Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 855

G/855/1/3

Basso, Alfieri, Delrio, La Marca

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, A.S. 855,

     premesso che:

     il disegno di legge in titolo apporta modificazioni alla disciplina in materia di autorizzazione agli scambi di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185;

          il comma 3, dell'articolo 1 della predetta legge dispone che: "Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.";

          allo scopo di rendere effettiva tale disposizione, il successivo articolo 8, al comma 2, dispone che l'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento contribuisce anche allo studio e alla individuazione di ipotesi di conversione delle imprese. In particolare identifica le possibilità di utilizzazione per usi non militari di materiali di armamento, ai fini di tutela dell'ambiente, protezione civile, sanità, agricoltura, scientifici e di ricerca, energetici, nonché di altre applicazioni nel campo civile;

          diversi sono i settori più innovativi nei quali sarebbe possibile sviluppare serie politiche di riconversione, in tal senso basti pensare a mero titolo esemplificativo alla farmacologia, la biologia e l'ingegneria genetica, la nuova agronomica, l'informatica, la robotica l'intelligenza artificiale, la produzione di energia mediante fonti rinnovabili, l'esplorazione spaziale, la scienza dei materiali e le nanotecnologie o ancora la fisica delle particelle;

          tuttavia, negli anni tali politiche di riconversione non sono state realizzate. A quanto detto si aggiunga, che ancora oggi non esiste in Italia un'agenzia nazionale per la riconversione dell'industria bellica, nonostante le diverse iniziative legislative presentate nel corso delle diverse legislature;

          il ritardo del nostro Paese in merito alle politiche di riconversione potrebbe finanche essere aggravato dalle disposizioni del disegno di legge de quo che, all'articolo 1, comma 1, lettera h), prevede la soppressione del citato l'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento;

     impegna il Governo:

     a valutare con attenzione la scelta di sopprimere l'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento alla luce del ruolo strategico che lo stesso può rivestire nell'ambito delle politiche di riconversione delle imprese;

          ad approntare serie politiche di riconversione per uso civile delle imprese di produzione di materiali di armamento anche alla luce degli impegni assunti dal nostro Paese nelle sedi europee ed internazionali a favore della Green economy e della lotta al cambiamento climatico;

          a prevedere l'introduzione, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, di una disciplina relativa alle imprese di cui al registro dell'articolo 3, della legge 9 luglio 1990, n.185, affinché le stesse debbano dotarsi annualmente di un piano industriale che preveda azioni di progressiva conversione a fini civili di parte della loro produzione militare.


G/855/2/3

Il Relatore

Il Senato,

   in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento" (AS 855),

   premesso che

   il provvedimento è volto ad aggiornare la disciplina in materia di autorizzazioni agli scambi di materiali di armamento regolate dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, al fine di renderla più rispondente alle sfide derivanti dall'evoluzione del contesto internazionale, peraltro in linea con quanto auspicato nella scorsa legislatura dalla Commissione Difesa del Senato nella Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione  transito dei materiali di armamento relativa all'anno 2020 (Doc. XVI, n. 6), comunicata alla Presidenza il 15 luglio 2021;

   considerato che:

  il ripristino del Comitato interministeriale originariamente previsto dalla stessa legge 9 luglio 1990, n. 185, è finalizzato ad assicurare un coordinamento adeguato al massimo livello politico delle scelte strategiche in materia di scambi di armamento, aspetto che certamente consentirà di accompagnare i dati informativi sulla materia con riflessioni e valutazioni che indichino le linee direttive della politica esportativa del Governo;

 le ulteriori modifiche previste dal disegno di legge in via di approvazione non intaccano la fondamentale esigenza di assicurare la piena trasparenza sulle procedure autorizzative, sui limiti e sui movimenti di cessione dei materiali di armamento;

 la relazione al Parlamento di cui all'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, essendo un fondamentale strumento per  la conoscenza, la valutazione ed il controllo  delle attività di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento,  deve consentire una piena intellegibilità dei dati forniti, contemperando l'esigenza di assicurare la piena trasparenza delle informazioni con la tutela della riservatezza delle aziende produttrici, dei Paesi acquirenti e degli stessi istituti di credito operanti nel territorio italiano coinvolti nei meccanismi di transazione finanziaria;

