 0,8 per cento sul PIL italiano, si classifica al secondo posto in Europa per numero di occupati nel settore occupando 117.607 addetti ed è composta da 4.641 aziende (di cui quasi il 94 per cento PMI e il 6,5 per cento grandi imprese, a cui si aggiungono circa 300 tra startup e PMI innovative);

          si tratta di una filiera (in quanto tale indivisibile) composta da produttori e distributori che opera in totale sinergia e riesce per questo ad essere capillare sul territorio e a far arrivare i dispositivi in ogni ospedale e ambulatorio del SSN;

          sul mercato italiano l'industria dei dispositivi medici ha generato, nel 2022 (ultimi dati consolidati), un mercato pari a euro 18,3 miliardi, di cui euro 12,4 miliardi destinati al mercato interno e euro 5,9 miliardi a quello estero;

          il comparto dei dispositivi medici costituisce una parte importante del tessuto imprenditoriale del Paese: nonostante la concentrazione numerica maggiore delle imprese si sviluppi sull'asse Milano-Bologna-Roma - un esempio è il distretto di Mirandola - vi sono cluster industriali e aree di specializzazione rilevanti anche in Veneto, Toscana, Campania, Puglia e Sicilia, intorno ai quali sono cresciuti dei parchi tecnologici di eccellenza;

          gli investimenti in Ricerca e Sviluppo ammontano a 997,9 milioni di euro nel 2022. La capacità di investimento è calata - a causa del contesto normativo incerto e sfavorevole (payback, prelievo 0,75 per cento sui fatturati) - di circa il 30 per cento rispetto al 2021, quando ammontavano a 1,4 miliardi di euro;

          si tratta di una filiera che potrebbe esprimere grandi potenzialità in termini di crescita, sviluppo e capacità di attrazione di investimenti esteri, competitività, innovazione e modernità a condizione che venga messa nelle condizioni di operare in condizioni economicamente e fiscalmente sostenibili, in un quadro di certezza del diritto che permetta una programmazione economica delle imprese adeguata ad affrontare la sfida competitiva sia in ambito europeo che globale;

     considerato che

          a partire dal 2005, il comparto dei dispositivi medici è stato progressivamente indebolito da una stagione di politiche incentrate sulla spending review, finalizzate al rientro coattivo da parte delle Regioni dai disavanzi sanitari producendo una stratificazione di misure fiscali sul settore oggi non più giustificate né giustificabili;

          a partire dal 2015, la vitalità del comparto è stata ulteriormente compromessa dall'introduzione del meccanismo di ripiano, c.d. payback, previsto dall'articolo 9-ter decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che impone alle aziende di "ripianare" il 50 per cento della spesa in dispositivi che ecceda i tetti di spesa regionali;

          il meccanismo, seppur esista dal 2015, ha avuto effetto per la prima volta nell'agosto del 2022 e ha determinato una richiesta da parte delle Regioni alle imprese dell'ammontare di 2 miliardi di euro - poi ridotto alla metà grazie alla creazione del Fondo di cui all'articolo 8 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 34 del 2023, come convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 - per i soli acquisti effettuati dal 2015 al 2018;

          a seguito delle migliaia di ricorsi al TAR presentati sulla norma di attivazione del payback da parte delle aziende, il TAR del Lazio ha adito alla Corte costituzionale che il 22 luglio 2024 si è pronunciata con due sentenze con le quali, pur confermando la legittimità del meccanismo del payback, ha chiaramente riconosciuto la criticità della norma e ha legato la propria pronuncia  a tre elementi: la proporzionalità, la circoscrizione temporale del contributo straordinario richiesto, l'urgenza di trovare soluzioni strutturali per affrontare il sottofinanziamento del SSN e di una revisione organica del sistema di controllo della spesa sanitaria;

     preso atto che

          i soli esborsi del payback relativi al triennio 2015-2018 - senza considerare quelli ulteriori accumulati dal 2019 ad oggi - compromettono la sostenibilità economica delle imprese del comparto dispositivi medici: le medie e piccole si troverebbero con livelli di indebitamento proibitivi e con bassi rating di solvibilità; la partecipazione stessa a future procedure pubbliche d'acquisto verrebbe seriamente messa in discussione, non potendo presentare bilanci in attivo; quelle grandi potrebbero essere costrette ad avviare delle procedure di mobilità che colpirebbero migliaia di dipendenti e le loro famiglie e obbligherebbero alla riduzione degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, nonché a riconsiderare la propria permanenza sul mercato italiano;

          in assenza di ulteriori interventi tempestivi, potrebbero esserci effetti sulla filiera della salute all'interno degli ospedali e sull'intero servizio sanitario pubblico con  minore disponibilità di dispositivi medici nelle strutture sanitarie pubbliche, un livello di innovatività nei devices  inferiore a disposizione dei medici con impatto sulla qualità del lavoro di coloro che operano in corsia e nelle sale operatorie, sulla capacità di diagnostica preventiva e sulla quantità di percorsi formativi per i clinici; 

    impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

          di istituire urgentemente una Cabina di regia permanente per la revisione della governance dei dispositivi medici e dei relativi meccanismi di controllo della spesa volta a creare nel breve termine le condizioni di contesto per superare definitivamente il meccanismo del payback sui dispositivi medici per il futuro, nonché per stabilire le misure di mitigazione dell'impatto del payback pregresso con particolare riferimento al supporto alla liquidità e solvibilità delle micro, piccole e medie imprese;

          di dare seguito a quanto previsto dall'articolo 9-ter del decreto 19 giugno 2015, n. 78 che prevedeva l'aggiornamento dei tetti di spesa con cadenza biennale, prevedendone un graduale incremento al fine di adeguarli al reale fabbisogno registrato dalle prestazioni, dall'invecchiamento della popolazione;

          di differire di un anno, al 31 dicembre 2025, mediante decreto correttivo del Ministero della Salute, la scadenza per il primo versamento dello 0,75 per cento del fatturato annuo derivante dalla vendita al Servizio Sanitario Nazionale dei dispositivi medici, delle grandi apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro al fine di poter attendere le relative pronunce della Giustizia Amministrativa.


G/1274/4/5

Barcaiuolo

Il Senato,

          in sede di esame del decreto-legge recante Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (AS 1274)

     premesso che

          la filiera industriale dei dispositivi medici ha un'incidenza dello 0,8 per cento sul PIL italiano, si classifica al secondo posto in Europa per numero di occupati nel settore occupando 117.607 addetti ed è composta da 4.641 aziende (di cui quasi il 94 per cento PMI e il 6,5 per cento grandi imprese, a cui si aggiungono circa 300 tra startup e PMI innovative);

          si tratta di una filiera (in quanto tale indivisibile) composta da produttori e distributori che opera in totale sinergia e riesce per questo ad essere capillare sul territorio e a far arrivare i dispositivi in ogni ospedale e ambulatorio del SSN;

          sul mercato italiano l'industria dei dispositivi medici ha generato, nel 2022 (ultimi dati consolidati), un mercato pari a euro 18,3 miliardi, di cui euro 12,4 miliardi destinati al mercato interno e euro 5,9 miliardi a quello estero;

          il comparto dei dispositivi medici costituisce una parte importante del tessuto imprenditoriale del Paese: nonostante la concentrazione numerica maggiore delle imprese si sviluppi sull'asse Milano-Bologna-Roma - un esempio è il distretto di Mirandola - vi sono cluster industriali e aree di specializzazione rilevanti anche in Veneto, Toscana, Campania, Puglia e Sicilia, intorno ai quali sono cresciuti dei parchi tecnologici di eccellenza;

          gli investimenti in Ricerca e Sviluppo ammontano a 997,9 milioni di euro nel 2022. La capacità di investimento è calata - a causa del contesto normativo incerto e sfavorevole (payback, prelievo 0,75 per cento sui fatturati) - di circa il 30 per cento rispetto al 2021, quando ammontavano a 1,4 miliardi di euro;

          si tratta di una filiera che potrebbe esprimere grandi potenzialità in termini di crescita, sviluppo e capacità di attrazione di investimenti esteri, competitività, innovazione e modernità a condizione che venga messa nelle condizioni di operare in condizioni economicamente e fiscalmente sostenibili, in un quadro di certezza del diritto che permetta una programmazione economica delle imprese adeguata ad affrontare la sfida competitiva sia in ambito europeo che globale;

     considerato che

          a partire dal 2005, il comparto dei dispositivi medici è stato progressivamente indebolito da una stagione di politiche incentrate sulla spending review, finalizzate al rientro coattivo da parte delle Regioni dai disavanzi sanitari producendo una stratificazione di misure fiscali sul settore oggi non più giustificate né giustificabili;

          a partire dal 2015, la vitalità del comparto è stata ulteriormente compromessa dall'introduzione del meccanismo di ripiano, c.d. payback, previsto dall'articolo 9-ter decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che impone alle aziende di "ripianare" il 50 per cento della spesa in dispositivi che ecceda i tetti di spesa regionali;

          il meccanismo, seppur esista dal 2015, ha avuto effetto per la prima volta nell'agosto del 2022 e ha determinato una richiesta da parte delle Regioni alle imprese dell'ammontare di 2 miliardi di euro - poi ridotto alla metà grazie alla creazione del Fondo di cui all'articolo 8 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 34 del 2023, come convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 - per i soli acquisti effettuati dal 2015 al 2018;

          a seguito delle migliaia di ricorsi al TAR presentati sulla norma di attivazione del payback da parte delle aziende, il TAR del Lazio ha adito alla Corte costituzionale che il 22 luglio 2024 si è pronunciata con due sentenze con le quali, pur confermando la legittimità del meccanismo del payback, ha chiaramente riconosciuto la criticità della norma e ha legato la propria pronuncia  a tre elementi: la proporzionalità, la circoscrizione temporale del contributo straordinario richiesto, l'urgenza di trovare soluzioni strutturali per affrontare il sottofinanziamento del SSN e di una revisione organica del sistema di controllo della spesa sanitaria;

     preso atto che

          i soli esborsi del payback relativi al triennio 2015-2018 - senza considerare quelli ulteriori accumulati dal 2019 ad oggi - compromettono la sostenibilità economica delle imprese del comparto dispositivi medici: le medie e piccole si troverebbero con livelli di indebitamento proibitivi e con bassi rating di solvibilità; la partecipazione stessa a future procedure pubbliche d'acquisto verrebbe seriamente messa in discussione, non potendo presentare bilanci in attivo; quelle grandi potrebbero essere costrette ad avviare delle procedure di mobilità che colpirebbero migliaia di dipendenti e le loro famiglie e obbligherebbero alla riduzione degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, nonché a riconsiderare la propria permanenza sul mercato italiano;

          in assenza di ulteriori interventi tempestivi, potrebbero esserci effetti sulla filiera della salute all'interno degli ospedali e sull'intero servizio sanitario pubblico con  minore disponibilità di dispositivi medici nelle strutture sanitarie pubbliche, un livello di innovatività nei devices  inferiore a disposizione dei medici con impatto sulla qualità del lavoro di coloro che operano in corsia e nelle sale operatorie, sulla capacità di diagnostica preventiva e sulla quantità di percorsi formativi per i clinici; 

     impegna il Governo

          ad istituire urgentemente una Cabina di regia permanente per la revisione della governance dei dispositivi medici e dei relativi meccanismi di controllo della spesa volta a creare nel breve termine le condizioni di contesto per superare definitivamente il meccanismo del payback sui dispositivi medici per il futuro, nonché per stabilire le misure di mitigazione dell'impatto del payback pregresso con particolare riferimento al supporto alla liquidità e solvibilità delle micro, piccole e medie imprese;

          di dare seguito a quanto previsto dall'articolo 9-ter del decreto 19 giugno 2015, n. 78 che prevedeva l'aggiornamento dei tetti di spesa con cadenza biennale, prevedendone un graduale incremento al fine di adeguarli al reale fabbisogno registrato dalle prestazioni, dall'invecchiamento della popolazione;

          a differire di un anno, al 31 dicembre 2025, mediante decreto correttivo del Ministero della Salute, la scadenza per il primo versamento dello 0,75 per cento del fatturato annuo derivante dalla vendita al Servizio Sanitario Nazionale dei dispositivi medici, delle grandi apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro al fine di poter attendere le relative pronunce della Giustizia Amministrativa.


G/1274/5/5 (testo 2)

Paroli, Lotito

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del decreto-legge recante Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali

     Premesso che:

          la filiera industriale dei dispositivi medici ha un'incidenza dello 0,8 per cento sul PIL italiano, si classifica al secondo posto in Europa per numero di occupati nel settore occupando 117.607 addetti ed è composta da 4.641 aziende (di cui quasi il 94 per cento PMI e il 6,5 per cento grandi imprese, a cui si aggiungono circa 300 tra startup e PMI innovative);

          si tratta di una filiera (in quanto tale indivisibile) composta da produttori e distributori che opera in totale sinergia e riesce per questo ad essere capillare sul territorio e a far arrivare i dispositivi in ogni ospedale e ambulatorio del SSN;

          sul mercato italiano: l'industria dei dispositivi medici ha generato, nel 2022 (ultimi dati consolidati), un mercato pari a euro 18,3 miliardi, di cui euro 12,4 miliardi destinati al mercato interno e euro 5,9 miliardi a quello estero;

          a partire dal 2005, il comparto dei dispositivi medici è stato progressivamente indebolito da una stagione di politiche incentrate sulla spending review, come il payback, nonché da misure impositive sul settore come il prelievo dello 0,75 per cento del fatturato di ciascuna azienda volto a finanziare l'attuazione dell'Health Technology Assessment;

          tale contesto - sfavorevole per le imprese e per la loro necessità di programmazione ed investimento - ha drenato risorse volte all'innovazione o alla ricerca e sviluppo, che si attestano a 997,9 milioni di euro secondo gli ultimi dati (2022), in calo del 30 per cento rispetto all'anno precedente (2021);

          proprio l'attuazione e il prelievo del contributo dello 0,75 per cento e la contemporaneità di attuazione con il payback relativo al triennio 2015-18 stanno sottoponendo le imprese al rischio di esborsi che decreteranno una crisi del comparto industriale e distributivo italiano;

     considerato che:

          è attualmente in corso l'esame del TAR riguardo i ricorsi presentati dalle aziende avverso al decreto del 29 settembre 2023 del Ministero della Salute recante "Criteri e modalità per il versamento delle quote annuali, per il monitoraggio, nonché per la gestione del Fondo per il governo dei dispositivi medici";

    impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

          di differire di un anno, al 31 dicembre 2025, mediante decreto correttivo del Ministero della Salute, la scadenza per il primo versamento dello 0,75 per cento del fatturato annuo derivante dalla vendita al Servizio Sanitario Nazionale dei dispositivi medici, delle grandi apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro e per inviare alla Direzione generale competente la dichiarazione concernente l'assolvimento del medesimo obbligo al fine di poter attendere le pronunce della Giustizia Amministrativa.


G/1274/5/5

Paroli, Lotito

Il Senato,

          in sede di esame del decreto-legge recante Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali

     Premesso che:

          la filiera industriale dei dispositivi medici ha un'incidenza dello 0,8 per cento sul PIL italiano, si classifica al secondo posto in Europa per numero di occupati nel settore occupando 117.607 addetti ed è composta da 4.641 aziende (di cui quasi il 94 per cento PMI e il 6,5 per cento grandi imprese, a cui si aggiungono circa 300 tra startup e PMI innovative);

          si tratta di una filiera (in quanto tale indivisibile) composta da produttori e distributori che opera in totale sinergia e riesce per questo ad essere capillare sul territorio e a far arrivare i dispositivi in ogni ospedale e ambulatorio del SSN;

          sul mercato italiano: l'industria dei dispositivi medici ha generato, nel 2022 (ultimi dati consolidati), un mercato pari a euro 18,3 miliardi, di cui euro 12,4 miliardi destinati al mercato interno e euro 5,9 miliardi a quello estero;

          a partire dal 2005, il comparto dei dispositivi medici è stato progressivamente indebolito da una stagione di politiche incentrate sulla spending review, come il payback, nonché da misure impositive sul settore come il prelievo dello 0,75 per cento del fatturato di ciascuna azienda volto a finanziare l'attuazione dell'Health Technology Assessment;

          tale contesto - sfavorevole per le imprese e per la loro necessità di programmazione ed investimento - ha drenato risorse volte all'innovazione o alla ricerca e sviluppo, che si attestano a 997,9 milioni di euro secondo gli ultimi dati (2022), in calo del 30 per cento rispetto all'anno precedente (2021);

          proprio l'attuazione e il prelievo del contributo dello 0,75 per cento e la contemporaneità di attuazione con il payback relativo al triennio 2015-18 stanno sottoponendo le imprese al rischio di esborsi che decreteranno una crisi del comparto industriale e distributivo italiano;

     considerato che:

          è attualmente in corso l'esame del TAR riguardo i ricorsi presentati dalle aziende avverso al decreto del 29 settembre 2023 del Ministero della Salute recante "Criteri e modalità per il versamento delle quote annuali, per il monitoraggio, nonché per la gestione del Fondo per il governo dei dispositivi medici";

     impegna il Governo:

          a differire di un anno, al 31 dicembre 2025, mediante decreto correttivo del Ministero della Salute, la scadenza per il primo versamento dello 0,75 per cento del fatturato annuo derivante dalla vendita al Servizio Sanitario Nazionale dei dispositivi medici, delle grandi apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro e per inviare alla Direzione generale competente la dichiarazione concernente l'assolvimento del medesimo obbligo al fine di poter attendere le pronunce della Giustizia Amministrativa.


G/1274/6/5 (testo 2)

Paroli

Accolto

Il Senato,

          in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali,

     premesso che:

          nella provincia di Barletta-Andria-Trani, istituita con la legge 11 giugno 2004, n. 148, con una popolazione residente pari a 392.546 e il cui territorio provinciale si estende per 1.543 km², insiste il circondario della Procura della Repubblica di Trani;

          lo stesso non ricomprende i Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli appartenenti alla ex provincia di Foggia e che, a seguito della istituzione della provincia BAT, sono entrati a far parte di quest'ultima;

          tale situazione comporta evidenti disagi per l'utenza dei predetti Comuni e per tutti coloro che operano all'interno del circondario della Procura della Repubblica di Trani, impedendo di conseguenza la piena organicità sul territorio provinciale del sistema giudiziario,

     impegna il Governo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

          ad adottare disposizioni volte a ricomprendere nel circondario giudiziario della Procura della Repubblica di Trani i comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli.


G/1274/6/5

Paroli

Il Senato,

          in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali,

     premesso che:

          nella provincia di Barletta-Andria-Trani, istituita con la legge 11 giugno 2004, n. 148, con una popolazione residente pari a 392.546 e il cui territorio provinciale si estende per 1.543 km², insiste il circondario della Procura della Repubblica di Trani;

          lo stesso non ricomprende i Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli appartenenti alla ex provincia di Foggia e che, a seguito della istituzione della provincia BAT, sono entrati a far parte di quest'ultima;

          tale situazione comporta evidenti disagi per l'utenza dei predetti Comuni e per tutti coloro che operano all'interno del circondario della Procura della Repubblica di Trani, impedendo di conseguenza la piena organicità sul territorio provinciale del sistema giudiziario,

     impegna il Governo:

          ad adottare disposizioni volte a ricomprendere nel circondario giudiziario della Procura della Repubblica di Trani i comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli.


G/1274/7/5 (testo 2)

Calandrini

Accolto

Il Senato,

          in sede di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (AS 1274);

    premesso che

    l'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n.145, concerne il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti,

  impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

          di tutelare le legittime aspettative delle imprese e la certezza dei rapporti giuridici, a valutare l'opportunità di definire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute  e con l'Agenzia italiana del Farmaco, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di categoria rappresentative del comparto, da adottare entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, un limite massimo di ripiano che non può eccedere il 13% del fatturato aziendale utile alla definizione della quota di mercato per la suddivisione del ripiano, mediante la rilevazione, da parte di AIFA, nell'anno solare del fatturato secondo le modalità definite dall'articolo 1,  comma 578, delle legge 30 dicembre 2018, n.145.


G/1274/7/5

Calandrini

Il Senato,

          in sede di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (AS 1274);

    premesso che

    l'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n.145, concerne il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti,

  impegna il Governo

          al fine di tutelare le legittime aspettative delle imprese e la certezza dei rapporti giuridici, a valutare l'opportunità di definire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute  e con l'Agenzia italiana del Farmaco, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di categoria rappresentative del comparto, da adottare entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, un limite massimo di ripiano che non può eccedere il 13% del fatturato aziendale utile alla definizione della quota di mercato per la suddivisione del ripiano, mediante la rilevazione, da parte di AIFA, nell'anno solare del fatturato secondo le modalità definite dall'articolo 1,  comma 578, delle legge 30 dicembre 2018, n.145.


G/1274/8/5 (testo 2)

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1274 di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali,

premesso che:

          con la conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, si introducono norme in materia di PNRR, in particolare contenute nell'articolo 6;

          il contrasto interpretativo sull'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 in materia di finanziamento contro cessione del quinto, dopo la sentenza cd. Lexitor sta producendo un aumento dei contenziosi su tale tipologia di finanziamento;

          l'aumento del contenzioso sui finanziamenti contro cessione del quinto è stato confermato nella Relazione annuale dell'Arbitro Bancario Finanziario per l'anno 2023, dalla quale emerge che rispetto all'anno precedente (2022) i ricorsi sulla estinzione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio sono aumentati del 64%. In totale, quindi, su oltre 15.800 ricorsi presentati all'ABF nel 2023, i ricorsi sulla estinzione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio rappresentano una quota del 37%;

          il legislatore nel 2012 che, mediante l'introduzione dell'articolo 6-bis al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, ha voluto applicare ai finanziamenti contro cessione del quinto la disciplina in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non ha anche espressamente ricondotto tale tipologia di prestito nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/Ce;

          infatti i finanziamenti contro cessione del quinto rientrano perfettamente nell'ambito di esclusione di cui all'art. 2, par. 2 lettera l) della medesima direttiva 2008/48/Ce, esclusione confermata nella nuova direttiva (UE) 2023/2225 nell'articolo 2, par. 2, lettera k), in quanto tale tipologia di finanziamento, che rappresenta un unicum nel panorama europeo, è concessa sia ad un pubblico ristretto (i dipendenti e i pensionati) è regolata da una specifica disposizione di legge e prevede tassi che sono inferiori a quelli di mercato.

          una interpretazione autentica dell'articolo 6-bis decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, consentirebbe di precisare l'intento del legislatore del 2012, confermando quindi che il finanziamento contro cessione del quinto è escluso dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/Ce e della nuova direttiva (UE) 2023/2225 e che di conseguenza la disciplina di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica a tale finanziamento solo in quanto compatibile con tale esclusione;

          tale interpretazione autentica sarebbe suscettibile di agevolare l'abbattimento dell'arretrato giurisdizionale, che è un obiettivo del PNRR nel settore della Giustizia;

     impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

          di dare attuazione a quanto previsto dall'emendamento 6.0.62, attraverso l'introduzione di una norma di interpretazione autentica dell'articolo 6-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 nel senso di escludere il finanziamento contro cessione del quinto dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/Ce e della nuova direttiva (UE) 2023/2225.


G/1274/8/5 (già em. 6.0.62)

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1274 di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali,

premesso che:

          con la conversione del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, si introducono norme in materia di PNRR, in particolare contenute nell'articolo 6;

          il contrasto interpretativo sull'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 in materia di finanziamento contro cessione del quinto, dopo la sentenza cd. Lexitor sta producendo un aumento dei contenziosi su tale tipologia di finanziamento;

          l'aumento del contenzioso sui finanziamenti contro cessione del quinto è stato confermato nella Relazione annuale dell'Arbitro Bancario Finanziario per l'anno 2023, dalla quale emerge che rispetto all'anno precedente (2022) i ricorsi sulla estinzione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio sono aumentati del 64%. In totale, quindi, su oltre 15.800 ricorsi presentati all'ABF nel 2023, i ricorsi sulla estinzione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio rappresentano una quota del 37%;

          il legislatore nel 2012 che, mediante l'introduzione dell'articolo 6-bis al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, ha voluto applicare ai finanziamenti contro cessione del quinto la disciplina in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non ha anche espressamente ricondotto tale tipologia di prestito nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/Ce;

          infatti i finanziamenti contro cessione del quinto rientrano perfettamente nell'ambito di esclusione di cui all'art. 2, par. 2 lettera l) della medesima direttiva 2008/48/Ce, esclusione confermata nella nuova direttiva (UE) 2023/2225 nell'articolo 2, par. 2, lettera k), in quanto tale tipologia di finanziamento, che rappresenta un unicum nel panorama europeo, è concessa sia ad un pubblico ristretto (i dipendenti e i pensionati) è regolata da una specifica disposizione di legge e prevede tassi che sono inferiori a quelli di mercato.

          una interpretazione autentica dell'articolo 6-bis decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, consentirebbe di precisare l'intento del legislatore del 2012, confermando quindi che il finanziamento contro cessione del quinto è escluso dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/Ce e della nuova direttiva (UE) 2023/2225 e che di conseguenza la disciplina di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica a tale finanziamento solo in quanto compatibile con tale esclusione;

          tale interpretazione autentica sarebbe suscettibile di agevolare l'abbattimento dell'arretrato giurisdizionale, che è un obiettivo del PNRR nel settore della Giustizia;

     impegna il Governo

          a dare attuazione a quanto previsto dall'emendamento 6.0.62, attraverso l'introduzione di una norma di interpretazione autentica dell'articolo 6-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 nel senso di escludere il finanziamento contro cessione del quinto dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/48/Ce e della nuova direttiva (UE) 2023/2225.


G/1274/9/5 (testo 2)

Tubetti

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1274 di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali;

premesso che

          al fine di evitare situazioni di disuguaglianza tra cittadini nella determinazione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, in materia di requisiti per fruire dei servizi erogati dagli enti locali;

     impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

          di includere nelle more delle modifiche all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tra le componenti del patrimonio mobiliare le giacenze in valute, in cryptovalute o in rimesse in denaro all'estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all'estero di denaro contante non accompagnato.


G/1274/9/5 (già em. 9.0.40)

Tubetti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1274 di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali;

premesso che

          al fine di evitare situazioni di disuguaglianza tra cittadini nella determinazione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, in materia di requisiti per fruire dei servizi erogati dagli enti locali;

     impegna il Governo

          a valutare l'opportunità di includere nelle more delle modifiche all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tra le componenti del patrimonio mobiliare le giacenze in valute, in cryptovalute o in rimesse in denaro all'estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all'estero di denaro contante non accompagnato.


G/1274/10/5 (testo 2)

Bergesio, Claudio Borghi, Dreosto

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1274 di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali,

     impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

          di dar seguito ai contenuti dell'emendamento 8.0.16.


G/1274/10/5 (già em. 8.0.16)

Bergesio, Claudio Borghi, Dreosto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1274 di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali,

     impegna il Governo

          a valutare l'opportunità di dar seguito ai contenuti dell'emendamento 8.0.16.


G/1274/11/5 (testo 2)

Nocco

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1274 di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali;

impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

          di dare attuazione alle disposizioni previste nell'emendamento 5.0.2.


G/1274/11/5 (già em. 5.0.2)

Nocco

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1274 di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali;

impegna il Governo

          a valutare l'opportunità di dare attuazione alle disposizioni previste nell'emendamento.


G/1274/12/5 (testo 2)

Calandrini, Mennuni, Liris

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1274 di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali,

impegna il Governo, a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

          al fine di incentivare il recupero delle potenzialità e sostenere l'occupazione, nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nella zona contigua del Basso Lazio denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7 indicata nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia 2022-2027, come modificata dalla Commissione Europea con Decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023, di istituire Zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, le cui perimetrazioni sono definite dall'Autorità di sistema portuale competente  o dal Consorzio industriale del Lazio ed approvate con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.».


G/1274/12/5 (già em. 8.0.38)

Calandrini, Mennuni, Liris

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1274 di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali,

impegna il Governo,

          al fine di incentivare il recupero delle potenzialità e sostenere l'occupazione, nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nella zona contigua del Basso Lazio denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7 indicata nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia 2022-2027, come modificata dalla Commissione Europea con Decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023, a istituire Zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, le cui perimetrazioni sono definite dall'Autorità di sistema portuale competente  o dal Consorzio industriale del Lazio ed approvate con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.».


G/1274/13/5 (testo 2)

Paita

Accolto

Il Senato,

     Premesso che;

          sono necessari misure urgenti volte all'avanzamento del tratto da Ventimiglia a Sanremo nella variante superstrada 1 "Aurelia bis", nei quali i lavori ormai da anni sono fermi: si tratta di una infrastruttura importante per il territorio e per tutto il ponente ligure;

          il Governo deve agire prontamente tramite investimenti specifici investimenti, pertanto è necessaria l'istituzione di un Fondo apposito;

          impegno il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

          di istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per l'avanzamento della variante Aurelia Bis volto all'avanzamento del tratto da Ventimiglia a Sanremo nella variante superstrada 1 "Aurelia bis".


G/1274/13/5 [già em. 1.18 (testo 2)]

Paita

Il Senato,

     Premesso che;

          sono necessari misure urgenti volte all'avanzamento del tratto da Ventimiglia a Sanremo nella variante superstrada 1 "Aurelia bis", nei quali i lavori ormai da anni sono fermi: si tratta di una infrastruttura importante per il territorio e per tutto il ponente ligure;

          il Governo deve agire prontamente tramite investimenti specifici investimenti, pertanto è necessaria l'istituzione di un Fondo apposito;

          impegno il Governo:

          a istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per l'avanzamento della variante Aurelia Bis volto all'avanzamento del tratto da Ventimiglia a Sanremo nella variante superstrada 1 "Aurelia bis".


G/1274/14/5 (già em. 8.0.2)

Manca, Furlan, Lorenzin, Misiani, Nicita, Tajani, Calandrini, Gelmetti, Liris, Mennuni, Nocco, Claudio Borghi, Dreosto, Lotito, Damante, Patuanelli, Pirro, Magni, Paita, Borghese, Patton

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, (A.S. 1274)

Premesso che,

          a seguito dell'apertura da parte della Commissione UE della procedura di infrazione n. 2008/2010 in materia di "Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)", attualmente in stato di "messa in mora complementare", il legislatore italiano ha approvato nel decreto legge n. 146/2021, l'articolo 5, comma 15-quater, lett. a), n. 3, con il quale ha soppresso il regime di esclusione da IVA riservato ai contributi supplementari versati a favore di associazioni senza scopo di lucro prive di natura commerciale da parte dei soci delle stesse organizzazioni (o di tesserati o di organizzazioni "consorelle", che appartengono alla stessa "rete" associativa nazionale o locale), dotati di pienezza dei diritti democratici, e a fronte di prestazioni svolte dall'associazione verso gli stessi soci in conformità alle finalità istituzionali;

          in particolare, fermi i suddetti requisiti, la norma ha previsto un trattamento di imponibilità IVA per le prestazioni di cosiddetta "mescita sociale" e l'esenzione IVA per tutte le ulteriori attività;

          l'entrata in vigore del dispositivo è stata differita, con recente provvedimento, al 1 gennaio 2025, potendo sino ad allora applicarsi il previgente regime di esclusione (fuori campo IVA);

          il passaggio comporterà molte criticità e complicazioni per gli enti del terzo settore, soprattutto per quelli di ridottissime dimensioni;

          come evidenziato dagli enti del terzo settore, per garantire la loro continuità operativa, occorre prevedere il ripristino della vigente normativa IVA per le attività mutuali condotte dalle associazioni di promozione sociale di Terzo settore, ivi incluse le attività della mescita sociale svolte verso gli associati in modalità complementari alle attività istituzionali e secondo le forme stringenti previste dalla normativa (art. 85 d.lgs. n. 117/2017), volte ad assicurarne l'inidoneità a recare effetti distorsivi sul mercato degli operatori IVA;

          Tutto ciò premesso,

     impegna il Governo

          a dare tempestiva attuazione a quanto previsto dall'emendamento 8.0.2 in relazione al ripristino del regime fuori campo Iva per le attività mutuali dalle associazioni verso i soci;

          nello specifico, a prevedere nell'ambito dell'articolo 4, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, una integrazione del comma 5, stabilendo che tra le fattispecie qualificate come "attività non commerciali" rientrano le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni non commerciali con qualifica di ente di Terzo settore ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nei confronti di associati, di altre associazioni di Terzo settore che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le prestazioni di servizi di cui all'articolo 85 comma 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, erogate alle condizioni ivi previste e a favore dei medesimi beneficiari, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, se effettuate a fronte di erogazioni supplementari stabilite dall'associazione in assenza di un nesso diretto con il costo effettivo del servizio, determinato ai sensi dell'art. 79, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.".


G/1274/15/5 (testo 2)

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto

Accolto

Il Senato,

          in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali,

premesso che:

tenuto conto della complessità dell'iter di approvazione del bilancio consolidato da parte delle Regioni, anche in considerazione delle tempistiche che governano le attività propedeutiche alla redazione del bilancio consolidato e i successivi passaggi di approvazione;

la posposizione del termine di approvazione del bilancio consolidato al 31 ottobre permetterebbe, infatti, di valorizzare questo primario documento contabile, che nel caso delle Regioni, deriva da un iter particolarmente articolato e complesso, che prevede lo svolgimento di:

a. attività propedeutiche, quali la definizione del gruppo amministrazione pubblica della Regione e del perimetro di consolidamento, la circolarizzazione dei debiti e crediti e l'acquisizione, da ciascuno dei soggetti consolidati, del bilancio di esercizio riclassificato secondo gli schemi di stato patrimoniale e conto economico previsti dal d.lgs. n. 118/2011, del relativo fascicolo di bilancio/rendiconto e delle informazioni integrative secondo le direttive impartite dalla capogruppo Regione;

b. operazioni di recepimento ed uniformazione dei bilanci da consolidare, individuazione delle poste infragruppo dei bilanci economico patrimoniali, con l'evidenza delle eventuali differenze di consolidamento tra le partite correlate, contabilizzazione delle registrazioni contabili di elisione, integrazione o rettifica delle partite di conto economico e stato patrimoniale, tenendo conto delle peculiarità delle casistiche analizzate e dei principi contabili applicati, per ogni singolo ente del perimetro, individuazione delle quote di pertinenza di terzi e, infine, redazione del bilancio consolidato e della nota integrativa;

c. approvazione, da parte della Giunta regionale della proposta di deliberazione avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio consolidato, esame del Bilancio consolidato da parte del Collegio dei revisori dei conti, ove istituito, ai fini della predisposizione della relazione prescritta dall'art. 68, comma 4, lett. b), del d.lgs. 118/2011 e, infine, di trasmissione della proposta di Bilancio consolidato al Consiglio Regionale, per l'approvazione entro il termine di legge, con coinvolgimento, secondo i rispetti ordinamenti, anche delle competenti commissioni consiliari;

Il maggior termine risulterebbe coerente con la necessità di avviare le operazioni di consolidamento solo dopo l'approvazione, entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, del rendiconto generale e del bilancio consolidato della Regione con i propri organismi strumentali, con la reale tempistica di acquisizione dei dati necessari ad effettuare le operazioni di consolidamento (che si protrae di fatto fino al mese di agosto, peraltro in concomitanza con le chiusure aziendali per ferie estive), con la possibilità per le società di ricorrere, per esigenze particolari, al maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio, con la necessità di procedere all'integrazione dei dati e informazioni acquisite dai soggetti del perimetro e, conseguentemente, alla revisione delle operazioni volte alla redazione del bilancio consolidato qualora la Regione proceda nel corso dell'anno (n+1) all'aggiornamento del perimetro di consolidamento, con riferimento ai dati contabili dell'esercizio (n) oggetto di consolidamento risultanti dai bilanci approvati nell'anno n+1, anche a fronte di specifiche richieste delle Sezioni di controllo della Corte dei Conti;

impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

di dare attuazione a quanto previsto dall'emendamento 9.0.37, rimodulando i termini previsti per l'approvazione del bilancio consolidato delle Regioni.


G/1274/15/5 (già em. 9.0.37)

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto

Il Senato,

          in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali,

premesso che:

tenuto conto della complessità dell'iter di approvazione del bilancio consolidato da parte delle Regioni, anche in considerazione delle tempistiche che governano le attività propedeutiche alla redazione del bilancio consolidato e i successivi passaggi di approvazione;

la posposizione del termine di approvazione del bilancio consolidato al 31 ottobre permetterebbe, infatti, di valorizzare questo primario documento contabile, che nel caso delle Regioni, deriva da un iter particolarmente articolato e complesso, che prevede lo svolgimento di:

a. attività propedeutiche, quali la definizione del gruppo amministrazione pubblica della Regione e del perimetro di consolidamento, la circolarizzazione dei debiti e crediti e l'acquisizione, da ciascuno dei soggetti consolidati, del bilancio di esercizio riclassificato secondo gli schemi di stato patrimoniale e conto economico previsti dal d.lgs. n. 118/2011, del relativo fascicolo di bilancio/rendiconto e delle informazioni integrative secondo le direttive impartite dalla capogruppo Regione;

b. operazioni di recepimento ed uniformazione dei bilanci da consolidare, individuazione delle poste infragruppo dei bilanci economico patrimoniali, con l'evidenza delle eventuali differenze di consolidamento tra le partite correlate, contabilizzazione delle registrazioni contabili di elisione, integrazione o rettifica delle partite di conto economico e stato patrimoniale, tenendo conto delle peculiarità delle casistiche analizzate e dei principi contabili applicati, per ogni singolo ente del perimetro, individuazione delle quote di pertinenza di terzi e, infine, redazione del bilancio consolidato e della nota integrativa;

c. approvazione, da parte della Giunta regionale della proposta di deliberazione avente ad oggetto l'approvazione del Bilancio consolidato, esame del Bilancio consolidato da parte del Collegio dei revisori dei conti, ove istituito, ai fini della predisposizione della relazione prescritta dall'art. 68, comma 4, lett. b), del d.lgs. 118/2011 e, infine, di trasmissione della proposta di Bilancio consolidato al Consiglio Regionale, per l'approvazione entro il termine di legge, con coinvolgimento, secondo i rispetti ordinamenti, anche delle competenti commissioni consiliari;

Il maggior termine risulterebbe coerente con la necessità di avviare le operazioni di consolidamento solo dopo l'approvazione, entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, del rendiconto generale e del bilancio consolidato della Regione con i propri organismi strumentali, con la reale tempistica di acquisizione dei dati necessari ad effettuare le operazioni di consolidamento (che si protrae di fatto fino al mese di agosto, peraltro in concomitanza con le chiusure aziendali per ferie estive), con la possibilità per le società di ricorrere, per esigenze particolari, al maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio, con la necessità di procedere all'integrazione dei dati e informazioni acquisite dai soggetti del perimetro e, conseguentemente, alla revisione delle operazioni volte alla redazione del bilancio consolidato qualora la Regione proceda nel corso dell'anno (n+1) all'aggiornamento del perimetro di consolidamento, con riferimento ai dati contabili dell'esercizio (n) oggetto di consolidamento risultanti dai bilanci approvati nell'anno n+1, anche a fronte di specifiche richieste delle Sezioni di controllo della Corte dei Conti;

impegna il Governo

a dare attuazione a quanto previsto dall'emendamento 9.0.37, rimodulando i termini previsti per l'approvazione del bilancio consolidato delle Regioni.


G/1274/16/5 (testo 2)

Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto, Calandrini, Gelmetti, Liris, Mennuni, Nocco, Lotito, Damante, Patuanelli, Pirro, Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita, Magni, Paita, Borghese, Patton

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1274 di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali

     premesso che:

          molti Comuni beneficiari dei contributi relativi ai progetti di rigenerazione urbana di cui al comma 534 e seguenti della legge di bilancio 2022, a causa delle tempistiche stringenti tra ottenimento del finanziamento e termini per l'affidamento dei lavori, non sono riusciti ad aggiudicare in tempo. Tale norma, dunque, consentirebbe ai suddetti Comuni di realizzare importanti progetti di rigenerazione urbana, per i quali sono già state stanziate le risorse necessarie e avviate le procedure per la progettazione e affidamento dei relativi lavori;

          il comma 2, l'art. 8 ter del Decreto-Legge 113/2024 così come convertito dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143 ha introdotto una scadenza per la stipula dei contratti per lavori relativamente ai progetti di rigenerazione urbana di cui all'art.1 commi 42 e seguenti della l.160/2019. Si tratta di un termine non previsto in alcuna norma precedente, né nei decreti di assegnazione delle risorse, né negli atti d'obbligo sottoscritti dai Comuni. Si tratta dunque di un termine non noto ai Comuni che la norma ha inserito a posteriori, non consentendo in alcun modo l'adeguamento alla previsione, mettendo a rischio diversi importanti progetti di pronta cantierabilità e per i quali sono già state effettuate ingenti spese di progettazione che verrebbero così vanificate producendo una diffusa situazione di esposizione per le finanze comunali e uno spreco di risorse;

          trattandosi inoltre di un investimento parzialmente finanziato dal PNRR, la norma nella sua formulazione attuale rischia di mettere a rischio il raggiungimento del target finale dell'investimento riducendo il numero di progetti realizzati e compromettendo il conseguimento degli obiettivi della rata finale. La previsione, in ultimo, contraddice le disposizioni dell'art.2 del Decreto-Legge 19/2024 in base al quale in caso di superamento dei termini intermedi non espressamente stabiliti dal PNRR non si provvede a revoca delle risorse qualora sia attestata la possibilità di completamento entro i termini del PNRR stesso;

     impegna il Governo a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,

          di dare attuazione a quanto previsto dall'emendamento 9.0.63, rimodulando i termini previsti per l'affidamento dei lavori relativi ai progetti di rigenerazione urbana di cui al comma 534 e seguenti della legge di bilancio 2022.


G/1274/16/5 (già em. 9.0.63)

Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1274 di conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali

     premesso che:

          molti Comuni beneficiari dei contributi relativi ai progetti di rigenerazione urbana di cui al comma 534 e seguenti della legge di bilancio 2022, a causa delle tempistiche stringenti tra ottenimento del finanziamento e termini per l'affidamento dei lavori, non sono riusciti ad aggiudicare in tempo. Tale norma, dunque, consentirebbe ai suddetti Comuni di realizzare importanti progetti di rigenerazione urbana, per i quali sono già state stanziate le risorse necessarie e avviate le procedure per la progettazione e affidamento dei relativi lavori;

          il comma 2, l'art. 8 ter del Decreto-Legge 113/2024 così come convertito dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143 ha introdotto una scadenza per la stipula dei contratti per lavori relativamente ai progetti di rigenerazione urbana di cui all'art.1 commi 42 e seguenti della l.160/2019. Si tratta di un termine non previsto in alcuna norma precedente, né nei decreti di assegnazione delle risorse, né negli atti d'obbligo sottoscritti dai Comuni. Si tratta dunque di un termine non noto ai Comuni che la norma ha inserito a posteriori, non consentendo in alcun modo l'adeguamento alla previsione, mettendo a rischio diversi importanti progetti di pronta cantierabilità e per i quali sono già state effettuate ingenti spese di progettazione che verrebbero così vanificate producendo una diffusa situazione di esposizione per le finanze comunali e uno spreco di risorse;

          trattandosi inoltre di un investimento parzialmente finanziato dal PNRR, la norma nella sua formulazione attuale rischia di mettere a rischio il raggiungimento del target finale dell'investimento riducendo il numero di progetti realizzati e compromettendo il conseguimento degli obiettivi della rata finale. La previsione, in ultimo, contraddice le disposizioni dell'art.2 del Decreto-Legge 19/2024 in base al quale in caso di superamento dei termini intermedi non espressamente stabiliti dal PNRR non si provvede a revoca delle risorse qualora sia attestata la possibilità di completamento entro i termini del PNRR stesso;

     impegna il Governo

          a dare attuazione a quanto previsto dall'emendamento 9.0.63, rimodulando i termini previsti per l'affidamento dei lavori relativi ai progetti di rigenerazione urbana di cui al comma 534 e seguenti della legge di bilancio 2022.


1.1 (testo 2)

De Carlo, Claudio Borghi, Dreosto, Testor

Approvato

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 1, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno2024" con le seguenti "300 milioni di euro per l'anno 2024";

          b) al comma 3, sostituire le parole "220 milioni" con le seguenti: "270 milioni";

          c) dopo il comma 5 inserire il seguente:
          "5-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), n.1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2025.".

          d) al comma 6, sostituire le parole "pari a 1.520 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "1.620 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni di euro per l'anno 2025";


     Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

      a) all' alinea, le parole "a euro 1.736.409.720 per l'anno 2024 e 20 milioni" con le seguenti: "a euro 1.836.409.720 per l'anno 2024,90 milioni";

     b) alla lettera i) le parole "quanto a euro 1.441.909.720" con le seguenti: "quanto a euro 1.491.909.720".

      c) dopo la lettera i) inserire le seguenti:
"i-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, mendiate corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.A., di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;          
i-ter) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.";
i-quater) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successivi rifinanziamenti;

          d) all'allegato 2, di cui alla lettera i) sono aggiunte le seguenti righe con riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze ed il totale è corrispondentemente incrementato da "1.441.909.720" a "1.491.909.720":

 21. Debito pubblico (34)

 50.000.000

 21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)

 50.000.000


1.1

De Carlo, Fallucchi

V.testo 2

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 1, sostituire le parole "250 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti "300 milioni di euro per l'anno 2024";

          b) dopo il comma 5 inserire il seguente:

          "5-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), n.1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2025.".

          c) al comma 6, sostituire le parole "pari a 1.520 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "1.570 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni di euro per l'anno 2025";

     Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1 , sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all' alinea, le parole "a euro 1.736.409.720 per l'anno 2024 e 20 milioni" con le seguenti: "a euro 1.786.409.720 per l'anno 2024, 90 milioni";

          b) alla lettera i) le parole "quanto a euro 1.441.909.720" con le seguenti: "quanto a euro 1.491.909.720".

          c) dopo la lettera i) inserire le seguenti:

          "i-bis) quanto a 50 milioni di euro, mendiate corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.A., di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

          i-ter) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.".

          d) all'allegato 2, di cui alla lettera i) sono aggiunte le seguenti righe con riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze ed il totale è corrispondentemente incrementato da "1.441.909.702" a "1.491.909.720":

21. Debito pubblico (34)

50.000.000

21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)

50.000.000


1.2 (testo 2)

Bergesio, Bizzotto, Murelli, Minasi, Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto, Romeo

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, sostituire le parole «750 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti «1.180 milioni di euro per l'anno 2024»;

          b) dopo il comma 5 inserire i seguenti:

          «5-bis. All'articolo 1, comma 19, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2024 e 2025".

          5-ter. All'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2024 e 2025".»;

          c) al comma 6 sostituire le parole «pari a 1.520 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti «1.950 milioni di euro per l'anno 2024 e 430 milioni di euro per l'anno 2025».

     Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alinea, sostituire le parole «a euro 1.736.409.720 per l'anno 2024 e 20 milioni» con le seguenti: «a euro 2.166.409.720 per l'anno 2024, 450 milioni»;

          b) alla lettera c) sostituire le parole «quanto a 50 milioni» con le seguenti: «quanto a 110 milioni»;

          c) alla lettera i) sostituire le parole «quanto a euro 1.441.909.720» con le seguenti: «quanto a euro 1.811.909.720»;

          d) dopo la lettera i) inserire la seguente: «i-bis) quanto a 430 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria Italiana - RFI S.p.A., di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234»;

          e) all'allegato 2, la sezione riferita al Ministero dell'economia e delle finanze è sostituta con la seguente ed il totale è corrispondentemente incrementato da «1.441.909.720» a «1.811.909.720»:

Ministero dell'economia e delle finanze

 

3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)

913.274.639

3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)

913.274.639

 

 

19. Giustizia (6)

128.575

19.4 Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (12)

128.575

 

 

1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)

46.611.105

1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)

34.142.341

1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (3)

12.468.764

 

 

23. Fondi da ripartire (33)

800.364.735

23.1 Fondi da assegnare (1)

210.364.735

23.2 Fondi di riserva e speciali (2)

590.000.000

 

 

21. Debito pubblico (34)

50.000.000

21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)

50.000.000


1.2

Bergesio, Bizzotto, Murelli, Minasi, Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto, Romeo

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, sostituire le parole «750 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti «1.180 milioni di euro per l'anno 2024»;

          b) dopo il comma 5 inserire i seguenti:

          «5-bis. All'articolo 1, comma 19, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2024 e 2025".

          5-ter. All'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite con le seguenti: "per ciascuno degli anni 2024 e 2025".»;

          c) al comma 6 sostituire le parole «pari a 1.520 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti «1.950 milioni di euro per l'anno 2024 e 430 milioni di euro per l'anno 2025».

     Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alinea, sostituire le parole «a euro 1.736.409.720 per l'anno 2024 e 20 milioni» con le seguenti: «a euro 2.166.409.720 per l'anno 2024, 450 milioni»;

          b) alla lettera c) sostituire le parole «quanto a 50 milioni» con le seguenti: «quanto a 110 milioni»;

          c) alla lettera i) sostituire le parole «quanto a euro 1.441.909.720» con le seguenti: «quanto a euro 1.811.909.720»;

          d) dopo la lettera i) inserire la seguente: «i-bis) quanto a 430 milioni di euro per l'anno 2025, mendiate corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria Italiana - RFI S.p.A., di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234»;

          e) all'allegato 2, la sezione riferita al Ministero dell'economia e delle finanze è sostituta con la seguente ed il totale è corrispondentemente incrementato da «1.441.909.702» a «1.811.909.720»:

Ministero dell'economia e delle finanze

3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)

913.274.639

3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)

913.274.639

19. Giustizia (6)

128.575

19.4 Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (12)

128.575

1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)

46.611.105

1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10)

34.142.341

1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (3)

12.468.764

23. Fondi da ripartire (33)

800.364.735

23.1 Fondi da assegnare (1)

210.364.735

23.2 Fondi di riserva e speciali (2)

590.000.000

21. Debito pubblico (34)

50.000.000

21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)

50.000.000


1.3

Lotito, Paroli

Improponibile

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

          "4-bis. Le risorse destinate all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per il supporto da essa reso alle attività del Ministero della salute e delle regioni, di cui agli articoli 25 e 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ai sensi dell'articolo 1, comma 472, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono incrementate di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2024. Conseguentemente, al medesimo articolo 1, comma 472, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "entro il 30 settembre 2025"."

     Conseguentemente, il comma 5 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: "5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.520,8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 800.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 10.", e all'articolo 10 è aggiunto il seguente comma: "2. Agli oneri di cui all'articolo 1, comma 4-bis, pari a 800.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."


1.4

Liris, Gelmetti

Improponibile

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

          «5-bis. Per le finalità di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di euro 2.600.000 per l'anno 2024.

          5-ter. Per la gestione della banca dati di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2025.»;

          b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

          «6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari a euro 2.600.000 per l'anno 2024 e a 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

          a) quanto a euro 2.600.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

          b)  quanto a euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.».


1.5

Manca, Franceschelli, Lorenzin, Misiani, Nicita, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

          "5-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di ulteriori 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, al fine di sostenere investimenti e progetti di rilevanza strategica nazionale finalizzati al rafforzamento della competitività del sistema produttivo nel settore della progettazione elettronica e delle tecnologie dei processori e dei semiconduttori.

          5-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso, previa apposita domanda da parte dei soggetti interessati, e al riparto delle risorse di cui al comma 5-bis."

     Conseguentemente:

          - al medesimo articolo 1, al comma 6, dopo le parole: "per l'anno 2024" aggiungere le seguenti:" e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027";

          -  all'articolo 10:

          a) al comma 1, sostituire le parole: "20 milioni per l'anno 2025, 30 milioni per l'anno 2026, 50 milioni per l'anno 2027" con le seguenti:" 170 milioni per l'anno 2025, 180 milioni per l'anno 2026, 200 milioni per l'anno 2027";

          b) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:" a-bis) quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".


1.6

Manca, Irto, Misiani, Lorenzin, Nicita, Basso, Fina

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

          "5-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, è incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2025, 1.000 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2027."

     Conseguentemente:

          - al medesimo articolo 1, al comma 6, dopo le parole: "per l'anno 2024" aggiungere le seguenti:" e a 700 milioni di euro per l'anno 2025, 1.000 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2027";

          -  all'articolo 10:

          a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: "20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti:" 720 milioni di euro per l'anno 2025, 1030 milioni di euro per l'anno 2026, 1.550 milioni di euro per l'anno 2027";

          b) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:" a-bis) 700 milioni di euro per l'anno 2025, 1.000 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2027, mediante provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica da approvare entro il 25 febbraio 2025, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025, 1.000 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2027. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2025, 1.000 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2027;"


1.7

Manca, Irto, Basso, Fina, Misiani, Lorenzin, Nicita, Mirabelli

Improponibile

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

          "5-bis. Per l'annualità 2025, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 12 agosto 2020 dovrà essere adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la ripartizione e il trasferimento dell'80% delle somme sopra indicate sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle Infrastrutture. Il restante 20% dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio a casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio. Con decreto specifico del Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'Interno, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione."

     Conseguentemente:

          - al medesimo articolo 1, al comma 6, dopo le parole: "per l'anno 2024" aggiungere le seguenti:" e a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025";

          -  all'articolo 10:

          a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: "20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028" con le seguenti:" 920 milioni di euro per l'anno 2025, 930 milioni di euro per l'anno 2026, 950 milioni di euro per l'anno 2027, 910 milioni di euro per l'anno 2028 e 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029";

          b) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:" a-bis) quanto a 380 milioni a decorrere dall'anno 2025, mediante provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica da approvare entro il 25 febbraio 2025, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."


1.8

Manca, Franceschelli, Lorenzin, Misiani, Nicita, Martella, Giacobbe

Improponibile

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

          "5-bis. Al fine di garantire l'erogazione dell'aiuto sui premi assicurativi nella percentuale massima prevista dal Piano di gestione del rischio in Agricoltura per l'anno 2023, per l'anno 2025 è stanziata la somma di 200 milioni di euro nel Fondo di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102."

     Conseguentemente:

          - al medesimo articolo 1, al comma 6, dopo le parole: "per l'anno 2024" aggiungere le seguenti:" e a 200 milioni di euro per l'anno 2025";

          -  all'articolo 10:

          a) al comma 1, sostituire le parole: "20 milioni di euro per l'anno 2025," con le seguenti:" 220 milioni di euro per l'anno 2025";

          b) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:" a-bis) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".


1.9

Manca, Franceschelli, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

          "5-bis. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "per l'anno 2023" sono aggiunte le seguenti: «, 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025»."

     Conseguentemente:

          - al medesimo articolo 1, al comma 6, sostituire le parole: "1520 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti:" 1525 milioni di euro per l'anno 2024 e a 20 milioni di euro per l'anno 2025";

          -  all'articolo 10:

          a) al comma 1, sostituire le parole: "1.736.409.720 per l'anno 2024 e 20 milioni per l'anno 2025" con le seguenti:" 1.741.409.720 per l'anno 2024 e 40 milioni per l'anno 2025";

          b) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:" a-bis) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 20 milioni di euro l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".


1.10

Manca, Franceschelli, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

          "5-bis. La dotazione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027."

     Conseguentemente:

          - al medesimo articolo 1, al comma 6, dopo le parole: "per l'anno 2024" aggiungere le seguenti:" e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027";

          -  all'articolo 10:

          a) al comma 1, sostituire le parole: "20 milioni per l'anno 2025, 30 milioni per l'anno 2026, 50 milioni per l'anno 2027" con le seguenti:" 120 milioni per l'anno 2025, 130 milioni per l'anno 2026, 150 milioni per l'anno 2027";

          b) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:" a-bis) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".


1.11

Nicita, Manca, Misiani, Lorenzin, Irto, Basso, Fina, Tajani

Improponibile

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

          "5-bis. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 380 milioni a decorrere dall'anno 2025."

     Conseguentemente:

          - al medesimo articolo 1, al comma 6, dopo le parole: "per l'anno 2024" aggiungere le seguenti:" e a 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025";

          -  all'articolo 10:

          a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: "20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028" con le seguenti:" 400 milioni di euro per l'anno 2025, 410 milioni di euro per l'anno 2026, 430 milioni di euro per l'anno 2027, 390 milioni di euro per l'anno 2028 e 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029";

          b) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:" a-bis) quanto a 380 milioni a decorrere dall'anno 2025, mediante provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica da approvare entro il 25 febbraio 2025, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 380 milioni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 380 milioni a decorrere dall'anno 2025;".


1.12

Nicita, Manca, Misiani, Lorenzin, Irto, Basso, Fina, Tajani

Improponibile

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

          "5-bis. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari, fino al 31 dicembre 2025, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al mutuatario che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbia stipulato, o si sia accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 400.000 euro, riferito all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, è riconosciuta la facoltà di richiedere di essere ammesso al beneficio della sospensione delle rate del mutuo ipotecario, ai sensi dell'articolo 2, comma 476, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, qualora sia intervenuto, a partire dal 1° luglio 2022, un incremento delle rate mensili del piano di rimborso e il mutuatario si trovi in una situazione di difficoltà che limita o impedisce, con il reddito a disposizione, la capacità di rimborso del mutuo. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. La sospensione prevista dall'articolo 2, comma 476, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non può essere richiesta dal mutuatario in caso di ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, ovvero in caso di intervenuta decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato.

          5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis, il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2025."

     Conseguentemente:

          - al medesimo articolo 1, al comma 6, dopo le parole: "per l'anno 2024" aggiungere le seguenti: "e a 150 milioni di euro per l'anno 2025";

          - all'articolo 10:

          a) al comma 1, sostituire le parole: "20 milioni per l'anno 2025" con le seguenti: "170 milioni per l'anno 2025,";

          b) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:" a-bis) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2025 mediante provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica da approvare entro il 25 febbraio 2025, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro per il 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro per il 2025."


1.13

Manca, Irto, Lorenzin, Misiani, Nicita, Basso, Fina, Mirabelli

Improponibile

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

          "5-bis. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2025, l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2025, 600 milioni per l'anno 2026 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2027."

     Conseguentemente:

          - al medesimo articolo 1, al comma 6, dopo le parole: "per l'anno 2024" aggiungere le seguenti: "e a 300 milioni di euro per l'anno 2025, 600 milioni per l'anno 2026 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2027";

          -  all'articolo 10:

          a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: "20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti:" 320 milioni di euro per l'anno 2025, 630 milioni di euro per l'anno 2026, 1050 milioni di euro per l'anno 2027,";

          b) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:" a-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, 600 milioni per l'anno 2026 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2027, mediante provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica da approvare entro il 25 febbraio 2025, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025, 600 milioni per l'anno 2026 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2027. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro per l'anno 2025, 600 milioni per l'anno 2026 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2027;".


1.14

Manca, Martella, Lorenzin, Misiani, Nicita, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

          "5-bis. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027."

     Conseguentemente:

          - al medesimo articolo 1, al comma 6, dopo le parole: "per l'anno 2024" aggiungere le seguenti:" e a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027

          -  all'articolo 10:

          a) al comma 1, sostituire le parole: "20 milioni per l'anno 2025, 30 milioni per l'anno 2026, 50 milioni per l'anno 2027" con le seguenti:" 120 milioni per l'anno 2025, 230 milioni per l'anno 2026, 250 milioni per l'anno 2027";

          b) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:" a-bis) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".


1.15

Manca, Irto, Lorenzin, Misiani, Nicita, Basso, Fina

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

          "5-bis. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), il Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, può essere utilizzato anche per investimenti nella realizzazione e manutenzione delle reti e opere di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché per assicurare forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti delle predette reti e opere. II medesimo Fondo può essere alimentato anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali a valere sulle risorse disponibili, ivi incluse quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei e dal Fondo sviluppo e coesione. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ARERA disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo per le finalità di cui al presente comma, anche tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in quanto compatibili.

          5-ter. Per le finalità di cui al comma 13-bis, la dotazione del Fondo di garanzia delle opere idriche è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027."

     Conseguentemente:

          - al medesimo articolo 1, al comma 6, dopo le parole: "per l'anno 2024" aggiungere le seguenti:" e a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027

          -  all'articolo 10:

          a) al comma 1, sostituire le parole: "20 milioni per l'anno 2025, 30 milioni per l'anno 2026, 50 milioni per l'anno 2027" con le seguenti:" 120 milioni per l'anno 2025, 230 milioni per l'anno 2026, 250 milioni per l'anno 2027";

          b) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:" a-bis) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".


1.16

Manca, Mirabelli, Irto, Lorenzin, Misiani, Nicita, Basso, Fina

Improponibile

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

          "5-bis. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2025, l'attuazione degli interventi di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro per l'anno 2027."

     Conseguentemente:

          - al medesimo articolo 1, al comma 6, dopo le parole: "per l'anno 2024" aggiungere le seguenti:" e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 100 milioni di euro per l'anno 2027";

          -  all'articolo 10:

          a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: "20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti:" 70 milioni di euro per l'anno 2025, 80 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027";

          b) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:" a-bis) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 100 milioni di euro per l'anno 2027, mediante provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica da approvare entro il 25 febbraio 2025, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro per l'anno 2027. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro per l'anno 2027;"


1.17

Manca, Franceschelli, Lorenzin, Misiani, Nicita, Martella, Giacobbe

Improponibile

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

          "5-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi assicurativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.»

     Conseguentemente:

          - al medesimo articolo 1, al comma 6, dopo le parole: "per l'anno 2024" aggiungere le seguenti:" e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027";

          -  all'articolo 10:

          a) al comma 1, sostituire le parole: "20 milioni per l'anno 2025, 30 milioni per l'anno 2026, 50 milioni per l'anno 2027" con le seguenti:" 70 milioni per l'anno 2025, 80 milioni per l'anno 2026, 100 milioni per l'anno 2027";

          b) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:" a-bis) quanto 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".


1.18 (testo 2)

Paita, Enrico Borghi, Scalfarotto

Ritirato e trasformato nell'odg n.13

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

          "5-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'avanzamento della variante Aurelia Bis con dotazione pari a 200 milioni per l'anno 2024 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Le risorse del predetto fondo sono utilizzate per l'avanzamento del tratto da Ventimiglia a Sanremo nella variante superstrada 1 "Aurelia bis". Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sono stabiliti i criteri e le modalità utilizzo del predetto fondo, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni per l'anno 2024 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028,  si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2000, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"


1.18

Paita

V.testo 2

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

          "5-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'avanzamento della variante Aurelia Bis con dotazione pari a 200 milioni per l'anno 2024 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028. Le risorse del predetto fondo sono utilizzate per l'avanzamento del tratto da Ventimiglia a Sanremo nella variante superstrada 1 "Aurelia bis". Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente comma, sono stabiliti i criteri e le modalità utilizzo del predetto fondo, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50  milioni per l'anno 2024 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028,  si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2000, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"


1.19

Manca, Franceschelli, Lorenzin, Misiani, Nicita, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

          "5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e` pari a 5 milioni di euro per singola impresa e la garanzia è concessa senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019. A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2025, ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia del Fondo è concessa:

          1) nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore delle microimprese;

          2) nella misura massima dell'70 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore delle piccole imprese;

          3) nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore delle medie imprese.»


1.20 (testo 2)

Minasi, Claudio Borghi, Dreosto

Approvato

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

          "6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

          6-ter. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 706, le parole "tre anni" sono sostituite dalle seguenti "quattro anni";

          b) al comma 707, sono aggiunte infine le seguenti "e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024".

          6-quater. Agli oneri di cui al comma 6-ter, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

          6-quinquies. All'articolo 19 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 1, le parole: "20 milioni di euro per l'anno 2024", sono sostituite dalle seguenti: "21,5 milioni di euro per l'anno 2024". Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


1.20

Minasi, Claudio Borghi, Dreosto

V.testo 2

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

          "6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

          6-ter. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 706, le parole "tre anni" sono sostituite dalle seguenti "quattro anni";

          b) al comma 707, sono aggiunte infine le seguenti "e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024".

          6-quater. Agli oneri di cui al comma 6-ter, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

          6-quinquies. All'articolo 19 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole: "20 milioni di euro per l'anno 2024", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "21,5 milioni di euro per l'anno 2024". Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

          6-sexies. All'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole "con una dotazione di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026" sono sostituite dalle seguenti "con una dotazione di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 17,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4-quater, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120."


1.21

Manca, Franceschelli, Lorenzin, Misiani, Nicita, Martella, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

          «6-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: "tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025".»

     Conseguentemente:

          - al medesimo articolo 1, al comma 6, dopo le parole: "per l'anno 2024" aggiungere le seguenti:" e a 12 milioni di euro per l'anno 2025, 34 milioni di euro per l'anno 2026, 22,7 milioni di euro per l'anno 2027, 2,3 milioni di euro per l'anno 2028";

          -  all'articolo 10:

          a) al comma 1, sostituire le parole: "20 milioni per l'anno 2025, 30 milioni per l'anno 2026, 50 milioni per l'anno 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028"" con le seguenti:" 32 milioni per l'anno 2025, 64 milioni per l'anno 2026, 32,7 milioni per l'anno 2027 e 12,3 milioni di euro per l'anno 2028";

          b) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:" a-bis) quanto 12 milioni di euro per l'anno 2025, 34 milioni di euro per l'anno 2026, 22,7 milioni di euro per l'anno 2027, 2,3 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".


1.500/1

Manca

All'emendamento 1.500, al capoverso Art. 1, sopprimere il comma 6-bis


1.500/2

Di Girolamo

All'emendamento 1.500, al capoverso "6-bis", sopprimere gli ultimi due periodi.


1.500/3

Di Girolamo

All'emendamento 1.500, al capoverso "6-bis", sopprimere il penultimo periodo.


1.500/4

Di Girolamo

All'emendamento 1.500, al capoverso "6-bis", sopprimere l'ultimo periodo.


1.500/5

Manca

All'emendamento 1.500, al capoverso Art. 1, sopprimere il comma 6-ter


1.500

I Relatori

Approvato

Aggiungere, infine, i seguenti commi:

        «6-bis. Al comma 2-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Anche al fine di rafforzare la dotazione patrimoniale della società di cui al comma 2-sexies è assegnata alla medesima società la somma di 343 milioni di euro. Il rafforzamento patrimoniale di cui al secondo periodo è realizzato mediante versamento in conto capitale, per l'acquisizione, anche in deroga a clausole di prelazione o di non trasferibilità previste negli statuti, nelle convenzioni o nelle norme istitutive, da parte della suddetta società di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla titolarità delle partecipazioni azionarie detenute da Anas S.p.A. nelle società Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A., Autostrada Asti Cuneo S.p.A., Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco, Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus S.p.A. - SITAF. Il corrispettivo per l'acquisizione di cui al terzo periodo è determinato in misura corrispondente al valore netto contabile d'iscrizione di tali diritti e obblighi, come risultante dalla situazione patrimoniale approvata dal Consiglio di Amministrazione di ANAS riferita ad una data non anteriore a quattro mesi dall'operazione e, in ogni caso, nel limite delle risorse di cui al secondo periodo. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo non si applicano gli articoli 2343, 2343-ter, 2343-quater, 2441 del codice civile, l'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, né l'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse".

        6-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 343 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».


1.501/1

Martella, Manca, Franceschelli

All'emendamento 1.501, al capoverso 7-bis, sostituire le parole: "3,7 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "10 milioni di euro per l'anno 2024"

     Conseguentemente, al capoverso 7-quater, sostituire le parole: "pari complessivamente a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2024" e aggiungere in fine le seguenti parole: " per un ammontare pari a 3,7 milioni di euro  e mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un ammontare pari a 6,3 milioni di euro per l'anno 2024."


1.501/2

Naturale

All'emendamento 1.501, al capoverso: "6-bis.", dopo il comma 7-quater, inserire il seguente:

          «7-quinquies. Il Commissario straordinario provvede, altresì, nell'ambito del piano di cui al comma 5, alla definizione di misure di prevenzione relative all'introduzione accidentale di specie acquatiche aliene non incluse nell'elenco di cui all'articol0 4 del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, anche attraverso l'ausilio di sistemi di rilevamento precoce e di analisi sistematica dei fattori di rischio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».


1.501/3

Naturale

All'emendamento 1.501, al capoverso: "6-bis.", dopo il comma 7-quater, inserire il seguente:

          «7-quinquies. Il Commissario straordinario provvede, altresì, nell'ambito del piano di cui al comma 5, alla definizione di misure di potenziamento dei controlli ambientali e igienico-sanitari nelle aree interessate dalla diffusione e proliferazione della specie del granchio blu (Callinectes sapidus), di concerto con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale e l'Azienda sanitaria territorialmente coinvolte. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».


1.501 (testo 2)

I Relatori

Approvato

All'articolo 1, dopo il comma 6, inserire il seguente:

 6-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n.101, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

          <<7-bis. Il Commissario straordinario, sentite le regioni interessate, approva il piano di riparto delle risorse destinate, nel limite di 3,7 milioni di euro per l'anno 2024, a indennizzare le imprese della pesca e dell'acquacoltura, stabilite nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, che hanno subito danni alla produzione e alle strutture aziendali a causa del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus) e che, avendo presentato la domanda di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono state ammesse alla concessione dei relativi aiuti. Le risorse sono ripartite proporzionalmente all'importo complessivo delle richieste di indennizzo contenute nelle domande acquisite da ciascuna delle suddette regioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2024 da assegnare al Commissario straordinario con le procedure previste a legislazione vigente.

          7-ter. Il Commissario straordinario trasferisce, con ordinanza, le risorse, come ripartite ai sensi del comma 7-bis, alle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, che provvedono all'erogazione delle medesime ai richiedenti.

          7-quater. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari complessivamente a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267.>>.


1.501

I Relatori

All'articolo 1, dopo il comma 6, inserire il seguente:

        «6-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

        "7-bis. Il Commissario straordinario, sentite le regioni interessate, approva il piano di riparto delle risorse destinate, nel limite di 3,7 milioni di euro per l'anno 2024, a indennizzare le imprese della pesca e dell'acquacoltura, stabilite nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, che hanno subito danni alla produzione e alle strutture aziendali a causa del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus) e che, avendo presentato la domanda di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono state ammesse alla concessione dei relativi aiuti. Le risorse sono ripartite proporzionalmente all'importo complessivo delle richieste di indennizzo contenute nelle domande acquisite da ciascuna delle suddette regioni.

        7-ter. Il Commissario straordinario trasferisce, con ordinanza, le risorse, come ripartite ai sensi del comma 7-bis, alle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, che provvedono all'erogazione delle medesime ai richiedenti.

        7-quater. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari complessivamente a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267.".».


1.0.1

Liris, Mennuni, Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 148-ter, le parole "risulta stipulato il contratto di affidamento lavori" sono sostituite con le seguenti: "risultano aggiudicati i lavori"

          2. Con riferimento ai contributi di cui ai commi 139 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativi alle assegnazioni intervenute dal 2020 al 2023, il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 143, della medesima legge non comporta la revoca del contributo a condizione che il ritardo non superi i sei mesi successivi alla scadenza stabilita dalla normativa vigente per ciascuna delle opere finanziate.»


1.0.2

Liris, Nocco, Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

          1. All'articolo 7, comma 4 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n.67, le parole "30 novembre 2024" sono modificate nelle parole "30 novembre 2025".


1.0.3

Manca, Irto, Basso, Fina, Lorenzin, Misiani, Nicita

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

          1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti idriche, la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e l'aumento dell'efficienza delle stesse è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto fissa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di funzionamento del fondo di cui al presente comma.

          2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate e i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 3.

          3. Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."


1.0.4

Manca, Irto, Basso, Fina, Lorenzin, Misiani, Nicita

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Accumulo di risorse idriche nei piccoli e medi invasi)

           1. Al fine di contribuire alla sicurezza idraulica e all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, al recupero, alla realizzazione e al completamento di reticoli di raccolta delle acque piovane sul territorio e alla realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, anche nelle aree collinari e montane, è adottato un apposito Piano straordinario, realizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione trasmettono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni e i documenti necessari. Per la realizzazione del Piano sono attribuiti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

          2. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva approva, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

          a) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici;

          b) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;

                          c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio:

          3. Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di  potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il Piano straordinario di cui al comma 1 definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati privilegiando materiali naturali locali;

          4. Il piano straordinario di cui al comma 1 è definito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome.

          5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 6.

          6. Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."


1.0.5

Manca, Fina, Franceschelli, Basso, Irto, Lorenzin, Misiani, Nicita

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Fondo per gli interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione,

          opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica)

          1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica, è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

          2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate ai Consorzi di Bonifica e alle Autorità di bacino distrettuali, quale contributo:

          a) per l'attuazione degli interventi di sicurezza idraulica, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, e per gli interventi finalizzati a prevenire gli effetti disastrosi degli eventi alluvionali.

          b) per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di una rete diffusa di nuovi invasi sostenibili e multifunzionali di riserva idrica per la raccolta delle acque piovane, a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, le cui riserve sono destinate ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e al fabbisogno idrico nei periodi di siccità;

          c) per l'attuazione, di interventi di efficientamento e potenziamento della rete infrastrutturale di riserva, adduzione e distribuzione delle risorse idriche ed irrigue esistenti, con priorità di intervento per il completamento degli schemi idrici e la pulizia dei bacini di riserva;

          d) per l'attuazione di interventi di ampliamento ed efficientamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi e per soluzioni innovative in campo irriguo nell'ottimizzazione d'uso della risorsa idrica, muniti di sistemi innovativi di digitalizzazione monitoraggio e gestione automatizzata e telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, a sostegno del processo irriguo e per un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica.

          3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

          4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 5.

          5. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."


1.0.6

Manca, Irto, Basso, Fina, Lorenzin, Misiani, Nicita

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente: 

"Art. 1-bis

          1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti di sicurezza idraulica e al pieno recupero di efficienza e capacità volumetrica degli invasi di altezza fino a 15 metri, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo, con una dotazione pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

          2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, con precedenza per gli invasi compromessi dall'accumulo di sedimenti o da problemi statici, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

          3. Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."


1.0.7

Manca, Irto, Basso, Fina, Lorenzin, Misiani, Nicita

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

          1. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) finalizzati a restituire spazio e riqualificare la rete dei corsi d'acqua, riducendone la canalizzazione e ripristinando la connessione tra gli alvei e le pianure inondabili, anche rimuovendo o modificando parte degli sbarramenti esistenti, è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.  Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma.

          2. Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."


1.0.8

Manca, Irto, Basso, Fina, Lorenzin, Misiani, Nicita

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici)

          1. Al fine di dare effettiva e tempestiva attuazione alla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC) e di offrire uno strumento di indirizzo per la pianificazione e l'attuazione delle azioni di adattamento più efficaci nel territorio italiano, in relazione alle emergenze in atto e alle criticità riscontrate, e per l'integrazione dei criteri di adattamento nelle procedure e negli strumenti di pianificazione esistenti, per l'attuazione delle misure e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici previste dal PNACC, di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 2023, sono stanziati 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. 

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3.

          3. Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."


1.0.9

Manca, Franceschelli, Misiani, Lorenzin, Nicita, Martella, Giacobbe

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Fondo per la tutela della biodiversità e delle imprese e programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024)

          1. Al fine di contrastare il diffondersi di specie viventi che rappresentano una minaccia per la biodiversità degli ecosistemi acquatici, ivi comprese le acque interne, con particolare riferimento al granchio blu (callinectes sapidus) ed alle altre specie invasive classificate come IAS (Invasive Alien Species), in grado di compromettere la sopravvivenza di specie di interesse commerciale, con inevitabili ricadute economiche e sociali sui territori e sulle imprese di pesca e di acquacoltura ivi operanti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la tutela della biodiversità e delle imprese, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2025 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

          2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1. Tra le misure finanziate dal fondo rientrano le spese per prelievo, le spese per la manutenzione delle reti, le spese per la progettazione e realizzazione di attrezzi necessari alla cattura delle specie infestanti, le spese sostenute per il corretto smaltimento delle specie infestanti prelevate, compresi l'eventuale stoccaggio e refrigerazione, nonché il trasporto presso il sito di smaltimento, opportunamente documentate. Sono altresì spese per consulenza tecnica e finanziaria, se direttamente connesse all'operazione, nonché le spese inerenti ad iniziative per favorire il ripopolamento attivo delle aree colpite dalle specie infestanti.

          3. In coerenza con il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, in particolare l'articolo 41, paragrafo 2, nonché con le altre pertinenti disposizioni unionali, per i soggetti che operano in forma collettiva, quali cooperative di pescatori e loro consorzi, il contributo per gli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 1 viene riconosciuto nella misura del 100% della spesa riconosciuta ammissibile, rispondendo ai criteri previsti:

          a) beneficiario collettivo;

          b) interesse collettivo per la ricaduta positiva per l'ecosistema oggetto dell'intervento, volto a limitare la presenza di specie infestanti e per la salvaguardia dell'esercizio dell'attività di pesca professionale o di acquacoltura che rappresenta una componente fondamentale per il mantenimento delle condizioni economiche e sociali dell'area;

          c) elementi innovativi, rappresentati dal coinvolgimento coordinato dei pescatori o degli acquacoltori associati in cooperativa, che assicura migliori strategie di azione e di gestione delle varie fasi di prelievo, stoccaggio e avvio allo smaltimento delle specie prelevate.

          4. Tra i criteri di assegnazione delle risorse disponibili si tiene conto altresì del numero di pescatori od acquacoltori associati, operanti nell'area oggetto di ogni singolo intervento.

          5. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n° 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n° 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n° 10, è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2025, sulla base delle necessità della programmazione.

          6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2025 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»


1.0.10

Manca, Martella, Lorenzin, Misiani, Nicita, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 1-bis

          1. Per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, con priorità per le piccole e medie imprese, sono disposti i seguenti interventi:

          a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027;

          b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3.

          3. Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."


1.0.11

Manca, Martella, Lorenzin, Misiani, Nicita, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Fondi rinnovabili PMI)

          1. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. A valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

          2. Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."


1.0.12

Manca, Martella, Lorenzin, Misiani, Nicita, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Fondo rinnovabili PMI)

          1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI».

          2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.

          3.  A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.

          4. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.

          5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

          6. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

          7. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

          8. Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»


1.0.13

Misiani, Basso, Nicita, Martella, Manca, Lorenzin, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 1-bis

(Fondo intelligenza naturale)

          1. Al fine di migliorare le competenze dei lavoratori, ridurre le disuguaglianze sociali e promuovere la competitività economica e la salvaguardia dei lavoratori, è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo Intelligenza naturale», con dotazione iniziale pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027

          2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono interamente destinate all'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) per la copertura degli oneri relativi all'organizzazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio di certificazioni attestanti lo sviluppo di competenze dei lavoratori necessarie per affrontare la transizione digitale ed ecologica, nonché per la copertura degli oneri relativi alle ore di formazione professionale dei lavoratori, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

          3. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono contribuire, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, destinando ad ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

          4. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono altresì contribuire tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

          5. L'elenco delle certificazioni è individuato, previa valutazione accurata delle esigenze del mercato del lavoro, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociale, sentita ANPAL, e aggiornato con cadenza semestrale.

          6. I corsi di formazione che offrono le certificazioni individuate al comma 5 e che vogliono utilizzare il "Fondo Intelligenza Naturale" devono presentare ad ANPAL la loro offerta tramite una piattaforma nazionale pubblica, integrata con l'App IO, con oneri a carico del Fondo di cui al comma 1, da attivare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

          7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate e le minori spese di cui al comma 8.

          8. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."


1.0.14

Misiani, Basso, Nicita, Martella, Manca, Lorenzin, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Fondo Italia 2035)

          1. Al fine di alleviare i costi socioeconomici innescati dalla transizione climatica, sostenere la diversificazione economica, la riconversione dei territori interessati e il sostegno alle filiere dei settori HtA (Hard to Abate) e dell'automotive, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale nazionale, anche in riferimento al sostenere gli investimenti produttivi nelle piccole e medie imprese, la creazione di nuove imprese, il ripristino ambientale, l'energia pulita, il miglioramento e la riqualificazione dei lavoratori, l'assistenza nella ricerca di lavoro e l'inclusione attiva dei programmi per le persone in cerca di lavoro, nonché il sostegno la trasformazione degli impianti esistenti ad alta intensità di carbonio quando questi investimenti portano a sostanziali riduzioni delle emissioni e alla tutela dei posti di lavoro, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo Italia 2035», con la dotazione iniziale, di parte corrente, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 e di 100 milioni per gli anni dal 2027 al 2033, nonché con una dotazione di conto capitale, di 500 milioni di euro per l'anno 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 200 milioni di euro per l'anno 2033.

          2. Il Fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

          3. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.

          4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 550 milioni di euro per l'anno 2025, di 750 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 300 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede a valere sulle maggiori entrate e le minori spese di cui al comma 5.

          3. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a pari a 550 milioni di euro per l'anno 2025, di 750 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 300 milioni di euro per l'anno 2033. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 550 milioni di euro per l'anno 2025, di 750 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 300 milioni di euro per l'anno 2033.»


1.0.15

Manca, Martella, Lorenzin, Misiani, Nicita, Franceschelli, Giacobbe

Improponibile

 Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy)

          1. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda Made in Italy, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy", con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

          2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy.

          3. Può beneficiare dei finanziamenti del Fondo qualsiasi associazione senza scopo di lucro che attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2 si propone di rappresentare i valori della moda e del Made in Italy e di tutelare, diffondere, e potenziare l'immagine della moda e del Made in Italy sia in Italia che all'estero.

          4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

          5. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla gestione dei programmi e interventi di cui al presente articolo.

          6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »


1.0.16

Manca, Martella, Lorenzin, Misiani, Nicita, Franceschelli, Giacobbe

Improponibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Fondo per l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici multidimensionali e non replicabili)

          1. Al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo, con dotazione di 30 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2025, destinato alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle aziende che aderiscono al sistema di tracciabilità dei prodotti industriali e agroalimentari.

          2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4, i seguenti soggetti:

          a) le piccole e medie imprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

          b) i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

          c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, associazioni temporanee di imprese, individuate ai sensi dell'articolo 48 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

          3. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

          4. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

          5. Il regolamento adottato ai sensi del comma 4 ha efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura di informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) n. 1535 del 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.

          6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»


1.0.17

Basso, Misiani, Nicita, Martella, Manca, Lorenzin, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Voucher Italia digitale)

          1. Al fine di favorire la digitalizzazione delle piccole imprese, delle microimprese e dei lavoratori autonomi, favorire la modernizzazione dell'economia e il potenziale di crescita a medio termine, nonché di migliorare la produttività dei fattori, la crescita dimensionale, l'internazionalizzazione e la sicurezza informatica, è istituito, a decorrere dall'anno 2025, il Voucher Italia digitale. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

          2. Il Voucher di cui al comma 1 è uno strumento riconosciuto alle piccole imprese, alle microimprese e ai lavoratori autonomi che contiene l'obbligo di essere accettato dai soggetti abilitatori di cui al comma 3 come corrispettivo a fronte della cessione di soluzioni e servizi di digitalizzazione. L'importo del voucher è parametrato in base alle dimensioni dell'impresa e al numero dei suoi dipendenti.

          3. Ai fini della concessione del Voucher di cui al comma 1, è istituita, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la piattaforma nazionale denominata "Catalogo digitale" nella quale sono rese disponibili dalle imprese fornitrici interessate, in qualità di soggetti abilitatori affiliati, le soluzioni e i servizi di digitalizzazione o di installazione di soluzioni digitali. I beneficiari, anche avvalendosi di soggetti qualificati che collaborano alla gestione dell'aiuto, scegliere tra una o più soluzioni e servizi di digitalizzazione tra quelle disponibili nel catalogo.

          4. Ai fini dell'utilizzo del voucher, il Catalogo digitale mette a disposizione meccanismi per elaborare le richieste dei soggetti che vogliono svolgere il ruolo di abilitatori affiliati e per pubblicare in modo trasparente il riferimento alla loro offerta di soluzioni di digitalizzazione accessibili alle imprese che intendano avvalersene.

          5. I servizi e le soluzioni di digitalizzazione ammissibili riguardano l'ampliamento della presenza su Internet, del commercio elettronico, della gestione dei social network, della digitalizzazione delle relazioni con i clienti, della business intelligence e dell'analytics, dell'automazione dei processi, dell'implementazione della fatturazione elettronica, servizi e strumenti per uffici virtuali, comunicazioni sicure e sicurezza informatica, soluzioni di intelligenza artificiale. Gli aiuti per l'adozione di soluzioni di digitalizzazione possono essere utilizzati anche per sostituire soluzioni già adottate dal beneficiario purché rappresentino un miglioramento funzionale.

          6. Per usufruire del Voucher di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria deve compilare un sistema di autovalutazione del livello di digitalizzazione dell'azienda necessario all'accesso dei servizi e delle soluzioni disponibili sul catalogo e alla conseguente scelta, con utilizzo del corrispettivo del voucher, delle migliori soluzioni per l'azienda per migliorare il proprio livello di maturità digitale e la propria competitività attraverso la digitalizzazione.

          7. Con decreto del Ministro delle imprese de del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il riconoscimento del voucher di cui al comma 1, parametrati in base alla dimensione dell'imprese e al numero dei dipendenti occupati.

          8. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate e le minori spese di cui al comma 9.

          9. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a pari 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.»


1.0.18

Paita, Enrico Borghi, Scalfarotto

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Fondo progettazioni opere)

          1. In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, al fine di rafforzare la capacità tecnica e di progettazione, esecuzione e controllo delle stazioni appaltanti è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024-2028.

          2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministero delle imprese e del Made in Italy e con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità e i criteri di riparto del fondo, al fine di assicurare alle stazioni appaltanti specifiche e adeguate competenze per la pronta realizzazione degli interventi di propria competenza.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024-2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


1.0.19

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Ulteriore rifinanziamento di autorizzazione di spesa)

          1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettere a) e b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.».

     Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo I con la seguente: "INTERVENTI ECONOMICI IN MATERIA DI INVESTIMENTI, LAVORO E GIUSTIZIA"


1.0.20

Castellone, Pirro, Mazzella

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Ulteriore rifinanziamento di autorizzazione di spesa)

          1. Al fine di consentire il potenziamento dei test di Next Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

     Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo I con la seguente: "INTERVENTI ECONOMICI IN MATERIA DI INVESTIMENTI, LAVORO E SALUTE"


1.0.21

Pirro, Castellone, Mazzella

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 1-bis.