          ritenuto peraltro che:

     la piena fruibilità e intellegibilità della medesima relazione sono state aggravate nel corso degli anni dalla prassi di allegare ad essa una pletora di documenti di dettaglio che, lungi dal consentire una conoscenza più completa degli elementi in essa contenuti, hanno reso la relazione un mero assemblaggio d'informazioni e non consentono una lettura agevole delle scelte geostrategiche operate dal nostro Paese in materia;

     ritenuto che:

          la completezza delle informazioni non debba andare a scapito della piena intellegibilità della relazione medesima, considerato che essa costituisce il fine precipuo della legge e dei principi che la informano;

     impegna il Governo:

     a rafforzare la piena leggibilità della relazione di cui all'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, preferendo, laddove possibile, la presentazione di sintesi esplicative delle attività esaminate alla mera produzione di allegati documentali.

     ad assicurare una lettura, in primo luogo in riferimento all'art. 27 comma 4, più aderente al testo, laddove in particolare si prevede "un capitolo sull'attività degli istituti di credito concernente le operazioni disciplinate dalla legge" e non già l'integrale pubblicazione di tutte le tabelle relative alle transazioni finanziarie dei medesimi istituti di credito.


1.1

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni, Spagnolli

Sopprimere l'articolo.


1.2

De Rosa, Ettore Antonio Licheri, Marton, Maiorino

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

          «0a) All'articolo 1, comma 6, la lettera a), è sostituita con la seguente: «a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, senza previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, o comunque in contrasto con i princìpi della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo atto di indirizzo delle Camere;


1.3

De Rosa, Ettore Antonio Licheri, Marton, Maiorino

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

          «0a) All'articolo 1, comma 6, la lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di altri organismi internazionali di cui l'Italia è parte. Ai fini dell'accertamento delle gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani è sufficiente che esse siano riconosciute in un documento, anche non vincolante, approvato con votazione dai suddetti organi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa o di altri organismi internazionali di cui l'Italia è parte;».


1.4

De Rosa, Ettore Antonio Licheri, Marton, Maiorino

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

          «0a) All'articolo 1, comma 6, dopo la lettera e), è aggiunta, in fine, la seguente: "e-bis) verso i Paesi non firmatari del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, che siano coinvolti in conflitti armati. Deroghe al divieto di cui alla presente lettera possono essere autorizzate con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, nella quale devono essere esposte le specifiche motivazioni della deroga, previo atto di indirizzo delle Camere».


1.5

De Rosa, Ettore Antonio Licheri, Marton, Maiorino

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

          «0a) All'articolo 1, il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge: a) le armi sportive e da caccia e relative munizioni; b) le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; c) le riproduzioni di armi antiche; d) gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia, limitatamente ai Paesi verso i quali le esportazioni non siano vietate ai sensi del comma 6."».


1.6

De Rosa, Ettore Antonio Licheri, Marton, Maiorino

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

          «0a) All'articolo 1, dopo il comma 11-bis è inserito il seguente: "11-bis.1. Le operazioni di cui alla presente legge sono effettuate nel rispetto dei princìpi del diritto nazionale e internazionale, con particolare riferimento al Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, e alle sue specifiche finalità di prevenzione ed eliminazione del traffico illecito di armamenti, in coerenza con l'impegno dell'Italia al contrasto del traffico di armi e della loro illecita triangolazione."».


1.7

De Rosa, Ettore Antonio Licheri, Marton, Maiorino

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

          «0a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e secondo i princìpi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.».