(Ulteriore rifinanziamento di autorizzazione di spesa)

          1. Al fine di fine di potenziare l'attività di screening polmonare su tutto il territorio nazionale, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

     Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo I con la seguente: "INTERVENTI ECONOMICI IN MATERIA DI INVESTIMENTI, LAVORO E SALUTE"


1.0.22

Potenti, Claudio Borghi, Dreosto

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire  il seguente:

"Art. 1-bis

(Disposizioni in materia di autorizzazioni alla circolazione di prova)

          1. Al fine di bilanciare le esigenze di operatività delle imprese e di salvaguardia dei livelli occupazionali con la tutela della sicurezza della circolazione dei veicoli e la promozione di misure di sicurezza negli ambienti di lavoro, il decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è aggiornato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione in relazione al numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del numero di addetti. Nelle more della revisione del decreto di cui al primo periodo, il numero massimo delle autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate a ciascun titolare per i veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni, navettamenti, movimentazioni e trasferimenti, anche per finalità commerciali o per la realizzazione degli allestimenti tecnici, è fissato in un numero non superiore al numero dei dipendenti del titolare dell'autorizzazione e degli addetti che partecipano stabilmente all'attività di impresa in ragione di rapporti di collaborazione funzionale, attestati da idonea documentazione, e di apposita delega. Le autorizzazioni alla circolazione in prova di cui al primo periodo consentono il trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, selezionato tra i dipendenti del titolare dell'autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo."


1.0.1000/1

Manca

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera a), dopo le parole: "per le finalità" inserire le seguenti: "di cui agli articoli 7 e 44, nonché per la parte residua alle finalità".


1.0.1000/2

Manca

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera a), dopo le parole: "per le finalità" inserire le seguenti: "del Fondo Italiano per il clima, al fine di garantire gli investimenti in azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nonché per la parte residua alle finalità".


1.0.1000/3

Manca

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera a), dopo le parole: "per le finalità" inserire le seguenti: "del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) al fine di dare attuazione alle azioni volte a contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici a fronte dei cambiamenti climatici in atto, nonché per la parte residua alle finalità".


1.0.1000/4

Manca

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera a), dopo le parole: "per le finalità" inserire le seguenti: " di sostegno per i familiari delle vittime di calamità naturali verificatesi a partire dal 1 maggio 2023."


1.0.1000/5

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto

Approvato

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera a), capoverso "ART. 1-bis", dopo il comma 1, inserire il seguente:

          "1-bis. L'oggetto della copertura assicurativa di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni."


1.0.1000/6

Manca, Tajani

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera b), sopprimere il capoverso Art. 7-bis


1.0.1000/7

Turco

All'emendamento 1.0.1000, lettera b), sopprimere il capoverso «Art. 7-bis»


1.0.1000/8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'emendamento 1.0.1000, lettera b) sopprimere il capoverso "Art. 7-bis".


1.0.1000/9

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'emendamento 1.0.1000, lettera b) sostituire il capoverso "Art. 7-bis" con il seguente:

          "7-bis

          (Abrogazione del concordato preventivo)

          1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n 13, gli articoli dal 6 al 37 sono soppressi. 

          2. Al decreto legge 9 agosto 2024, n 113, convertito con legge 7 ottobre 2024, n 143 gli articoli 2-ter e 2-quater sono soppressi. L'eventuale accettazione da parte del contribuente della proposta concordataria formulata dall'Agenzia delle Entrate risulta priva di qualsivoglia effetto".


1.0.1000/10

Manca, Tajani

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera b), capoverso Art. 7-bis, sopprimere il comma 1


1.0.1000/11

Turco

All'emendamento 1.0.1000, lettera b), capoverso «Art. 7-bis», sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

          «1. Il decreto legislativo del 12 febbraio 2024 n. 13, è abrogato.»


1.0.1000/12

Turco

All'emendamento 1.0.1000, lettera b), capoverso «Art. 7-bis», sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

          «1. Al decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, gli articoli 2-ter e 2-quater sono abrogati.»


1.0.1000/13

Manca, Tajani

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera b), capoverso Art. 7-bis, sopprimere il comma 2


1.0.1000/14

Manca

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera b), capoverso Art. 7-ter, comma 1, sostituire le parole da: "sono apportate" fino alla fine del comma, con le seguenti: "i commi da 1 a 5 sono sostituiti dal seguente: «1. Al fine di incrementare le risorse per la fornitura gratuita totale o parziale di libri di testo a favore degli alunni delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è incrementato di ulteriori 224,7 milioni di euro per l'anno 2024. Il Ministero dell'istruzione e del merito, con decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede ala ripartizione e all'assegnazione delle risorse di cui al presente comma, con priorità di destinazione delle medesime in favore delle famiglie meno abbienti.» 


1.0.1000/15

Manca

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera b), capoverso Art. 7-ter, comma 1, sostituire le parole da: "sono apportate" fino alla fine del comma, con le seguenti: "i commi da 1 a 5 sono sostituiti dal seguente: «1. Al fine di sostenere le  famiglie, in relazione ai costi  di  trasporto  per  studenti, è istituito un  fondo  nello  stato  di  previsione  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari  a 224,7 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato a  riconoscere,  nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, fino al 31 dicembre 2024, di  abbonamenti per  i  servizi   di   trasporto   pubblico   locale,   regionale   e interregionale  ovvero  per  i  servizi  di   trasporto   ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è' pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore   della   situazione economica   equivalente.   Resta   ferma   la   detrazione   prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  da  adottare  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto, sono definite le modalità di  individuazione dei beneficiari, con priorità per le famiglie meno abbienti, di presentazione  delle  domande  per  il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di  spesa,  nonché  di rendicontazione  da  parte  delle  aziende  di  trasporto  dei  buoni utilizzati,  nel  periodo  di  cui  al  medesimo  comma  1,  ai  fini dell'acquisito degli abbonamenti. » 


1.0.1000/16

Manca

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera b), capoverso Art. 7-ter, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          1) alla lettera a) premettere la seguente: « 0a) al comma 1, alla lettera a), le parole: "non superiore a 28.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 35.000 euro"

          2) dopo la lettera a), aggiungere la seguente: "a-bis) al comma 1, la lettera c) è soppressa."

          3) al comma 2, sostituire le parole: "valutati in 224,7 milioni di euro" con le seguenti: "374,7 milioni di euro"


1.0.1000/17

Manca

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera b), capoverso Art. 7-ter, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          1) alla lettera a) premettere la seguente: « 0a) al comma 1, le parole: "100 euro" sono sostituite dalle seguenti:"400 euro";

          2) sostituire la lettera a), con la seguente: "a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) il lavoratore abbia fiscalmente a carico almeno un familiare, indicato nell'articolo 433 del codice civile, in condizioni di disabilità"

          3) dopo la lettera a), aggiungere la seguente: "a-bis) al comma 1, la lettera c) è soppressa."


1.0.1000/18

Pirro, Damante

All'emendamento 1.0.1000, lettera b), capoverso "Art. 7-ter", comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le lettere a) e c) con le seguenti:

          "a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: "pari a 100 euro" con le seguenti: "pari a 200 euro" e le parole da: "lavoratori dipendenti per i quali ricorrano congiuntamente" fino alla fine del comma, con le seguenti: "lavoratori dipendenti con un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro.";

           "c) al comma 4, le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo» sono soppresse;";

          b) sopprimere la lettera b);

     Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

          "2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 794,7 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte:

          a) quanto a 224, 7 milioni di euro per il 2024, nelle more dell'accertamento delle mag­giori entrate versate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, accertate con le modalità di cui al comma 3, del suddetto articolo, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

          b) quanto a 570 milioni di euro, per il 2024, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".


1.0.1000/19

Pirro, Damante

All'emendamento 1.0.1000, lettera b), capoverso "Art. 7-ter", comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le lettere a) e c) con le seguenti:

          "a) al comma 1, alinea, sostituire le parole da: "per i quali ricorrano congiuntamente" fino alla fine del comma, con le seguenti: "con un reddito complessivo annuo non superiore a 35.000 euro.";

          "c) al comma 4, le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo» sono soppresse;";

          b) sopprimere la lettera b);

     Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

          "2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 514,7 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte:

          a) quanto a 224, 7 milioni di euro per il 2024, nelle more dell'accertamento delle mag­giori entrate versate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, accertate con le modalità di cui al comma 3, del suddetto articolo, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

          b) quanto a 290 milioni di euro, per il 2024, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".


1.0.1000/20

Pirro, Damante

All'emendamento 1.0.1000, lettera b), capoverso "Art. 7-ter", comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a)  sostituire le lettere a) e c) con le seguenti:

          "a) al comma 1, la lettera b) è abrogata;";

          "c) al comma 4, le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo» sono soppresse;";

          b) sopprimere la lettera b).

     Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

           "2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 557,7 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte:

          a) quanto a 224, 7 milioni di euro per il 2024, nelle more dell'accertamento delle mag­giori entrate versate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, accertate con le modalità di cui al comma 3, del suddetto articolo, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

          b) quanto a 333 milioni di euro, per il 2024, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".


1.0.1000/21

Pirro, Damante

All'emendamento 1.0.1000, lettera b), capoverso "Art. 7-ter", comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), dopo le parole "al comma 1," inserire le seguenti "all''alinea, le parole: "pari a 100 euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 200 euro", e";

          b) sopprimere la lettera b);

          c) sostituire la lettera c) con la seguente: "c) al comma 4, le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo» sono soppresse;".

     Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

          "2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 688,7 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte:

          a) quanto a 224, 7 milioni di euro per il 2024, nelle more dell'accertamento delle mag­giori entrate versate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, accertate con le modalità di cui al comma 3, del suddetto articolo, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

          b) quanto a 464 milioni di euro, per il 2024, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".


1.0.1000/22

Pirro, Damante

All'emendamento 1.0.1000, lettera b), capoverso "Art. 7-ter", comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), dopo le parole "al comma 1," inserire le seguenti "all'alinea, la parola "dipendenti" è soppressa, e";

          b) sopprimere la lettera b);

          c) sostituire la lettera c) con la seguente "c) al comma 4, le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo» sono soppresse;";

     Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

          "2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 344,7 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte:

          a) quanto a 224, 7 milioni di euro per il 2024, nelle more dell'accertamento delle mag­giori entrate versate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, accertate con le modalità di cui al comma 3, del suddetto articolo, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

          b) quanto a 120 milioni di euro, per il 2024, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".


1.0.1000/23

Pirro, Damante

All'emendamento 1.0.1000, lettera b), capoverso "Art. 7-ter", comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alle lettera a), dopo le parole "al comma 1," inserire le seguenti "alla lettera a), le parole: "28.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "35.000 euro", e";

          b) sopprimere la lettera b).

          c)  sostituire la lettera c) con la seguente: "c) al comma 4, le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo» sono soppresse;".

     Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

          "2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 524,7 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte:

          a) quanto a 224, 7 milioni di euro per il 2024, nelle more dell'accertamento delle mag­giori entrate versate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, accertate con le modalità di cui al comma 3, del suddetto articolo, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

          b) quanto a 300 milioni di euro, per il 2024, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".


1.0.1000/24

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'emendamento 1.0.1000, lettera b), capoverso "Art. 7-ter", dopo le parole: "ha almeno un figlio," sopprimere le seguenti: "anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo".


1.0.1000/25

Pirro, Damante

All'emendamento 1.0.1000, lettera b), capoverso "Art. 7-ter", comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sopprimere la lettera b);

          b) sostituire la lettera c) con la seguente: "c) al comma 4, le parole da: «su richiesta del lavoratore» fino a: «provvedono al recupero del relativo importo» sono soppresse;".

     Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

          "2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 297,7 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte:

          a) quanto a 224, 7 milioni di euro per il 2024, nelle more dell'accertamento delle mag­giori entrate versate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, accertate con le modalità di cui al comma 3, del suddetto articolo, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

          b) quanto a 75 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2024, del fondo di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2014, n., 190.


1.0.1000/26

Pirro, Damante

All'emendamento 1.0.1000, lettera b), capoverso "Art. 7-ter", comma 1, sopprimere la lettera b);

     Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

          "2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 286,7 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte:

          a) quanto a 224, 7 milioni di euro per il 2024, nelle more dell'accertamento delle mag­giori entrate versate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, accertate con le modalità di cui al comma 3, del suddetto articolo, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

          b) quanto a 62 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2024, del fondo di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2014, n., 190.


1.0.1000/27

Pirro, Damante

All'emendamento 1.0.1000, lettera b), capoverso "Art. 7-ter", comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) Il comma 2 è sostituito dal seguente "L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente.".

     Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

          "2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 266,7 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte:

          a) quanto a 224, 7 milioni di euro per il 2024, nelle more dell'accertamento delle mag­giori entrate versate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, accertate con le modalità di cui al comma 3, del suddetto articolo, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

          b) quanto a 42 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2024, del fondo di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2014, n., 190.


1.0.1000/28

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto

Inammissibile

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera b), capoverso "ART. 7-ter", dopo il comma 1, inserire il seguente:

          "1-bis. Ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono le risorse destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale."


1.0.1000/29

Paroli

Inammissibile

All'emendamento 1.0.1000, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

          «c) dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

          1. Allo scopo di adeguare le strutture del Ministero della giustizia nella Provincia di Barletta-Andria-Trani e di ricomprendere nel circondario giudiziario della Procura della Repubblica di Trani i comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per il triennio 2025-2027 per l'adeguamento della dotazione organica della Procura stessa.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 mila euro per il triennio 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»


1.0.1000

Il Governo

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze)

        1. Le risorse disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, possono essere utilizzate, nel limite di 44 milioni di euro per l'anno 2024, per le finalità di cui agli articoli 23,24 e 29 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».

          b) dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale)

        1. I soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 10 a 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'esercizio della facoltà di cui al primo periodo non è consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024.

        2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, ai fini dell'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, l'adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.

Art. 7-ter.

(Benefici per i lavoratori dipendenti)

        1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          "b) il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;";

          b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        "2-bis. L'indennità di cui al comma 1 non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.";

          c) al comma 4, primo periodo, le parole: "indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli" sono sostituite dalle seguenti: "indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli";

          d) al comma 5, primo periodo, le parole: "dal contribuente" sono sostituite dalle seguenti: "dal lavoratore beneficiario".

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 224,7 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte, nelle more dell'accertamento delle maggiori entrate versate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, accertate con le modalità di cui al comma 3 del suddetto articolo, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21.».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 167 del 2024.».


2.1

Bergesio, Claudio Borghi, Dreosto

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          "1-bis. "L'ENPAIA, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252".


2.0.1

Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, Manca, Patton, Magni

Respinto

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

          "1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

          b) il comma 1-bis è soppresso;

          c) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti "comma 1".

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2025, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2027 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."."


2.0.2

Manca, Franceschelli, Martella, Lorenzin, Misiani, Nicita, Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca)

          1. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il quarto comma è sostituito dal seguente: "4. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione corrisposta sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.  Al Fondo affluisce la contribuzione, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dal successivo articolo 20, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché, per i soggetti assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, della relativa retribuzione convenzionale. Con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di applicazione del presente comma, ivi comprese le causali che consentono l'attivazione della Cassa. Il comitato di cui all'articolo 11 della presente legge è opportunamente integrato da un rappresentante delle cooperative di pesca, un rappresentante delle imprese di pesca ed un rappresentante dei lavoratori imbarcati, designati dalle rispettive organizzazioni di cui al primo periodo del presente comma."

          2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate e le minori spese di cui al comma 3.

          3. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»


2.0.3

Pirro, Turco

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni in materia di indennità di comunicazione)

          1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa ai sordomuti come definiti al secondo comma dell'

          articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è raddoppiata.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, paro a 130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondete riduzione dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

     Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo I con la seguente "INTERVENTI ECONOMICI IN MATERIA DI INVESTIMENTI, LAVORO E DISABILITA".


2.0.4

Manca, Martella, Lorenzin, Misiani, Nicita, Franceschelli, Giacobbe, Magni, Enrico Borghi, Patuanelli, Patton

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

          1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, 19,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."


2.0.500/1

Mazzella, Pirro

All'emendamento 2.0.500, al capoverso "2-bis", dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          «1-bis. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 nonché per far fronte alla carenza di personale medico presso  le unità operative di pronto soccorso ospedaliere e le unità operative  di anestesia e rianimazione salvaguardare la continuità dei relativi servizi e la qualità dei livelli assistenziali, nonché evitare il ricorso alle esternalizzazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale possono concordare con i dirigenti medici e sanitari, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive ai sensi e secondo le modalità di cui alla vigente normativa contrattualistica di categoria.

          1-ter. Le prestazioni aggiuntive di cui al comma 1-bis presso le unità operative di pronto soccorso ospedaliere sono rese da dirigenti medici e sanitari, individuati in base al seguente ordine di priorità:

          a) in servizio nell' unità operativa di pronto soccorso della medesima azienda o ente;

          b) in servizio presso altre unità operative della medesima azienda o ente, purché inquadrati in discipline equipollenti o affini alla Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza;

          c) in servizio presso l'unità operativa di pronto soccorso di altre aziende o enti, previa stipula di apposita convenzione tra amministrazioni;

          d) in servizio presso diverse unità operative di altre aziende o enti, purché inquadrati in discipline equipollenti o affini alla Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, previa stipula di apposita convenzione tra amministrazioni.

          1-quater. Le prestazioni aggiuntive di cui al comma 1-bis presso le unità operative di anestesia e rianimazione sono rese da dirigenti medici e sanitari, individuati in base al seguente ordine di priorità:

          a) in servizio presso le unità operative di anestesia e rianimazione della medesima azienda o ente;

          b) in servizio presso le unità operative di anestesia e rianimazione di altre aziende o enti della Regione, previa stipula di apposita convenzione tra amministrazioni.

          1.quinquies. Per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di elisoccorso e nelle more degli adempimenti di cui al comma 1-septies , è possibile ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro  dell'area sanità - triennio 2019-2021, nonché per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024, relativo al personale del comparto sanità.

          1-sexies. Per l'anno 2025 le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area sanità del 23  gennaio 2024, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 27, comma 8, del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro, in deroga alla contrattazione, può essere aumentata fino a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità, per le quali la tariffa oraria può essere aumentata fino a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, pari a complessivi 50 milioni di euro per il personale medico e a complessivi 20 milioni di euro per il personale infermieristico per l'anno 2025. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

          1-septies. Entro il 31 dicembre 2024, è pubblicato, a cura di ciascuna azienda o ente del servizio sanitario regionale un avviso finalizzato all'individuazione del personale in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio. Con cadenza biennale sono organizzati corsi di formazione e addestramento, per il reclutamento di ulteriori professionalità mediche ed infermieristiche, da assegnare al servizio in via ordinaria.

          1-octies. La tardiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 6 è oggetto di specifica valutazione dell'organismo regionale indipendente di valutazione.

          1-novies. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

          1-decies. Agli oneri derivanti dai commi da 1-bis a 1-novies, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".


2.0.500/2

Pirro

All'emendamento 2.0.500, al capoverso "2-bis", dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          "1-bis. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono acquistare prestazioni aggiuntive in regime libero professionale dai professionisti delle aziende sanitarie riservando al cittadino solo l'eventuale compartecipazione al costo.

          1-ter. Le direzioni generali delle strutture sanitarie di cui al comma 1-bis, hanno il compito di verificare preventivamente all'acquisto di prestazioni in intramoenia il corretto rapporto dei volumi di attività tra attività istituzionale e libera professione così come previsto dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

          1-quater. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere promuovono la massima divulgazione dei percorsi di cui può disporre il cittadino, per poter accedere alle prestazioni aggiuntive svolte in intramoenia dai professionisti di cui al comma 1-bis, in caso di mancato rispetto delle tempistiche di accesso alle prestazioni.".


2.0.500/3

Pirro

Inammissibile

All'emendamento 2.0.500, al capoverso "2-bis", dopo il comma 1, inserire il seguente:

          "1-bis. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'accertamento del mancato raggiungimento degli specifici obiettivi annuali relativi alla riduzione delle liste di attesa determina, per i direttori generali delle aziende sanitarie locali, una decurtazione della retribuzione di risultato pari al 30 per cento."».


2.0.500

I Relatori

Approvato

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Completo utilizzo risorse Covid del SSN)

        1. Le risorse erogate nell'anno 2020 e nell'anno 2021 alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ancora presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali, possono essere utilizzate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 per garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa. Le regioni e province autonome, pertanto, anche negli anni 2024 e 2025, possono avvalersi delle misure previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».


3.1

Turco

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire le parole: «25 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2024»

          b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Al fine di favorire l'accessibilità, la continuità territoriale e l'interconnessione con l'aeroporto di Grottaglie e di migliorare l'infrastrutturazione stradale per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, quota parte delle risorse di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, è destinata al completamento degli interventi di collegamento della strada statale n. 7 con il medesimo aeroporto, mediante l'adeguamento della strada provinciale 83 sino all'area industriale di Grottaglie e con innesto sulla Strada Provinciale per San Giorgio Jonico. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».


3.2

Turco

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire le parole: «25 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «35 milioni di euro per l'anno 2024»

          b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Quota parte delle risorse di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, è destinata alla riqualificazione, l'adeguamento degli impianti sportivi esistenti da destinare ai disabili e alle associazioni sportive minori. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».


3.3

Turco, Pirro, Manca, Enrico Borghi

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, pari a 5 milioni di euro, è destinata alla riqualificazione, l'adeguamento degli impianti sportivi esistenti da destinare ai disabili e alle associazioni sportive minori.»


3.4

Gelmetti, Fallucchi

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. Nell'ambito degli eventi dei giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026 ai soggetti destinatari del rilascio delle autorizzazioni generali temporanee per l'uso di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'Allegato 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 e smi, di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'assegnazione e l'uso delle frequenze è gratuito. Le richieste e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al comma 1, sono esenti dall'imposta di bollo. Agli oneri derivati dal presente comma, quantificati in 11.200 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. ».


3.5

Gelmetti, Liris, Fallucchi

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026, ivi comprese quelli per l'accessibilità, nonché per l'individuazione di un programma culturale volto all'organizzazione di iniziative utili a declinare i valori dell'Olimpismo e del Paralimpismo, dello sport e dell'inclusione, sono assegnati 1 milione di euro a favore del comune di Verona e 1 milione di euro a favore della Fondazione Arena di Verona per l'anno 2024. Ai relativi oneri pari complessivamente a 2 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al Fondo esigenze indifferibili di cui al comma 199, legge 23 dicembre 2014, n. 190.


3.6

Pirro

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole "Roma Capitale" aggiungere, in fine, le seguenti: ", nonché la spesa di 1 milione a favore della Regione Piemonte per l'anno 2025, per lo svolgimento della Ostensione della Sacra Sindone".

     Conseguentemente:

          a) al comma 5, dopo le parole "per l'anno 2024"'aggiungere le seguenti: "e pari a 8 milioni di euro per l'anno 2025";

          b) all'articolo 10, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          1) Al primo periodo, sostituire le parole: "20 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti: "28 milioni di euro per l'anno 2025";

          2) alla lettera e) sostituire le parole: "quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti: "quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2025".


3.7

Rosso, Lotito

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, dopo le parole "Roma Capitale" aggiungere le seguenti: ", nonché la spesa di 7 milioni a favore della Regione Piemonte per l'anno 2025, in occasione della partenza della Vuelta di Spagna 2025";

          b) al comma 5, dopo le parole "per l'anno 2024" aggiungere le seguenti: "e pari a 7 milioni di euro per l'anno 2025"

     Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 1, lettera g), dopo le parole "quanto a 0,5 milioni di euro per il 2024" aggiungere le seguenti: "e a 7 milioni di euro per il 2025"


3.8 (testo 2)

Murelli, Claudio Borghi, Dreosto

Approvato

   Dopo il comma 4, inserire il seguente:

          4-bis Al fine di sostenere economicamente le attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento Special Olympics Winter Games Torino 2025, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025 in favore della Fondazione Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025. All'onere derivante dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

     Conseguentemente

Al comma 5, le parole "dal presente articolo" sono sostituite dalle seguenti " dai commi da 1 a 4 del presente articolo".


3.8

Murelli, Claudio Borghi, Dreosto, Bergesio

V.testo 2

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

          "4-bis. All'articolo 1, comma 211, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024» sono inserite le seguenti: «e di 4 milioni di euro per l'anno 2025».

          4-ter. Al fine di sostenere economicamente le attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento Special Olympics Winter Games Torino 2025 tramite apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del turismo e la Fondazione Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 211, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in favore della medesima fondazione, è incrementata di un milione di euro per l'anno 2024.";

          b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a un milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.".


3.9

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto, Malpezzi

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 4, inserire il seguente:

          «4-bis. Al fine di assicurare la copertura degli impegni assunti con le garanzie a vario titolo sottoscritte dai soggetti aderenti al Comitato Organizzatore di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e dagli altri Enti territoriali interessati dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, è autorizzata la garanzia per 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e per 80 milioni di euro per l'anno 2027 in favore del Comitato Olimpico Internazionale la cui copertura finanziaria è garantita nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»;

          b) al comma 5, sostituire le parole «dal presente articolo» con le seguenti «dai commi da 1 a 4», e aggiungere, in fine, il seguente periodo «All'onere derivante dal comma 4 bis si provvede mediante riduzione degli accantonamenti delle misure di garanzia inerenti al "Fondo di garanzia per le PMI" per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e per 60 milioni di euro per l'anno 2027 e della misura in risposta al Covid-19 "Garanzia Italia" per 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e per 20 milioni di euro per l'anno 2027.».


3.10

Salvitti, Nastri, Malan, Liris, Fallucchi

Ritirato

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

          "4 bis. Al fine di ospitare la partenza della Vuelta di Spagna 2025 è autorizzata la spesa di euro 7 milioni a favore della Regione Piemonte per l'anno 2025";

     Conseguentemente:

          a) al comma 5, dopo le parole "per l'anno 2024" inserire le seguenti: "e pari a 8 milioni di euro per l'anno 2025"

          b) all'articolo 10, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          1) al primo periodo sostituire le parole "20 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti: "28 milioni di euro per l'anno 2025";

          2) alla lettera e), sostituire le parole "quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti: "quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2025".


3.11

Rosso, Lotito

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          "4-bis. Al fine di ospitare la partenza della Vuelta di Spagna 2025 è autorizzata la spesa di euro 7 milioni a favore della Regione Piemonte per l'anno 2025.";

          b) al comma 5, dopo le parole "per l'anno 2024" aggiungere le seguenti: "e pari a 7 milioni di euro per l'anno 2025"

     Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 1, lettera g), dopo le parole "quanto a 0,5 milioni di euro per il 2024" aggiungere le seguenti: "e a 7 milioni di euro per il 2025"


3.12

Paroli, Lotito

Ritirato

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

          "4-bis. Per le spese connesse all'organizzazione del Forum Euromediterraneo sull'acqua, prevista per l'ottobre 2026 a Roma, è costituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un Fondo dotato di 500.000 euro per l'anno 2025. Il Ministero, con propri provvedimenti individua gli interventi necessari e le misure di sostegno per i soggetti promotori.",

     Conseguentemente al comma 5 dopo le parole:" per l'anno 2024" aggiungere le seguenti: e a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025"

     Conseguentemente all'articolo 10, comma 1 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

          "g) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ".


3.13

Paroli, Lotito

Ritirato

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

          "5-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 907, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è rifinanziata di 1 milione di euro per l'anno 2024. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."


4.0.1

Gelmetti, Liris

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

          «4-bis

          1. Al comma 1, dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo le parole: «nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato» sono soppresse;

          b) al secondo periodo, le parole: «sentita l'Avvocatura dello Stato » sono soppresse.


4.0.2

Gelmetti, Nocco

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza nell'ambito delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi e delle attività turistico-ricettive)

          1. L'articolo 13-ter, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, è sostituito dal seguente:

          «Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gestite nelle forme imprenditoriali di cui al comma 8, sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano, nonché tutte le unità immobiliari munite di impianto a gas per riscaldamento, produzione di acqua calda, cottura di cibi, sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio. Per le attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4, dell'allegato I al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.».


4.0.3

Patuanelli

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Istituzione del "Voucher Sport famiglia")

          1. Al fine di sostenere le famiglie e promuovere la pratica sportiva tra i giovani, per l'anno 2025 è istituito un voucher, denominato "Voucher Sport famiglia", destinato a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza per i giovani di età inferiore ai 18 anni, presso associazioni sportive dilettantistiche riconosciute.

          2. Il valore del voucher è fissato in 100 euro per il primo figlio di età iscritto ad attività sportive organizzate da associazioni sportive dilettantistiche. A partire dal secondo figlio, il valore del voucher è incrementato a 300 euro per ciascun minore rientrante nella stessa fascia di età.

          3. Il voucher è destinato alle famiglie con un indicatore ISEE inferiore a 20.000 euro ed è erogato, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025, fino all'esaurimento delle risorse stanziate. In caso di esaurimento delle risorse, eventuali rifinanziamenti o modifiche del fondo potranno essere valutati in sede di assestamento di bilancio.

          4. Il voucher è utilizzabile per la copertura totale o parziale delle spese di iscrizione e frequenza ad attività sportive presso associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

          5. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per lo Sport e i giovani, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, provvede ad adottare un decreto per la definizione dei criteri e delle modalità di richiesta, erogazione e utilizzo del voucher, nonché le modalità di rendicontazione delle spese da parte delle associazioni sportive beneficiarie.

          6. Agli oneri del presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

     Conseguentemente, la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: "INTERVENTI ECONOMICI IN MATERIA DI INVESTIMENTI, LAVORO E SPORT"


4.0.4 (testo 2)

Gasparri, Paroli, Lotito, De Rosa

Approvato

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate)

          1. Al fine di garantire le maggiori esigenze operative delle Forze armate, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale militare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. I compensi accessori di cui al presente comma possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.

          2.  Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.»


4.0.4

Gasparri, Paroli, Lotito, De Rosa

V.testo 2

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze armate)

          1. Al fine di garantire le maggiori esigenze operative delle Forze armate, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale militare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. I compensi accessori di cui al presente comma possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.

          2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


4.0.5

Bevilacqua, Lorefice

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

 (Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle isole minori della Sicilia)

          1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata alle isole minori della Sicilia, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico.

          2. Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate alle isole minori per le attività di cui al comma 1 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


5.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

          a) Al comma 1, le parole "per l'anno 2024,  di 3 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti "per l'anno 2024, di 5 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2025, di 15 milioni di euro";

          b) Al comma 2, le parole " a 3 milioni di euro per l'anno 2024", sono sostituite dalle seguenti " a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni a decorrere dall'anno 2025";

     Conseguentemente

          All'articolo 10, al comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

          h) quanto ai 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione di quanto stanziato ai commi 272, 273, 274, 275 della legge 30 dicembre 2023, n. 213


5.0.1

Lotito, Paroli

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni urgenti nei confronti di presidenti e vice presidenti degli enti pubblici)

          «1. All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Il presente articolo non si applica e il parere parlamentare non deve essere richiesto nei confronti dei presidenti e vice presidenti degli enti pubblici, per i quali le leggi istitutive, i regolamenti o gli statuti prevedano l'elezione degli amministratori da parte degli iscritti, soci od associati, tanto in forma diretta quanto attraverso elezione di secondo grado, a norma dell'art. 1, della legge 25 agosto 1982, n. 621".».


5.0.2

Nocco, Rapani, Satta, Spinelli, Orsomarso, Rosa, Russo, Lisei, Fallucchi

Ritirato e trasformato nell'odg n.11

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente: 

«Art. 5-bis

(Razionalizzazione dei contigenti dei Medici veterinari specialisti  ambulatoriali

          per il contrasto alle epizoozie e alle zoonosi sul territorio nazionale)

          1.All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente: "8-ter. Al fine di potenziare l'organico del personale qualificato per il contrasto e la gestione delle emergenze legate alle epizoozie sul territorio nazionale, i medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'accordo collettivo nazionale per la per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e ss.mm.ii., che alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del presente comma figurano come titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato, per almeno 29 ore/settimana, presso le AA.SS.LL., comunque denominate, o presso altri enti del S.S.N. (S.S.R., II.RR.CC.SS., II.ZZ.SS.) e in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l'accesso alla Area funzionale di destinazione, previo giudizio di idoneità da espletarsi con le procedure del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1997 n.365, a domanda sono inquadrati nei ruoli dirigenziali, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL dell'Area della Sanità sentita la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Ai medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati che alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del presente comma ancora non hanno maturato/perfezionato i requisiti richiesti dal presente comma, sarà comunque data la possibilità di presentare la domanda fino al 31 dicembre 2025. Le ore di incarico a tempo indeterminato lasciate dai medici veterinari convenzionati che a domanda saranno inquadrati nei ruoli della dirigenza veterinaria ai sensi del presente comma saranno rese indisponibili per la pubblicazione di nuovi incarichi, fatto salvo il possibile utilizzo di quelle strettamente necessarie per l'incremento orario dei turni dei medici veterinari specialisti ambulatoriali già titolari di incarichi a tempo indeterminato con numero di ore irrisorio e comunque al di sotto delle 29 ore di convenzionamento settimanale.

          Ai medici veterinari destinatari della presente disposizione è data la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari (ENPAV). Tale opzione deve essere esercitata al momento dell'inquadramento in ruolo. Relativamente ai criteri adottati per la valutazione ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza veterinaria, nonché ai fini giuridici ed economici del servizio prestato si applicherà quanto già previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2001. I criteri adottati per la valutazione dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza ed il loro consequenziale riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio prestato si applicherà anche ai medici veterinari già specialisti ambulatoriali che negli ultimi cinque anni hanno già instaurato un rapporto di impiego senza soluzione di continuità con il SSN e con gli altri enti alla data dell'accesso nel ruolo della dirigenza veterinaria.»


5.0.3

Paita

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 5-bis

(Proroga dell'entrata in vigore dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate)

          1. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "1° luglio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2026".


5.0.4

Paita

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis

(Fondo per assunzioni di giovani esperti in materia informatica e di cyber sicurezza)

          1. Al fine di rafforzare le competenze delle amministrazioni dello Stato, in materia di sicurezza informatica e intelligenza artificiale, per l'anno 2024 è autorizzata l'assunzione indeterminato di un contingente di 100 unità di personale, in possesso di specifica ed elevata competenza  in materia di sicurezza informatica e intelligenza artificiale, di non superiore 35 anni.

          2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di assunzione del contingente di cui al comma 1, nonché i compensi, i criteri di riparto e di assegnazione delle unità di personale alle amministrazioni dello Stato.

          3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di spesa di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"

          .


5.0.5

Paroli, Lotito

Ritirato

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis

          «1. Per la promozione di attività di ricerca e studio delle problematiche del lavoro nel settore dell'agricoltura, è incrementato di 200.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 500.000 euro per il 2026 lo stanziamento di cui alla tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro missione: 1 «Politiche per il lavoro» - Programma: 1.5 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione, in favore dell'Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Agricoltura - ENBLIA -.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 200.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 500.000 euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


5.0.6

Murelli, Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto, Minasi

Ritirato

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni per la dirigenza dei ruoli professionali, tecnico ed amministrativo del Servizio Sanitario Nazionale)

          1. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio Sanitario Nazionale, per frenare l'esodo di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, considerate le funzioni specifiche svolte da tale dirigenza nella gestione delle liste di attesa e vista la necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato a decorrere dall'anno 2024 con uno stanziamento pari, inizialmente, a 50 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli Enti Locali e delle Regioni, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

          2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


5.0.7

Paita

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis

(Potenziamento delle connessioni internet nelle aree pubbliche)

          1. Ai fini del potenziamento delle connessioni internet nelle aree pubbliche e negli immobili di edilizia residenziale pubblica tramite lo sviluppo e il potenziamento di una rete pubblica wi-fi diffusa e gratuita, anche al fine di ridurre le disuguaglianze digitali e consentire l'accesso internet, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy è istituito un fondo con una dotazione pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2024.

          2. Con  decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy, da adottarsi di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

          3. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"


5.0.8

Paita

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 5-bis

(Potenziamento delle connessioni internet nelle nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche)

          1. Ai fini del potenziamento delle connessioni internet nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali pubbliche, tramite lo sviluppo e il potenziamento di una rete pubblica wi-fi diffusa e gratuita, anche al fine di ridurre le disuguaglianze digitali e consentire l'accesso internet, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy è istituito un fondo con una dotazione pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2024.

          2. Con  decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy, da adottarsi di concerto con il Ministero salute entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

          3. Agli oneri derivati dal presente articolo, pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"


6.1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Respinto

Al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I modelli di cui al periodo precedente relativi agli adempimenti richiesti agli enti territoriali sono determinati previa intesa presso la Conferenza unificata."


6.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo:

          "I modelli di cui al periodo precedente relativi agli adempimenti richiesti agli enti territoriali sono determinati previa intesa presso la Conferenza unificata."


6.3 (testo 2)

Lotito, Paroli

V.testo 2 corretto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

     "2-bis. All'articolo 12-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

          "In considerazione dell'intervenuta approvazione dei bilanci di esercizio 2022 e 2023, l'adozione e l'approvazione dei bilanci aziendali di cui al presente comma relativi agli anni precedenti il 2022, avviene nel rispetto dei principi di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto esigibili con riferimento alla situazione aziendale conoscibile al momento dell'adozione o approvazione degli stessi. Ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo, nell'esercizio delle predette attività di adozione e approvazione dei bilanci, ai fini della configurabilità di eventuali profili di responsabilità sul piano amministrativo e contabile rilevano le sole condotte poste in essere con dolo."


6.3 (testo 2 corretto)

Lotito, Paroli

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

     "2-bis. All'articolo 12-bis, comma, 1 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

          "In considerazione dell'intervenuta approvazione dei bilanci di esercizio 2022 e 2023, l'adozione e l'approvazione dei bilanci aziendali di cui al presente comma relativi agli anni precedenti il 2022, avviene nel rispetto dei principi di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto esigibili con riferimento alla situazione aziendale conoscibile al momento dell'adozione o approvazione degli stessi. Ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo, nell'esercizio delle predette attività di adozione e approvazione dei bilanci, ai fini della configurabilità di eventuali profili di responsabilità sul piano amministrativo e contabile rilevano le sole condotte poste in essere con dolo."


6.3

Lotito, Paroli

V.testo 2

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

          "2-bis. All'articolo 12-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

          "L'adozione e l'approvazione dei bilanci aziendali di cui al presente comma avviene nel rispetto dei principi di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto esigibili con riferimento alla situazione aziendale conoscibile al momento dell'adozione o approvazione degli stessi. Ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo, nell'esercizio delle predette attività di adozione e approvazione dei bilanci, ai fini della configurabilità di eventuali profili di responsabilità sul piano amministrativo, civile e contabile rilevano le sole condotte poste in essere con dolo."


6.4

Paroli, Lotito

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          «2-bis. In coerenza con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, al fine di consentire un tempestivo ed efficiente impiego da parte delle pubbliche amministrazioni delle risorse del PNRR destinate alla digitalizzazione ed alla cybersicurezza, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  sono ulteriormente incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»


6.5

Pirovano, Giorgis

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «Fondo Next generation Eu-Italia» con le seguenti: «Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia».

     Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «fondo Next generation EU» con le seguenti: «Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia» e, al comma 7, sostituire le parole: «fondo di cui al comma 3 del presente articolo» con le seguenti: «Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia».


6.6

Paroli, Lotito

Ritirato

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

          "6-bis. Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, alinea ultimo periodo, del decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2026."


6.7 (testo 2)

Minasi, Claudio Borghi, Dreosto

Approvato

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

          "7-bis. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i componenti del Comitato speciale di cui all'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, restano in carica fino all'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 2 dell'Allegato I.11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

          7-ter. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al primo periodo, la parola "individuate" è sostituita dalla seguente: "individuati";

          b) al secondo periodo, dopo le parole "delle pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: "di cui al primo periodo"."

          7-quater. L'articolo 19, comma 2 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, è sostituito dal seguente:

          «Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di governo competente in materia di sport, è autorizzato a riprogrammare le risorse afferenti alla misura del PNRR di cui al comma 1 e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei Comuni delle isole minori marine, per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica  destinati alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali, ovvero per la realizzazione di nuovi impianti sportivi di proprietà comunale su cui sussista un particolare interesse sportivo-agonistico da parte di una o più Federazioni sportive, che abbiano manifestato analogo interesse per un intervento ammesso a finanziamento nell'ambito del Decreto della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega per lo Sport del 24 febbraio 2022 - Cluster 3,  ma non realizzato per successiva revoca o rinuncia da parte del Soggetto attuatore.  Il finanziamento è destinato al Comune proprietario dell'impianto sportivo da efficientare o dell'area di realizzazione dell'impianto di nuova costruzione, nel rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR e concorre a realizzare gli obiettivi della misura M5C2-22 del PNRR.


6.7

Minasi, Claudio Borghi, Dreosto

V.testo 2

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

          "7-bis. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i componenti del Comitato speciale di cui all'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, restano in carica fino all'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 2 dell'Allegato I.11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

          7-ter. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al primo periodo, la parola "individuate" è sostituita dalla seguente: "individuati";

          b) al secondo periodo, dopo le parole "delle pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: "di cui al primo periodo"."


6.8

Liris, Mennuni, Fallucchi

Ritirato

Dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. All'articolo 9 comma 4 del Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole 'due anni' sono sostituite con le seguenti: 'sei mesi'"


6.9

Paroli, Lotito

Improponibile

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

          «7-bis. All'articolo 50 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023, aggiungere infine il seguente comma:

          10. Al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e conoscibilità e favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate, anche nelle realtà territoriali locali, nonché di consentire la graduale implementazione delle modalità di pubblicazione di cui all'art. 85, nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 le stazioni appaltanti assicurano altresì la pubblicazione per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due dei principali quotidiani a diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto, delle seguenti informazioni: oggetto dell'appalto, società invitate, importo del contratto, termine per l'esecuzione e società aggiudicataria. Le spese di pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.»


6.10

Paroli, Lotito

Ritirato

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

          "7-bis. Fermo restando la scadenza del cronoprogramma finanziario, le scadenze dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lett. c) del Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101 per cui sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si considerano riferite alla fine anno solare del relativo stanziamento finanziario. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, l'autorità nazionale competente sui relativi interventi provvede alla conseguente ridefinizione delle tempistiche degli stadi di avanzamento dei lavori intermedi."


6.11

Manca, Martella, Lorenzin, Misiani, Nicita, Franceschelli, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

          "7-bis. Fermo restando la scadenza del cronoprogramma finanziario, le scadenze dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1, comma 2-ter, lett. c) del Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101 per cui sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si considerano riferite alla fine anno solare del relativo stanziamento finanziario. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, l'autorità nazionale competente sui relativi interventi provvede alla conseguente ridefinizione delle tempistiche degli stadi di avanzamento dei lavori intermedi."


6.12

Paroli, Lotito

Ritirato

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

          "7-bis. Fermo restando la scadenza del cronoprogramma finanziario, le scadenze dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale complementare, per cui sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si considerano riferite alla fine anno solare del relativo stanziamento finanziario. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, l'autorità nazionale competente sui relativi interventi provvede alla conseguente ridefinizione delle tempistiche degli stadi di avanzamento dei lavori intermedi."


6.13

Manca

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

          "7-bis. Fermo restando la scadenza del cronoprogramma finanziario, le scadenze dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale complementare, per cui sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si considerano riferite alla fine anno solare del relativo stanziamento finanziario. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'autorità nazionale competente sui relativi interventi provvede alla conseguente ridefinizione delle tempistiche degli stadi di avanzamento dei lavori intermedi."


6.14

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto

Improponibile

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

          "7-bis. L'oggetto della copertura assicurativa di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni."