1.8

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni, Spagnolli

Al comma 1, anteporre, alla lett. a), la seguente:

          "0a) all'articolo 1, comma 6, dopo la lett. e), inserire la seguente:

          "e-bis) quando rientrano nelle proibizioni stabilite dall'articolo 7 del Trattato sul commercio delle armi, ratificato dall'Italia con la legge 4 ottobre 2013, n. 118, ed entrato in vigore in data 25 dicembre 2014»;"


1.9 (testo 2)

Menia

Approvato

All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

          «d-bis) all'articolo 10-quinquies, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

          "1-bis. Nei casi previsti dal presente articolo, i termini di durata del procedimento sono ridotti della metà, quando la domanda di autorizzazione riguarda un trasferimento intracomunitario da effettuare nel quadro di programmi di ricerca e sviluppo finanziati dall'Unione europea."


1.9

Menia

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: 0a) All'articolo 1, comma 9, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) le cessioni nell'ambito di progetti realizzati mediante investimenti in attività di ricerca e sviluppo nell'ambito del settore della Difesa finanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea.».


1.10

Il Relatore

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

          a) all'articolo 1, comma 6, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

          "f) nel rispetto delle proibizioni e delle condizioni di cui agli articoli 6 e 7 del Trattato internazionale sul commercio delle armi, ratificato dall'Italia ai sensi della legge 4 ottobre 2013, n. 118.";

          a-bis) all'articolo 1, comma 9, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

          "d) i trasferimenti intracomunitari effettuati nel quadro di programmi di ricerca e sviluppo finanziati dall'Unione europea.";

          a-ter) all'articolo 1, dopo il comma 11-quater aggiungere il seguente:

          «11-quinquies. Fatti salvi i casi di cui ai commi 6, lettera c), e 7, i divieti di cui al presente articolo sono applicati, anche in relazione a specifici materiali, destinatari od operazioni, con deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'articolo 6, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro della difesa. I divieti decorrono dal giorno successivo alla deliberazione di cui al primo periodo, adottata entro quindici giorni dalla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri della proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, durante il quale i termini per la conclusione dei procedimenti disciplinati dalla presente legge sono sospesi, la proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale si intende accolta»;


1.11

De Rosa, Ettore Antonio Licheri, Marton, Maiorino

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

          a) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1

(Controllo dello Stato)

          1. L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiale di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i princìpi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, e secondo i princìpi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

          2. L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione dei materiali di armamento, di cui all'articolo 2, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni e controlli dello Stato.

          3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.

          4. Le operazioni di esportazione, transito e intermediazione, sono consentite solo se effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario. Le operazioni di trasferimento intracomunitario sono consentite con le modalità di cui al capo IV, sezione I.

          5. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono vietati quando sono in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di armamento.

          6. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento sono altresì vietati:

          a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, senza previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, o comunque in contrasto con i princìpi della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo atto di indirizzo delle Camere;

          b) verso Paesi la cui politica contrasti con i princìpi dell'articolo 11 della Costituzione;

          c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE) o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

          d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa o di altri organismi internazionali di cui l'Italia è parte. Ai  fini dell'accertamento delle gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani è sufficiente che esse siano riconosciute in un documento, anche non vincolante, approvato con votazione dai suddetti organi delle Nazioni Unite, dell'Unione europea, del Consiglio d'Europa o di altri organismi internazionali di cui l'Italia è parte;

          e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali.

          e-bis) verso i Paesi non firmatari del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, che siano coinvolti in conflitti armati. Deroghe al divieto di cui alla presente lettera possono essere autorizzate con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, nella quale devono essere esposte le specifiche motivazioni della deroga.

          7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di mine terrestri anti-persona, di munizioni a grappolo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 giugno 2011, n. 95, di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonché a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari.

          7-bis. La cessione all'estero delle licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali di armamento da parte di imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 sono vietate qualora concernenti Stati oggetto di divieto ai sensi del comma 6, in tutti i casi in cui mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei relativi materiali prodotti nello Stato terzo, e inoltre, fatti salvi gli accordi specifici da Stato a Stato, quando hanno a oggetto informazioni classificate.

          8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:

          a) delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane;

          b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, previa autorizzazione di cui all'articolo 13;

          c) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, per la revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati;

          d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale, previe le autorizzazioni di polizia previste dall'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

          e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa.

          9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:

          a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia;

          b) le esportazioni o concessioni dirette e i trasferimenti intracomunitari da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali;

          c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purché non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335.

          10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo.

          11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge: a) le armi sportive e da caccia e relative munizioni; b) le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; c) le riproduzioni di armi antiche; d) gli esplosivi diversi da quelli ad uso mi-litare. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia, limitatamente ai Paesi verso i quali le esportazioni non siano vietate ai sensi del comma 6.

          11-bis. Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di cui alle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, e 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008.

          11-bis.1. Le operazioni di cui alla presente legge sono effettuate nel rispetto dei princìpi del diritto nazionale e internazionale, con particolare riferimento al Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, e alle sue specifiche finalità di prevenzione ed eliminazione del traffico illecito di armamenti, in coerenza con l'impegno dell'Italia al contrasto del traffico di armi e della loro illecita triangolazione.

          11-ter. La presente legge si applica alle esportazioni e ai trasferimenti intracomunitari anche quando realizzati attraverso trasferimenti intangibili (18).

          11-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza, in presenza di informazioni classificate:

          a) esprime pareri vincolanti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10-quater, 10-quinquies e 13;

          b) autorizza le operazioni e le attività di cui agli articoli 16 e 21.


1.12

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni, Spagnolli

Al comma 1, lett. a), cpv. 11-quinquies, sopprimere l'ultimo periodo.


1.13

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni, Spagnolli

Al comma 1, lett. a), dopo il comma 11- quinquies, inserire il seguente:

          «11-sexies. La Relazione al Parlamento, di cui all'articolo 5 della presente legge, deve riportare i seguenti elenchi:

          a) dei Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i princìpi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite;

          b) dei Paesi la cui politica contrasti con i princìpi dell'articolo 11 della Costituzione;

          c) dei Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE) o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

          d) dei Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa;

          e) dei Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 29 agosto 2014, n. 125, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese»; "

     Conseguentemente, alla lett. a), alinea, sostituire le parole "è aggiunto il seguente", con le seguenti:

          "sono aggiunti i seguenti".


1.14

De Rosa, Ettore Antonio Licheri, Marton, Maiorino

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

          «a-bis) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5.

(Relazione al Parlamento)

        1. Il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di accordi internazionali bilaterali e multilaterali e di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione.

        2. I Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.

        3. La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantità e valori monetari e numero progressivo di autorizzazione degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovrà contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 3. La relazione dovrà contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto.

        3.1. La relazione di cui al comma 1 deve altresì essere corredata della lista di Paesi verso cui le esportazioni sono vietate, predisposta tenendo conto dell'esistenza di crisi regionali in corso e dei loro effetti geopolitici, economici e sociali e approvata con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentite l'Unità di analisi, programmazione,statistica e documentazione storica e l'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento del medesimo Ministero, d'intesa con il Comitato interministeriale di cui all'articolo 6 della presente legge. Per la predisposizione della lista il Ministero può avvalersi della consulenza di organizzazioni, aziende ed esperti, previa loro audizione presso le Commissioni parlamentari competenti.

        3.1.1. Nella lista di cui al comma 3.1 devono essere inclusi:

          a) i Paesi coinvolti in conflitti armati in contrasto con i princìpi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale e, in particolare, i Paesi coinvolti in conflitti armati senza previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

          b) i Paesi verso cui le esportazioni sono vietate in attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 6;

          c) i Paesi non firmatari del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, coinvolti in confitti armati.

        3.1.1.1. In sede di prima attuazione, il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale recante la lista di Paesi verso cui le esportazioni sono vietate, di cui al comma 3.1, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede al monitoraggio dei Paesi inclusi nella lista e al relativo aggiornamento. In ogni caso, la lista è aggiornata ogni sei mesi, con la procedura di cui al comma 3.1 e in applicazione dei princìpi di cui al comma 3.1.1. La lista può comunque essere aggiornata in ogni momento, in casi improrogabili e urgenti, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

        3-bis. I titolari di licenza globale di progetto e di autorizzazione globale e generale di trasferimento forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione è parte integrante della relazione di cui al comma 1.