6.0.1

Lotito, Paroli

Ritirato

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis

  1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole "debitori ceduti" sono aggiunte le seguenti: "e dagli altri debitori";

          b) all'articolo 7 comma 1, lettera a), dopo le parole "cartolarizzazione dei crediti" sono aggiunte le seguenti: ", anche futuri,";

          c) all'articolo 7, comma 1, lettera b-bis):

          i. dopo le parole "beni mobili" è aggiunta la seguente: "anche"

          ii. dopo le parole "medesimi beni" sono aggiunte le seguenti: "e dall'impiego degli stessi";

          d) all'articolo 7, comma 2-octies:

          i. dopo le parole "crediti stessi," sono aggiunte le seguenti: "ed eventualmente ulteriori diritti e beni derivanti dall'esercizio dell'impresa o allo stesso destinati, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla combinazione e/o trasformazione dei predetti diritti e beni o i beni sostitutivi dei beni precedentemente destinati,";

          ii. è aggiunto il seguente ultimo periodo "La segregazione può altresì essere realizzata mediante cessione ad una società veicolo d'appoggio di cui all'articolo 7.1, comma 4, con gli effetti ed ai sensi di tale articolo, anche fuori dai casi previsti dall'articolo 7.1, comma 1, eventualmente in concomitanza con la cessione dei crediti oggetto dell'operazione e l'accollo del debito nascente dal finanziamento. Si applicano l'articolo 7.1 commi 4 bis, quater e quinquies.";

          e) all'articolo 7.2 il titolo è sostituito dal seguente "Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili anche registrati".


6.0.2

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

          1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole "debitori ceduti" sono aggiunte le seguenti: "e dagli altri debitori";

          b) all'articolo 7 comma 1, lettera a), dopo le parole "cartolarizzazione dei crediti" sono aggiunte le seguenti: ", anche futuri,";

          c) all'articolo 7, comma 1, lettera b-bis):

          1) dopo le parole "beni mobili" è aggiunta la seguente: "anche"

          2) dopo le parole "medesimi beni" sono aggiunte le seguenti: "e dall'impiego degli stessi";

          d) all'articolo 7, comma 2-octies:

          1) dopo le parole "crediti stessi," sono aggiunte le seguenti: "ed eventualmente ulteriori diritti e beni derivanti dall'esercizio dell'impresa o allo stesso destinati, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla combinazione e/o trasformazione dei predetti diritti e beni o i beni sostitutivi dei beni precedentemente destinati,";

          2) è aggiunto il seguente ultimo periodo "La segregazione può altresì essere realizzata mediante cessione ad una società veicolo d'appoggio di cui all'articolo 7.1, comma 4, con gli effetti ed ai sensi di tale articolo, anche fuori dai casi previsti dall'articolo 7.1, comma 1, eventualmente in concomitanza con la cessione dei crediti oggetto dell'operazione e l'accollo del debito nascente dal finanziamento. Si applicano l'articolo 7.1 commi 4 bis, quater e quinquies.";

          e) all'articolo 7.2 il titolo è sostituito dal seguente "Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili anche registrati".»


6.0.3

Misiani

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

          1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole "debitori ceduti" sono aggiunte le seguenti: "e dagli altri debitori";

          b) all'articolo 7 comma 1, lettera a), dopo le parole "cartolarizzazione dei crediti" sono aggiunte le seguenti: ", anche futuri,";

          c) all'articolo 7, comma 1, lettera b-bis):

          1) dopo le parole "beni mobili" è aggiunta la seguente: "anche"

          2) dopo le parole "medesimi beni" sono aggiunte le seguenti: "e dall'impiego degli stessi";

          d) all'articolo 7, comma 2-octies:

          1) dopo le parole "crediti stessi," sono aggiunte le seguenti: "ed eventualmente ulteriori diritti e beni derivanti dall'esercizio dell'impresa o allo stesso destinati, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla combinazione e/o trasformazione dei predetti diritti e beni o i beni sostitutivi dei beni precedentemente destinati,";

          2) è aggiunto il seguente ultimo periodo "La segregazione può altresì essere realizzata mediante cessione ad una società veicolo d'appoggio di cui all'articolo 7.1, comma 4, con gli effetti ed ai sensi di tale articolo, anche fuori dai casi previsti dall'articolo 7.1, comma 1, eventualmente in concomitanza con la cessione dei crediti oggetto dell'operazione e l'accollo del debito nascente dal finanziamento. Si applicano l'articolo 7.1 commi 4 bis, quater e quinquies.";

          e) all'articolo 7.2. il titolo è sostituito dal seguente "Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili anche registrati".


6.0.4

Lotito, Paroli

Ritirato

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis

  1. All'articolo 1, comma 1-ter, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) dopo le parole "concedere finanziamenti" sono aggiunte le seguenti: ", anche sotto forma di garanzie,"

          b) alla lettera c) è aggiunto il seguente ultimo periodo: "Nel caso il finanziamento venga concesso in forma di garanzia, la società concedente deve essere consolidata nel bilancio di una banca o di un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche se non facente parte di un gruppo bancario, e deve essere costituita per specifiche operazioni e destinata a essere liquidata una volta conclusa l'operazione; le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria."


6.0.5

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

          1. All'articolo 1, comma 1-ter, della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) dopo le parole "concedere finanziamenti" sono aggiunte le seguenti: ", anche sotto forma di garanzie,"

          b) alla lettera c) è aggiunto il seguente ultimo periodo: "Nel caso il finanziamento venga concesso in forma di garanzia, la società concedente deve essere consolidata nel bilancio di una banca o di un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche se non facente parte di un gruppo bancario, e deve essere costituita per specifiche operazioni e destinata a essere liquidata una volta conclusa l'operazione; le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria.".»


6.0.6

Misiani

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

          1. All'articolo 1, comma 1-ter, della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) Dopo le parole "concedere finanziamenti" sono aggiunte le seguenti: ", anche sotto forma di garanzie,"

          b) alla lettera c) è aggiunto il seguente ultimo periodo: "Nel caso il finanziamento venga concesso in forma di garanzia, la società concedente deve essere consolidata nel bilancio di una banca o di un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche se non facente parte di un gruppo bancario, e deve essere costituita per specifiche operazioni e destinata a essere liquidata una volta conclusa l'operazione; le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento devono risultare dalla disciplina contrattuale e statutaria."


6.0.7

Lotito, Paroli

Ritirato

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis

  1. All'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo le parole "emittente i titoli," sono aggiunte le seguenti "anche sotto forma di garanzie collateralizzate dai proventi della raccolta effettuata da detta società,".

6.0.8

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

          1. All'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 30 aprile 1999, n. 130 dopo le parole "emittente i titoli," sono aggiunte le seguenti "anche sotto forma di garanzie collateralizzate dai proventi della raccolta effettuata da detta società,".»


6.0.9

Misiani

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

          1. All'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 30 aprile 1999, n. 130 dopo le parole "emittente i titoli," sono aggiunte le seguenti "anche sotto forma di garanzie collateralizzate dai proventi della raccolta effettuata da detta società,".»


6.0.10

Lotito, Paroli

Ritirato

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis

          1. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, ciascun finanziamento che costituisce il portafoglio di finanziamenti non può essere assistito da altre garanzie, reali o assicurative, ad eccezione di eventuali privilegi legali o altre garanzie analoghe".

          2. Agli oneri derivanti dall' intervento di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.»


6.0.11

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

          1. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, ciascun finanziamento che costituisce il portafoglio di finanziamenti non può essere assistito da altre garanzie, reali o assicurative, ad eccezione di eventuali privilegi legali o altre garanzie analoghe".

          2. Agli oneri derivanti dall' intervento di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.»


6.0.12

Misiani

Respinto

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis

          1. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, ciascun finanziamento che costituisce il portafoglio di finanziamenti non può essere assistito da altre garanzie, reali o assicurative, ad eccezione di eventuali privilegi legali o altre garanzie analoghe".

          2. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.»


6.0.13 (testo 2)

Liris, Nocco

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di post-olimpico)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della Legge 8 maggio 2012 n. 65, dopo le parole "6 agosto 2007, n. 19," inserire le seguenti: "o alle Stazioni Appaltanti, dei comuni o delle unioni montane interessati dagli interventi, iscritte all'A.U.S.A.".

 2. Ferma restando la definitiva cessazione al 31 dicembre 2024 della liquidazione delle residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 istituita dall'articolo 2 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività ed il completamento degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 8 maggio 2012, n. 65, la gestione e il mandato del Commissario di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, proseguono senza soluzione di continuità, sino ad un massimo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. A decorrere dalla stessa data il Commissario di cui al comma precedente, che assume la denominazione di «Commissario per l'attuazione delle funzioni di cui alla legge 8 maggio 2012, n. 65», subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo, alla medesima data, all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici Torino 2006, la quale è conseguentemente soppressa.

 3. Al termine della gestione di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le risorse finanziarie di cui all'art. 1 della Legge 8 maggio 2012 n. 65 ed ogni altro eventuale onere residuo a carico della gestione commissariale, nonché le funzioni e le competenze assegnate dalla stessa legge alla Fondazione 20 Marzo 2006 e al Commissario dell'Agenzia Torino 2006 sono trasferiti alla Regione Piemonte. Il personale dipendente ancora in forze alla struttura commissariale confluisce nella società di Committenza Regione Piemonte S.p.A..

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".


6.0.13

Liris, Nocco, Fallucchi

V.testo 2

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di post-olimpico)

          1. Al comma 2 dell'articolo 1 della Legge 8 maggio 2012 n. 65, dopo le parole "6 agosto 2007, n. 19," inserire le seguenti: "o alle Stazioni Appaltanti, dei comuni o delle unioni montane interessati dagli interventi, iscritte all'A.U.S.A.".».


6.0.14

Lotito

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

  1. All'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quarto periodo è sostituito con il seguente:

          "Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a due anni, non prorogabili né rinnovabili, presso ciascuna amministrazione."


6.0.15

Murelli, Claudio Borghi, Dreosto

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Fondi di solidarietà bilaterali)

          1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 26, comma 9, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «a-bis) prevedere, nell'ambito di processi di esodo, prestazioni la cui entità è stabilita dalle parti sociali aziendali fino ad un massimo commisurato al trattamento pensionistico lordo maturato dai singoli lavoratori al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'Inps, riguardanti lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata;» e la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento dei contributi sulla quota di retribuzione non percepita a causa del passaggio a tempo parziale oppure di mutamento di mansioni di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti.»;

          b) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Un contributo addizionale a carico del datore di lavoro può essere concordato al fine di implementare, ove insufficienti, le risorse destinate dal fondo al finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 26, comma 9, lettera a-bis) e c-bis).»;

          2) al comma 3, il secondo periodo è abrogato;

          c) all'articolo 34, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. La contribuzione correlata è versata anche in relazione alle prestazioni di sostegno all'esodo previste dall'articolo 26, comma 1, lettera a-bis) e c-bis). Qualora le risorse del fondo disponibili per il finanziamento delle predette prestazioni non siano sufficienti, il datore di lavoro può versare direttamente i contributi previdenziali utili ai fini del diritto e della misura della pensione nei limiti della retribuzione imponibile applicata prima della cessazione del rapporto di lavoro.».

          2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, a prescindere da modifiche dei regolamenti dei singoli fondi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.".


6.0.16

Murelli, Claudio Borghi, Dreosto

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Fondi di solidarietà bilaterali alternativi per i servizi pubblici a rilevanza economica)

          1. All'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

          «6-bis. La disciplina del presente articolo si applica ai fondi di solidarietà di cui all'articolo 26, istituiti nell'ambito dei settori dei servizi pubblici a rilevanza economica, le cui organizzazioni sindacali e datoriali abbiano optato, con specifico accordo, ed entro il 31 dicembre 2025, per il modello di cui al presente articolo.

          6-ter. I fondi di cui al comma 6-bis, fermo restando l'obbligo del bilancio in pareggio e il divieto di erogare le prestazioni in carenza di disponibilità, in funzione delle peculiarità e dei bisogni delle rispettive categorie di riferimento modulano tipologie, misure e durate delle prestazioni fra quelle previste dall'articolo 26, attenendosi a quanto previsto dagli accordi e contratti di cui al medesimo articolo 26, comma 1, che stabiliscono il relativo finanziamento fissando una aliquota non inferiore a 50% della retribuzione imponibile.

          6-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di sana e prudente gestione a cui i fondi di cui al comma 6-bis sono tenuti ad attenersi e le misure da adottare in caso di comportamenti in grado di compromettere il normale e corretto funzionamento dei fondi.

          6-quinquies. Una volta completato il processo di trasformazione dei fondi conformemente a quanto previsto dal comma 6-bis, con provvedimento dell'Inps, da adottarsi entro sessanta giorni, le risorse imputabili al patrimonio dei fondi già costituiti nell'Inps, non spese o da spendere per prestazioni già liquidate, sono trasferite, fino ad esaurimento, ai fondi interessati dalla trasformazione ai fini del finanziamento delle prestazioni da questi deliberate.».".


6.0.17

Lotito

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

  1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, le parole: ", anche indiretta", sono soppresse.»

6.0.18

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

          1. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "risulta stipulato il contratto di affidamento lavori" sono sostituite dalle parole "risultano aggiudicati i lavori".

          2. Con riferimento ai contributi di cui ai commi 139 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativi alle assegnazioni intervenute dal 2020 al 2023, il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 143, della medesima legge non comporta la revoca del contributo a condizione che il ritardo non superi i sei mesi successivi alla scadenza stabilita dalla normativa vigente per ciascuna delle opere finanziate.»


6.0.19

Lotito

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

  1. Il comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è abrogato.»

6.0.20

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

 (Rigenerazione Urbana)

          1. All'articolo 1, comma 538, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera a) le parole "quindici mesi" sono sostituite dalle parole: "trenta mesi" e alla lettera b) le parole "venti mesi" sono sostituite dalle parole: "trentasei mesi". Sono conseguentemente fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la procedura di affidamento dei lavori.

          2. All'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2024, n. 113, come convertito in legge 7 ottobre 2024, n. 143, l'ultimo periodo è soppresso.»


6.0.21

Liris, Gelmetti, Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modificazioni all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91)

          1. Al comma 6-ter, primo periodo dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ovunque ricorrano, le parole: «tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023».

          2. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»


6.0.22

Paroli, Lotito

Improponibile

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente

«Art. 6-bis.

  1. Al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, la parola "trentasei" è sostituita dalla seguente "ventiquattro"."

6.0.23

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

          1. Al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, la parola "trentasei" è sostituita dalla parola "ventiquattro"»


6.0.24

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Improponibile

Dopo l'articolo inserire seguente

«Art. 6-bis

(Disposizioni per la stabilizzazione del personale assunto dagli Enti Locali a valere su fondi PNRR)

          Al comma 5 dell'articolo 3 del Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44 "Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche" convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 la parola "trentasei" è sostituita dalla parola "ventiquattro"."


6.0.25

Pirro

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Misure a favore degli Enti Locali a valere su fondi PNRR)

          1. Al comma 5 dell'articolo 3 del Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, la parola "trentasei" è sostituita dalla parola "ventiquattro".".


6.0.26

Liris, Mennuni, Fallucchi

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modificazioni all'articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112)

          1. Al fine di contribuire al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, centrali e territoriali, titolari di misure PNRR e dei soggetti attuatori di interventi che comportano la  valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e dell'efficientamento della spesa pubblica delle predette amministrazioni, all'articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola «funzionamento» sono aggiunte le seguenti: «, per l'acquisizione di beni e servizi strumentali alle attività della Cabina di regia, nonché ai fini della stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e di accordi di collaborazione di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241,»;

b) dopo il comma 3 è aggiungo il seguente comma: «3-bis. Al fine di supportare l'attività della Cabina di regia, presso la struttura tecnica di cui al comma 3 del presente articolo e in aggiunta al contingente ivi previsto è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, con il compito di svolgere attività di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza della Cabina di regia, anche in materia di attuazione di interventi e misure PNRR. Il Consiglio è composto da membri nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del dirigente generale della struttura tecnica di cui al comma 3 del presente articolo, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari e tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifica e comprovata specializzazione scientifica o professionale nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale della Cabina di regia. Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi e la durata degli incarichi sono fissati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di nomina di ciascun membro, nel rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti retributivi, a valere sulle risorse specificamente destinate dal comma 3 del presente articolo, per consulenti ed esperti e nel limite di spesa complessivo ivi previsto. Le funzioni di segreteria del Consiglio sono svolte dalla struttura tecnica di cui al comma 3. In sede di prima applicazione, i soggetti già individuati alla data di entrata in vigore della presente legge quali esperti ai sensi del comma 3 sono nominati automaticamente quali membri nel Consiglio, per la durata e i compensi già stabiliti in sede di individuazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

          2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».


6.0.27

Lotito, Paroli

Ritirato

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis

          1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191, al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) le parole "Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025"

          b) alla lettera b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per le PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione, per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto la realizzazione di un programma di investimento, una quota dell'operazione stessa, comunque non superiore al 40% dell'importo complessivo, può avere ad oggetto anche il finanziamento del capitale circolante connesso alla realizzazione del programma di investimento."

          c) alla lettera c) le parole "fino a euro 40.000, ovvero fino a euro 80.000" sono sostituite dalle seguenti "fino a euro 50.000, ovvero fino a euro 100.000"

          d) alla lettera e) le parole "non inferiore a 250 e" sono soppresse.

          2. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


6.0.28

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto, Pucciarelli

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

          1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191, al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) le parole "Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025"

          b) alla lettera b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per le PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione, per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto la realizzazione di un programma di investimento, una quota dell'operazione stessa, comunque non superiore al 40% dell'importo complessivo, può avere ad oggetto anche il finanziamento del capitale circolante connesso alla realizzazione del programma di investimento."

          c) alla lettera c) le parole "fino a euro 40.000, ovvero fino a euro 80.000" sono sostituite dalle seguenti "fino a euro 50.000, ovvero fino a euro 100.000"

          d) alla lettera e) le parole "non inferiore a 250 e" sono eliminate

          2. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


6.0.29

Misiani

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

          1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191, al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) le parole "Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025"

          b) alla lettera b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Per le PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione, per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto la realizzazione di un programma di investimento, una quota dell'operazione stessa, comunque non superiore al 40% dell'importo complessivo, può avere ad oggetto anche il finanziamento del capitale circolante connesso alla realizzazione del programma di investimento."

          c) alla lettera c) le parole "fino a euro 40.000, ovvero fino a euro 80.000" sono sostituite dalle seguenti "fino a euro 50.000, ovvero fino a euro 100.000"

          d) alla lettera e) le parole "non inferiore a 250 e" sono eliminate

          2. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


6.0.30

Salvitti, Zedda, Liris, Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR)

          1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "In particolare sono esclusi dal definanziamento gli interventi per i quali il mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti sia dovuto a motivazioni esogene, a condizione che le obbligazioni stesse siano conseguite entro il 30 giugno 2025, fermi restando gli obiettivi finali del Piano previsti dai cronoprogrammi procedurali".".


6.0.31

Pirro, Damante

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Ulteriori misure in materia di PNRR)

  1. Dopo l'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è inserito il seguente:

          "Art. 3-bis

(Rafforzamento del controllo concomitante della Corte dei conti)

          1. In merito a ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la sezione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, può nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione, informandone contestualmente il Ministro competente.".


6.0.32

Damante, Pirro

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Ulteriori misure in materia di PNRR)

  1. All'articolo 11 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi".".

6.0.33

Damante

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Ulteriori misure in materia di PNRR)

  1. All'articolo 22, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole «di tale amministrazione e» sono soppresse.".

6.0.34

Pirro

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Ulteriori misure in materia di PNRR)

  1. L'articolo 44-quinquies del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è abrogato.".

6.0.35

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita, Fallucchi

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

          1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Sono fatte salve le risorse relative ai Piani Urbani Integrati di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l), n.1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.".»


6.0.36

Pirro, Damante

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Misure in Materia di Piano Nazionale Complementare)

          1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Sono fatte salve le risorse relative ai Piani Urbani Integrati di cui all'articolo 1 comma 2, lettera l, n.1, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.".


6.0.37

Turco

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Ulteriori misure in materia di PNRR)

  1. All'articolo 10 del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, il comma 2 è abrogato.".

6.0.38

Croatti

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Ulteriori misure in materia di PNRR)

  1. All'articolo 10 del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: "liquidazione" inserire le seguenti: "e gli enti locali che hanno deliberato piani di riequilibrio pluriennale o dichiarato il dissesto finanziario ai sensi, rispettivamente dell'articolo 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

          b) al comma 5:

          1) al primo periodo, sostituire le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge";

          2) dopo il primo periodo inserire il seguente: "Con intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, da sancire entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali."

          c) al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'ANCI e l'UPI predispongono, con riferimento agli enti locali, un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma, che viene discussa presso la Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 28 febbraio 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno.";

          d) al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato Città e autonomie locali.";

          e) dopo il comma 11, inserire il seguente:

          "11-bis. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiranno alla sperimentazione volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e ad individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolgerà nel corso del biennio 2026-2027 e avrà per oggetto le modalità applicative dei principi ITAS, del Quadro concettuale, delle relative linee guida e del piano dei conti. La sperimentazione sarà gestita dall'Ispettorato IGEPA della Ragioneria Generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori saranno discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al periodo precedente sono individuati, entro il 30 settembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Con i medesimi decreti possono essere disposte semplificazioni nella tenuta della contabilità derivante dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione.".


6.0.39

Patuanelli, Pirro

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Ulteriori misure in materia di PNRR)

          All'articolo 10, comma 4, del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché gli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.»


6.0.40

Damante

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Ulteriori misure in materia di PNRR)

  1. All'articolo 10, comma 8, del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome predispone un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma che viene discussa presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome entro il 28 febbraio 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità dei costi e delle eventuali necessità di sostegno."

6.0.41

Bergesio, Claudio Borghi, Dreosto

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis

(Apertura conto corrente di tesoreria in favore di ISMEA per il PNRR)

          1. È autorizzata l'apertura, presso la Tesoreria dello Stato, di apposito conto corrente di tesoreria in favore dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA per la gestione delle risorse relative ad interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di competenza dell'istituto medesimo."


6.0.42 (testo 2)

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Controlli in materia di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

          1. Al fine di sistematizzare gli adempimenti di controllo in materia di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i soggetti attuatori degli interventi e le amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR si attengono, per quanto di rispettiva competenza, alle disposizioni che seguono.

          2. I soggetti attuatori assicurano la tempestiva realizzazione degli interventi di propria competenza e il corretto utilizzo dei finanziamenti assegnati, in conformità alla normativa nazionale ed europea applicabile, nonché agli obblighi previsti negli atti di assegnazione dei finanziamenti. A tal fine, i soggetti attuatori:

          a) effettuano i controlli di legalità e amministrativo-contabili previsti dai rispettivi ordinamenti;

          b) verificano l'ammissibilità delle spese al PNRR e il rispetto degli obblighi assunti in sede di finanziamento degli interventi;

          c) conservano agli atti la documentazione giustificativa e la rendono disponibile alle competenti autorità nazionali ed europee per le rispettive attività di controllo e di audit;

          d) assicurano il periodico aggiornamento del sistema di monitoraggio ReGiS con i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi.

          3. Gli adempimenti di cui al comma 2 costituiscono presupposto necessario ai fini delle attestazioni di cui all'articolo 18-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

          4. Le amministrazioni centrali titolari provvedono alla tempestiva attivazione delle misure di propria competenza e assicurano il corretto utilizzo dei finanziamenti assegnati, in conformità alla normativa nazionale ed europea applicabile.  A tal fine, le medesime amministrazioni:

          a) sottopongono gli atti di assegnazione delle risorse agli ordinari controlli di legalità e amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente;

          b) adottano misure per la prevenzione e il contrasto delle irregolarità e delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interesse, nonché per il recupero degli importi indebitamente utilizzati;

          c) verificano l'espletamento degli adempimenti di cui al comma 2 in capo ai soggetti attuatori, mediante l'esame della regolarità formale delle attestazioni di cui al comma 3 del presente articolo, ai fini dei trasferimenti delle risorse a carico del PNRR. 

          5. Le amministrazioni centrali titolari integrano i controlli di regolarità formale di cui al comma 4, lettera c), con verifiche della documentazione giustificativa prodotta dai soggetti attuatori, al fine di accertare, mediante appropriati metodi di campionamento, la corretta esecuzione degli interventi, la regolarità e l'ammissibilità delle spese al PNRR, nonché il rispetto degli altri obblighi a carico dei soggetti attuatori previsti negli atti di assegnazione dei finanziamenti del PNRR. Tali verifiche costituiscono presupposto necessario ai fini: 

          a) dell'erogazione del saldo del finanziamento PNRR in favore dei soggetti attuatori, ovvero della chiusura degli interventi, per le misure che prevedono erogazioni in unica soluzione;

          b) delle attestazioni da rendere per la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

          6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attiva modalità semplificate per il sistema informatico ReGiS in relazione agli adempimenti previsti dai commi da 1 a 6 del presente articolo.»

          7.  Al fine di agevolare la definizione delle partite contabili aperte in occasione della chiusura dei conti dei programmi cofinanziati dai fondi europei, il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge 5 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, nei limiti delle disponibilità esistenti, ad effettuare il pagamento delle note di addebito emesse dalla Commissione europea. Il fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987 provvede al recupero delle somme erogate a valere sulle domande di pagamento presentate dall'amministrazione titolare del programma nei cui confronti è stata emessa la nota di addebito.


6.0.42

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Controlli in materia di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

          1. Al fine di sistematizzare gli adempimenti di controllo in materia di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i soggetti attuatori degli interventi e le amministrazioni centrali titolari delle misure del PNRR si attengono, per quanto di rispettiva competenza, alle disposizioni che seguono.

          2. I soggetti attuatori assicurano la tempestiva realizzazione degli interventi di propria competenza e il corretto utilizzo dei finanziamenti assegnati, in conformità alla normativa nazionale ed europea applicabile, nonché agli obblighi previsti negli atti di assegnazione dei finanziamenti. A tal fine, i soggetti attuatori:

          a) effettuano i controlli di legalità e amministrativo-contabili previsti dai rispettivi ordinamenti;

          b) verificano l'ammissibilità delle spese al PNRR e il rispetto degli obblighi assunti in sede di finanziamento degli interventi;

          c) conservano agli atti la documentazione giustificativa e la rendono disponibile alle competenti autorità nazionali ed europee per le rispettive attività di controllo e di audit;

          d) assicurano il periodico aggiornamento del sistema di monitoraggio ReGiS con i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi.

          3. Gli adempimenti di cui al comma 2 costituiscono presupposto necessario ai fini delle attestazioni di cui all'articolo 18-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

          4. Le amministrazioni centrali titolari provvedono alla tempestiva attivazione delle misure di propria competenza e assicurano il corretto utilizzo dei finanziamenti assegnati, in conformità alla normativa nazionale ed europea applicabile.  A tal fine, le medesime amministrazioni:

          a) sottopongono gli atti di assegnazione delle risorse agli ordinari controlli di legalità e amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente;

          b) adottano misure per la prevenzione e il contrasto delle irregolarità e delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interesse, nonché per il recupero degli importi indebitamente utilizzati;

          c) verificano l'espletamento degli adempimenti di cui al comma 2 in capo ai soggetti attuatori, mediante l'esame della regolarità formale delle attestazioni di cui al comma 3 del presente articolo, ai fini dei trasferimenti delle risorse a carico del PNRR. 

          5. Le amministrazioni centrali titolari integrano i controlli di regolarità formale di cui al comma 4, lettera c), con verifiche della documentazione giustificativa prodotta dai soggetti attuatori, al fine di accertare, mediante appropriati metodi di campionamento, la corretta esecuzione degli interventi, la regolarità e l'ammissibilità delle spese al PNRR, nonché il rispetto degli altri obblighi a carico dei soggetti attuatori previsti negli atti di assegnazione dei finanziamenti del PNRR. Tali verifiche costituiscono presupposto necessario ai fini: 

          a) dell'erogazione del saldo del finanziamento PNRR in favore dei soggetti attuatori, ovvero della chiusura degli interventi, per le misure che prevedono erogazioni in unica soluzione;

          b) delle attestazioni da rendere per la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

          6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attiva modalità semplificate per il sistema informatico ReGiS in relazione agli adempimenti previsti dal presente articolo.»


6.0.43 (testo 2)

Gasparri, Paroli, Lotito

Ritirato

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche)

           "1. Al fine di rispettare il principio di equa concorrenza e supportare la condivisione degli investimenti nell'implementazione delle reti di comunicazione elettronica, agli operatori di rete muniti di autorizzazione generale di cui al Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 è riconosciuto il diritto a ricevere una contribuzione per l'utilizzo delle reti da parte dei seguenti soggetti utilizzatori: piattaforme online e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di cui all'articolo 33 del "Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali; Gatekeepers di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/1925 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale.

          2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione , l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia un procedimento per l'individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell'ammontare della contribuzione per l'utilizzo delle reti, tenendo conto, tra l'altro, delle previsioni di traffico, dei costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali da entrambe le parti e dei benefici economici derivanti, ad entrambe le parti, dalla fornitura dei servizi dei soggetti utilizzatori.

          3. La contribuzione è destinata agli investimenti necessari per l'adeguamento delle reti di telecomunicazioni alla crescita del traffico dati e per l'implementazione di infrastrutture di nuova generazione anche in coerenza con gli obiettivi indicati nella Comunicazione della Commissione europea COM(2021) 118 final del 9 marzo 2021, nonché agli investimenti nella sicurezza delle reti e delle infrastrutture di comunicazione elettronica a tutela delle attività economiche nazionali di rilevanza strategica. Il Ministero per le imprese ed il Made in Italy con proprio regolamento stabilisce le regole di rendicontazione e vigilanza sulla realizzazione della destinazione.

          4. Sono esclusi dalla contribuzione prevista dal presente articolo i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e concessionari radiofonici stabiliti in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, gli editori di testate giornalistiche online registrate presso il Tribunale di competenza, nonché tutto il traffico ascrivibile a tali soggetti.

          5. Gli operatori di rete e i soggetti utilizzatori negoziano e stipulano le condizioni tecniche e di contribuzione per l'utilizzo delle reti nel rispetto del principio di leale collaborazione, non discriminazione e buona fede anche tenendo conto dei criteri del regolamento di cui al comma 2. Al fine di agevolare la negoziazione, entro il mese di settembre di ogni anno i soggetti utilizzatori comunicano a ciascun operatore di rete le previsioni di traffico, sia su rete mobile sia su rete fissa, che intendono sviluppare nell'anno successivo espresse in Terabyte inviati e ricevuti da e verso la rete dell'operatore di comunicazioni elettroniche.  I soggetti utilizzatori potranno rivedere ogni semestre, con un trimestre di anticipo, le previsioni di traffico qualora quelle fornite dovessero risultare sottostimate anche a causa dell'evoluzione dei servizi e della tecnologia.

          5. Fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, se entro trenta giorni dalla richiesta di avvio del negoziato di una delle parti interessate non è raggiunto un accordo sull'ammontare della contribuzione, ciascuna delle parti può rivolgersi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la sua determinazione, esplicitando nella richiesta la propria proposta economica. Entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, anche quando una parte, pur regolarmente convocata non si è presentata, l'Autorità indica, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, quale delle proposte economiche formulate è conforme ai suddetti criteri oppure, qualora non reputi conforme nessuna delle proposte, ne indica d'ufficio l'ammontare.

          6. Nel corso del procedimento dei cui al comma 5, le parti sono obbligate a mettere a disposizione all'Autorità i dati necessari a determinare la misura della contribuzione. In caso di mancata comunicazione di tali dati entro trenta giorni dalla richiesta ai sensi del primo periodo, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Per le sanzioni amministrative di cui al quarto periodo è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

          7. Quando, a seguito della determinazione della contribuzione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le parti non addivengono alla stipula del contratto, ciascuna parte può adire la sezione del giudice ordinario specializzata in materia di impresa, competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

          8. Fermo restando l'obbligo di finanziamento per il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato da parte dei soggetti obbligati dalla normativa vigente, l'Autorità, con proprio regolamento, stabilisce le spese di istruttoria per l'espletamento del procedimento di cui al comma 4 le relative modalità di versamento."


6.0.43

Gasparri, Paroli, Lotito

V.testo 2

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche)

           "1. Al fine di rispettare il principio di equa concorrenza e supportare la condivisione degli investimenti nell'implementazione delle reti di comunicazione elettronica, agli operatori di rete muniti di autorizzazione generale di cui al Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 è riconosciuto il diritto a ricevere una contribuzione per l'utilizzo delle reti da parte dei seguenti soggetti utilizzatori: piattaforme online e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di cui all'articolo 33 del "Regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali; Gatekeepers di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/1925 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale.

          2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione , l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia un procedimento per l'individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell'ammontare della contribuzione per l'utilizzo delle reti, tenendo conto, tra l'altro, delle previsioni di traffico, dei costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali da entrambe le parti e dei benefici economici derivanti, ad entrambe le parti, dalla fornitura dei servizi dei soggetti utilizzatori.

          3. La contribuzione è destinata agli investimenti necessari per l'adeguamento delle reti di telecomunicazioni alla crescita del traffico dati e per l'implementazione di infrastrutture di nuova generazione anche in coerenza con gli obiettivi indicati nella Comunicazione della Commissione europea COM(2021) 118 final del 9 marzo 2021, nonché agli investimenti nella sicurezza delle reti e delle infrastrutture di comunicazione elettronica a tutela delle attività economiche nazionali di rilevanza strategica. Il Ministero per le imprese ed il Made in Italy con proprio regolamento stabilisce le regole di rendicontazione e vigilanza sulla realizzazione della destinazione.

          4. Gli operatori di rete e i soggetti utilizzatori negoziano e stipulano le condizioni tecniche e di contribuzione per l'utilizzo delle reti nel rispetto del principio di leale collaborazione, non discriminazione e buona fede anche tenendo conto dei criteri del regolamento di cui al comma 2. Al fine di agevolare la negoziazione, entro il mese di settembre di ogni anno i soggetti utilizzatori comunicano a ciascun operatore di rete le previsioni di traffico, sia su rete mobile sia su rete fissa, che intendono sviluppare nell'anno successivo espresse in Terabyte inviati e ricevuti da e verso la rete dell'operatore di comunicazioni elettroniche.  I soggetti utilizzatori potranno rivedere ogni semestre, con un trimestre di anticipo, le previsioni di traffico qualora quelle fornite dovessero risultare sottostimate anche a causa dell'evoluzione dei servizi e della tecnologia.

          5. Fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, se entro trenta giorni dalla richiesta di avvio del negoziato di una delle parti interessate non è raggiunto un accordo sull'ammontare della contribuzione, ciascuna delle parti può rivolgersi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la sua determinazione, esplicitando nella richiesta la propria proposta economica. Entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, anche quando una parte, pur regolarmente convocata non si è presentata, l'Autorità indica, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, quale delle proposte economiche formulate è conforme ai suddetti criteri oppure, qualora non reputi conforme nessuna delle proposte, ne indica d'ufficio l'ammontare.

          6. Nel corso del procedimento dei cui al comma 4, le parti sono obbligate a mettere a disposizione all'Autorità i dati necessari a determinare la misura della contribuzione. In caso di mancata comunicazione di tali dati entro trenta giorni dalla richiesta ai sensi del primo periodo, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Per le sanzioni amministrative di cui al quarto periodo è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

          7. Quando, a seguito della determinazione della contribuzione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le parti non addivengono alla stipula del contratto, ciascuna parte può adire la sezione del giudice ordinario specializzata in materia di impresa, competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

          8. Fermo restando l'obbligo di finanziamento per il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato da parte dei soggetti obbligati dalla normativa vigente, l'Autorità, con proprio regolamento, stabilisce le spese di istruttoria per l'espletamento del procedimento di cui al comma 4 le relative modalità di versamento."


6.0.44 (testo 2)

Gasparri, Paroli, Lotito

Ritirato

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche)

  1. Al fine di rispettare il principio di equa concorrenza,  i gatekeepers, come definiti dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale cosiddetto Digital Market Act, comunicano entro il mese di settembre di ogni anno a ciascun operatore di comunicazioni elettroniche dotato di licenza a livello nazionale, ai sensi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, approvato con Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, le previsioni di traffico, sia su rete mobile sia su rete fissa, che intendono sviluppare nell'anno successivo espresse in Terabyte inviati e ricevuti da e verso la rete dell'operatore di comunicazioni elettroniche.  I Gatekeepers potranno rivedere ogni semestre, con un trimestre di anticipo, le previsioni di traffico qualora quelle fornite dovessero risultare sottostimate anche a causa dell'evoluzione dei servizi e della tecnologia.
  2. I medesimi obblighi previsti per i gatekeepers si applicano ai soggetti che scambino con gli operatori traffico pari almeno a quello prodotto (generato e ricevuto) dal gatekeeper che sviluppi il livello più basso di traffico, ad esclusione dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e concessionari radiofonici stabiliti in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, degli editori di testate giornalistiche online registrate presso il Tribunale di competenza, nonché di tutto il traffico ascrivibile a tali soggetti.
  3. Le previsioni indicate al comma precedente costituiscono la base per la fatturazione provvisoria mensile da parte degli Operatori ai Gatekeepers.
  4. In caso di previsioni sottostimate rispetto al livello di traffico effettivamente raggiunto, i Gatekeepers provvedono al pronto ristoro dei costi sostenuti dagli operatori fermo restando il maggior onere per il traffico ulteriore che è corrisposto secondo quanto previsto al successivo comma 6.
  5. Gli operatori di comunicazioni elettroniche e i Gatekeepers concordano le condizioni tecniche ed economiche di remunerazione degli operatori nel rispetto del principio di non discriminazione.
  6. I Gatekeepers forniscono ed installano a proprie spese gli apparati (Cache o CDN - Content Delivery Network) necessari alla miglior distribuzione del traffico sulle reti degli operatori di comunicazioni elettronica. Il posizionamento di tali apparati è deciso congiuntamente tra il singolo operatore di comunicazione elettronica ed il singolo gatekeeper. I gatekeepers remunerano gli operatori di comunicazione elettronica per gli spazi, i servizi di alimentazione e i servizi accessori necessari per il funzionamento delle cache installate. I Gatekeepers hanno l'obbligo di gestire e manutenere i propri apparati CDN.
  7. Le condizioni di cui al precedente comma, sono formalizzate attraverso contratti sottoscritti e comunicate con tutti i dettagli all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) che avrà la facoltà di applicare specifiche sanzioni che dovranno essere efficaci per evitare la violazione delle disposizioni e per scoraggiare comportamenti scorretti.
  8. Nel mese di marzo di ciascun anno, gli operatori e i Gatekeepers provvedono rispettivamente alla fatturazione e al pagamento dei conguagli rispetto al traffico effettivamente sviluppato nell'anno precedente, al fine di garantire una corretta remunerazione in base ai dati reali di utilizzo sia su rete mobile sia su rete fissa degli operatori di comunicazione elettronica. Il pagamento delle fatture da parte dei gatekeepers nonché lo scambio delle informazioni necessarie a definire gli importi esatti da fatturare, dovranno avvenire entro tempi certi e definiti contrattualmente tra le parti.
  9. Alle previsioni della presente norma si applica l'obbligo di cui all'articolo 71, comma 1, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Restano in ogni caso applicabili tutte le disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, in relazione alla risoluzione delle controversie e ai poteri di controllo di AGCOM anche su tali materie.».  

6.0.44

Gasparri, Paroli, Lotito

V.testo 2

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche)

  1. Al fine di rispettare il principio di equa concorrenza,  i gatekeepers, come definiti dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale cosiddetto Digital Market Act, comunicano entro il mese di settembre di ogni anno a ciascun operatore di comunicazioni elettroniche dotato di licenza a livello nazionale, ai sensi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, approvato con Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, le previsioni di traffico, sia su rete mobile sia su rete fissa, che intendono sviluppare nell'anno successivo espresse in Terabyte inviati e ricevuti da e verso la rete dell'operatore di comunicazioni elettroniche.  I Gatekeepers potranno rivedere ogni semestre, con un trimestre di anticipo, le previsioni di traffico qualora quelle fornite dovessero risultare sottostimate anche a causa dell'evoluzione dei servizi e della tecnologia.
  2. I medesimi obblighi previsti per i gatekeepers si applicano ai soggetti che scambino con gli operatori traffico pari almeno a quello prodotto (generato e ricevuto) dal gatekeeper che sviluppi il livello più basso di traffico.
  3. Le previsioni indicate al comma precedente costituiscono la base per la fatturazione provvisoria mensile da parte degli Operatori ai Gatekeepers.
  4. In caso di previsioni sottostimate rispetto al livello di traffico effettivamente raggiunto, i Gatekeepers provvedono al pronto ristoro dei costi sostenuti dagli operatori fermo restando il maggior onere per il traffico ulteriore che è corrisposto secondo quanto previsto al successivo comma 6.
  5. Gli operatori di comunicazioni elettroniche e i Gatekeepers concordano le condizioni tecniche ed economiche di remunerazione degli operatori nel rispetto del principio di non discriminazione.
  6. I Gatekeepers forniscono ed installano a proprie spese gli apparati (Cache o CDN - Content Delivery Network) necessari alla miglior distribuzione del traffico sulle reti degli operatori di comunicazioni elettronica. Il posizionamento di tali apparati è deciso congiuntamente tra il singolo operatore di comunicazione elettronica ed il singolo gatekeeper. I gatekeepers remunerano gli operatori di comunicazione elettronica per gli spazi, i servizi di alimentazione e i servizi accessori necessari per il funzionamento delle cache installate. I Gatekeepers hanno l'obbligo di gestire e manutenere i propri apparati CDN.
  7. Le condizioni di cui al precedente comma, sono formalizzate attraverso contratti sottoscritti e comunicate con tutti i dettagli all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) che avrà la facoltà di applicare specifiche sanzioni che dovranno essere efficaci per evitare la violazione delle disposizioni e per scoraggiare comportamenti scorretti.
  8. Nel mese di marzo di ciascun anno, gli operatori e i Gatekeepers provvedono rispettivamente alla fatturazione e al pagamento dei conguagli rispetto al traffico effettivamente sviluppato nell'anno precedente, al fine di garantire una corretta remunerazione in base ai dati reali di utilizzo sia su rete mobile sia su rete fissa degli operatori di comunicazione elettronica. Il pagamento delle fatture da parte dei gatekeepers nonché lo scambio delle informazioni necessarie a definire gli importi esatti da fatturare, dovranno avvenire entro tempi certi e definiti contrattualmente tra le parti.
  9. Alle previsioni della presente norma si applica l'obbligo di cui all'articolo 71, comma 1, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Restano in ogni caso applicabili tutte le disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, in relazione alla risoluzione delle controversie e ai poteri di controllo di AGCOM anche su tali materie.».

6.0.45

Di Girolamo

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Misure di sostegno allo sviluppo del trasporto ferroviario merci da e per i porti nazionali in ragione dell'attuazione del PNRR)

          1. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, diminuito in tutti i porti nazionali anche a causa dell'attuazione dei lavori PNRR sull'infrastruttura ferroviaria, ciascuna Autorità di sistema portuale può riconoscere, nel limite di 1 milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di  traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. 

          2. I beneficiari sono tenuti a ribaltare il contributo di cui al primo periodo, in misura non inferiore al 50%, a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra ferroviaria oggetto del contributo medesimo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo, nonché i termini e le modalità del ribaltamento di cui al secondo periodo.

          3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".


6.0.46

Lorenzin

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure di sostegno allo sviluppo del trasporto ferroviario merci da e per i porti nazionali)

          1. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, diminuito in tutti i porti nazionali anche a causa dell'attuazione dei lavori PNRR sull'infrastruttura ferroviaria, ciascuna Autorità di sistema portuale può riconoscere, nel limite di 1 milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di  traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale.  

          2. I beneficiari sono tenuti a ribaltare il contributo di cui al primo comma, in misura non inferiore al 50 per cento, a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra ferroviaria oggetto del contributo medesimo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo comma, nonché i termini e le modalità del ribaltamento di cui al presente comma.

          3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»


6.0.47

Manca, Irto, Lorenzin, Misiani, Nicita, Basso, Fina

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

«Art. 6-bis.

(Trasporto pubblico locale)

          1. Per il Fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è autorizzata l'ulteriore  spesa di 700 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce limite massimo di spesa, al fine di contribuire a compensare in via definitiva la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, considerando unitariamente l'intero periodo, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 200 tenendo conto dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti. Le eventuali regolazioni finanziarie tra le regioni, proporzionalmente alle effettive riduzioni dei ricavi subite nel periodo considerato, sono operate anche utilizzando, a tal fine, le risorse di cui all'articolo 200, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non ancora ripartite e con le modalità ivi previste.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3.

          3. Entro il 28 febbraio 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».


6.0.48

Paroli, Lotito

Improponibile

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis

(Disposizioni in termini di governance dei dispositivi medici e di controllo della spesa)

          1. Nelle more della costituzione della Cabina di regia permanente per la revisione della governance sui dispositivi medici e dei relativi meccanismi di controllo della spesa, il limite di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito con modificazioni, è incrementato di 0,7 punti percentuali all'anno a decorrere dall'anno 2023. All'articolo 15, comma 12, lettera f) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 le parole "per l'anno 2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento" sono sostituite dalle seguenti "per l'anno 2023 al valore del 5,1 per cento e per l'anno 2024 al valore del 5,8 per cento, e al valore del 6,5% a decorrere dall'anno 2025.

          2. Con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della Salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e con le Associazioni più rappresentative delle aziende fornitrici di dispositivi medici, è istituita, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Cabina di Regia permanente sui dispositivi medici di cui al comma 1.

          3. Tale Cabina di regia è incaricata stabilire, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 9-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modificazioni, nuovi criteri di controllo della spesa in dispositivi medici e di riparto dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale e può essere altresì incaricata di stabilire misure di mitigazione specifiche a beneficio della liquidità e della solvibilità delle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»


6.0.49

Murelli, Claudio Borghi, Dreosto

Improponibile

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in termini di governance dei dispositivi medici e di controllo della spesa)

          1. Nelle more della costituzione della Cabina di regia permanente per la revisione della governance sui dispositivi medici e dei relativi meccanismi di controllo della spesa, il limite di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito con modificazioni, è incrementato di 0,7 punti percentuali all'anno a decorrere dall'anno 2023. All'articolo 15, comma 12, lettera f) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 le parole "per l'anno 2013 al valore del 4,8 per cento e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento" sono sostituite dalle seguenti "per l'anno 2023 al valore del 5,1 per cento e per l'anno 2024 al valore del 5,8 per cento, e al valore del 6,5% a decorrere dall'anno 2025.

          2. Con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della Salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e con le Associazioni più rappresentative delle aziende fornitrici di dispositivi medici, è istituita, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Cabina di Regia permanente sui dispositivi medici di cui al comma 1.

          3. Tale Cabina di regia è incaricata di stabilire, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 9-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modificazioni, nuovi criteri di controllo della spesa in dispositivi medici e di riparto dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale e può essere altresì incaricata di stabilire misure di mitigazione specifiche a beneficio della liquidità e della solvibilità delle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.».


6.0.50

Misiani, Manca, Tajani, Lorenzin, Nicita

Improponibile

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici)

          1. Nelle more della costituzione della Cabina di regia permanente per la revisione della governance sui dispositivi medici e dei relativi meccanismi di controllo della spesa per gli anni successivi al 2019, il limite di spesa per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni 2019, 2022, 2023 e 2024, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito con modificazioni, è incrementato di 0,65 punti percentuali per ciascun anno.

          2. Con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della Salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e con le Associazioni più rappresentative delle aziende fornitrici di dispositivi medici, è istituita, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Cabina di Regia permanente sui dispositivi medici di cui al comma 1.

          3. Tale Cabina di regia è incaricata stabilire le modalità di ulteriore rifinanziamento del Fondo di cui al all'articolo 8 del decreto-legge n. 34 del 2023, come convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, nonché di deroga alle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 9-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modificazioni attraverso la disposizione di nuovi criteri di controllo della spesa in dispositivi medici e di riparto dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale.

          4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.


6.0.51

Paroli, Lotito

Improponibile

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di controllo della spesa sanitaria per dispositivi medici)

          1.    Il comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A partire dal 1° gennaio 2025, l'eventuale sforamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è recuperato con le modalità previste dall'ultimo capoverso, lettera c), comma 1, dell'articolo 17 decreto legge 6 luglio 2011, n. 98."

          2.    Dalle disposizioni di cui al comma 1 non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»


6.0.52

Manca, Misiani, Tajani, Lorenzin, Nicita

Improponibile

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di controllo della spesa sanitaria per dispositivi medici)

          1.         Il comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A partire dal 1° gennaio 2025, l'eventuale sforamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è recuperato con le modalità previste dall'ultimo capoverso, lettera c), comma 1, dell'articolo 17 decreto legge 6 luglio 2011, n. 98."

          2.         Dalle disposizioni di cui al comma 1 non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.


6.0.53

Misiani, Manca, Tajani, Lorenzin, Nicita

Improponibile

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure di mitigazione dell'impatto del payback pregresso a supporto delle imprese dispositivi medici)

          1.         In ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza n. 139 della Corte costituzionale del 22 luglio 2024 e al fine di garantire fornire un supporto alle imprese soggette all'assolvimento dell'obbligo di ripiano di cui al comma 3, dell'articolo 8, del decreto-legge n. 34 del 2023, come convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, nonché alla necessità di liquidità in condizioni di scarsa solvibilità causate dal medesimo obbligo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse modalità di pagamento dilazionato in dieci rate annuali ed è concessa altresì la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a titolo gratuito in favore delle imprese di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, fino alla misura dell'80 per cento dell'operazione finanziaria diretta ovvero del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


6.0.54

Liris, Gelmetti

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Attuazione di un programma di screening nazionale del tumore al polmone)

          1. Ai fini del potenziamento dell'attività di screening polmonare su tutto il territorio nazionale, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell'anno 2025, da destinare a un programma di screening nazionale effettuato con la TAC a basse dosi rivolto alla popolazione ad alto rischio.

          2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."


6.0.55

Liris, Nocco

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Digitalizzazione dell'esame per la professione di guida turistica e delle richieste di riconoscimento dei titoli esteri professionali di guida turistica)

          1. Al fine di assicurare l'attuazione della riforma delle guide turistiche, prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, misura M1C3 - 10, approvato con decisione del Consiglio dei Ministri ECOFIN UE del 13 luglio 2021, che dispone la regolamentazione, la formazione e l'aggiornamento professionale delle guide turistiche, onde consentire l'acquisizione da parte di quest'ultime di una qualifica professionale univoca conforme a standard omogenei a livello nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 13 dicembre 2023, n. 190, è incrementata di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

          2. Per la realizzazione di un'apposita piattaforma informatica recante l'elenco nazionale delle guide turistiche, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 13 dicembre 2023, n. 190, è incrementata di 500.000 euro per l'anno 2024.

          3. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta dell'elenco nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 13 dicembre 2023, n. 190, è incrementata di 350.000 euro annui a decorrere dal 2025.

          4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a 1 milione di euro per l'anno 2024 e a 850.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

          a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

          b) quanto a 850.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

          c) quanto a 500.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.».


6.0.56 (testo 2)

Lotito, Paroli

Ritirato

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 - rottamazione quinquies)

          1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si applicano ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione o notificati ai debitori dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, secondo le modalità ivi previste, fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3.

          2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2025, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2026. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2025, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La revoca delle dilazioni per i debiti oggetto di estinzione opera dal 31 luglio 2025.

          3. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo apposita dichiarazione, entro il 30 aprile 2025, secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 235 e 236 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Entro la medesima data il debitore può integrare, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data. L'agente della riscossione effettua gli adempimenti di cui all'articolo 1 comma 241 della citata legge n,197 del 2022 entro il 30 giugno 2025.

          4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2025 e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

          5. Le disposizioni di cui all'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, con le modalità ivi previste ai carichi affidati o notificati ai debitori dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023. I provvedimenti adottati dagli enti locali sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2025, e se del caso al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2025.».


6.0.56

Lotito, Paroli

V.testo 2

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 - rottamazione quinquies)

          1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si applicano ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, secondo le modalità ivi previste, fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3.

          2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2025, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2026. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2025, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La revoca delle dilazioni per i debiti oggetto di estinzione opera dal 31 luglio 2025.

          3. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo apposita dichiarazione, entro il 30 aprile 2024, secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 235 e 236 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Entro la medesima data il debitore può integrare, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data. L'agente della riscossione effettua gli adempimenti di cui all'articolo 1 comma 241 della citata legge n,197 del 2022 entro il 30 giugno 2025.

          4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2025 e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

          5. Le disposizioni di cui all'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, con le modalità ivi previste ai carichi affidati dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023. I provvedimenti adottati dagli enti locali sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2025, e se del caso al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2025.».


6.0.57

Fregolent, Enrico Borghi, Scalfarotto

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Credito d'imposta per le spese sostenute per interventi di manutenzione e recupero di beni pubblici)

          1. A decorrere dall'anno 2024, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 65 per cento delle spese sostenute per interventi di manutenzione e recupero di beni pubblici, anche immobili appartenenti al patrimonio o al demanio pubblico, nonché per la realizzazione di iniziative senza scopo di lucro funzionali al benessere individuale e collettivo, nel limite di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


6.0.58

Paita

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 6

(Fondo per il sostegno delle locazioni delle giovani coppie)

          1. Al fine di agevolare l'emancipazione giovanile e promuovere la natalità, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il sostegno delle locazioni delle giovani coppie, con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa.

          2. Ai giovani che non hanno compiuto quarantuno anni di età che sottoscrivono una proposta di locazione di un immobile ad uso abitativo ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, di durata minima pari a ventiquattro mesi e che costituirà abitazione principale degli stessi, è riconosciuto un contributo a fondo perduto anticipato, pari all'importo di tre canoni mensili previsti dal contratto di locazione e comunque fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo a fondo perduto può essere riconosciuto fino alla sottoscrizione del contratto di locazione ed erogato direttamente al locatore in nome e per conto dei locatari. L'erogazione del contributo comporta il divieto, per il locatore, di esigere ulteriori somme a titolo di caparra, o ad altro titolo, comunque riferibile all'avvio della locazione. La risoluzione del contratto prima dello scadere del ventiquattresimo mese comporta la ripetizione del contributo ad opera della parte che recede. In caso di risoluzione consensuale, la ripetizione è effettuata in parti eguali dal locatore e dai locatari, salva diversa pattuizione.

          3. Il contributo di cui al presente articolo può essere fruito da ciascun beneficiario, in ogni caso, per una sola volta. Ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti interessati trasmettono all'Agenzia delle entrate la proposta di locazione accettata unitamente al contratto di locazione registrato, nonché ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

          4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni.

          5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque al fine di ottenere indebitamente il contributo di cui al presente articolo rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

          6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


6.0.59

Paita

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis

(Fondo per l'individuazione e la progettazione di infrastrutture per attività preliminari necessarie all'implementazione dell'energia nucleare)

          1. Ai fini dell'individuazione e della progettazione per l'impiego e la realizzazione di infrastrutture e attività preliminari necessarie all'implementazione dell'energia nucleare all'interno delle politiche energetiche del Paese, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e delle sicurezza energetica è istituito un fondo con dotazione iniziale pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2024.

          2.  Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono definiti i criteri e  le modalità del  funzionamento del Fondo.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190


6.0.60

Paita, Enrico Borghi, Scalfarotto

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 6

(Misure di sostegno per le locazioni universitarie)

          1. Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto allo studio e agevolare lo stesso su tutto il territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze è istituito il Fondo per gli alloggi universitari, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Al Fondo accedono le regioni e le province autonome che si impegnino a realizzare la riconversione di immobili del proprio patrimonio, ovvero del patrimonio immobiliare sito nel proprio territorio e di cui abbiano la disponibilità, a residenze universitarie.

          2.Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della difesa, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le modalità e il funzionamento del Fondo.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


6.0.61

Paita

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 6

(Misure di sostegno per le locazioni universitarie)

          1. Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto allo studio e agevolare lo stesso su tutto il territorio nazionale, con effetto a decorrere dall'anno 2024, nei comuni ad alta tensione abitativa, la cedolare secca di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta in relazione ai contratti di locazione già stipulati, in cui il conduttore è una studentessa o uno studente universitario e per cui il locatore prevede una riduzione del canone pari almeno al dieci per cento.

          2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai nuovi contratti di locazione aventi le medesime caratteristiche, a condizione che il canone di locazione sia inferiore almeno del dieci per cento rispetto ai canoni previsti dai contratti di locazione per immobili analoghi per caratteristiche e collocazione.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si  provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


6.0.62

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto

Ritirato e trasformato nell'odg n.8

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 6-bis.

(Interpretazione autentica delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, in materia di finanziamento verso una quota dello stipendio, del salario o della pensione)

          1. Le norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, che disciplinano l'istituto del finanziamento verso cessione di una quota dello stipendio, del salario o della pensione si interpretano nel senso che detto istituto è escluso dall'ambito di applicazione delle direttive 2008/48/CE e 2023/2225/CE, in quanto rientrante tra le tipologie di prestito da esse espressamente escluse ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera l) della direttiva 2008/48/CE e ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera k) della direttiva 2023/2225/CE. La disciplina di cui al capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, richiamata nel comma 1, dell'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, si applica all'istituto del finanziamento verso cessione di una quota dello stipendio, del salario o della pensione, solo in quanto compatibile.

          2. L'art. 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, si interpreta nel senso che formano oggetto di rimborso i costi e gli oneri non ancora maturati al momento dell'estinzione anticipata e non sono rimborsabili quelli integralmente maturati. In questi ultimi sono ricompresi le imposte di bollo, i costi di istruttoria nonché i corrispettivi per le attività svolte dagli intermediari del credito autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385."


6.0.500/1

Damante, Pirro

All'emendamento 6.0.500, al capoverso: "Art. 6-bis.", apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

          1) al secondo periodo, dopo le parole: "degli anni 2025 e 2026" inserire le seguenti ", di cui 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 da destinare agli enti locali di cui al primo periodo e";

          2) sostituire, ovunque ricorrano, le parole "5 milioni" con le seguenti "25 milioni";

          b) sostituire il comma 2 con il seguente:

          "2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si fa fronte:

          1) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

          2) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".


6.0.500/2

Damante, Pirro

All'emendamento 6.0.500, al capoverso: "Art. 6-bis.", comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Agli Enti locali di cui al primo periodo, è assicurata, in ogni caso, la destinazione di almeno il 50 per cento delle risorse del Fondo".


6.0.500/3

Pirro, Damante

All'emendamento 6.0.500, al capoverso: "Art. 6-bis.", apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

          "1-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n, 113, e del Titolo II, Capo  V, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno venti  mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

          1-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, denominato "Fondo per il rafforzamento dell'organico delle amministrazioni dello Stato", con una dotazione finanziaria pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

          1-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Pubblica Amministrazione, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del comma 1-bis.";

          b) sostituire il comma 2 con il seguente:

          "2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2027, si fa fronte:

          1) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

          2) quanto a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".

     Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: "rafforzamento" inserire le seguenti "delle Pubbliche Amministrazioni nonché"


6.0.500 (testo 2)

I Relatori

Approvato

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure relative al rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali e alla riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni)

        1. Al fine di rafforzare le strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali, i Ministeri e gli enti locali individuati ai sensi dell'articolo 40, commi da 4 a 9, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, adottano iniziative di formazione e riqualificazione professionale del personale nonché sono autorizzati ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non eccedente il 31 dicembre 2026, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, unità di personale dell'area dei funzionari e degli assistenti o istruttori  nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle richieste delle amministrazioni di cui al primo periodo coerenti con il relativo piano degli interventi predisposto ai sensi del citato articolo 40 del decreto legge n. 19 del 2024. Il reclutamento del personale di cui al presente comma si svolge mediante procedure di cui all'articolo 35, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  o mediante utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici vigenti, per concorsi a tempo determinato o indeterminato, relative a profili professionali omogenei a quelli banditi.

          2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.".

          3. All'articolo 40 del decreto - legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 all'articolo 40, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti: "9 - bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4, i comuni con popolazione fino a 60.000 abitanti che, alla data del 31 dicembre 2023, presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all' articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, superiore a dieci giorni, entro 60 giorni dalla conversione del presente decreto  con delibera di giunta e previa acquisizione, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, del parere del responsabile finanziario dell'ente, predispongono un piano degli interventi contenente le seguenti misure:

 a) la creazione di una struttura preposta al pagamento dei debiti commerciali per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e l'individuazione di un responsabile del pagamento dei debiti commerciali per i comuni con popolazione inferiore a 5.000;
b) la sperimentazione di procedure semplificate di spesa idonee ad assicurare maggiore tempestività nei pagamenti;
c) la costante verifica dei dati registrati nella predetta piattaforma elettronica, con particolare riguardo alla verifica delle scadenze delle fatture e alla corretta gestione delle note di credito e delle sospensioni;
d) ogni altra iniziativa, anche di carattere organizzativo, necessaria per il superamento del ritardo dei pagamenti.

          9-ter. La realizzazione delle misure previste dal Piano di cui al comma 9-bis, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2025, è verificata dall'Organo di revisione contabile nell'ambito delle attività di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.  


6.0.500

I Relatori

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure relative al rafforzamento delle strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali)

        1. Al fine di rafforzare le strutture preposte ai pagamenti delle fatture commerciali, i Ministeri e gli enti locali individuati ai sensi dell'articolo 40, commi da 4 a 9, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, adottano iniziative di formazione e riqualificazione professionale del personale nonché sono autorizzati ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non eccedente il 31 dicembre 2026, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, unità di personale dell'area dei funzionari e degli assistenti o istruttori nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle richieste delle amministrazioni di cui al primo periodo coerenti con il relativo piano degli interventi predisposto ai sensi del citato articolo 40 del decreto-legge n. 19 del 2024.

        2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.».


7.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Sopprimere l'articolo


7.2

Tajani, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Respinto

Sopprimere l'articolo


7.3

Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita

Respinto

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7

(Estensione del Reverse charge)

          1. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

          "c) alla fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica, nonché di apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi;

          c-bis) al commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;

          c-ter) al commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.";

          2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione di cui al medesimo comma 1 ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.


7.4

Turco

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Modifiche al decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13)

          1. Il decreto legislativo del 12 febbraio 2024 n. 13, è abrogato.»


7.5

Turco

Respinto

Sopprimere il comma 1.


7.6

Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita

Respinto

Sopprimere il comma 1


7.7 (testo 2)

Turco

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          «1. Al decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, gli articoli 2-ter e 2-quater sono abrogati.»


7.7

Turco

V.testo 2

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          «1. Al decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024 e del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13, gli articoli 2-ter e 2-quater sono abrogati.»


7.8

Pirovano, Giorgis

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso 6-bis, alinea, dopo le parole: «nel caso in cui» inserire le seguenti: «sussista una delle seguenti circostanze».

     Conseguentemente, alla lettera b) del medesimo capoverso 6-bis, sopprimere la parola: «ovvero».


7.9

Pirovano, Giorgis

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso 6-bis, lettera a), sostituire la parola: «correlata» con le seguenti: «correlate» e le parole: «introdotta con i decreti attuativi dell'articolo 148» con le seguenti: «introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'articolo 148».


7.10

Pirovano, Giorgis

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente : «b) al comma 10, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) dichiarazione infedele della causa di esclusione di cui al comma 6-bis, lettera a)"».


7.11

Tajani, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita, Losacco

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          «1-bis. L'Agenzia delle entrate utilizza le informazioni disponibili in tutte le basi dati in suo possesso, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili, per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi.

          1-ter. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1-bis sono determinate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con particolare riferimento:

          a) alla distinzione tra database di analisi e di controllo;

          b) alle limitazioni, agli obblighi e ai diritti di cui agli articoli 15, 17, 18 e 21 del regolamento UE 2016/679;

          c) alle misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.».


7.12

Matera, Liris, Mennuni

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma: «1-bis. All'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13, sostituire le parole: « di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.» con le seguenti: «del 30 novembre 2024.».


7.13

Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita

Respinto

Sopprimere il comma 2


7.14

Croatti, Turco, Barbara Floridia, Pirro, Lorefice

Improponibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. All'articolo 4 del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

          "6-bis. Il credito di imposta di cui al presente articolo non può essere concesso a imprese che investono in campagne pubblicitarie su piattaforme di infotainment che promuovano il gioco d'azzardo, incluse scommesse, casinò online e giochi a premi. Nel caso di accertamento di investimenti, diretti o indiretti, in contenuti di intrattenimento o informazione che includano qualsiasi tipo di promozione del gioco d'azzardo, l'impresa beneficiaria decade dal diritto all'utilizzo del credito di imposta.".»


7.15

Pirro, Croatti, Bevilacqua

Improponibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. All'articolo 4 del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla rubrica le parole: "società sportive professionistiche e" sono soppresse;

          b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "operatori del settore sportivo," sono inserite le seguenti: "limitatamente alle sole società e associazioni sportive dilettantistiche,";

          c) al comma 2, ovunque ricorrano le parole: "società professionistiche e" sono soppresse.»


7.16 (testo 2)

Paroli, Lotito

Ritirato

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

          3. Al decreto legislativo del 12 febbraio 2024 n. 13, articolo 11, comma 1, lettera b bis, infine aggiungere le seguenti: «fatti salvi i contribuenti che conseguono redditi esenti o non concorrenti alla base imponibile in applicazione di leggi di natura speciale in modo continuativo e non occasionale.

          4. Al fine di contenere gli effetti del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, il credito d'imposta previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, in favore delle imprese esercenti l'attività della pesca è prorogato per il quarto trimestre solare dell'anno 2024, con le modalità ivi previste. I termini per la comunicazione sull'importo del credito maturato e per la utilizzabilità dello stesso sono fissati rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»


7.16

Paroli, Lotito

V.testo 2

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

  1. Al decreto legislativo del 12 febbraio 2024 n. 13, articolo 11, comma 1, lettera b bis, infine aggiungere le seguenti: «fatti salvi i contribuenti che conseguono redditi esenti o non concorrenti alla base imponibile in applicazione di leggi di natura speciale in modo continuativo e non occasionale».

7.17

Liris, Mennuni, Fallucchi

Ritirato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

          «2-bis. Al decreto legislativo del 12 febbraio 2024 n. 13, articolo 11, comma 1, lettera b-bis), aggiungere, infine, le seguenti parole: «fatti salvi i contribuenti che conseguono redditi esenti o non concorrenti alla base imponibile in applicazione di leggi di natura speciale in modo continuativo e non occasionale».»


7.0.1

Turco

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Rafforzamento dell'attività di monitoraggio sul corretto utilizzo dei contributi pubblici)

          1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il Ministero dell'Economia e delle finanze adotta tutte le iniziative utili al rafforzamento dell'attività finalizzata a verificare ex ante la sussistenza delle condizioni per la concessione da parte dello Stato di contributi pubblici e a monitorare il corretto e trasparente utilizzo delle risorse da parte dei destinatari

          2. L'attività di cui al comma 1 riguarda contributi superiori a 100 mila euro, erogati dallo Stato a qualsiasi soggetto anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma.

          3. Gli esiti dell'attività cui al comma 1 sono comunicati alla Corte dei Conti che provvede, per i profili di competenza, a segnalare al Ministero dell'Economia e delle Finanze le eventuali criticità rilevate, sollecitando le iniziative utili al loro superamento. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze adotta ogni utile azione volta a recepire le indicazioni della Corte dei conti.

          4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze presenta annualmente alle Camere una relazione riguardante l'attività svolta.

          5. Alle attività di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»


7.0.2

Pirro, Damante, Turco

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche alla disciplina in materia di IVA)

          1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla parte II-bis, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento, dopo il numero 1-quater) sono inseriti i seguenti:

          1-quinquies) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile; coppette mestruali;

          1-sexies) pannolini per bambini

          b) alla parte III, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento i numeri 114.1) e 114.2) sono abrogati.

          2. Al minor gettito derivante dal presente articolo, valutato in 162,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 3.

          3. A decorrere dal 1° gennaio 2025, è stabilito l'incremento, nel limite massimo di 162,65 milioni di euro annui, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.»


7.0.3

Pirro, Damante, Turco

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche alla disciplina in materia di IVA)

          1. Per l'anno 2025, in deroga ai numeri 114.1) e 114.2) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i prodotti assorbenti, i tamponi per la protezione dell'igiene femminile, le coppette mestruali e i pannolini per bambini sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento.

          2. Al minor gettito derivante dal presente articolo, valutato 162,65 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante il corrispondente incremento, per l'anno 2025, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.»


7.0.4

Pirro

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Agevolazioni fiscali per contrastare la diffusione della miopia dei bambini e dei preadolescenti)

  1. Al fine di contrastare la diffusione della miopia dei bambini e dei preadolescenti, è riconosciuto, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2025, un credito di imposta, pari al 50% delle spese sostenute e documentate nel medesimo anno solare, relativo all'acquisto di lenti da vista con tecnologia D.I.M.S. finalizzato al trattamento e alla gestione della miopia.
  2. Il credito di cui al primo periodo, che non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto per i figli di età inferiore a 14 anni e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'importo sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui. Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente utile ai fini del riconoscimento dell'importo di cui al presente comma non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

7.0.5 (testo 2)

Romeo, Claudio Borghi, Dreosto, Pucciarelli

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette)

          1. Per il solo periodo d'imposta 2024, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari.»

         2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 688 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.".


7.0.5

Romeo, Claudio Borghi, Dreosto, Pucciarelli

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte)

          1. Per il solo periodo d'imposta 2024, il versamento del secondo acconto dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi e a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, delle società di persone e/o di capitale o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soggetti agli ISA e/o parametri, nonché per i contributi previdenziali e assistenziali, è effettuato entro il 16 gennaio dell'anno successivo di riferimento ovvero in sei rate da gennaio a giugno senza interessi.»


7.0.6 (testo 2)

Romeo, Claudio Borghi, Dreosto, Pucciarelli

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette)

          1. Per il solo periodo d'imposta 2024, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari.»

         2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 688 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.".


7.0.6

Romeo, Claudio Borghi, Dreosto, Pucciarelli

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette)

          1. Per il solo periodo d'imposta 2024, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, nonché per i contributi previdenziali e assistenziali, entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i titolari di reddito agrario, che siano anche titolari di reddito d'impresa, il limite di ricavi e compensi di cui al primo periodo si intende riferito al volume d'affari.»


7.0.7

Turco

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

 (Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali in ambito sanitario)

          1. I soggetti che sostengono, negli anni 2025 e 2026, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

          2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5.

          3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

          4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

          5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


7.0.8

Turco

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali per le locazioni)

          1. I soggetti che sostengono, negli anni 2025 e 2026, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

          2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1.

          3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

          4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

          5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


7.0.9

Trevisi, Lotito

Improponibile

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Misure fiscali in materia di locazione occasionale senza conducente di autocaravan)

          1. Dopo l'articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«Art. 84-bis

(Locazione occasionale senza conducente)

          1. Al fine di incentivare il turismo all'aria aperta in Italia e ottimizzare l'utilizzo di veicoli ricreazionali, il proprietario persona fisica di autocaravan di cui agli articoli 56, comma 2, lett. e) e 54, comma 1, lett. m.), iscritti nei registri nazionali, può effettuare, in forma occasionale, attività di locazione senza conducente per un massimo di due unità. Tale forma di locazione non costituisce uso commerciale delle unità, a condizione che la durata della locazione non superi il termine di 126 giorni per ogni unità.

          2. La locazione delle unità è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche e comunque finalizzate alla semplificazione degli adempimenti, all'Agenzia delle entrate e alla Questura territorialmente competente.

          3. Il contratto di locazione deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme, digitale o cartacea.

          4. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1, sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 2, preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.

          5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Interno, sono definite, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2».


7.0.10

Paroli, Lotito

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

  1. All'articolo 12, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché i Revisori Legali e i professionisti qualificati di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e certificati a norma UNI 11511.".».

7.0.11

Lotito, Paroli

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure urgenti per gli investimenti nel settore della distribuzione)

          1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni dopo le parole "per via marittima" sono aggiunte le seguenti "nonché per i trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati e dei prodotti di cui agli articoli 62-quater.1 e 62-quater.2 sottoposti a regime fiscale ai sensi del presente testo unico. Per i prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quater.2 la predetta facoltà di esonero è estesa anche alle cauzioni da prestare sul prodotto in giacenza nei depositi".

          2. La facoltà di esonero di cui al comma 1 è esercitata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli previa acquisizione di idonee referenze bancarie da parte degli istituti di credito dei soggetti richiedenti e verificata la valutazione storica, prospettica e comparativa del rischio di insolvenza dei medesimi soggetti.


7.0.12

Liris, Gelmetti

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Misure urgenti in materia fiscale e in favore dei consumatori)

          1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni fiscali concernenti l'imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina, le confezioni unitarie e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti di cui all'articolo 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, devono riportare i seguenti elementi:

          a) informazioni sugli ingredienti;

          b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un singolo involucro;

          c) avvertenze d'uso sul prodotto, ivi inclusa la dicitura "tenere fuori dalla portata dei bambini";

          d) la seguente avvertenza sanitaria: "Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto Superiore di Sanità". Uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari". Alla collocazione dell'avvertenza sul condizionamento e alle relative dimensioni e tipologie testuali si applicano le previsioni di cui all'art. 21, comma 9, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

          2. I prodotti di cui al comma 1 possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per singolo involucro funzionale al consumo non supera il limite massimo di 16,6 mg/g.

          3. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 è vietata ai minori di anni 18. Nei casi di violazione trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 25 del Regio Decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.

          4. All'articolo 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) Al fine di monitorare la circolazione dei prodotti e assicurare un'efficace verifica della garanzia, al comma 9-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le spedizioni tra depositi autorizzati sono comunicate con cadenza semestrale, a mezzo posta elettronica certificata, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con indicazione delle quantità e della tipologia dei prodotti spediti dai depositi."

          b) Al comma 12, il secondo periodo è soppresso;

          c) Dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

          "13-bis. È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. In caso di rilevazione di offerta di prodotti di cui al comma 1 in violazione del presente comma, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica l'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

          13-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante e all'importatore che vendono a distanza i prodotti di cui al comma 1 ai consumatori, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000,00 a euro 150.000,00. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al rivenditore che vendono a distanza i prodotti di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 5.000,00"."

          .


7.0.13

Gelmetti, Liris

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni

          del contribuente e di visto di conformità e di asseverazione)

          1. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole «trasmissione telematica delle dichiarazioni» sono inserite le seguenti: «e i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013 n. 4,»


7.0.14

Paroli, Lotito

Improponibile

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia del visto di conformità)

          1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articolo 35, comma 3, dopo le parole «delle dichiarazioni» inserire le seguenti «nonchéé i soggetti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4"


7.0.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Improponibile

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia del visto di conformità)

          1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articolo 35, comma 3, dopo le parole «delle dichiarazioni» inserire le seguenti «nonché i soggetti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4"


7.0.16

Pirro

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente::

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia del visto di conformità)

  1. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: «delle dichiarazioni» sono inserite le seguenti: «nonché i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013 n. 4,».

7.0.17

Manca

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia del visto di conformità)

          1. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole «delle dichiarazioni» sono aggiunte le seguenti «nonché i soggetti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4"


7.0.18

Lotito

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

          1. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nondimeno, quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, le sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, hanno efficacia di giudicato nel procedimento penale relativamente all'accertamento della pretesa erariale.".»


7.0.19

Lotito

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

          1. Le disposizioni di cui agli articoli 10-bis, 10-ter, 13 e 20 del d. lgs 10 marzo 2000, n. 74 si interpretano nel senso che l'adesione al piano di rateizzazione del debito tributario comporta l'esclusione della contestazione in sede penale, a condizione che non si verifichi la decadenza dal medesimo piano.»


7.0.20

Paroli, Lotito

Improponibile

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

          «Art. 7-bis (Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle

          unità immobiliari)

  1. All'articolo 30, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 dopo le parole: "5.000 metri quadri", inserire le seguenti: "ed ai terreni sui quali insiste un'infrastruttura di reti di comunicazione elettronica, per i quali è possibile allegare una dichiarazione firmata digitalmente da un tecnico abilitato contenente la destinazione urbanistica dell'area interessata.".

7.0.21

Gelmetti, Mennuni

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari)

          1. All'articolo 30, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dopo le parole: "5.000 metri quadri", inserire le seguenti: "ed ai terreni sui quali insiste un'infrastruttura di reti di comunicazione elettronica, per i quali è possibile allegare una dichiarazione firmata digitalmente da un tecnico abilitato contenente la destinazione urbanistica dell'area interessata.".


7.0.22

Paita

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis

(Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari)

          1. All'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: "5.000 metri quadri", inserire le seguenti: "ed ai terreni sui quali insiste un'infrastruttura di reti di comunicazione elettronica, per i quali è possibile allegare una dichiarazione firmata digitalmente da un tecnico abilitato contenente la destinazione urbanistica dell'area interessata.".


7.0.23

Gelmetti, Nocco

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche)

  1. Al fine di rispettare il principio di equa concorrenza,  i Gatekeepers, come definiti dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale, cosiddetto Digital Market Act, comunicano entro il mese di settembre di ogni anno a ciascun operatore di comunicazioni elettroniche dotato di licenza a livello nazionale, ai sensi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, approvato con Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, le previsioni di traffico, sia su rete mobile sia su rete fissa, che intendono sviluppare nell'anno successivo espresse in Terabyte inviati e ricevuti da e verso la rete dell'operatore di comunicazioni elettroniche.  I Gatekeepers potranno rivedere ogni semestre, con un trimestre di anticipo, le previsioni di traffico qualora quelle fornite dovessero risultare sottostimate anche a causa dell'evoluzione dei servizi e della tecnologia.
  2. I medesimi obblighi previsti per i Gatekeepers si applicano ai soggetti che scambino con gli operatori traffico pari almeno a quello prodotto (generato e ricevuto) dal Gatekeeper che sviluppi il livello più basso di traffico.
  3. Le previsioni indicate al comma precedente costituiscono la base per la fatturazione provvisoria mensile da parte degli Operatori ai Gatekeepers.
  4. In caso di previsioni sottostimate rispetto al livello di traffico effettivamente raggiunto, i Gatekeepers provvedono al pronto ristoro dei costi sostenuti dagli operatori fermo restando il maggior onere per il traffico ulteriore che è corrisposto secondo quanto previsto al successivo comma 6.
  5. Gli operatori di comunicazioni elettroniche e i Gatekeepers concordano le condizioni tecniche ed economiche di remunerazione degli operatori nel rispetto del principio di non discriminazione.
  6. I Gatekeepers forniscono ed installano a proprie spese gli apparati (Cache o CDN - Content Delivery Network) necessari alla miglior distribuzione del traffico sulle reti degli operatori di comunicazioni elettronica. Il posizionamento di tali apparati è deciso congiuntamente tra il singolo operatore di comunicazione elettronica ed il singolo Gatekeeper. I Gatekeepers remunerano gli operatori di comunicazione elettronica per gli spazi, i servizi di alimentazione e i servizi accessori necessari per il funzionamento delle cache installate. I Gatekeepers hanno l'obbligo di gestire e manutenere i propri apparati CDN.
  7. Le condizioni di cui al precedente comma, sono formalizzate attraverso contratti sottoscritti e comunicate con tutti i dettagli all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) che avrà la facoltà di applicare specifiche sanzioni che dovranno essere efficaci per evitare la violazione delle disposizioni e per scoraggiare comportamenti scorretti.
  8. Nel mese di marzo di ciascun anno, gli operatori e i Gatekeepers provvedono rispettivamente alla fatturazione e al pagamento dei conguagli rispetto al traffico effettivamente sviluppato nell'anno precedente, al fine di garantire una corretta remunerazione in base ai dati reali di utilizzo sia su rete mobile sia su rete fissa degli operatori di comunicazione elettronica. Il pagamento delle fatture da parte dei Gatekeepers nonché lo scambio delle informazioni necessarie a definire gli importi esatti da fatturare, dovranno avvenire entro tempi certi e definiti contrattualmente tra le parti.
  9. Alle previsioni della presente norma si applica l'obbligo di cui all'articolo 71, comma 1, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Restano in ogni caso applicabili tutte le disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, in relazione alla risoluzione delle controversie e ai poteri di controllo di AGCOM anche su tali materie.

7.0.24

Gelmetti, Nocco, Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

          «7-bis.

          (Accesso ai finanziamenti per l'internazionalizzazione delle imprese italiane)

          All'articolo 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. Limitatamente al possesso dei requisiti per l'accesso agli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese previsti dal presente articolo, la residenza fiscale in Italia è equiparata alla sede legale nel territorio nazionale».


7.0.25

Paroli, Lotito

Ritirato

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

          1. All'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

          «2-bis. Limitatamente al possesso dei requisiti per l'accesso agli strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese previsti dal presente articolo, la residenza fiscale in Italia è equiparata alla sede legale nel territorio nazionale».


7.0.26

Croatti

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Imposta di soggiorno)

          1. Quota parte del gettito derivante dall'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, incassata da strutture ricettive situate nei territori termali individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, pari ad almeno il 30 per cento, è destinata a finanziare interventi in materia di rilancio e promozione del turismo termale.

          2. La tassa di soggiorno non è dovuta da coloro che soggiornano presso le strutture ricettive di cui al presente articolo per un periodo di almeno sei giorni consecutivi, per l'effettuazione di almeno sei prestazioni consecutive di cura o riabilitazione termale attestate dal piano di cure, dalla visita medica di ammissione e dalla relativa fattura.».


7.0.27

Pirro, Turco

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di dispositivi medici)

          1. Nelle more della costituzione della Cabina di regia permanente per la revisione della governance sui dispositivi medici e dei relativi meccanismi di controllo della spesa per gli anni successivi al 2019, il limite di spesa per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni 2019, 2022, 2023 e 2024, di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito con modificazioni, è incrementato di 0,65 punti percentuali per ciascun anno.

          2. Con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della Salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e con le Associazioni più rappresentative delle aziende fornitrici di dispositivi medici, è istituita, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Cabina di Regia permanente sui dispositivi medici di cui al comma 1.

          3. Tale Cabina di regia è incaricata stabilire le modalità di ulteriore rifinanziamento del Fondo di cui al all'articolo 8 del decreto-legge n. 34 del 2023, come convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, nonché di deroga alle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 9-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e successive modificazioni attraverso la disposizione di nuovi criteri di controllo della spesa in dispositivi medici e di riparto dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale.

          4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.».


7.0.28

Paroli, Lotito

Improponibile

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis

          1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

          «1-ter. In considerazione delle peculiarità tecniche e regolamentari che caratterizzano la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1, nonché le modalità con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati.
1-quater. Il provvedimento di cui al comma 1-ter è emanato nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

          2. All'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo le parole: «commi 1, 1-bis» sono inserite le seguenti: «, 1-ter».


7.0.29

Matera, Liris, Gelmetti, Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche al decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazione, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

          1. Al decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazione, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 9-bis, al comma 11, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

          «f-bis) Nei casi di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e di affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinati dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le stazioni appaltanti possono prevedere l'indice sintetico di affidabilità, di seguito ISA, tra gli elementi per i quali assegnare punteggi premiali alle aziende concorrenti. Se la stazione appaltante individua l'ISA tra i criteri di premialità, l'organo preposto alla valutazione delle offerte attribuisce un punteggio non superiore a 2.5, ripartito come segue:

Valore ISA

Punteggio

da 1 a 5.99

0

da 6 e 6.99

0.5

da 7 e 7.99

1

da 8 e 8.99

1.5

da 9 e 9.99

2

10

2.5

          ».»


7.0.30

Gasparri, Paroli, Lotito

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

          «1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

          b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».


7.0.31

Mazzella

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Credito d'imposta in materia impianti sportivi pubblici)

          1. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2025.

          2. Nel caso di erogazioni liberali effettuate da imprese farmaceutiche il credito di imposta di cui di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della predetta legge 30 dicembre 2018, n. 145, è elevato al 75 per cento.

          3. La disciplina del credito di imposta di cui al presente articolo si applica nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e secondo le modalità di cui al comma 623 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.

          4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.

          5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


7.0.32

Barbara Floridia, Turco, Croatti

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Credito d'imposta in materia di erogazioni liberali per la manutenzione, il restauro e la realizzazione di impianti sportivi pubblici)

          1. La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2025, nel limite complessivo di 8 milioni di euro e secondo le modalità di cui al comma 623 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.

          2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


7.0.33

Romeo, Claudio Borghi, Dreosto

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni fiscali in materia di lavoratori impatriati)

          1. Ai fini dell'accesso al regime speciale per lavoratori impatriati alle condizioni di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i soggetti interessati possono ricorrere all'istituto di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»


7.0.34

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ulteriori disposizioni fiscali)

          1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 790, è inserito il seguente:

          "790-bis. Salvo che per la riscossione ordinaria dell'imposta di cui al precedente comma 738, la riscossione delle somme oggetto di affidamento avviene con l'utilizzo del sistema PagoPA attraverso la emissione di avvisi di pagamento del tipo "ente multi-beneficiario" al fine di consentire il puntuale e il trasparente accreditamento agli enti titolari delle somme già riscosse al netto dei corrispettivi contrattuali e dei rimborsi di competenza dei soggetti affidatari. I soggetti affidatari emettono entro il giorno 10 di ciascuna mensilità fatture quietanzate riferite agli importi ad essi accreditati da PagoPA nel mese precedente corredate da idonea rendicontazione, e, sulla base di tale rendicontazione, previa verifica, gli enti procedono autonomamente alle scritture e agli adempimenti contabili e fiscali di loro competenza. I corrispettivi contrattuali e i rimborsi di competenza dei soggetti affidatari relativi ad entrate riscosse sulla base di altri canali di pagamento sono pagati dagli enti creditori entro 60 giorni dalla avvenuta riscossione; a tal fine i soggetti affidatari trasmettono entro la fine del mese successivo la rendicontazione delle somme riscosse nel mese precedente e contestualmente richiedono il pagamento delle loro spettanze mediante fattura. Eventuali interessi per ritardato pagamento sono addebitati all'ente inadempiente e costituiscono danno erariale. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.".»


7.0.35

Ternullo, Lotito

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

          1. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la parola «quinto» è sostituita dalla parola «settimo». 


7.0.36

Gasparri, Paroli, Lotito

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

          1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 11-quater è sostituito dal seguente: "11-quater. Per l'adozione dei provvedimenti di revoca ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, i tre esercizi consecutivi rilevanti iniziano a decorrere non prima dell'esercizio 2024.".».


7.0.37

Paroli, Lotito

Ritirato

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Riapertura termini per ravvedimento speciale)

          1. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate ovvero dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 153 a 159 e da 166 a 173, della legge 19 dicembre 2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate mensili di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 gennaio 2025, il 28 febbraio 2025, il 31 marzo 2025, il 30 aprile 2025, il 31 maggio 2025, il 30 giugno 2025, il 31 luglio 2025, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento integrale di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

          2. La regolarizzazione di cui al presente articolo si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 dicembre 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una  delle  rate  successive  alla  prima, entro il termine di pagamento della rata successiva,  comporta  la  decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli  importi  ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di  imposta, degli interessi nella misura prevista  all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 con decorrenza  dalla data del 31 dicembre 2024.In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

          3. La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

          4. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.»


7.0.38

Russo, Liris, Nocco, Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria per le imprese)

          1. All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024».


7.0.39

Pirro, Turco

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure di mitigazione dell'impatto del payback pregresso a supporto delle imprese dispositivi medici)

          1. In ottemperanza a quanto previsto dalla sentenza n. 139 della Corte costituzionale del 22 luglio 2024 e al fine di garantire fornire un supporto alle imprese soggette all'assolvimento dell'obbligo di ripiano di cui al comma 3, dell'articolo 8, del decreto-legge n. 34 del 2023, come convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, nonché alla necessità di liquidità in condizioni di scarsa solvibilità causate dal medesimo obbligo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono concesse modalità di pagamento dilazionato in dieci rate annuali ed è concessa altresì la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a titolo gratuito in favore delle imprese di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, fino alla misura dell'80 per cento dell'operazione finanziaria diretta ovvero del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito della dotazione del Fondo di garanzia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».


7.0.40

Lotito

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

  1. All'articolo 5, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, le parole: "31 dicembre 2023", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2027".

7.0.41

Mennuni, Liris, Gelmetti

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Plusvalenze immobiliari)

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 64, lettera a), punto 2), capoverso b-bis), le parole "conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione" con le seguenti: "conclusi da non più di cinque anni all'atto della cessione";

          b) dopo il comma 64 è aggiunto il seguente:

          "64-bis. La plusvalenza introdotta ai sensi del comma 64 non si applica in relazione agli immobili che sono stati trasferiti definitivamente a decorrere dal 1° gennaio 2024 in esecuzione di un contratto preliminare registrato o trascritto prima di tale data. Nei casi in cui gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 siano stati effettuati solamente sulle parti comuni dell'edificio e non sul singolo immobile, l'importo che il cedente è tenuto a corrispondere a titolo di imposte sui redditi o di imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all'articolo 1, comma 496 della legge 27 dicembre 2019, n. 266 in relazione alla plusvalenza della lettera a), punto 2 del precedente comma non può eccedere l'ammontare del beneficio fiscale goduto. Per i soggetti che hanno optato per la cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella determinazione dei costi inerenti al bene ai fini del calcolo della plusvalenza di cui al comma 64 si tiene conto dei 100 per cento degli oneri finanziari sopportati in conseguenza alla suddetta cessione. Entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede a determinare un meccanismo di tassazione della plusvalenza in funzione dell'effettiva fruizione degli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in dichiarazione dei redditi."."


7.0.42

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

          1. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n.67, le parole "30 novembre 2024" sono sostituite dalle parole "30 novembre 2025"


7.0.43 (testo 2)

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto, Orsomarso, Lotito

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di riscossione e di magazzino in carico all'Agenzia delle entrate -Riscossione)

          1. Al Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 3 dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

          "4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, in relazione ai crediti erariali maturati e non ancora riscossi, raggruppati per categorie omogenee di crediti per tributi erariali individuate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 4-quater, viene disposto il discarico anticipato e il contestuale affidamento ad operatore pubblico specializzato nel recupero crediti con funzione di master servicer, il quale può a sua volta avvalersi, a seguito di procedure di gara,  di uno o più operatori, dotati di esperienza, affidabilità e risorse organizzative e tecnologiche adeguate, con funzione di special servicer, previa corresponsione di un'anticipazione sui futuri incassi pari al 10 per cento del valore nominale dei crediti affidati. Tale anticipazione è scomputata dall'ammontare complessivo delle somme recuperate. L'operatore pubblico riversa le somme recuperate in un fondo dedicato di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto della provvigione corrispondente alle spese e agli oneri maggiorati del 5 per cento.

          4-ter. Le quote affidate di cui al comma 4-bis e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto previsto dal comma 1.

          4-quater. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le norme di attuazione  del discarico anticipato disposto dal comma 4-bis e   i criteri di determinazione delle categorie omogenee di crediti per tributi erariali oggetto di discarico anticipato, i criteri gara per la selezione degli operatori affidatari delle attività di special servicing nonché di determinazione e corresponsione della relativa remunerazione per l'attività di recupero crediti svolta.

          4-quinques. Nelle more dell'attività della Commissione di cui all'articolo 7, per i crediti maturati nel decennio 2000-2010, l'Agenzia Entrate Riscossione dispone il discarico automatico dei crediti con la procedura di cui all'articolo 3 e gli enti creditori sono autorizzati a disporre l'affidamento per categorie omogenee di crediti individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad operatore pubblico specializzato nel recupero crediti con funzione di master servicer, il quale dovrà a sua volta avvalersi, a seguito di procedura di gara pubblica trasparente e imparziale, di uno o più operatori dotati di esperienza, affidabilità,  risorse organizzative e tecnologiche adeguate, con funzione di special servicer, previa corresponsione, da parte del master servicer, di un'anticipazione sui futuri incassi pari al 3 per cento del valore nominale dei crediti affidati. Tale anticipazione è scomputata dall'ammontare complessivo delle somme recuperate.»


7.0.43

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto, Orsomarso, Lotito

V.testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(disposizioni in materia di riscossione e di magazzino in carico all'Agenzia delle entrate -Riscossione)

          1. Al Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 3 dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: "4-bis. In relazione ai crediti erariali maturati a decorrere dal 1 gennaio 2025 e non ancora riscossi, raggruppati per categorie omogenee di crediti per tributi erariali individuate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 4-quater, viene disposto il discarico anticipato e il contestuale affidamento ad operatore pubblico specializzato nel recupero crediti con funzione di master servicer, il quale può a sua volta avvalersi di uno o più operatori con funzione di special servicer, previa corresponsione, da parte del master servicer, di un'anticipazione sui futuri incassi pari al 10 per cento del valore nominale dei crediti affidati. Tale anticipazione è scomputata dall'ammontare complessivo delle somme recuperate. L'operatore pubblico riversa le somme recuperate in un fondo dedicato di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto della provvigione corrispondente alle spese e agli oneri maggiorati del 5 per cento.

          4-ter. Le quote affidate di cui al comma 4-bis e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto previsto dal comma 1.

          4-quater. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le norme di attuazione  del discarico anticipato disposto dal comma 4-bis e   i criteri di determinazione delle categorie omogenee di crediti per tributi erariali oggetto di discarico anticipato, i criteri di selezione degli operatori affidatari nonché di determinazione e corresponsione della relativa remunerazione per l'attività di recupero crediti svolta.

          b) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

          7-bis. Nelle more dell'attività della Commissione di cui all'articolo 7, per i crediti maturati nel decennio 2000-2010, l'Agenzia Entrate Riscossione dispone il discarico automatico dei crediti con la procedura di cui all'articolo 3 e gli enti creditori sono autorizzati a disporre l'affidamento per categorie omogenee di crediti individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad operatore pubblico specializzato nel recupero crediti con funzione di master servicer, il quale può a sua volta avvalersi di uno o più operatori con funzione di special servicer, previa corresponsione, da parte del master servicer, di un'anticipazione sui futuri incassi pari al 3 per cento del valore nominale dei crediti affidati. Tale anticipazione è scomputata dall'ammontare complessivo delle somme recuperate.


7.0.44

Manca

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141)

          1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, le parole "1° gennaio 2025" sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2026".»


7.0.500/1

Turco

Inammissibile

All'emendamento 7.0.500, sostituire il comma 1 con il seguente:

          «1. Al decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, gli articoli 2-ter e 2-quater sono abrogati.».


7.0.500/2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Inammissibile

All'emendamento 7.0.500, capoverso "7-bis", al comma 1, sopprimere le lettere a) b) c) e d).


7.0.500/3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Inammissibile

All'emendamento 7.0.500, capoverso "7-bis", al comma 1, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:

          a) Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n 13, gli articoli dal 6 al 37 sono soppressi. 

          b) Al decreto legge 9 agosto 2024, n 113, convertito con legge 7 ottobre 2024, n 143 gli articoli 2-ter e 2-quater sono soppressi. L'eventuale accettazione da parte del contribuente della proposta concordataria formulata dall'Agenzia delle Entrate risulta priva di qualsivoglia effetto".


7.0.500/4

Turco

All'emendamento 7.0.500, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire la lettera a) con la seguente:

          «a) i commi da 6 a 6-quater sono abrogati;»;

          b) sopprimere le lettere b), c) e d).


7.0.500/5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'emendamento 7.0.500, capoverso "7-bis", al comma 1, sopprimere la lettera a).


7.0.500/6

Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'emendamento 7.0.500, al comma 1, sopprimere la lettera a)


7.0.500/7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'emendamento 7.0.500, capoverso "7-bis", al comma 1, sopprimere la lettera b).


7.0.500/8

Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'emendamento 7.0.500, al comma 1, sopprimere la lettera b)


7.0.500/9

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'emendamento 7.0.500, capoverso "7-bis", al comma 1, sopprimere la lettera c).


7.0.500/10

Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'emendamento 7.0.500, al comma 1, sopprimere la lettera c)


7.0.500/11

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'emendamento 7.0.500, capoverso "7-bis", al comma 1, sopprimere la lettera d).


7.0.500/12

Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'emendamento 7.0.500, al comma 1, sopprimere la lettera d)


7.0.500 (testo corretto)

I Relatori

Approvato

All'articolo 7, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a):

          1) al capoverso «6-bis.», lettera b), sostituire il segno di interpunzione finale: «.» con il seguente: «;» e dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) ovvero hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.»;

          2) al capoverso «6-ter.», alinea, sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettere a), b) e b-bis)»;

            3) al capoverso «6-quater.», dopo le parole: «30 per cento» aggiungere le seguenti: «, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 6-bis, lettera b-bis)»;

            b) dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.».


7.0.500

I Relatori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica della disciplina della imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale)

          1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 6-bis, lettera b), il segno di interpunzione "." è sostituito dal seguente: ";" e dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) ovvero hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.»;

          b) al comma 6-ter, alinea, le parole: "lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b) e b-bis)";

          c) al comma 6-quater, dopo le parole: "30 per cento", sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 6-bis, lettera b-bis)";

          d) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.».


7.0.501/1

Turco

Inammissibile

All'emendamento 7.0.501, sostituire il comma 1 con il seguente:

          «1. Il decreto legislativo del 12 febbraio 2024 n. 13, è abrogato.».


7.0.501/2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Inammissibile

All'emendamento 7.0.501, capoverso "7-bis", al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).


7.0.501/3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Inammissibile

All'emendamento 7.0.501, capoverso "7-bis", al comma 1, sostituire le lettere a), e b), con le seguenti:

          a) Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n 13, gli articoli dal 6 al 37 sono soppressi. 

          b) Al decreto legge 9 agosto 2024, n 113, convertito con legge 7 ottobre 2024, n 143 gli articoli 2-ter e 2-quater sono soppressi. L'eventuale accettazione da parte del contribuente della proposta concordataria formulata dall'Agenzia delle Entrate risulta priva di qualsivoglia effetto".


7.0.501/4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'emendamento 7.0.501, capoverso "7-bis", al comma 1, sopprimere la lettera a).


7.0.501/5

Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'emendamento 7.0.501, al comma 1, sopprimere la lettera a)


7.0.501/6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'emendamento 7.0.501, capoverso "7-bis", al comma 1, sopprimere la lettera b).


7.0.501/7

Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'emendamento 7.0.501, al comma 1, sopprimere la lettera b)


7.0.501 (testo 2)

I Relatori

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica alla disciplina in materia di concordato preventivo biennale)

          1. Al decreto-legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 11, comma 1, lettera b-quater), dopo le parole: "compagine sociale", sono aggiunte le seguenti: "che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato";

          b) all'articolo 21, comma 1, lettera b-ter), dopo le parole: "compagine sociale", sono aggiunte le seguenti: "che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato".».


7.0.501

I Relatori

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica alla disciplina in materia di concordato preventivo biennale)

          1. Al decreto-legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 11, comma 1, lettera b-quater), dopo le parole: "compagine sociale", sono aggiunte le seguenti: "che ne aumentano il numero dei soci o degli associati";

          b) all'articolo 21, comma 1, lettera b-ter), dopo le parole: "compagine sociale", sono aggiunte le seguenti: "che ne aumentano il numero dei soci o degli associati".».


8.1

Turco

Respinto

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «al comma 1,» inserire le seguenti: «primo periodo le parole "al 2 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "al 16 dicembre 2024" e»


8.2

Zedda, Liris, Fallucchi

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a) le parole: «15 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».


8.3

Damante, Pirro, Barbara Floridia

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

          «c-bis) al comma 5 le parole da: "il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni delle ZES Unica per il Mezzogiorno" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero delle imprese e del made in Italy rende nota entro il 15 gennaio 2025, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021- 2027 di sua titolarità ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle pro­cedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l'entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. Il Ministero delle imprese e del made in Italy se intende avvalersi della facoltà di cui al primo periodo, definisce con proprio provvedimento le modalità di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,  e dal decreto del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.".»


8.4

Bergesio, Claudio Borghi, Dreosto

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          "1-bis. All'art. 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,"


8.5

Damante

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

          «1-bis. All'articolo 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, anche se non di nuova costruzione, comprese le spese di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento strettamente funzionale all'attività produttiva. Il valore dei terreni e degli immobili, comprese le spese di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento funzionale degli stessi, non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.".»


8.6

Manca

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          "1-bis. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità.

          1-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 2, la parola "50 %" è sostituita dalla seguente "70%";

          b) al comma 2, le parole "all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti" sono sostituite dalle seguenti "alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità";

          c) al comma 4, il terzo periodo è soppresso.

          1-quater.  Entro il 31 gennaio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."


8.7

Damante

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

          «1-bis. All'articolo 16, comma 2, primo periodo, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole: "ovvero all'ampliamento" sono aggiunte le seguenti: "o all'adeguamento funzionale o alla riqualificazione energetica".»


8.8

Damante

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

          «1-bis. All'articolo 16, comma 2, primo periodo, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o alla ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite".»


8.9

Damante

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

          «1-bis. All'articolo 16, comma 2, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: ", di importo inferiore a 100.000 euro se effettuati da micro e piccole imprese e di importo inferiore a 50.000 euro se effettuati nelle aree classificate come SNAI, di cui alla Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne, effettuati dalle imprese di qualsiasi dimensione";

          b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Per i progetti di investimento effettuati nelle aree classificate come SNAI è riconosciuta una maggiorazione del 20% dell'agevolazione di cui al primo periodo.".»


8.10

Damante

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

          «1-bis. All'articolo 16, comma 4, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, il terzo periodo è soppresso.»


8.11

Damante

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

          «1-bis. All'articolo 16, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: "non inferiore a 200.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a 50.000 euro"»


8.12

Damante

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

          «1-bis. All'articolo 16, comma 4, terzo periodo, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: "non inferiore a 200.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a 100.000 euro"»


8.13

Damante

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

          «1-bis. All'articolo 16, comma 6, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "In coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma della Costituzione, una specifica quota, pari al 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari necessari a rimuovere gli svantaggi dell'insularità nelle regioni Sicilia e Sardegna»


8.14 (testo 2)

Gelmetti, Liris, Mennuni, Nocco, Claudio Borghi, Fallucchi

Approvato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          "2. In relazione all'esito del monitoraggio di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito in legge 23 maggio 2024, n. 67, con riferimento al credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come successivamente modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le risorse a disposizione della contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, sono incrementate di 4.690 milioni di euro cui si fa fronte mediante corrispondente versamento alla predetta contabilità speciale n. 1778,  delle somme disponibili in conto residui a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

          3. Al fine di consentire il  riequilibrio dei Piani economici finanziari (PEF) delle concessioni aventi a oggetto  la progettazione, la costruzione e la gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche delle regioni Lazio, Sicilia e Calabria, il Ministro delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad erogare al soggetto attuatore, all'esito della procedura amministrativa,  un contributo nel limite complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.

 Conseguentemente:

          all'articolo 10, comma 1:

  1. all'alinea, le parole "euro 1.736.409.720" sono sostituite dalle seguenti "euro 1.786.409.720";
  2. alla lettera i), sostituire le parole "euro 1.441.909.720 per l'anno 2024, con le seguenti "euro 1.476.909.720 per l'anno 2024";
  3. dopo la lettera i) aggiungere la seguente: "i-bis) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario";
  4. alla tabella n. 2, la parte relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è sostituita dalla seguente e il totale è incrementato a euro 1.476.909.720
     

          Ministero dell'economia e delle finanze 

          3. L'Italia in Europa e nel mondo (4) 

          633.274.639 

          3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10) 

          633.274.639 

          19. Giustizia (6) 

          128.575 

          19.4 Coordinamento del sistema della giustizia tributaria (12) 

          128.575 

          1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29) 

          46.611.105 

          1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (10) 

          34.142.341 

          1.2 Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria (3) 

          12.468.764 

          23. Fondi da ripartire (33) 

          795.364.735 

          23.1 Fondi da assegnare (1) 

          205.364.735 

          23.2 Fondi di riserva e speciali (2) 

          590.000.000


8.14

Gelmetti, Liris, Mennuni, Nocco, Claudio Borghi, Fallucchi

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

          «1-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 5, lettera a), le parole "Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo" sono sostituite dalle seguenti: "Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere a), b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 130 per cento, 140 per cento e 150 per cento del loro costo";

          b) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria."

          c) al comma 8, lettera a), le parole "al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti "al 55 per cento e 20 per cento";

          d) al comma 8, lettera b), le parole "al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti "al 60 per cento e 25 per cento";

          e) Al comma 18 sono apportate le seguenti modifiche:

          1) al primo periodo le parole "nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162" sono soppresse;

          2) al secondo periodo le parole "di cui al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 13, ultimo periodo";

          3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Il credito d'imposta è cumulabile, ferme restando le disposizioni di cui al periodo precedente, con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) di cui agli articoli 16 e 16-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95."

     Conseguentemente la rubrica dell'articolo 8 è così modificata: "Modifiche al credito d'imposta ZES e al credito di imposta Piano transizione 5.0"

          1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis integrano e modificano le corrispondenti previsioni dettate dal decreto ministeriale emanato in attuazione dell'articolo 38 comma 17 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 e si applicano a tutti gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024.».


8.15

Turco

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          «1-bis. Al fine di favorire la transizione ecologica, tecnologia digitale delle imprese e di rilanciare gli investimenti, per l'anno 2025, il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché del credito di imposta per investimenti nella ZES unica, di cui all'articolo 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono cedibili, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, ferma l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni tributarie, si provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

          1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


8.0.1

Murelli, Claudio Borghi, Dreosto

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis.

(Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci)

          1. All'articolo 4, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «; le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni non commerciali con qualifica di ente di Terzo settore ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nei confronti di associati, di altre associazioni di Terzo settore che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le prestazioni di servizi di cui all'articolo 85, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, erogate alle condizioni ivi previste e a favore dei medesimi beneficiari, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, se effettuate a fronte di erogazioni supplementari stabilite dall'associazione in assenza di un nesso diretto con il costo effettivo del servizio, determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.».".


8.0.2

Manca, Furlan, Lorenzin, Misiani, Nicita, Tajani

Ritirato e trasformato nell'odg n.14

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 8-bis

(Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci)

          1. All'articolo 4, comma 5, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "; le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni non commerciali con qualifica di ente di Terzo settore ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nei confronti di associati, di altre associazioni di Terzo settore che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le prestazioni di servizi di cui all'articolo 85 comma 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, erogate alle condizioni ivi previste e a favore dei medesimi beneficiari, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, se effettuate a fronte di erogazioni supplementari stabilite dall'associazione in assenza di un nesso diretto con il costo effettivo del servizio, determinato ai sensi dell'art. 79, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.".


8.0.3

Paroli, Lotito

Ritirato

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

"Art. 8-bis

(Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci)

          1. All'articolo 4, comma 5 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 sono aggiunte in fine le seguenti parole:

          "; le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni non commerciali con qualifica di ente di Terzo settore ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nei confronti di associati, di altre associazioni di Terzo settore che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le prestazioni di servizi di cui all'articolo 85 comma 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, erogate alle condizioni ivi previste e a favore dei medesimi beneficiari, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, se effettuate a fronte di erogazioni supplementari stabilite dall'associazione in assenza di un nesso diretto con il costo effettivo del servizio, determinato ai sensi dell'art. 79, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.".


8.0.4

Patton, Durnwalder

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci)

          1. All'articolo 4, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte in fine le seguenti parole:

          "; le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni non commerciali con qualifica di ente di Terzo settore ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nei confronti di associati, di altre associazioni di Terzo settore che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le prestazioni di servizi di cui all'articolo 85 comma 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, erogate alle condizioni ivi previste e a favore dei medesimi beneficiari, dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, se effettuate a fronte di erogazioni supplementari stabilite dall'associazione in assenza di un nesso diretto con il costo effettivo del servizio, determinato ai sensi dell'art. 79, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.".


8.0.5

Fazzone

Ritirato

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

  1. All'articolo 19 del DPR del 26 ottobre 1972, n.633, al comma 3 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all' esercizio delle attività di cui all'articolo 21, comma 4, lettera e) relativamente alla funzione di mandataria/mandante di RTI esecutrice di appalti pubblici;".»

8.0.6 (testo 2)

Fazzone

Ritirato

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

  1. All'articolo 21 del DPR del 26 ottobre 1972, n.633, al comma 4 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "e) per le prestazioni di servizi o esecuzione di lavori da parte di RTI esclusivamente nei confronti di un Ente Pubblico, è ammessa fatturazione unica dalla mandataria o la fatturazione disgiunta da parte delle imprese mandanti"»

8.0.6

Fazzone

V.testo 2

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

  1. All'articolo 21 del DPR del 26 ottobre 1972, n.633, al comma 4 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "e) per le prestazioni di servizi o esecuzione di lavori da parte di RTI esclusivamente nei confronti di un Ente Pubblico, è ammessa fatturazione unica dalla mandataria entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e le mandanti emettono la fattura per la loro quota alla mandataria entro il giorno 12 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In alternativa gli Enti appaltanti possono ammettere la fatturazione disgiunta da parte delle imprese mandanti"»

8.0.7

Turco

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Rivalsa IVA per le imprese fornitrici di imprese in Amministrazione Straordinaria).

          1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle cessioni di beni o servizi rese a favore di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, purché il corrispettivo sia stato riconosciuto ed ammesso alla stessa procedura concorsuale di Amministrazione Straordinaria.».


8.0.8

Bergesio, Claudio Borghi, Dreosto

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis

(Misure in favore del comparto zootecnico nazionale)

          1. Al fine di sostenere la filiera zootecnica nazionale, per l'anno 2025, le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5 per cento.

          2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste."


8.0.9

Paroli, Lotito

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

          1. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, alla lettera e-bis), le parole "e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite con le seguenti: "a 800 euro a decorrere dall'anno 2019 e a 4.000 euro a decorrere dall'anno 2025".

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 493 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede:

          a) quanto a 150 milioni di euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a 343 milioni di euro a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.»


8.0.10

Liris, Gelmetti, Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Modifiche al Testo Unico delle Imposte sui redditi)

          1. All'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, dopo la lettera d-bis) è inserita la seguente: "d-bis.1) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto di energia dedicata alla ricarica degli autoveicoli elettrificati, compresi quelli di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo sia in ambito pubblico che privato;".

          b) al comma 4, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) per i veicoli elettrificati, compresi quelli di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo, per quantificare le spese sostenute per la ricarica di tali veicoli, sia in ambito pubblico che privato, si assume al massimo il valore dato dal rapporto tra la percorrenza convenzionale pari a 15.000 chilometri e i chilometri medi percorribili con 1Kwh così come specificati sul libretto di circolazione del modello del singolo veicolo, moltiplicato per il prezzo medio dell'energia indicato semestralmente dai dati Eurostat. ».


8.0.11

Paroli, Lotito

Ritirato

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

  1. All'articolo 51 del Testo Unico delle Imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, dopo la lettera d-bis è aggiunta la seguente: "d-bis.1) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto di energia dedicata alla ricarica degli autoveicoli elettrificati, compresi quelli di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo sia in ambito pubblico che privato;";

          b) al comma 4, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: "a-bis): per i veicoli elettrificati, compresi quelli di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo, per quantificare le spese sostenute per la ricarica di tali veicoli, sia in ambito pubblico che privato, si assume al massimo il valore dato dal rapporto tra la percorrenza convenzionale pari a 15.000 chilometri e i chilometri medi percorribili con 1Kwh così come specificati sul libretto di circolazione del modello del singolo veicolo, moltiplicato per il prezzo medio dell'energia indicato semestralmente dai dati Eurostat. »


8.0.12

Claudio Borghi, Dreosto

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ulteriori disposizioni fiscali per gli enti pubblici gestori di aree di interesse paesaggistico)

          1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, le parole: «sono individuate» sono sostituite dalle seguenti: «nonché gli enti pubblici gestori delle aree di interesse paesaggistico tutelate ai sensi dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, sono individuati».

          2. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente scritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»


8.0.13

Turco

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Aliquota agevolata dell'imposta sui redditi delle società)

          1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2025, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, le grandi imprese che stabiliscono un rapporto di uno a dieci tra remunerazione complessiva dei top manager, così come determinata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, e la retribuzione media dei dipendenti della società di appartenenza, è riconosciuta un'aliquota d'imposta sui redditi delle società pari al 19 per cento.

          2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.

          3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


8.0.14

Turco

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

 (Aliquota IRES agevolata)

          1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, le imprese che adottano sistemi di gestione certificati a favore dell'ambiente e piani di investimento, che assicurano la tutela ambientale, e la realizzazione di impianti ecosostenibili, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 19 per cento.

          2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.

          3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


8.0.15

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Disposizioni in materia di comunicazioni telematiche fra pubbliche amministrazioni e cittadini italiani residenti all'estero)

          1. All'articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n.470, comma 1, dopo il comma 2, inserire il seguente: 

          «2-bis: L'ufficio consolare provvede, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di cui ai commi 1 e 2, ad attribuire a ciascun cittadino italiano un domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 per  favorire il percorso di semplificazione e di maggiore certezza delle notifiche effettuate con comunicazioni telematiche tra cittadini italiani che risiedono all'estero e pubbliche amministrazioni italiane.

          Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


8.0.16

Bergesio, Claudio Borghi, Dreosto

Ritirato e trasformato nell'odg n.10

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di accisa sulla birra).

          1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3-bis, dopo le parole: "per gli anni 2022 e 2023,", sono aggiunte le seguenti: "nonché a decorrere dall'anno 2025, ";

          b) al comma 3-quater, dopo le parole: "Limitatamente agli anni 2022 e 2023", sono aggiunte le seguenti: "nonché a decorrere dall'anno 2025, ";

          2. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato.

          3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato dal comma 1, si applicano anche a decorrere dall'anno 2025 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, così come integrato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.

          4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 6,9 milioni annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"


8.0.17

Manca

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di accisa sulla birra).

          1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3-bis, dopo le parole: "per gli anni 2022 e 2023,", sono aggiunte le seguenti: "nonché a decorrere dall'anno 2025, ";

          b) al comma 3-quater, dopo le parole: "Limitatamente agli anni 2022 e 2023", sono aggiunte le seguenti: "nonché a decorrere dall'anno 2025, ";

          2. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato.

          3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato dal comma 1, si applicano anche a decorrere dall'anno 2025 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, così come integrato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.

          4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 6,9 milioni annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»


8.0.18

Paroli, Lotito

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di accisa sulla birra).

          1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3-bis, dopo le parole: "per gli anni 2022 e 2023,", sono aggiunte le seguenti: "nonché a decorrere dall'anno 2025, ";

          b) al comma 3-quater, dopo le parole: "Limitatamente agli anni 2022 e 2023", sono aggiunte le seguenti: "nonché a decorrere dall'anno 2025, ";

          2. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato.

          3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato dal comma 1, si applicano anche a decorrere dall'anno 2025 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, così come integrato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.

          4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 6,9 milioni annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»


8.0.19

Patuanelli, Naturale

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di accisa sulla birra)

          1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 3-bis, inserire il seguente: "3-bis.1. A decorrere dall'anno 2025, alla birra realizzata nei birrifici di cui al comma 3-bis si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico ridotta del 50 per cento.";

          b) dopo il comma 3-quater, inserire il seguente: "3-quater.1. A decorrere dall'anno 2025, alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:

          a)   del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

          b)   del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.".

          2. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato.

          3. A decorrere dell'anno 2025, ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis.1 e 3-quater.1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, così come integrato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.

          4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 6,9 milioni annui, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».


8.0.20

Naturale, Patuanelli

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia brassicola)

          1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 3-bis, inserire il seguente: "3-bis.1. A decorrere dall'anno 2025, alla birra realizzata nei birrifici di cui al comma 3-bis si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico ridotta del 50 per cento.";

          b) dopo il comma 3-quater, inserire il seguente: "3-quater.1. A decorrere dall'anno 2025, alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:

          a)   del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

          b)   del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.".

          2. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato.

          3. A decorrere dell'anno 2025, ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis.1 e 3-quater.1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, così come integrato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.

          4. Con il termine «brassiturismo» si intendono tutte le attività di conoscenza della birra espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alle singole fasi della filiera realizzativa, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali della birra, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico, culturale e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

          5. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono estese alle attività di brassiturismo di cui al comma 4.

          6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3, pari a euro 6,9 milioni annui, a decorrere dall'anno 2025, e dai commi 4 e 5, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».


8.0.21

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ulteriori disposizioni fiscali)

          1. Gli articoli 21, 23 e 24-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e la relativa disciplina attuativa, non si applicano alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento aventi ad oggetto le azioni emesse dai soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quando la sottoscrizione o l'acquisto sia di importo non superiore a 3.000 euro ovvero, se superiore a tale importo, quando rappresenti la quota minima stabilita nello statuto della banca per diventare socio purché la stessa non ecceda l'importo di 4.000 euro. Ai fini del rispetto dei limiti suddetti si tiene conto degli acquisti e delle sottoscrizioni effettuati nei dodici mesi precedenti.».


8.0.22

Turco

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

 (Disposizioni urgenti in materia di cartolarizzazione)

          1. All'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 le parole: "ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza del debitore" sono sostituite dalle seguenti: "derivanti da finanziamenti in qualunque forma concessi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia ovvero, su istanza del debitore";

          b) al comma 2, le parole: "del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter." sono sostituite dalle seguenti: "dei debitori ceduti, sia persone fisiche che giuridiche, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1-ter ovvero, solo nei casi di rifinanziamento dei predetti crediti, della condizione che tali finanziamenti vengano concessi per il tramite del soggetto di cui al comma 7.";

          c) dopo il comma 8-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

          "8-ter. Tutte le agevolazioni di cui al comma 8-bis trovano applicazione anche laddove la società veicolo di appoggio acquisisca la proprietà dell'immobile a garanzia del credito ceduto direttamente dal debitore e provveda contestualmente a cederlo in locazione a quest'ultimo, con la partecipazione di un'associazione di promozione sociale iscritta al registro da almeno cinque anni, ovvero di società o ente dalla stessa istituiti, che assista il conduttore nella stipulazione del contratto di locazione con la società veicolo di appoggio, anche qualora ciò avvenga al di fuori di operazioni di cui al comma 1 aventi una valenza sociale.".»


8.0.23

Nocco, Mennuni

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          " Articolo 8-bis

          All'articolo 25, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. La condizione dei cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, prevista dal comma 2 e dall'articolo 35, comma 5, deve intendersi assolta in qualsiasi gestione Inps, anche mediante il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'istituto nazionale di previdenza sociale, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.".


8.0.24

Turco

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Limite all'utilizzo di denaro contante)

          1. All'articolo 49, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2025, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 1.000 euro.".»


8.0.25

Turco

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

 (Tassazione sulle transazioni finanziarie)

          1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 491 è inserito il seguente: «491-bis. Le operazioni di vendita di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, nonché di obbligazioni, titoli pubblici a medio-lungo termine e altri valori mobiliari e strumenti finanziari, emessi da società residenti e da società svolgenti attività economica nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, negoziati da soggetti privati e investitori istituzionali, per conto proprio e di terzi, nonché da fondi comuni d'investimento, fondi pensione, SICAV, EFT e fondi simili, sono soggette ad un'imposta con aliquote decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo o dello strumento finanziario dismesso e comunque non superiore allo 0,1 per cento, da calcolare sul valore dell'operazione di vendita, con previsione di una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo realizzato dalla vendita. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà non sia superiore a 400 milioni di euro. Non sono soggette a tassazione le operazioni finanziarie di vendita giornaliere realizzate da soggetti privati di valore non superiore a 10.000 euro, effettuate dallo stesso soggetto e per lo stesso strumento finanziario»;

          b) al comma 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492» sono sostituite dalle seguenti: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491, 491-bis e 492»

          b) al quarto periodo:

          1) le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota non superiore allo 0,1 per cento»;

          2) le parole: «che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «in una giornata di borsa»;

          c) al quinto periodo, le parole: «Tale soglia» sono sostituite dalle seguenti: «Tale saldo», le parole: «al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento» e dopo le parole: «ordini trasmessi» sono aggiunte le seguenti: «per ciascuno strumento finanziario».


8.0.26

Lotito, Paroli

Improponibile

Dopo l'art. 8, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

 (Interpretazione autentica del comma 649 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

          1. L'articolo 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di applicabilità della tassa sui rifiuti alle aree produttive di rifiuti speciali, si interpreta nel senso che le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile.»


8.0.27

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Revisione della disciplina a sostegno del potenziamento della riscossione degli enti locali)

          1. L'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituto dal seguente:

          «1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto, possono, con proprio regolamento, prevedere che il gettito complessivamente riscosso, sia in conto competenza che in conto residui, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, riferibile ad atti di sollecito al pagamento, inviti al contraddittorio, accertamento e recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria e della TARI, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui agli articoli 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».

          2. L'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal presente articolo si applica a decorrere dagli incentivi erogabili con riferimento all'anno 2023.»


8.0.28

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Revisione della disciplina a sostegno del potenziamento della riscossione degli enti locali)

          1. L'articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145, è così sostituto:

          «Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto, possono, con proprio regolamento, prevedere che il gettito complessivamente riscosso, sia in conto competenza che in conto residui, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, riferibile ad atti di sollecito al pagamento, inviti al contraddittorio, accertamento e recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria e della TARI, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti di cui agli articoli 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e 1, comma 557 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle entrate patrimoniali, nonché anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 50 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. Nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la percentuale di cui al periodo precedente è ridotta al 15 per cento ed è finalizzata ad incentivare le attività di controllo sull'operato del concessionario e di supporto alle attività del concessionario stesso eventualmente previste dall'affidamento del servizio.».

          2. La formulazione innovata della norma di cui al comma 1 si applica a decorrere dagli incentivi erogabili con riferimento all'anno 2023.».


8.0.29

Lotito

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

  1. All'articolo 119, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

          "Gli atti di compravendita relativi alle cessioni di case antisismiche realizzate ai sensi dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni e integrazioni, sono stipulati entro 18 mesi dalla fine dei lavori. Nel caso in cui l'acquirente opti per lo sconto in fattura, l'effetto traslativo dell'atto di compravendita resta subordinato al perfezionarsi della cessione del credito in favore della società venditrice"


8.0.30

Claudio Borghi, Dreosto

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ulteriori disposizioni fiscali)

          1. All'articolo 119, comma 9-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 del presente articolo, che intendano avvalersi dell'opzione per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del presente decreto, e per i quali l'imposta sul valore aggiunto risulti a qualsiasi titolo non detraibile, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e a-ter) dell'articolo 17, nonché dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.".»


8.0.31

Misiani, Basso, Manca, Lorenzin, Nicita

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Credito d'imposta alle PMI per installazione fotovoltaico)

          1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1055, sono aggiunti i seguenti:

          "1055-bis. Alle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651_2014, che effettuano spese per l'acquisto e l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici stessi, il credito di imposta è riconosciuto nella misura di cui al comma 1055-quinquies.

          1055-ter. Il credito di imposta di cui al comma 1055-bis spetta anche per le spese sostenute per la realizzazione di audit energetici funzionali all'individuazione delle caratteristiche energetiche dell'impresa, la rimozione dell'amianto e per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica integrati agli impianti.

          1055-quater. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter spetta per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 30 giugno 2027, ovvero entro il 31 dicembre 2027, a condizione che entro la data del 30 giugno 2027 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

          1055-quinquies. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter si applica nel limite massimo di costi ammissibili complessivi pari a 2 milioni di euro e secondo le seguenti aliquote:

          a) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile fino a 50 kW, l'aliquota è pari all'80 per cento della spesa complessiva sostenuta;

          b) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 51 a 100 kW, l'aliquota è pari all'65 per cento della spesa complessiva sostenuta;

          c) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 101 a 200 kW, l'aliquota è pari all'50 per cento della spesa complessiva sostenuta.

          1055-sexies. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1055-bis e 1055-ter, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche definite entro il 31 dicembre 2023 dall''Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

          1055-septies. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-bis e 1055-ter è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni."

          2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

          3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 500 milioni per ciascuno degli dal 2026 al 2032.

          4. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis'.

          5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 6.

          6. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032."


8.0.32

Calandrini, Mennuni, Liris, Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

          «8-bis

          1. Al comma 683 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».».


8.0.33

Potenti, Claudio Borghi, Dreosto

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ulteriori disposizioni fiscali)

          1. Gli articoli 15 e 15.1 del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, gli articoli 4 e 5 del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34, gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, l'articolo 2 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, l'articolo 6 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142, l'articolo 1 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, l'articolo 1 del decreto legge 23 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6, l'articolo 1, commi da 2 a 5, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'articolo 4 del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, si interpretano nel senso che non rilevano, ai fini del calcolo della spesa sostenuta per l'acquisto di energia elettrica, la produzione di energia elettrica autoconsumata e l'acquisto di gas naturale, i flussi generati da strumenti derivati di copertura collegati al costo della materia prima.

          2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'applicazione della presente norma interpretativa ai crediti di imposta già fruiti dalle imprese.»


8.0.34

Liris

Improponibile

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

"Art. 8-bis

(Fondo per il governo dei dispositivi medici)

          1. All'articolo 28, del decreto legislativo agosto 2022, n. 137, al comma 1 sostituire le parole "0,75 per cento" con le seguenti "0,40 per cento."


8.0.35

Bergesio, Claudio Borghi, Dreosto

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 8-bis

(Modifiche al decreto legge 13 giugno 2023n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 10 agosto 2023, n.103)

          1. All'articolo 10-bis, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 10 agosto 2023, n.103, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare», sono sostituite dalle seguenti: «di tutti i produttori destinatari di una imputazione di prelievo supplementare che ne facciano richiesta entro il 30 giugno 2025»;

          b) al comma 3, le parole: «dalla data del 27 giugno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di comunicazione dell'avvenuto ricalcolo»;

          c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

          5-bis. Sino al completamento delle operazioni di ricalcolo e alla relativa comunicazione ai produttori dell'intimazione di versamento, e comunque fino al 31 dicembre 2025, sono interrotte le attività di recupero coattivo da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e sospese le attività in corso;

          d) i commi da 6 a 11 sono soppressi;

          e) il comma 13 è soppresso."


8.0.36

Liris, Mennuni, Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Modalità operative del Fondo di garanzia per le PMI)

          1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, primo periodo, le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

          b) al comma 1, lettera d), le parole «euro 60.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100.000».

          2. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»


8.0.37

Patuanelli, Turco, Damante, Pirro, Naturale, Bevilacqua, Sabrina Licheri

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Misure relative al Piano Transizione 5.0)

          1. All'articolo 38 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al comma 2, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".»


8.0.38

Calandrini, Mennuni, Liris, Fallucchi

Ritirato e trasformato nell'odg n.12

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

          «8-bis.

          (Istituzione Zone franche doganali intercluse per il basso Lazio)

          1. Al fine di incentivare il recupero delle potenzialità e sostenere l'occupazione, nelle aree portuali e retroportuali, nelle piattaforme logistiche nonché negli agglomerati industriali situati nei comuni compresi nella zona contigua del Basso Lazio denominata LAZ5-LAZ6-LAZ7 indicata nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia 2022-2027, come modificata dalla Commissione Europea con Decisione C(2023) 8654 final del 18 dicembre 2023,  sono istituite Zone franche doganali intercluse, ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, le cui perimetrazioni sono definite dall'Autorità di sistema portuale competente  o dal Consorzio industriale del Lazio ed approvate con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.».


8.0.39

Misiani, Basso, Manca, Lorenzin, Nicita

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Credito destinazione futuro)

          1. Alle imprese che effettuano investimenti in beni tecnologicamente avanzati e green, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, del 10 per cento del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

          2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, si applica a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

          3. Le spese ammissibili sono individuate con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con priorità per quelle legate al raggiungimento di alcuni target di efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti, processi di open innovation, in linea con gli obiettivi europei. 4. 4. In relazione agli investimenti di cui al presente articolo, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che l'investimento effettuato abbia fatto raggiungere gli obiettivi di efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti e processi di open innovation.

          5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.

          6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

          7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 500 milioni per ciascuno degli dal 2026 al 2032.

          8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 9.

          9. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032."


8.0.40

Misiani, Basso, Manca, Lorenzin, Nicita

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Credito formazione futuro)

          1. Alle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, è attribuito un credito d'imposta, denominato "Formazione Futuro" per le spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 4.

          2. Nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.  Nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.  La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

          3. Al fine di rendere più efficace il processo  di  trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese,  con  specifico riferimento alla qualificazione delle competenze  del  personale,  le aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del  40  per  cento previste dal comma 2, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate da Università, Competence Center, ITS, centri di elevata capacità di innovazione. 

          4. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie legate alla transizione digitale e a quella ecologica. Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate gli ambiti e le attività ammissibili e i criteri e le modalità per la certificazione dell'acquisizione o del consolidamento delle competenze da parte dei soggetti che svolgono le attività formative.

          5. Non si considerano attività ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata   dall'impresa   per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

          6. Il credito d'imposta di cui al comma 1, deve essere indicato  nella  dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione  del  reddito  ne'  della  base  imponibile   dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono  sostenuti  esclusivamente  in  compensazione  ai sensi dell'articolo 17 del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n. 241.

          7.  L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal  regolamento (UE) n.   651/2014   della Commissione, del 17 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo  regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione.  Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

          8.Ferma restando l'esclusione delle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno  2014,  la  disciplina  del  credito d'imposta non  si  applica  alle  imprese  destinatarie  di  sanzioni interdittive  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  2,   del   decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che  l'impresa  non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi  dell'articolo  9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e risulti  in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di  lavoro  e  con gli  obblighi  di   versamento   dei   contributi   previdenziali   e assistenziali a favore dei lavoratori.

          9. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi  sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale  o  da  un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di  cui  al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in  attesa  della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico  dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.  Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

          10.  Nei confronti del revisore   legale   dei   conti   o   del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 8  si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del  codice  di  procedura civile. Nel caso in cui le attività di formazione  siano  erogate  da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili  al  credito d'imposta, oltre alle attività commissionate  ai  soggetti  indicati nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Ministro  dello  sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  143 del 22 giugno 2018, anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.

          11. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal  periodo d'imposta  successivo  a   quello   di   sostenimento   delle   spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi  dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  Al solo fine di consentire al Ministero delle imprese e del made in Italy di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche   in   funzione   del perseguimento degli obiettivi generali, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta di cui al comma 1, sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero delle Imprese e del made in Italy. Con apposito decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

          12. Con decreto delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

          13. Per l'attuazione delle disposizioni è autorizzata la spesa, nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.  Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  effettua  il  monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta,  ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13,  della  legge  31 dicembre 2009, n. 196. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle maggiori entrate e le minori spese di cui al comma 14.

          14. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."


8.0.41

Turco

Respinto

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 8-bis

 (ACE innovativa 2025)

          1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma 287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è pari al 15 per cento. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta. Ai fini del presente comma la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

          2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, la deduzione del rendimento nozionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al comma 1 corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo comma 1, può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato, le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024. Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate da effettuarsi ai sensi del comma 6, secondo le modalità stabilite al comma 5, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

          3. Nel caso di applicazione del comma 2, qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e quella riferita al periodo d'imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d'imposta ai sensi del comma 2, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo in corso al 31 dicembre 2025, il credito d'imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 rispetto a quella riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, al netto dell'eventuale credito d'imposta restituito nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.

          4. Nel caso di mancata applicazione del comma 3, qualora la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo in corso al 31 dicembre 2022, il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso, al netto dell'eventuale aumento del reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi effettuato nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.

          5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

          6. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta di cui al comma 2 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito.

          7. Le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo non si applicano alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

          8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1.984,7 milioni di euro per l'anno 2025 e 104,22 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 8-ter.

«Art. 8-ter.

(Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nel settore degli armamenti)

          1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per gli anni 2024 e 2025, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore.

          2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2025 e 2026, un'imposta pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

          a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022;

          b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023.

          3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2025 e 2026, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

          4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2025, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

          5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2025 e 2026, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili. 

          6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2025 e 2026.

          7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

          8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 1e della corretta effettuazione dei relativi versamenti."


8.0.42

Turco

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Credito d'imposta per i soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili)

          1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione, di supportare e promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nell'ambito delle strutture produttive, è riconosciuto alle piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, un contributo sotto forma di credito d'imposta, a copertura dell'80 per cento per l'anno 2025, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

          2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

          3. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 2, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

          4. L'incentivo di cui ai commi da 1 a 3 spetta nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013. Il Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

          5. Con decreto del Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

          6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


8.0.43

Turco

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Credito d'imposta per il conseguimento degli obiettivi della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024)

          1. Al fine di agevolare la manutenzione e la riparazione dei beni, nonché per conseguire gli obiettivi fissati dalla direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, per l'anno 2025 alle persone fisiche, nonché alle piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che si rivolgono a imprese artigiane esercenti attività di riparazione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 40 per cento delle spese per la riparazione di beni elettronici, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

          2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


8.0.44

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Respinto

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Incentivi all'acquisto di case energetiche)

          1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2027, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.».

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni per l'anno 2026, 3 milioni per l'anno 2027, 4,5 milioni per ciascuno degli anni 2028-2035, 3 milioni per l'anno 2036 e 1,5 milioni per l'anno 2037, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 121 della presente legge.


8.0.45

Manca

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Misure a sostegno della sostenibilità ambientale del settore dell'autotrasporto)

          1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio, promuovendo altresì il processo di incremento dell'efficienza energetica nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari:

          a) al 10 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto (GNL) utilizzato per la trazione dei predetti mezzi immatricolati fino al 31.12.2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

          b) al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto (GNL) utilizzato per la trazione dei predetti mezzi immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

          c) al 30 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di bioGNL utilizzato per la trazione dei predetti mezzi immatricolati fino al 31.12.2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

          d) al 40 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di bioGNL utilizzato per la trazione dei predetti mezzi immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto

          2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

          3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo comma 5, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

          4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

          5. Agli oneri dal presente articolo, valutati in 69 milioni di euro per il triennio 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


8.0.46

Paroli, Lotito

Ritirato

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

"Art. 8-bis

(Misure a sostegno della sostenibilità ambientale del settore dell'autotrasporto)

          1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio, promuovendo altresì il processo di incremento dell'efficienza energetica nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari:

          a) al 10 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto (GNL) utilizzato per la trazione dei predetti mezzi immatricolati fino al 31.12.2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

          b) al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto (GNL) utilizzato per la trazione dei predetti mezzi immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

          c) al 30 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di bioGNL utilizzato per la trazione dei predetti mezzi immatricolati fino al 31.12.2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

          d) al 40 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di bioGNL utilizzato per la trazione dei predetti mezzi immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto

          2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

          3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo comma 5, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

          4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

          5. Agli oneri dal presente articolo, valutati in 69 milioni di euro per il triennio 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."


8.0.47

Turco

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

          1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, le attività di compro oro di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, i prestatori di gioco soggetti alle disposizioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché le imprese individuali e le società oggetto di segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa.

          2. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136».


9.1

Pirovano, Giorgis

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «10 maggio» con le seguenti: «30 maggio».


9.2

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 527, al primo periodo, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2024 e 2025" e le parole "per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028" sono sostituite dalle seguenti "per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028";

          b) dopo il comma 527-quinquies sono aggiunti i seguenti:

          "527-sexies. Per l'anno 2025 le Regioni a statuto ordinario iscrivono con legge regionale nella missione 20 della parte corrente del bilancio di previsione 2025-2027 un fondo, di importo pari a quelli indicati nell'allegato VI-bis della presente legge, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. La costituzione del fondo è finanziata attraverso le risorse di parte corrente e su tale fondo non è possibile disporre impegni. Al termine dell'esercizio 2025, il fondo, per gli enti in disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione. Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito. Ai fini del presente comma, le regioni e le province autonome considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto e della quota derivante da costituzione del fondo anticipazione di liquidità.

          527-septies. Le Regioni che non hanno accantonato il fondo nell'esercizio precedente o non hanno rispettato l'equilibrio di bilancio, entro il 30 giugno 2026 sono tenute ad iscrivere nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione, un fondo pari alla sommatoria in valore assoluto:

          a) del saldo registrato nell'esercizio precedente di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se negativo, l'equilibrio è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio;

          b) del minore accantonamento del fondo rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica previsto nell'allegato VI-bis alla presente legge."»

     Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole «dal presente articolo» con le seguenti «dai commi 1 e 2», e aggiungere, in fine, il seguente periodo «, all'onere derivante dal comma 2-bis, pari a: quanto alla lettera a), 45 milioni di euro per l'anno 2025, e quanto alla lettera b), pari 29.350.853 euro per gli anni 2026 e 2027 e 14.675.426 di euro per l'anno 2028, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 45 milioni di euro nell'anno 2025, per 29.350.853 euro per gli anni 2026 e 2027 e per 14.675.426 euro per il 2028.»;

     Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente «Misure per gli enti territoriali»


9.3

Salvitti, Liris, Fallucchi

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          "2-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 527, primo periodo, sostituire le parole: «per l'anno 2024" con le seguenti: "per gli anni 2024 e 2025";

          b) sostituire le parole "per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028" con le seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028";

          c) dopo il comma 527 - quinquies aggiungere i seguenti:

          "527 - sexies. Per l'anno 2025 le Regioni a statuto ordinario iscrivono con legge regionale nella missione 20 della parte corrente del bilancio di previsione 2025-2027 un fondo, di importo pari a quelli indicati nell'allegato VI-bis della presente legge, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. La costituzione del fondo è finanziata attraverso le risorse di parte corrente e su tale fondo non è possibile disporre impegni. Al termine dell'esercizio 2025, il fondo, per gli enti in disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione. Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito. Ai fini del presente comma, le regioni e le province autonome considerano il disavanzo di amministrazione al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto e della quota derivante da costituzione del fondo anticipazione di liquidità.

          527 - septies. Le Regioni che non hanno accantonato il fondo nell'esercizio precedente o non hanno rispettato l'equilibrio di bilancio, entro il 30 giugno 2026 sono tenute ad iscrivere nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione, un fondo pari alla sommatoria in valore assoluto:

          a) del saldo registrato nell'esercizio precedente di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, se negativo, l'equilibrio è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio;

          b) del minore accantonamento del fondo rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica previsto nell'allegato VI-bis alla presente legge."

     Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, sostituire le parole: "dal presente articolo" con le seguenti: "dai commi 1 e 2";

          b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo ", all'onere derivante dal comma 2 bis pari a: quanto alla lett.a), 45 milioni di euro per l'anno 2025 e quanto alla lett.b), pari 29.350.853 euro per gli anni 2026 e 2027 e 14.675.426 di euro per l'anno 2028, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 45 milioni di euro nell'anno 2025, per 29.350.853 euro per gli anni 2026 e 2027 e per 14.675.426 euro per il 2028.

          c) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente "Misure per gli enti territoriali"


9.4 (testo 2)

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto

Approvato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

          "3-bis. Al fine di osservare l'andamento delle grandezze finanziarie delle regioni e delle Province autonome alla luce della nuova governance europea, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati."


9.4

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

          "3-bis. Al fine di valutare l'opportunità di operazioni di consolidamento del debito tra l'amministrazione centrale e le amministrazioni territoriali senza generare un incremento dello stock di debito complessivo, attuando politiche di bilancio orientate ad operazioni di contrazione del costo del servizio del debito e verso politiche di crescita e sviluppo dei settori produttivi, delle reti infrastrutturali e di offerta di servizi alle famiglie, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze composto da due rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle finanze, due rappresentanti del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie  e da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Il tavolo, inoltre, ha il compito di monitorare le grandezze finanziarie delle regioni e delle Province autonome interessate dalla nuova governance europea e di valutare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per favorire la crescita dell'economia. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati."

     Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente "Misure per gli enti territoriali"


9.5 (testo 2)

Salvitti, Liris

Approvato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

          "3-bis. Al fine di osservare l'andamento delle grandezze finanziarie delle regioni e delle Province autonome alla luce della nuova governance europea, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, due rappresentanti del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati."


9.5

Salvitti, Liris, Fallucchi

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          "3-bis. Al fine di valutare l'opportunità di operazioni di consolidamento del debito tra l'amministrazione centrale e le amministrazioni territoriali senza generare un incremento dello stock di debito complessivo, attuando politiche di bilancio orientate ad operazioni di contrazione del costo del servizio del debito e verso politiche di crescita e sviluppo dei settori produttivi, delle reti infrastrutturali e di offerta di servizi alle famiglie, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze composto da due rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle finanze, due rappresentanti del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e da due rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Il tavolo, inoltre, ha il compito di monitorare le grandezze finanziarie delle regioni e delle Province autonome interessate dalla nuova governance europea e di valutare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per favorire la crescita dell'economia. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati.

     Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente "Misure per gli enti territoriali"


9.6

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto

Improponibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

          «3-bis. Al primo periodo dell'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole "per l'anno 2023" sono sostituite con "per gli anni 2023 e 2024". All'onere derivante dal primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307

     Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente «Misure per gli enti territoriali»


9.7

Salvitti, Zedda, Liris

Improponibile

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

          "3-bis. Al primo periodo del comma 11, articolo 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito con legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole "per l'anno 2023" sono sostituite con "a decorrere dall'anno 2023". Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307."

     Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente "Misure per gli enti territoriali"


9.8

Salvitti, Liris, Fallucchi

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: «3-bis. All'articolo 1, comma 527-ter della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, al secondo periodo, dopo le parole "costituisce un'economia che concorre" inserire le seguenti "alla copertura dei disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale e";

          3-ter. All'articolo 1, comma 527-quater della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, al primo periodo, dopo le parole "fatto salvo l'incremento del disavanzo da debito autorizzato e non contratto per il finanziamento di investimenti dell'esercizio 2024" inserire le seguenti "e le risorse del fondo destinate alla copertura dei disavanzi delle aziende del servizio sanitario regionale".»;

     Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente "Misure per gli enti territoriali"


9.9

Salvitti, Liris, Fallucchi

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Al comma 6-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, dopo le parole: "per l'anno 2023" sono aggiunte le seguenti: "e 2024".

     Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente "Misure per gli enti territoriali"


9.0.1 (testo 2)

Claudio Borghi, Dreosto

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di enti territoriali)

          1.Sono soggetti al regime del demanio pubblico i beni immobili appartenenti all'ente di cui all'articolo 102, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e ogni altro bene dello stesso ente utilizzato per lo svolgimento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, trasferite o delegate dalla regione o dalla provincia di Trento.


9.0.1

Claudio Borghi, Dreosto

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di enti territoriali)

          1. Ai beni di cui all'articolo 822 del codice civile, appartenenti all'ente di cui all'articolo 102, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si applicano le disposizioni previste dal medesimo codice civile per i beni del demanio pubblico. Costituiscono patrimonio indisponibile del predetto ente gli edifici ad esso appartenenti destinati a sede di uffici pubblici e loro arredi, nonché gli altri beni destinati a pubblico servizio.»


9.0.2

Orsomarso, Liris, Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

(Norma di interpretazione autentica della legge 8 aprile 1983, n. 113 recante "Autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora e il torrente Fiuzzi di Praia a Mare")

           1."L'articolo 1 della legge 8 aprile 1983, n. 113 si interpreta nel senso che la vendita a trattativa privata a favore del comune di Praia a Mare del compendio demaniale ivi descritto ha ad oggetto solo i terreni ricompresi nel medesimo compendio, con esclusione di eventuali fabbricati e opere ivi insistenti per i quali non trova applicazione il principio dell'accessione di cui all'art. 934 e seguenti del codice civile."


9.0.3

Liris, Mennuni

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

          «9-bis

          (Riconoscimento del segreto professionale per i giuristi di impresa)

          1. All'articolo 200 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 477, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis) Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano altresì a coloro che svolgono attività di consulenza e assistenza legale stragiudiziale nell'esclusivo interesse del datore di lavoro privato o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, come previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno di uffici legali specificamente istituiti presso detti enti aventi le caratteristiche previste per gli uffici legali ai sensi dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, purché abbiano ottenuto una certificazione rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del  Regolamento CE 765/2008 e siano appartenenti a un'associazione a carattere professionale di natura privatistica di rilevanza nazionale dotata di un codice di condotta che disciplini situazioni di eventuali conflitti d'interesse e il rispetto della segretezza delle informazioni ricevute.


9.0.4

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

          1. All'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'ultimo periodo è soppresso.»


9.0.5

Murelli, Bergesio, Claudio Borghi, Dreosto

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Modificazioni al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)

          1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni fiscali e di circolazione relative prodotti che contengono nicotina le confezioni unitarie e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti di cui all'articolo 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, devono riportare i seguenti elementi:

          a) informazioni sugli ingredienti;

          b) indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un singolo involucro;

          c) avvertenze d'uso sul prodotto, ivi inclusa la dicitura "tenere fuori dalla portata dei bambini";

          d) la seguente avvertenza sanitaria: "Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un'elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell'Istituto Superiore di Sanità". Uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari". Alla collocazione dell'avvertenza sul condizionamento e alle relative dimensioni e tipologie testuali si applicano le previsioni di cui all'art. 21, comma 9, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

          2. I prodotti di cui al comma 1 possono essere commercializzati solo se dotati di chiusura a prova di bambino e manomissione con certificazione ISO 8317 e se il contenuto di nicotina per singolo involucro funzionale al consumo non supera il limite massimo di 16,6 mg/g.

          3. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 è vietata ai minori di anni 18. Nei casi di violazione trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 25 del Regio Decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.

          4. All'articolo 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) Al fine di monitorare la circolazione dei prodotti e assicurare un'efficace verifica della garanzia, al comma 9-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le spedizioni tra depositi autorizzati sono comunicate con cadenza semestrale, a mezzo posta elettronica certificata, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con indicazione delle quantità e della tipologia dei prodotti spediti dai depositi."

          b) Al comma 12, il secondo periodo è soppresso;

          c) Dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

          "13-bis. È vietata la vendita a distanza, anche transfrontaliera, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. In caso di rilevazione di offerta di prodotti di cui al comma 1 in violazione del presente comma, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica l'articolo 102 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

          13-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante e all'importatore che vendono a distanza i prodotti di cui al comma 1 ai consumatori, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000,00 a euro 150.000,00. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al rivenditore che vendono a distanza i prodotti di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 5.000,00".


9.0.6

Liris, Gelmetti, Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni per il contrasto all'elusione dell'Imposta provinciale di trascrizione)

          1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

          «L'imposta si applica anche alle formalità di registrazione di cui all'art. 93-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»;

          b) al comma 1-bis, dopo le parole «ove ha sede» aggiungere la parola «amministrativa» ed in fine aggiungere i seguenti periodi:

          «Per sede amministrativa si intende la sede di gestione ordinaria in via principale, intesa come il luogo in cui vengono compiuti, in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente riguardanti l'ente nel suo complesso. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero, aventi una o più sedi secondarie in Italia, la provincia destinataria del tributo è quella ove è situata la sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale»;

          c) dopo il comma 1 bis inserire il seguente:

          «1-ter. Le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi dell'imposta provinciale di trascrizione alla camera di commercio territorialmente competente relative alla sede della persona giuridica hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi già iscritti alla camera di commercio procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative-REA entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. In caso di omesso adempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente per sede legale della persona giuridica si intende quella di gestione ordinaria in via principale.»;

          d) al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo;

          e) dopo il comma 4 inserire il seguente:

          «4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»;

          f) al comma 5 le parole «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti «di cui ai commi 4 e 4-bis».


9.0.7

Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

 (Disposizioni per il contrasto all'elusione dell'Imposta provinciale di trascrizione)

          1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo:

          "L'imposta si applica anche alle formalità di registrazione di cui all'art. 93-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.";

          b) al comma 1-bis, dopo le parole "ove ha sede" è aggiunta la parola "amministrativa" e sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

          "Per sede amministrativa si intende la sede di gestione ordinaria in via principale, intesa come il luogo in cui vengono compiuti, in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente riguardanti l'ente nel suo complesso. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero, aventi una o più sedi secondarie in Italia, la provincia destinataria del tributo è quella ove è situata la sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale";

          c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

          "1-ter. Le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi dell'imposta provinciale di trascrizione alla camera di commercio territorialmente competente relative alla sede della persona giuridica hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi già iscritti alla camera di commercio procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative-REA entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. In caso di omesso adempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente per sede legale della persona giuridica si intende quella di gestione ordinaria in via principale.";

          d) al comma 4, l'ultimo periodo è abolito;

          e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

          "4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.";

          f) al comma 5 le parole «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti "di cui ai commi 4 e 4-bis".


9.0.8

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Respinto

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni per il contrasto all'elusione dell'Imposta provinciale di trascrizione)

          1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'imposta si applica anche alle formalità di registrazione di cui all'art. 93-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.";

          b) al comma 1-bis, dopo le parole "ove ha sede" è aggiunta la parola "amministrativa" e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Per sede amministrativa si intende la sede di gestione ordinaria in via principale, intesa come il luogo in cui vengono compiuti, in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente riguardanti l'ente nel suo complesso. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero, aventi una o più sedi secondarie in Italia, la provincia destinataria del tributo è quella ove è situata la sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale";

          c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: "1-ter. Le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi dell'imposta provinciale di trascrizione alla camera di commercio territorialmente competente relative alla sede della persona giuridica hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi già iscritti alla camera di commercio procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative-REA entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. In caso di omesso adempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente per sede legale della persona giuridica si intende quella di gestione ordinaria in via principale.";

          d) al comma 4, l'ultimo periodo è abolito;

          e) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.";

          f) al comma 5 le parole «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti "di cui ai commi 4 e 4-bis".»


9.0.9

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

          Art. 9-bis - (Disposizioni per il contrasto all'elusione dell'Imposta provinciale di trascrizione)

          1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo:

          "L'imposta si applica anche alle formalità di registrazione di cui all'art. 93-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.";

          b) al comma 1-bis, dopo le parole "ove ha sede" è aggiunta la parola "amministrativa" e sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

          "Per sede amministrativa si intende la sede di gestione ordinaria in via principale, intesa come il luogo in cui vengono compiuti, in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente riguardanti l'ente nel suo complesso. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero, aventi una o più sedi secondarie in Italia, la provincia destinataria del tributo è quella ove è situata la sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale";

          c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

          "1-ter. Le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi dell'imposta provinciale di trascrizione alla camera di commercio territorialmente competente relative alla sede della persona giuridica hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi già iscritti alla camera di commercio procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative-REA entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. In caso di omesso adempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente per sede legale della persona giuridica si intende quella di gestione ordinaria in via principale.";

          d) al comma 4, l'ultimo periodo è abolito;

          e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

          "4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.";

          f) al comma 5 le parole «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti "di cui ai commi 4 e 4-bis".


9.0.10

Pirro

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

 (Disposizioni per il contrasto all'elusione dell'Imposta provinciale di trascrizione)

          1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

          "L'imposta si applica anche alle formalità di registrazione di cui all'art. 93-bis, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.";

          b) al comma 1-bis, dopo le parole "ove ha sede" è inserita la parola "amministrativa" e sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

          "Per sede amministrativa si intende la sede di gestione ordinaria in via principale, intesa come il luogo in cui vengono compiuti, in modo continuo e coordinato gli atti di gestione corrente riguardanti l'ente nel suo complesso. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero, aventi una o più sedi secondarie in Italia, la provincia destinataria del tributo è quella ove è situata la sede secondaria in cui vengono compiuti gli atti di gestione ordinaria in via principale";

          c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

          "1-ter. Le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi dell'imposta provinciale di trascrizione alla camera di commercio territorialmente competente relative alla sede della persona giuridica hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi già iscritti alla camera di commercio procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative-REA entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. In caso di omesso adempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente per sede legale della persona giuridica si intende quella di gestione ordinaria in via principale.";

          d) al comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;

          e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

          "4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta è richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute è richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.";

          f) al comma 5 le parole «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti "di cui ai commi 4 e 4-bis".


9.0.11

Liris, Gelmetti, Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Cancellazione dall'Albo dei segretari comunali e provinciali)

          1. Il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, fino a quando non consegue la prima nomina, è tenuto, pena la cancellazione dall'Albo con applicazione dell'articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, a partecipare annualmente ad almeno 6 procedure di pubblicizzazione delle sedi di segreteria della sezione regionale dell'Albo di iscrizione per le quali è in possesso dei requisiti per la nomina ovvero, in assenza, presso altre Sezioni Regionali, dandone comunicazione all'Albo di competenza. Qualora non consegua la predetta prima nomina entro il termine massimo di 5 anni dall'iscrizione, è comunque cancellato dall'Albo con applicazione del predetto articolo 13, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

          2. Per i segretari che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultino già iscritti all'Albo e non abbiano ancora conseguito la prima nomina, il comma 1 si applica a decorrere dalla predetta data.

          3. Le cancellazioni disposte ai sensi della presente disposizione si aggiungono alle assunzioni di segretari autorizzabili secondo la normativa vigente."


9.0.12

Bergesio, Claudio Borghi, Dreosto

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

          Disposizioni urgenti in materia di tributi comunali

          1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le parole "locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti" di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano nel senso che l'utilizzo di locali per lo svolgimento delle attività agricole principali o connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile non costituisce presupposto per l'applicazione della TA.RI. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."


9.0.13

Liris, Nocco

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Compenso per i componenti delle commissioni di accesso di cui all'art. 143 TUEL)

          1. Ai componenti della commissione d'indagine di cui all'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, spetta, per l'attività svolta, un compenso mensile lordo pari al 50% del compenso previsto per ciascuno dei componenti della Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del medesimo decreto legislativo, oltre ad un rimborso per le spese sostenute nell'espletamento dell'incarico ricoperto.

          2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari ad euro 440.413,20 a decorrere dall'anno 2025 si provvede con le risorse del fondo di cui all'art. 145, comma 1, sesto periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."


9.0.14

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

          1. La commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267, con particolare riferimento all'attività di controllo di cui alla lettera a) del medesimo articolo, può derogare dai criteri ordinari di compatibilità finanziaria degli oneri per assunzioni, nel caso di richieste di assunzione, anche a tempo indeterminato, riguardanti ruoli e funzioni essenziali ed infungibili per il funzionamento dell'ente locale richiedente.»


9.0.15

Liris, Gelmetti, Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Facoltà di rimodulazione o riformulazione

          del piano di riequilibrio finanziario pluriennale)

          1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con provvedimento consiliare adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2024, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.

          2. La facoltà di cui al comma precedente è applicabile anche dagli enti locali che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 registrano in sede di deliberazione del rendiconto dell'esercizio 2023 un aumento delle passività da ripianare per effetto dell'utilizzo risultato illegittimo di quote del fondo rotativo loro assegnato ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

          3. Le comunicazioni di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 2 sono effettuate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.

          4. Entro il novantesimo giorno successivo alle comunicazioni di cui al comma 2, gli enti locali interessati presentano nelle forme di rito una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.»


9.0.16

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Respinto

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale)

          1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con provvedimento consiliare adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2024, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.

          2. La facoltà di cui al comma precedente è applicabile anche dagli enti locali che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 registrano in sede di deliberazione del rendiconto dell'esercizio 2023 un aumento delle passività da ripianare per effetto dell'utilizzo risultato illegittimo di quote del fondo rotativo loro assegnato ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

          3. Le comunicazioni di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 2 sono effettuate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.

          4. Entro il novantesimo giorno successivo alle comunicazioni di cui al comma 2, gli enti locali interessati presentano nelle forme di rito una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.»


9.0.17

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

          Art. 9-bis (Facoltà di rimodulazione o riformulazione

          del piano di riequilibrio finanziario pluriennale)

          1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con provvedimento consiliare adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2024, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.

          2. La facoltà di cui al comma precedente è applicabile anche dagli enti locali che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 registrano in sede di deliberazione del rendiconto dell'esercizio 2023 un aumento delle passività da ripianare per effetto dell'utilizzo risultato illegittimo di quote del fondo rotativo loro assegnato ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

          3. Le comunicazioni di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 2 sono effettuate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.

          4. Entro il novantesimo giorno successivo alle comunicazioni di cui al comma 2, gli enti locali interessati presentano nelle forme di rito una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.


9.0.18

Pirro

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale)

          1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con provvedimento consiliare adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 30 giugno 2024, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.

          2. La facoltà di cui al comma precedente è applicabile anche dagli enti locali che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 registrano in sede di deliberazione del rendiconto dell'esercizio 2023 un aumento delle passività da ripianare per effetto dell'utilizzo risultato illegittimo di quote del fondo rotativo loro assegnato ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

          3. Le comunicazioni di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 2 sono effettuate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.

          4. Entro il novantesimo giorno successivo alle comunicazioni di cui al comma 2, gli enti locali interessati presentano nelle forme di rito una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.".


9.0.19

Liris, Gelmetti, Mennuni, Nocco, Sigismondi, Pogliese, Russo, Sallemi, Bucalo, Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Disciplina dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità
degli enti locali in dissesto finanziario)

          1. Nelle more di una organica revisione delle norme riguardanti la disciplina delle crisi finanziarie degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 244 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del citato testo unico, non espongono, nel risultato di amministrazione, il fondo di ammontare pari all'importo complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data di riferimento del rendiconto. Resta fermo l'obbligo di restituzione delle rate annuali dovute per le anticipazioni ricevute. Gli enti locali di cui al primo periodo ricostituiscono l'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto di cui sopra si riferisce.

          2. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali di cui al comma 1, l'eventuale maggiore disavanzo residuo derivante dalla ricostituzione del Fondo anticipazioni di liquidità è ripianato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione del primo conto consuntivo conseguente all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni. In ogni caso, il maggior disavanzo ripianabile, in deroga all'art. 188 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non potrà essere superiore all'importo complessivo delle anticipazioni di liquidità non restituite al 31 dicembre dell'esercizio antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto delle ulteriori anticipazioni nel frattempo rimborsate o da rimborsare al 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto della gestione liquidatoria si riferisce. Anche per tali enti trova applicazione l'art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

          3. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono abrogati i commi 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies


9.0.20

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Respinto

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disciplina dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità
degli enti locali in dissesto finanziario)

          1. Nelle more di una organica revisione delle norme riguardanti la disciplina delle crisi finanziarie degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 244 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del citato testo unico, non espongono, nel risultato di amministrazione, il fondo di ammontare pari all'importo complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data di riferimento del rendiconto. Resta fermo l'obbligo di restituzione delle rate annuali dovute per le anticipazioni ricevute. Gli enti locali di cui al primo periodo ricostituiscono l'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto di cui sopra si riferisce.

          2. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali di cui al comma 1, l'eventuale maggiore disavanzo residuo derivante dalla ricostituzione del Fondo anticipazioni di liquidità è ripianato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione del primo conto consuntivo conseguente all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni. In ogni caso, il maggior disavanzo ripianabile, in deroga all'art. 188 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non potrà essere superiore all'importo complessivo delle anticipazioni di liquidità non restituite al 31 dicembre dell'esercizio antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto delle ulteriori anticipazioni nel frattempo rimborsate o da rimborsare al 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto della gestione liquidatoria si riferisce. Anche per tali enti trova applicazione l'art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

          3. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono abrogati i commi 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies


9.0.21

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

          Art. 9-bis (Disciplina dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità

          degli enti locali in dissesto finanziario)

          1. Nelle more di una organica revisione delle norme riguardanti la disciplina delle crisi finanziarie degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 244 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del citato testo unico, non espongono, nel risultato di amministrazione, il fondo di ammontare pari all'importo complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data di riferimento del rendiconto. Resta fermo l'obbligo di restituzione delle rate annuali dovute per le anticipazioni ricevute. Gli enti locali di cui al primo periodo ricostituiscono l'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto di cui sopra si riferisce.

          2. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali di cui al comma 1, l'eventuale maggiore disavanzo residuo derivante dalla ricostituzione del Fondo anticipazioni di liquidità è ripianato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione del primo conto consuntivo conseguente all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni. In ogni caso, il maggior disavanzo ripianabile, in deroga all'art. 188 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non potrà essere superiore all'importo complessivo delle anticipazioni di liquidità non restituite al 31 dicembre dell'esercizio antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto delle ulteriori anticipazioni nel frattempo rimborsate o da rimborsare al 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto della gestione liquidatoria si riferisce. Anche per tali enti trova applicazione l'art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

          3. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono abrogati i commi 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies.


9.0.22

Damante

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

 (Disciplina dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità
degli enti locali in dissesto finanziario)

          1. Nelle more di una organica revisione delle norme riguardanti la disciplina delle crisi finanziarie degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 244 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del citato testo unico, non espongono, nel risultato di amministrazione, il fondo di ammontare pari all'importo complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data di riferimento del rendiconto. Resta fermo l'obbligo di restituzione delle rate annuali dovute per le anticipazioni ricevute. Gli enti locali di cui al primo periodo ricostituiscono l'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto di cui sopra si riferisce.

          2. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali di cui al comma 1, l'eventuale maggiore disavanzo residuo derivante dalla ricostituzione del Fondo anticipazioni di liquidità è ripianato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione del primo conto consuntivo conseguente all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni. In ogni caso, il maggior disavanzo ripianabile, in deroga all'art. 188 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non potrà essere superiore all'importo complessivo delle anticipazioni di liquidità non restituite al 31 dicembre dell'esercizio antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto delle ulteriori anticipazioni nel frattempo rimborsate o da rimborsare al 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto della gestione liquidatoria si riferisce. Anche per tali enti trova applicazione l'art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.

          3. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono abrogati i commi 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies.".


9.0.23

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Contributo straordinario per piccoli comuni in dissesto non ripianabile)

          1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario dei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, che, decorsi i cinque anni dalla deliberazione dello stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano stati destinatari alla data del 31 dicembre 2023 delle misure straordinarie di risanamento ai sensi dell'art. 268, comma 2, di cui al predetto Testo unico, e che abbiano un debito pro capite di importo pari o superiore a euro 6.000 (seimila), è istituito un fondo con dotazione pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito sulla base dei dati contenuti nella Banca dati delle pubbliche amministrazioni con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione e alla chiusura del dissesto mediante la liquidazione delle pretese creditorie e la riduzione dei debiti finanziari, anche con riferimento agli oneri da morosità.  Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente ulteriore riduzione dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla voce "Fondi di riserva e speciali", indicata al n. 23.2 dell'allegato 2 al presente decreto.»

          Sono conseguentemente modificati l'importo di cui alla lettera i) dell'articolo 10, comma 1, nonché i totali di cui allo stesso comma e al menzionato Allegato 2.


9.0.24

Pirro, Damante

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Contributo straordinario per piccoli comuni in dissesto non ripianabile)

  1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario dei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, che, decorsi i cinque anni dalla deliberazione dello stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano stati destinatari alla data del 31 dicembre 2023 delle misure straordinarie di risanamento ai sensi dell'art. 268, comma 2, di cui al predetto Testo unico, e che abbiano un debito pro capite di importo pari o superiore a euro 6.000 (seimila), è istituito un fondo con dotazione pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito sulla base dei dati contenuti nella Banca dati delle pubbliche amministrazioni con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione e alla chiusura del dissesto mediante la liquidazione delle pretese creditorie e la riduzione dei debiti finanziari, anche con riferimento agli oneri da morosità.».

          Conseguentemente:

          a) all'articolo 10, comma 1:

          1) all'alinea, sostituire le parole "e 9, pari a euro 1.736.409.720 per l'anno 2024" con le seguenti: ", 9 e 9-bis, pari a euro 1.742.409.720 per l'anno 2024";

          2) alla lettera i:

          a) sostituire le parole "1.441.909.720 per l'anno 2024" con le seguenti "1.447.909.720 per l'anno 2024";

          b) alla Tabella n. 2, voce " 23.2 Fondi di riserva e speciali (2)"  sostituire le parole "590.000.000" con le seguenti "596.000.000".


9.0.25

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 9-bis

(Contributo straordinario per piccoli comuni in dissesto non ripianabile)

          Al fine di favorire il riequilibrio finanziario dei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, che, decorsi i cinque anni dalla deliberazione dello stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano stati destinatari alla data del 31 dicembre 2023 delle misure straordinarie di risanamento ai sensi dell'art. 268, comma 2, di cui al predetto Testo unico, e che abbiano un debito pro capite di importo pari o superiore a euro 6.000 (seimila), è istituito un fondo con dotazione pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito sulla base dei dati contenuti nella Banca dati delle pubbliche amministrazioni con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione e alla chiusura del dissesto mediante la liquidazione delle pretese creditorie e la riduzione dei debiti finanziari, anche con riferimento agli oneri da morosità.

          Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente ulteriore riduzione dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla voce "Fondi di riserva e speciali", indicata al n. 23.2 dell'allegato 2 al presente decreto.

          Sono conseguentemente modificati l'importo di cui alla lettera i) dell'articolo 10, comma 1, nonché i totali di cui allo stesso comma e al menzionato Allegato 2.


9.0.26

Paita, Enrico Borghi, Scalfarotto

Respinto

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

 (Contributo straordinario per piccoli comuni in dissesto non ripianabile)

          1. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario dei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, che, decorsi i cinque anni dalla deliberazione dello stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano stati destinatari alla data del 31 dicembre 2023 delle misure straordinarie di risanamento ai sensi dell'art. 268, comma 2, di cui al predetto Testo unico, e che abbiano un debito pro capite di importo pari o superiore a euro 6.000 (seimila), è istituito un fondo con dotazione pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito sulla base dei dati contenuti nella Banca dati delle pubbliche amministrazioni con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione e alla chiusura del dissesto mediante la liquidazione delle pretese creditorie e la riduzione dei debiti finanziari, anche con riferimento agli oneri da morosità. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente ulteriore riduzione dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla voce "Fondi di riserva e speciali", indicata al n. 23.2 dell'allegato 2 al presente decreto.

          Sono conseguentemente modificati l'importo di cui alla lettera i) dell'articolo 10, comma 1, nonché i totali di cui allo stesso comma e al menzionato Allegato 2.


9.0.27

Liris, Gelmetti, Mennuni, Nocco, Sigismondi, Pogliese, Russo, Sallemi, Bucalo, Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

"Art. 9-bis

(Misura interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato)

          1. Al comma 4, dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente."?


9.0.28

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Misura interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato)

          1. Al comma 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente."?


9.0.29

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 9-bis

(Misura interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato)

          1. Al comma 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La misura degli interessi che maturano successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente."?


9.0.30

Liris, Mennuni, Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

 (Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria)

          1. Ai comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2017 e aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali l'organo straordinario di liquidazione, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non ha ancora approvato il rendiconto della gestione di cui all'art. 256, comma 11 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, è attribuita, fino a concorrenza della massa passiva censita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 25 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui allo stesso articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata.

          2. L'anticipazione di cui al comma 1 è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed è concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno nel limite di 25 milioni di euro per ciascun anno, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al d.lgs. 267/2000. L'importo attribuito è erogato all'ente locale, che è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse.

          3. La restituzione dell'anticipazione di cui al comma 1 è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da pubblicare nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

          4. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla contabilità speciale di cui al comma 3. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


9.0.31

Lotito, Paroli

Ritirato

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Rafforzamento del Fondo per le demolizioni delle opere abusive)

          1. Al fine di sostenere le amministrazioni comunali per garantire la legalità, la sostenibilità e la tutela ambientale dei territori e al fine di rafforzare e assicurare la continuità operativa del Fondo per le demolizioni delle opere abusive istituito presso Cassa depositi e prestiti S.p.A.,  all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al primo periodo, le parole: "50 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "75 milioni".


9.0.32

Liris, Nocco

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Valorizzazione degli immobili statali per finalità sociali)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 2, comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) nei casi di cui all'articolo 13, del presente regolamento.";

          b) all'articolo 13 sono aggiunti i seguenti commi:

          "2-bis. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle utilizzazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente norma, per il rinnovo o la regolarizzazione delle quali i soggetti interessati avanzano apposita istanza per il tramite dell'Ente territoriale competente o dall'Amministrazione ritenutasi di riferimento che ne attesta la positiva valutazione, sulla base di un programma di interventi e di investimenti, dell'interesse per il territorio avuto riguardo alle finalità sociali perseguite. Tale valutazione costituisce per l'Agenzia del demanio giusta causa di rinnovo o regolarizzazione dell'utilizzo del bene demaniale.

          2-ter. Le previsioni di cui al presente articolo, ivi comprese quelle procedurali, si applicano anche alle istanze di concessione in comodato di beni immobili di proprietà dello Stato gestiti dall'Agenzia del demanio presentate da enti del Terzo settore di cui all'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nei casi di utilizzazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. "


9.0.33

Liris, Gelmetti, Mennuni, Nocco, Sigismondi, Pogliese, Russo, Sallemi, Bucalo, Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 9-bis

(Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie
di fondi destinati agli enti locali)

          1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

          a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) del comma 449, articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale equità livello dei servizi, in attuazione dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

          b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.


9.0.34

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie
di fondi destinati agli enti locali)

          1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

          a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) del comma 449, art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale equità livello dei servizi, in attuazione dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

          b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.


9.0.35

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

          Art. 9-bis (Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie

          di fondi destinati agli enti locali)

          1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

          a)         quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) del comma 449, art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale equità livello dei servizi, in attuazione dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

          b)         trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.


9.0.36

Salvitti, Liris, Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 riguardanti l'approvazione del bilancio consolidato per le Regioni)

          1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" apportare le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 18, comma 1, lettera c), dopo le parole "entro il 30 settembre dell'anno successivo" inserire le seguenti ", ovvero per le Regioni entro il 31 ottobre dell'anno successivo"; 

          b) all'articolo 68, comma 5, le parole "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti "31 ottobre";

          c) dopo il comma 5 dell'articolo 68, è inserito il seguente: "5-bis. I bilanci consolidati delle Regioni sono trasmessi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche entro sette giorni dalla loro approvazione.".

          2. Al punto 1 dell'Allegato n. 4/4 al decreto legislativo n. 118/2011, recante principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, dopo le parole "approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento" sono aggiunte le seguenti "ovvero entro il 31 ottobre per le Regioni".

          3. All'articolo 9, comma 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 dopo le parole "previsto per l'approvazione" sono inserite "ovvero entro 7 giorni per il bilancio consolidato".


9.0.37

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto

Ritirato e trasformato nell'odg n. 15

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 riguardanti l'approvazione del bilancio consolidato per le Regioni)

          1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 18, comma 1, lettera c), dopo le parole "entro il 30 settembre dell'anno successivo" sono inserite le seguenti ", ovvero per le Regioni entro il 31 ottobre dell'anno successivo";

          b) all'articolo 68, comma 5, le parole "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti "31 ottobre";

          c) dopo il comma 5 dell'articolo 68, è inserito il seguente:

          "5-bis. I bilanci consolidati delle Regioni sono trasmessi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche entro sette giorni dalla loro approvazione.".

          2. Al punto 1 dell'Allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, dopo le parole "approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento" sono aggiunte le seguenti "ovvero entro il 31 ottobre per le Regioni".

          3. All'articolo 9, comma 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le parole "previsto per l'approvazione" sono inserite "ovvero entro 7 giorni per il bilancio consolidato".»


9.0.38

Liris, Gelmetti, Mennuni, Nocco, Sigismondi, Pogliese, Russo, Sallemi, Bucalo, Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Revisione della disciplina del Fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento di modesto valore)

          1. Al paragrafo 5.4.9, dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inserire, in fine, il seguente periodo: " Ferme restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sottosoglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:  

          a)    sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento

          b)    è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.".


9.0.39

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

          1. Al termine del paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è inserito il seguente periodo:

          "Ferme restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sottosoglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:  

          a)     sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento

          b)     è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.".


9.0.40

Tubetti, Liris, Gelmetti, Nocco, Mennuni, Fallucchi

Ritirato e trasformato nell'odg n. 9

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          " Articolo 9-bis

          (disposizioni in materia di requisiti per fruire dei servizi erogati dagli enti locali)

          1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo le parole: "sia in Italia sia all'estero" aggiungere le seguenti: "comprensiva delle giacenze in valuta all'estero, cryptovalute, o consistenti in rimesse in denaro".

          2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione recata dal comma 1, al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sono apportate modifiche, sentita la Conferenza unificata stato regioni, volte a inserire all'articolo 5 tra le componenti del patrimonio mobiliare le giacenze in valute, in cryptovalute o consistenti in rimesse in denaro all'estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all'estero di denaro contante non accompagnato.

          3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle modifiche di cui al comma 2, gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.


9.0.41

Liris, Gelmetti, Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Modificazioni all'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98)

          1. All'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole «di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo.» sono sostituite dalle seguenti: «e gli impatti socio-economici ed ambientali della valorizzazione, e indica gli strumenti, anche di partenariato pubblico-privato, e le tempistiche di realizzazione del progetto, nonché le risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo.»;

          b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle richieste effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2026».

          2. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»


9.0.42

Pirro, Croatti

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di economie derivanti da rinegoziazione di mutui e prestiti)

          1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, la parola: "2026" è sostituito dalla seguente: "2027".»


9.0.43

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Monitoraggio del gettito dell'IMU riconducibile all'abitazione principale,
anche a seguito della sentenza CCost n. 209/2022)

          1. Al fine di monitorare gli effetti delle modifiche intervenute nel periodo di vigenza dell'IMU in materia di regime di imposizione sull'abitazione principale e conseguentemente sulla capienza dei trasferimenti sostitutivi a ristoro delle perdite di gettito introdotti dai commi da 10 a 16 e dai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, è costituito presso il Dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia e delle finanze un tavolo di confronto con la partecipazione della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell'Interno e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci).

          2. Entro il 30 giugno 2025, il Direttore del Dipartimento delle Finanze presenta una relazione sui risultati dei lavori del tavolo di confronto comprendente la quantificazione su base locale delle eventuali variazioni intervenute nel volume della base imponibile qualificata come abitazione principale e le modalità per valutare gli effetti sul medesimo fenomeno della citata sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022.»


9.0.44 (testo 2)

Lotito, Marti, Melchiorre, Borghese

Approvato

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) dopo il comma 5 inserire il seguente: 5-bis. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle Regioni a statuto ordinario secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020 nell'ambito del decreto di riparto di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96";

          b) al comma 6, sostituire le parole "pari a 1.520 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "1.570 milioni di euro per l'anno 2024". 

     Conseguentemente,

          all'articolo 10, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

 a) all'alinea, le parole "euro 1.736.409.720" sono sostituite dalle seguenti "euro 1.786.409.720";

          b) dopo la lettera i) aggiungere la seguente: "i-bis). quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario".


9.0.44

Lotito, Marti, Melchiorre, Borghese

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

          1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 2-quater è aggiunto il seguente: "2-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma 8-quinquies, a decorrere dal 2025, la ripartizione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è preordinata all'adeguamento dei corrispettivi di servizio da parte delle Regioni e degli enti affidanti e al rispetto dell'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, in considerazione della dinamica inflattiva.".».


9.0.45

Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 148-ter, e parole "risulta stipulato il contratto di affidamento lavori" sono sostituite con le parole "risultano aggiudicati i lavori"

          2. Con riferimento ai contributi di cui ai commi 139 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativi alle assegnazioni intervenute dal 2020 al 2023, il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 143, della medesima legge non comporta la revoca del contributo a condizione che il ritardo non superi i sei mesi successivi alla scadenza stabilita dalla normativa vigente per ciascuna delle opere finanziate.


9.0.46

Damante

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Misure a favore degli enti territoriali in materia di contributi)

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 148-ter, le parole: "risulta stipulato il contratto di affidamento lavori" sono sostituite dalle seguenti: "risultano aggiudicati i lavori".

          2. Con riferimento ai contributi di cui ai commi 139, e seguenti, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativi alle assegnazioni intervenute negli anni dal 2020 al 2023, il superamento del termine di cui all'articolo 1, comma 143, della medesima legge, non comporta la revoca del contributo a condizione che il ritardo non superi i sei mesi successivi alla scadenza stabilita dalla normativa vigente per ciascuna delle opere finanziate.".


9.0.47 (testo 2)

Liris, Sigismondi, Manca, Pirro, Patton, Magni

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Spesa farmaceutica per acquisti diretti)

          «1. All'articolo 1, comma 580, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "secondo il criterio pro capite, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome" sono sostituite dalle seguenti: "al 50 per cento secondo il criterio pro capite e al 50 per cento variabile in proporzione ai rispettivi superamenti dei tetti di spesa, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i termini, le condizioni e le modalità per la redistribuzione delle quote variabili di ripiano spettanti ad ogni regione e provincia autonoma, assicurando che dette quote variabili non siano superiori al 70 per cento, né inferiori al 30 per cento dello sforamento fatto registrare"».


9.0.47

Liris, Sigismondi, Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Spesa farmaceutica ospedaliera)

          1. All'articolo 1 comma 580 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, al quarto periodo, le parole "secondo il criterio pro-capite" sono sostituite dalle seguenti "al 50% secondo il criterio pro-capite e al 50 per cento in proporzione ai rispettivi superamenti dei tetti di spesa, assicurando che la quota di ripiano spettante ad ogni Regione e Provincia autonoma non superi il 60 per cento dello sfondamento complessivo regionale del tetto né essere inferiore al 40 per cento, e redistribuendo gli importi delle regioni che superano il 60 per cento prioritariamente alle regioni che presentano una quota di ripiano sullo sfondamento inferiore al 50 per cento, in misura proporzionale alla distanza dal 50 per cento dello sforamento".


9.0.48

Liris, Gelmetti, Mennuni, Nocco, Sigismondi, Pogliese, Russo, Sallemi, Bucalo, Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Utilizzo avanzi vincolati di rilevanza sociale)

          1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti statali a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.


9.0.49

Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

          "Utilizzo avanzi vincolati di rilevanza sociale"

          Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti statali a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.


9.0.50

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Utilizzo avanzi vincolati di rilevanza sociale)

          1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti statali a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.»


9.0.51

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Utilizzo avanzi vincolati di rilevanza sociale)

          Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti statali a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.


9.0.52

Damante

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

           "Utilizzo avanzi vincolati di rilevanza sociale"

  1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti statali a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.".

9.0.53

Pirro

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

 (Utilizzo avanzi vincolati di rilevanza sociale)

  1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti statali a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile.".

9.0.54

Liris, Mennuni

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Risorse per sistemi di videosorveglianza nelle scuole)

          1. All'articolo 5-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le risorse assegnate possono essere utilizzate anche per l'installazione, secondo la disciplina statale vigente in materia, di sistemi di videosorveglianza a tutela del patrimonio delle medesime strutture.».


9.0.55

Liris, Gelmetti, Mennuni, Nocco, Sigismondi, Pogliese, Russo, Sallemi, Bucalo

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(modifiche tariffarie del Canone unico patrimoniale (CUP))

          1. Al comma 817 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel proprio territorio e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee e quindi tra loro confrontabili non eccedano di oltre il 100 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021.".


9.0.56

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche tariffarie del Canone unico patrimoniale (CUP))

          1. Al comma 817 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto il seguente periodo: "Gli enti determinano le tariffe con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel proprio territorio e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone, nonché della ritraibilità economica e dell'impatto ambientale delle occupazioni e degli impianti oggetto del prelievo, in modo che le tariffe per categorie omogenee e quindi tra loro confrontabili non eccedano di oltre il 100 per cento le tariffe applicate per i prelievi soppressi a decorrere dal 2021.".


9.0.57

Lotito, Paroli

Improponibile

Dopo l'art. 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.

  1. All'articolo 1, comma 825, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il primo periodo è sostituito con i seguenti:

          "Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, così come definito dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, senza tenere in considerazione la superficie delle strutture di sostegno su cui lo stesso è apposto. Non costituiscono messaggi pubblicitari le combinazioni cromatiche."


9.0.58

Lotito, Paroli

Improponibile

Dopo l'art. 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di Canone Unico Patrimoniale)

          1. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si interpreta nel senso che l'obbligo di rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente non si applica al canone minimo di 800,00 euro, in ogni caso dovuto a ciascun ente dalle aziende che forniscono servizi di pubblica utilità per le occupazioni permanenti con cavi e condutture del suolo pubblico, compreso il canone dovuto per le occupazioni permanenti con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete di cui all'art. 5, comma 14-quinquies, lettera b), del decreto-legge del 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.  Conseguentemente, al fine di garantire l'equilibrio finanziario dei bilanci degli enti locali già approvati alla data di entrata in vigore della presente disposizione di interpretazione autentica, eventualmente in contrasto con la stessa, il "Fondo per interventi strutturali di politica economica", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 è ridotto di 6 milioni di euro per il 2025.»


9.0.59

Gelmetti, Liris

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di Canone Unico Patrimoniale)

          1. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si interpreta nel senso che l'obbligo di rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente non si applica al canone minimo di 800,00 euro, in ogni caso dovuto a ciascun ente dalle aziende che forniscono servizi di pubblica utilità per le occupazioni permanenti con cavi e condutture del suolo pubblico, compreso il canone dovuto per le occupazioni permanenti con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete di cui all'articolo 5, comma 14-quinquies, lettera b), del decreto legge del 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

     Conseguentemente, al fine di garantire l'equilibrio finanziario dei bilanci degli enti locali già approvati alla data di entrata in vigore della presente disposizione di interpretazione autentica, eventualmente in contrasto con la stessa, il "Fondo per interventi strutturali di politica economica", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 è ridotto di 6 milioni di euro per il 2025."


9.0.60

Murelli, Claudio Borghi, Dreosto

Improponibile

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Proroga screening HCV)

          1. All'articolo 25-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 dopo le parole: «In via sperimentale», aggiungere le seguenti: «e, fermo restando quanto disposto con l'intesa in Conferenza Stato Regioni n. 312 del 20 dicembre 2023, per l'anno 2025, previa verifica dell'effettivo residuo delle risorse di cui al comma 3»;

          b) al comma 1 sostituire le parole: «ai nati negli anni dal 1969 al 1989,» con le seguenti: «ai nati negli anni dal 1948 al 1989,».

          2. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»


9.0.61

Liris, Nocco, Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Proroga utilizzo delle risorse del fondo per assunzioni PNRR nei piccoli comuni di cui all'art. 31 bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)

          1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al predetto comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2026, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026."


9.0.62

Liris, Sigismondi, Gelmetti, Mennuni, Nocco, Pogliese, Russo, Sallemi, Bucalo, Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Rigenerazione Urbana)

          1. Alla legge 30 dicembre 2021 n. 234, articolo 1, comma 538, apportare le seguenti modifiche:

          a) alla lettera a) le parole "quindici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi" ;

          b) alla lettera b) le parole "venti mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi".

     Conseguentemente, sono fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la procedura di affidamento dei lavori.

          2. L'ultimo periodo del comma 1, articolo 8-ter, del decreto-legge 8 agosto 2024, n. 113 come convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, è soppresso.»


9.0.63

Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto

Ritirato e trasformato nell'odg n. 16

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Rigenerazione Urbana)

          1. Alla legge 234/2021, art. 1, comma 538, lettera a) le parole "quindici mesi" sono sostituite dalle seguenti "trenta mesi" e alla lettera b) le parole "venti mesi" sono sostituite dalle seguenti "trentasei mesi".

     Conseguentemente, sono fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la procedura di affidamento dei lavori.

          2. L'art. 8-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2024, n. 113, come convertito in legge 7 ottobre 2024, n. 143, è abrogato.


9.0.64

Pirro, Damante

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

 (Misure a favore degli enti territoriali in materia di Rigenerazione Urbana)

  1. All'articolo 1, comma 538, della legge 30 dicembre 2021, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) alla lettera a) le parole: "quindici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi";

          2) alla lettera b) le parole "venti mesi" sono sostituite dalle seguenti "trentasei mesi".

  1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data del 18 dicembre 2024, la procedura di affidamento dei lavori.
  2. All'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, l'ultimo periodo è soppresso.".

9.0.65

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 583 le parole «dall'anno 2024» sono sostituite dalle parole «dall'anno 2025»;

          b) al comma 584 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2024 le indennità di funzione riconosciute al singolo comune sono riportate nel decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2023, Allegato B alla colonna "Riparto per gli anni 2024 e seguenti (riproporzionato)".»;

          c) al comma 587 dopo le parole «Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le parole «da adottare entro la fine dell'anno che precede l'esercizio finanziario di riferimento, ».


9.0.66

Paita, Enrico Borghi, Scalfarotto

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Rigenerazione urbana)

          1. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'articolo 1, comma 538, lettera a) le parole "quindici mesi" sono sostituite dalle seguenti "trenta mesi" e alla lettera b) le parole "venti mesi" sono sostituite dalle seguenti "trentasei mesi".Conseguentemente, sono fatti salvi i contributi per i quali non sia stata ancora avviata, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la procedura di affidamento dei lavori.

          2. L'art. 8-ter, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2024, n. 113, come convertito in legge 7 ottobre 2024, n. 143, è abrogato.


9.0.67

Pirro

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Modifiche procedurali per la definizione delle indennità agli amministratori locali)

          1. All'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 583 le parole «dall'anno 2024» sono sostituite dalle parole «dall'anno 2025»;

          b) al comma 584 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2024 le indennità di funzione riconosciute al singolo comune sono riportate nel decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2023, Allegato B alla colonna "Riparto per gli anni 2024 e seguenti (riproporzionato)".»;

          c) al comma 587 dopo le parole «Ministro dell'economia e delle finanze, » sono inserite le parole «da adottare entro la fine dell'anno che precede l'esercizio finanziario di riferimento,».".


9.0.68 (testo 2)

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Abolizione sanzioni sulla presentazione delle certificazioni
 risorse straordinarie covid-19 per il 2022)

          1. All'articolo 13, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 4 è soppresso. Non formano oggetto di restituzione le somme già versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'ente inadempiente ovvero a quest'ultimo trattenute ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.


9.0.68

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Abolizione sanzioni sulla presentazione delle certificazioni
 risorse straordinarie covid-19 per il 2022)

          1. All'articolo 13del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 4 è soppresso. »


9.0.69 (testo 2)

Damante

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Abolizione sanzioni sulla presentazione delle certificazioni
 risorse straordinarie covid-19 per il 2022)

          1. All'articolo 13, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 4 è soppresso. Non formano oggetto di restituzione le somme già versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'ente inadempiente ovvero a quest'ultimo trattenute ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.


9.0.69

Damante

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Abolizione sanzioni sulla presentazione delle certificazioni
 risorse straordinarie covid-19 per il 2022)

  1. L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.".

9.0.70 (testo 2)

Paita, Enrico Borghi, Scalfarotto

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Abolizione sanzioni sulla presentazione delle certificazioni
 risorse straordinarie covid-19 per il 2022)

          1. All'articolo 13, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 4 è soppresso. Non formano oggetto di restituzione le somme già versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'ente inadempiente ovvero a quest'ultimo trattenute ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.


9.0.70

Paita, Enrico Borghi, Scalfarotto

Respinto

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Abolizione sanzioni sulla presentazione delle certificazioni  risorse straordinarie covid-19 per il 2022)

          1. L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è abrogato


9.0.71

Croatti

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure in materia di rendicontazione contributi straordinari degli enti locali)

          1. All'articolo 5, comma 6-ter, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "nello stesso anno 2022," sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022 e 2023".»


9.0.72

Paroli, Lotito

Ritirato

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

          «Art 9-bis

  1. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 3-ter del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.14, le parole "negli anni 2023 e 2024" sono sostituite con le seguenti: "2023, 2024, 2025, 2026 e 2027"»

9.0.73

Liris, Gelmetti, Mennuni, Nocco, Sigismondi, Pogliese, Russo, Sallemi, Bucalo

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Monitoraggio del gettito dell'IMU riconducibile all'abitazione principale,
anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022)

          1. Al fine di monitorare gli effetti delle modifiche intervenute nel periodo di vigenza dell'IMU in materia di regime di imposizione sull'abitazione principale e conseguentemente sulla capienza dei trasferimenti sostitutivi a ristoro delle perdite di gettito introdotti dai commi da 10 a 16 e dai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, è costituito presso il Dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia e delle finanze un tavolo di confronto con la partecipazione della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell'Interno e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

          2. Entro il 30 giugno 2025, il Direttore del Dipartimento delle Finanze presenta una relazione sui risultati dei lavori del tavolo di confronto comprendente la quantificazione su base locale delle eventuali variazioni intervenute nel volume della base imponibile qualificata come abitazione principale e le modalità per valutare gli effetti sul medesimo fenomeno della citata sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022.".


9.0.74

Orsomarso, Liris, Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 9-bis

(Proroga scadenza delibera CIPESS n. 16/2023)

          La data fissata al punto 1.4 della Deliberazione CIPESS n. 16 del 20 luglio 2023 per il conseguimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) si intende posticipata al 30 giugno 2025: per gli interventi, infrastrutturali o di acquisizione di beni e servizi, che alla data del 31 dicembre 2024 hanno in corso le procedure di gara di affidamento; per gli interventi, a favore delle imprese, per i quali le amministrazioni concedenti abbiano esperito le selezioni ed abbiano in corso il perfezionamento del provvedimento di attribuzione del finanziamento."


9.0.75

Liris, Gelmetti, Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Spesa per il trattamento economico per i segretari comunali e provinciali)

          1. All'articolo 3, comma 6, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole "per gli anni 2023 -2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale" sono soppresse."


9.0.76

Sabrina Licheri

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure in favore dei territori colpiti dall'alluvione per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024)

          1. Al comma 6-bis, primo periodo, dell'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole «149,65 milioni di euro per l'anno 2023» aggiungere le seguenti: «e di 50 milioni per l'anno 2024 a favore dei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024.».

          2. All'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione anche nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024.».

          3. Il comma 6-ter dell'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è sostituito dal seguente: «Il Commissario straordinario, con i provvedimenti di cui al comma 1 e al comma 1-bis, può concedere, nel limite di spesa di 260 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), i contributi di cui al comma 6-quater del presente articolo.».


9.0.77

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Modificazioni alla legge 10 agosto 2023, n. 112)

          1. All'art 8 bis, comma 1, del decreto legge  22 giugno 2023, n.75 convertito con modificazioni con la legge10 agosto 2023, n. 112 dopo le parole :"decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" aggiungere le seguenti " e dall'art. 11, comma 3 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288:"»


9.0.78

Nocco, Liris, Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Proroga termini di efficacia delle deliberazioni fiscali degli enti locali)

          1. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: "Limitatamente all'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2023 e 2024";

          b) le parole: "entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre di ciascun anno"

          c) le parole: "fissato al 15 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fissato al 15 gennaio di ciascun anno successivo"

          2. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: "entro il 18 dicembre 2023", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 18 dicembre 2023 e entro il 16 dicembre 2024";

          b) le parole: "entro il 29 febbraio 2024", sono sostituite dalle seguenti: "entro il mese di febbraio di ciascun anno successivo".".


9.0.79

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

          1. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole "Limitatamente all'anno 2023" sono sostituite dalle parole "Limitatamente agli anni 2023 e 2024";

          b) le parole "entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle parole "entro il 30 novembre di ciascun anno"

          c) le parole "fissato al 15 gennaio 2024" sono modificate nelle parole "fissato al 15 gennaio di ciascun anno successivo".

          2. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole "entro il 18 dicembre 2023", sono modificate nelle parole "entro il 18 dicembre 2023 e entro il 16 dicembre 2024";

          b) le parole "entro il 29 febbraio 2024", sono modificate nelle parole "entro il mese di febbraio di ciascun anno successivo".


9.0.80

Liris, Nocco, Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

          1.Alla Legge 30 dicembre 2023, n. 213, articolo 1, dopo il comma 498, aggiungere il seguente:

          «498-bis. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio negli esercizi finanziari previsti dal comma 498 e comunque non oltre l'esercizio 2023, prima di procedere al commissariamento di cui al comma 499, il Ministro dell'interno invita il sindaco del comune interessato a provvedere all'utilizzo delle somme, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di servizio in applicazione del comma 500, indicando la necessità di predisposizione del cronoprogramma, monitoraggio e rendicontazione secondo le modalità attuative, laddove applicabili, di cui al comma 501. La disposizione di cui al primo periodo si applica solo nel caso in cui le assegnazioni inutilizzate non superino complessivamente la somma di 10.000 euro nel caso di potenziamento dei servizi sociali e dei servizi di trasporto per studenti con disabilità e la somma di 15.000 euro nel caso del potenziamento del servizio di asilo nido.»


9.0.81

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 498, è aggiunto il seguente:

          «498-bis. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio negli esercizi finanziari previsti dal comma 498 e comunque non oltre l'esercizio 2023, prima di procedere al commissariamento di cui al comma 499, il Ministro dell'interno invita il sindaco del comune interessato a provvedere all'utilizzo delle somme, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di servizio in applicazione del comma 500, indicando la necessità di predisposizione del cronoprogramma, monitoraggio e rendicontazione secondo le modalità attuative, laddove applicabili, di cui al comma 501. La disposizione di cui al primo periodo si applica solo nel caso in cui le assegnazioni inutilizzate non superino complessivamente la somma di 10.000 euro nel caso di potenziamento dei servizi sociali e dei servizi di trasporto per studenti con disabilità e la somma di 15.000 euro nel caso del potenziamento del servizio di asilo nido.».»


9.0.82

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione fondo di rotazione (applicazione sentenza Corte costituzionale n. 224/2023))

          1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, che ha stabilito l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione, rispettivamente, alla mancata espressa indicazione del fatto che le assegnazioni derivanti dal fondo rotativo di cui all'articolo 243-ter  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 devono essere utilizzate solo a titolo di cassa e alla mancata previsione dell'obbligo di iscrizione in bilancio di un accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, gli enti locali che hanno utilizzato le assegnazioni ottenute a titolo del predetto fondo rotativo per la copertura di debiti fuori bilancio, per il ripiano dei rispettivi disavanzi e comunque per la copertura di spese di competenza non precedentemente impegnate, iscrivono le eventuali passività emergenti dall'applicazione della citata sentenza a decorrere dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2024.

          2. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, gli enti locali interessati possono ripianare l'eventuale disavanzo o maggiore disavanzo derivante dall'iscrizione delle passività di cui al comma 1 in un massimo di dieci annualità in quote costanti, a decorrere dall'annualità 2025.

          3. Ai fini della quantificazione degli effetti della citata sentenza n. 224 del 2024, gli enti locali che hanno acquisito trasferimenti a titolo di fondi rotativi di cui al comma 1 redigono una apposita nota integrativa del rendiconto relativo all'esercizio 2023. La predetta nota integrativa può indicare variazioni dei mezzi di copertura delle spese non ammissibili ai sensi della citata sentenza n. 224 del 2023, comunque coerenti con i rendiconti pro tempore approvati. In caso di variazioni dei risultati di amministrazione derivanti dalle suddette revisioni delle coperture, il rendiconto relativo all'esercizio 2024 tiene conto dei nuovi risultati.

          4. La nota integrativa di cui al comma 3 viene inviata al Ministero dell'Interno, Direzione centrale per la Finanza locale, esclusivamente per via telematica ed entro il 31 dicembre 2024, su apposita piattaforma informatica allestita dalla Direzione medesima. Con decreto del Ministero dell'Interno, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono determinati le modalità e i tempi di trasmissione, nonché il modello di rilevazione dei dati che verrà reso disponibile sulla predetta piattaforma informatica.

          5. La Conferenza Stato-città e autonomie locali esamina le informazioni pervenute ai sensi comma 2 entro il mese di febbraio 2025, sulla base di una relazione prodotta dalla stessa Direzione centrale per la Finanza locale, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze, con eventuale evidenza dei casi di difficile sostenibilità finanziaria della copertura dei maggiori disavanzi di cui gli enti locali hanno segnalato l'emersione.»


9.0.83

Pirro

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis

(Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione fondo di rotazione in applicazione della sentenza Corte costituzionale n. 224/2023)

          1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, che ha stabilito l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione, rispettivamente, alla mancata espressa indicazione del fatto che le assegnazioni derivanti dal fondo rotativo di cui all'articolo 243-ter  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 devono essere utilizzate solo a titolo di cassa e alla mancata previsione dell'obbligo di iscrizione in bilancio di un accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, gli enti locali che hanno utilizzato le assegnazioni ottenute a titolo del predetto fondo rotativo per la copertura di debiti fuori bilancio, per il ripiano dei rispettivi disavanzi e comunque per la copertura di spese di competenza non precedentemente impegnate, iscrivono le eventuali passività emergenti dall'applicazione della citata sentenza a decorrere dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2024.

          2. Al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, gli enti locali interessati possono ripianare l'eventuale disavanzo o maggiore disavanzo derivante dall'iscrizione delle passività di cui al comma 1 in un massimo di dieci annualità in quote costanti, a decorrere dall'annualità 2025.

          3. Ai fini della quantificazione degli effetti della citata sentenza n. 224 del 2024, gli enti locali che hanno acquisito trasferimenti a titolo di fondi rotativi di cui al comma 1 redigono una apposita nota integrativa del rendiconto relativo all'esercizio 2023. La predetta nota integrativa può indicare variazioni dei mezzi di copertura delle spese non ammissibili ai sensi della citata sentenza n. 224 del 2023, comunque coerenti con i rendiconti pro tempore approvati. In caso di variazioni dei risultati di amministrazione derivanti dalle suddette revisioni delle coperture, il rendiconto relativo all'esercizio 2024 tiene conto dei nuovi risultati.

          4. La nota integrativa di cui al comma 3 viene inviata al Ministero dell'Interno, Direzione centrale per la Finanza locale, esclusivamente per via telematica ed entro il 31 dicembre 2024, su apposita piattaforma informatica allestita dalla Direzione medesima. Con decreto del Ministero dell'Interno, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI e l'Unione delle province d'Italia (UPI), sono determinati le modalità e i tempi di trasmissione, nonché il modello di rilevazione dei dati che verrà reso disponibile sulla predetta piattaforma informatica.

          5. La Conferenza Stato-città e autonomie locali esamina le informazioni pervenute ai sensi comma 2 entro il mese di febbraio 2025, sulla base di una relazione prodotta dalla stessa Direzione centrale per la Finanza locale, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze, con eventuale evidenza dei casi di difficile sostenibilità finanziaria della copertura dei maggiori disavanzi di cui gli enti locali hanno segnalato l'emersione.


9.0.84

Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

          All'articolo 7, comma 4 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n.67, le parole "30 novembre 2024" sono modificate nelle parole "30 novembre 2025".


9.0.85

Damante

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 9-bis.

(Misure in materie di RNA a favore degli enti territoriali)

  1. All'articolo 7, comma 4 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n.67, le parole "30 novembre 2024" sono modificate nelle parole "30 novembre 2025".".

9.0.86

Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Mantenimento del finanziamento PNC in capo ai progetti dei Piani Urbani Integrati)

          1. All'art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Sono fatte salve le risorse relative ai Piani Urbani Integrati di cui all'art.1 comma 2, lettera L, n.1 del DL 59/2021.".


9.0.87

Liris, Nocco, Fallucchi

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis

 (Modifiche alla sperimentazione per l'avvio della nuova contabilità economico-patrimoniale accrual)

          1. All'articolo 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 4, secondo periodo, dopo la parola "liquidazione" sono inserite, in fine, le seguenti "e gli enti locali che hanno deliberato piani di riequilibrio pluriennale o dichiarato il dissesto finanziario ai sensi, rispettivamente dell'articolo 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

          b) al comma 5, sostituire le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, da sancire entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali.";

          c) al comma 8 è inserito, in fine, il seguente periodo: "L'ANCI e l'UPI predispongono, con riferimento agli enti locali, un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma, che viene discussa presso la Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 28 febbraio 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno.";

          d) al comma 11 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato Città e autonomie locali.";

          e) dopo il comma 11, inserire il seguente:

          "11-bis. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiranno ad una sperimentazione, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e ad individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolgerà nel corso del biennio 2026-2027 e avrà per oggetto le modalità applicative dei principi ITAS, del Quadro concettuale, delle relative linee guida e del piano dei conti. La sperimentazione sarà coordinata dall'Ispettorato IGEPA della Ragioneria Generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori saranno discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al periodo precedente sono individuati, entro il 30 settembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Con i medesimi decreti possono essere disposte semplificazioni nella tenuta della contabilità derivante dal citato d.lgs. 118 del 2011, a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione.".».


9.0.88

Pirovano, Claudio Borghi, Dreosto

Ritirato

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-bis

 (Modifiche alla sperimentazione per l'avvio della nuova contabilità economico-patrimoniale accrual)

          1. All'art. 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 4, penultimo capoverso, dopo la parola "liquidazione" sono aggiunte le seguenti "e gli enti locali che hanno deliberato piani di riequilibrio pluriennale o dichiarato il dissesto finanziario ai sensi, rispettivamente dell'articolo 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

          b) al comma 5, le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole "entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge" e dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: "Con intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, da sancire entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali.";

          c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ANCI e l'UPI predispongono, con riferimento agli enti locali, un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma, che viene discussa presso la Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 28 febbraio 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno.";

          d) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato Città e autonomie locali.";

          e) dopo il comma 11, aggiungere i seguenti commi:

          "11-bis. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiranno ad una sperimentazione, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e ad individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolgerà nel corso del biennio 2026-2027 e avrà per oggetto le modalità applicative dei principi ITAS, del Quadro concettuale, delle relative linee guida e del piano dei conti. La sperimentazione sarà coordinata dall'Ispettorato IGEPA della Ragioneria Generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori saranno discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al periodo precedente sono individuati, entro il 30 settembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Con i medesimi decreti possono essere disposte semplificazioni nella tenuta della contabilità derivante dal citato d.lgs. 118 del 2011, a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione.


9.0.89

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Respinto

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche alla sperimentazione per l'avvio della nuova contabilità economico-patrimoniale accrual)

          1. All'articolo 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 4, penultimo periodo, dopo la parola "liquidazione" sono aggiunte le seguenti "e gli enti locali che hanno deliberato piani di riequilibrio pluriennale o dichiarato il dissesto finanziario ai sensi, rispettivamente dell'articolo 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

          b) al comma 5, le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole "entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge" e dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: "Con intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, da sancire entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali.";

          c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ANCI e l'UPI predispongono, con riferimento agli enti locali, un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma, che viene discussa presso la Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 28 febbraio 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno.";

          d) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato Città e autonomie locali.";

          e) dopo il comma 11, aggiungere i seguenti commi: "11-bis. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiranno ad una sperimentazione, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e ad individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolgerà nel corso del biennio 2026-2027 e avrà per oggetto le modalità applicative dei principi ITAS, del Quadro concettuale, delle relative linee guida e del piano dei conti. La sperimentazione sarà coordinata dall'Ispettorato IGEPA della Ragioneria Generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori saranno discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al periodo precedente sono individuati, entro il 30 settembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Con i medesimi decreti possono essere disposte semplificazioni nella tenuta della contabilità derivante dal citato d.lgs. 118 del 2011, a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione.»


9.0.90

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Modifiche alla sperimentazione per l'avvio della nuova contabilità economico-patrimoniale accrual)

          1. All'art. 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:

          a)         al comma 4, penultimo capoverso, dopo la parola "liquidazione" sono aggiunte le seguenti "e gli enti locali che hanno deliberato piani di riequilibrio pluriennale o dichiarato il dissesto finanziario ai sensi, rispettivamente dell'articolo 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

          b)         al comma 5, le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole "entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge" e dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: "Con intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, da sancire entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali.";

          c)         al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ANCI e l'UPI predispongono, con riferimento agli enti locali, un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma, che viene discussa presso la Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 28 febbraio 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno.";

          d)        al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato Città e autonomie locali.";

          e)         dopo il comma 11, aggiungere i seguenti commi:

          "11-bis. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiranno ad una sperimentazione, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e ad individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolgerà nel corso del biennio 2026-2027 e avrà per oggetto le modalità applicative dei principi ITAS, del Quadro concettuale, delle relative linee guida e del piano dei conti. La sperimentazione sarà coordinata dall'Ispettorato IGEPA della Ragioneria Generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori saranno discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al periodo precedente sono individuati, entro il 30 settembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Con i medesimi decreti possono essere disposte semplificazioni nella tenuta della contabilità derivante dal citato d.lgs. 118 del 2011, a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione.


10.1 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Approvato

Al comma 1, premettere il seguente: "01. Per l'anno 2024, il limite di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 12, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.".


10.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire le parole: "e 9" con le seguenti: ", 9 e al comma 1-bis" ;

          b) al comma 1, sostituire le parole "1.736.409.720" con le seguenti: "1.739.409.720";

          c) al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente: "h-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          d) dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: "1-bis. Per l'anno 2024, il limite di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 12, del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è incrementato di 3 milioni di euro."


10.2 (testo 2)

Rojc

Approvato

Al comma 1, premettere il seguente: "01. Per l'anno 2024, il limite di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 12, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 31 ottobre 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.".


10.2

Rojc

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          1) sostituire le parole: "e 9" con le seguenti: ", 9 e al comma 1-bis" e le parole:" "euro 1.736.409.720" con le seguenti:" euro 1.739.409.720";

          2) dopo la lettera h), aggiungere la seguente: "h-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          3) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Per l'anno 2024, il limite di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 12, del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è incrementato di 3 milioni di euro."


10.3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

     Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 200 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione graduale dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, inseriti nell'Elenco delle sovvenzioni e sussidi da valutare per le riforme del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). A tal fine, entro il 30 novembre 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua, in attuazione del PNIEC, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.


10.4

Pirro, Damante

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

          "a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024, mediante il corrispondente incremento, per il medesimo anno 2024, dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta - del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;"


10.0.1

Garavaglia, Claudio Borghi, Dreosto

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ulteriori dotazioni finanziarie)

          1. A eventuale ulteriore copertura, anche parziale, degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9, il magazzino in carico all'Agenzia delle entrate Riscossione, di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, può essere riscosso anche mediante la cessione con trasferimento del rischio, a titolo oneroso, ivi comprese le modalità di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, a soggetti privati, individuati con procedura di gara a evidenza pubblica. Le somme discaricate affidate ai soggetti privati di cui al precedente periodo sono riscosse mediante il procedimento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni degli articoli 19 e 39 e del titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, a condizione che i predetti soggetti, già in sede di gara a evidenza pubblica, indichino il soggetto da loro delegato alla riscossione delle somme discaricate, individuato tra quelli iscritti, da almeno cinque anni, all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero si costituiscano in associazioni temporanea di impresa con uno dei soggetti iscritti al medesimo albo da almeno cinque anni.

          2. Il comma 1 si applica anche alle quote affidate all'Agenzia delle entrate Riscossione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.

          3. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera "d) gestita dall'ente creditore mediante la cessione con trasferimento del rischio, a titolo oneroso, ivi comprese le modalità di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, a soggetti privati, individuati con procedura di gara a evidenza pubblica. Le somme discaricate affidate ai soggetti privati di cui al precedente periodo sono riscosse mediante il procedimento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni degli articoli 19 e 39 e del titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, a condizione che i predetti soggetti, già in sede di gara a evidenza pubblica, indichino il soggetto da loro delegato alla riscossione delle somme discaricate, individuato tra quelli iscritti, da almeno cinque anni, all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero si costituiscano in associazioni temporanea di impresa con uno dei soggetti iscritti al medesimo albo da almeno cinque anni."

          4. Alle cessioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 non si applica l'art. 1264 del codice civile.

          5. Agli articoli 3, 4, 5, 8 e 9 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 le parole "quinto" sono sostituite con la parola "secondo".

          6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità applicative dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.»


10.0.2

Paroli, Lotito

Ritirato

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Ulteriori dotazioni finanziarie)

          1. A eventuale ulteriore copertura, anche parziale, degli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 9, il magazzino in carico all'Agenzia delle entrate Riscossione, di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, può essere riscosso anche mediante la cessione con trasferimento del rischio, a titolo oneroso, ivi comprese le modalità di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, a soggetti privati, individuati con procedura di gara a evidenza pubblica. Le somme discaricate affidate ai soggetti privati di cui al precedente periodo sono riscosse mediante il procedimento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni degli articoli 19 e 39 e del titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, a condizione che i predetti soggetti, già in sede di gara a evidenza pubblica, indichino il soggetto da loro delegato alla riscossione delle somme discaricate, individuato tra quelli iscritti, da almeno cinque anni, all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero si costituiscano in associazioni temporanea di impresa con uno dei soggetti iscritti al medesimo albo da almeno cinque anni.

          2. Il comma 1 si applica anche alle quote affidate all'Agenzia delle entrate Riscossione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.

          3. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera "d) gestita dall'ente creditore mediante la cessione con trasferimento del rischio, a titolo oneroso, ivi comprese le modalità di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, a soggetti privati, individuati con procedura di gara a evidenza pubblica. Le somme discaricate affidate ai soggetti privati di cui al precedente periodo sono riscosse mediante il procedimento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni degli articoli 19 e 39 e del titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, a condizione che i predetti soggetti, già in sede di gara a evidenza pubblica, indichino il soggetto da loro delegato alla riscossione delle somme discaricate, individuato tra quelli iscritti, da almeno cinque anni, all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero si costituiscano in associazioni temporanea di impresa con uno dei soggetti iscritti al medesimo albo da almeno cinque anni."

          4. Alle cessioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 non si applica l'art. 1264 del codice civile.

          5. Agli articoli 3, 4, 5, 8 e 9 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 le parole "quinto" sono sostituite con la parola "secondo"

          6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità applicative dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo."


10.0.3

Patton, Unterberger, Durnwalder, Spagnolli

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Clausola di salvaguardia)

          1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»


10.0.4

Claudio Borghi, Dreosto

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Clausola di salvaguardia)

          Le disposizioni della presente legge non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione


Coord.1 (testo 2)

I Relatori

Approvato

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, le seguenti modificazioni:

          all'articolo 1:

            al comma 1, le parole: «destinate a Rete» sono sostituite dalle seguenti: «destinate alla società Rete»;

            al comma 2, le parole: «a favore di Rete» sono sostituite dalle seguenti: «a favore della società Rete»;

            al comma 4, le parole: «destinate ad ANAS» sono sostituite dalle seguenti: «destinate alla società ANAS»;

            al comma 5, le parole: «investimenti ANAS» sono sostituite dalle seguenti: «investimenti dell'ANAS».

          All'articolo 2:

            la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rifinanziamento dell'Ape sociale per il 2024».

          All'articolo 3:

            al comma 1, le parole: «ad essi necessarie» sono sostituite dalle seguenti: «a tali fini necessarie»;

            al comma 4, dopo le parole: «dell'Ucraina» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

          All'articolo 4:

            al comma 1, le parole: «all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121,».

          All'articolo 5:

            al comma 1, le parole: «con la restante» sono sostituite dalle seguenti: «con quella della restante» e dopo le parole: «15 luglio 2010» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2010».

          All'articolo 6:

            al comma 1, le parole: «M1C1-72-bis del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «M1C1-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

            al comma 3, le parole: «decreto legge» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge»;

            al comma 4, le parole: «misure PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «misure del PNRR»;

            al comma 6, le parole: «titolari di misura» sono sostituite dalle seguenti: «titolari di misure del PNRR».

          All'articolo 7:

            al comma 1, lettera a):

              al capoverso 6-bis:

                all'alinea, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «approvato con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto»;

            alla lettera b), le parole: «lett. a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)»;

              al capoverso 6-ter:

                alla lettera b), le parole: «, all'incremento di cui alla precedente lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «all'incremento di cui alla lettera a)»;

                alla lettera d), le parole: «, all'incremento di cui alla precedente lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «all'incremento di cui alla lettera c)»;

              al capoverso 6-quater, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6-ter» e le parole: «30 per cento."» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento";»;

            al comma 2:

              all'alinea, le parole: «decreto legislativo del 12 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 12 febbraio»;

              alla lettera a), la parola: «inserire» è sostituita dalle seguenti: «sono inserite»;

              alla lettera b), la parola: «inserire» è sostituita dalle seguenti: «sono aggiunte» e le parole: «del D.P.R.» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica»;

              alla rubrica, le parole: «e del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, n. 143, e al decreto».

          All'articolo 8:

            al comma 1:

              all'alinea, le parole: «All'articolo 1, del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 1 del»;

              alla lettera a), le parole: «primo periodo, possono» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo possono»;

              alla lettera c), capoverso 3-bis, al primo periodo, dopo le parole: «comma 2», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo» e, al secondo periodo, dopo le parole: «articolo 16, comma 1» sono inserite le seguenti: «,         del  decreto-legge n. 124 del 2023» e le parole: «prevista dal comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dal comma 2 del presente articolo»;

              alla rubrica, la parola: «ZES» è sostituita dalle seguenti: «per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica».

          All'articolo 10:

            al comma 1, le parole: «euro 1.736.409.720 per l'anno 2024 e» sono sostituite dalle seguenti: «1.736.409.720 euro per l'anno 2024,».

          Negli allegati, le denominazioni: «Tabella n. 1» e «Tabella n. 2» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Allegato 1» e «Allegato 2».


Coord.1

I Relatori

V.testo 2

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, le seguenti modificazioni:

          all'articolo 1:

            al comma 1, le parole: «destinate a Rete» sono sostituite dalle seguenti: «destinate alla società Rete»;

            al comma 2, le parole: «a favore di Rete» sono sostituite dalle seguenti: «a favore della società Rete»;

            al comma 4, le parole: «destinate ad ANAS» sono sostituite dalle seguenti: «destinate alla società ANAS»;

            al comma 5, le parole: «investimenti ANAS» sono sostituite dalle seguenti: «investimenti dell'ANAS».

          All'articolo 2:

            la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rifinanziamento dell'Ape sociale per il 2024».

          All'articolo 3:

            al comma 1, le parole: «ad essi necessarie» sono sostituite dalle seguenti: «a tali fini necessarie»;

            al comma 4, dopo le parole: «dell'Ucraina» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

          All'articolo 4:

            al comma 1, le parole: «all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121,».

          All'articolo 5:

            al comma 1, le parole: «con la restante» sono sostituite dalle seguenti: «con quella della restante» e dopo le parole: «15 luglio 2010» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2010».

          All'articolo 6:

            al comma 1, le parole: «M1C1-72-bis del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «M1C1 72-bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

            al comma 3, le parole: «decreto legge» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge»;

            al comma 4, le parole: «misure PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «misure del PNRR»;

            al comma 6, le parole: «titolari di misura» sono sostituite dalle seguenti: «titolari di misure del PNRR».

          All'articolo 7:

            al comma 1, lettera a):

              al capoverso 6-bis:

                all'alinea, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «approvato con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto»;

            alla lettera b), le parole: «lett. a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)»;

              al capoverso 6-ter:

                alla lettera b), le parole: «, all'incremento di cui alla precedente lettera a)sono sostituite dalle seguenti: «all'incremento di cui alla lettera a)»;

                alla lettera d), le parole: «, all'incremento di cui alla precedente lettera c)sono sostituite dalle seguenti: «all'incremento di cui alla lettera c)»;

              al capoverso 6-quater, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6-ter» e le parole: "30 per cento.»." sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento.»;";

            al comma 2:

              all'alinea, le parole: «decreto legislativo del 12 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 12 febbraio»;

              alla lettera a), la parola: «inserire» è sostituita dalle seguenti: «sono inserite»;

              alla lettera b), la parola: «inserire» è sostituita dalle seguenti: «sono aggiunte» e le parole: «del D.P.R.» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica»;

              alla rubrica, le parole: «e del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «e al decreto».

          All'articolo 8:

            al comma 1:

              all'alinea, le parole: «All'articolo 1, del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 1 del»;

              alla lettera a), le parole: «primo periodo, possono» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo possono»;

              alla lettera c), capoverso 3-bis, al primo periodo, dopo le parole: «comma 2», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e, al secondo periodo, dopo le parole: «articolo 16,comma 1» sono inserite le seguenti: «,         del  decreto-legge n. 124 del 2023» e le parole: «prevista dal comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «prevista dal comma 2 del presente articolo»;

              alla rubrica, la parola: «ZES» è sostituita dalle seguenti: «per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica».

          All'articolo 10:

            al comma 1, le parole: «euro 1.736.409.720 per l'anno 2024 e» sono sostituite dalle seguenti: «1.736.409.720 euro per l'anno 2024,».

          Negli allegati, le denominazioni: «Tabella n. 1» e «Tabella n. 2» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Allegato 1» e «Allegato 2».