        3-bis.1. La relazione di cui al comma 1 è compilata secondo il modello di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i contenuti della suddetta tabella A sono integrati, con l'inserimento di ulteriori dati o informazioni relativi all'esportazione, all'importazione e al transito dei materiali d'armamento.

        3-bis.2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Parlamento una relazione previsionale che indica l'orientamento generale del Governo circa la concessione di autorizzazioni e la vendita di armamenti. Nella relazione è incluso un rapporto sullo stato di avanzamento della riconversione dell'industria dei materialidi armamento, di cui all'articolo 1 comma 3. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono un parere obbligatorio, ma non vincolante, sulla relazione previsionale, entro quindici giorni dall'assegnazione."».

          b) al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

          «d-bis) all'articolo 15, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

        "1-ter. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può provvisoriamente sospendere gli effetti dell'autorizzazione generale nei riguardi di uno Stato che si trova nella lista dei Paesi verso cui le esportazioni sono vietate, di cui all'articolo 5, comma 3.1. La sospensione si applica decorsi dieci giorni dall'adozione del decreto con cui tale Stato è stato inserito nella suddetta lista"».

Conseguentemente, alla legge 9 luglio 1990, n. 185, allegare, in fine, la seguente tabella:

        «Tabella A
(articolo 5, comma 3-bis.1)

ESPORTAZIONI (EX)

Numero
Autorizzazione

Data
Rilascio

Azienda

Paese di
Destinazione

Quantità
del Materiale

Materiale

Categoria di
riferimento

Codice
Valuta

Ammontare

Controvalore
in EUR

Estremi Atto
Internazionale
di Riferimento
(accordo o
intesa bilaterale,

multilaterale,
G2G ..)

Destinazione
Finale

Istituti
di credito

Importi
autorizzati
(EUR)

              
              
              

          ESPORTAZIONI (EX)

          Totale numero Autorizzazioni

 

Totale valore in EUR per paese di Destinazione

 Paese

Valore

   
   

          IMPORTAZIONI (I)

 Numero
Autorizzazione

Data
Rilascio

Azienda

Paese di
Destinazione

Quantità
del Materiale

Materiale

 Categoria di
riferimento

Codice
Valuta

Ammontare

Controvalore
in EUR

Estremi Atto
Internazionale
di Riferimento
(accordo o
intesa bilaterale,

multilaterale,
G2G ..)

Destinazione
Finale

Istituti
di credito

Importi
autorizzati
(EUR)

              
              
              

          IMPORTAZIONI (I)

          Totale numero Autorizzazioni

 

Totale valore in EUR per paese di Destinazione

Paese

Valore

   
   

          ESPORTAZIONI TEMPORANEE (TE)

 Numero
Autorizzazione

 Data
Rilascio

Azienda

Paese di
Destinazione

Quantità
del Materiale

Materiale

Categoria di
riferimento

Codice
Valuta

Ammontare

Controvalore
in EUR

Estremi Atto
Internazionale
di Riferimento
(accordo o
intesa bilaterale,
multilaterale,
G2G ..)

Destinazione
Finale

Istituti
di credito

Importi
autorizzati
(EUR)

              
              
              

          ESPORTAZIONI TEMPORANEE (TE)

          Totale numero Autorizzazioni

 

Totale valore in EUR per paese di Destinazione

 Paese

Valore

   
   

          IMPORTAZIONI TEMPORANEE (TI)

Numero
Autorizzazione

Data
Rilascio

Azienda

Paese di
Destinazione

Quantità
del Materiale

Materiale

Categoria di
riferimento

Codice
Valuta

Ammontare

Controvalore
in EUR

Estremi Atto
Internazionale
di Riferimento
(accordo o
intesa bilaterale,

multilaterale,
G2G ..)

Destinazione
Finale

Istituti
di credito

Importi
autorizzati
(EUR)

              
              
              

          IMPORTAZIONI TEMPORANEE (TI)

          Totale numero Autorizzazioni

 

Totale valore in EUR per paese di Destinazione

 Paese

Valore

   
   

          PROROGHE AUTORIZZAZIONI (P)

 Numero
Autorizzazione

Data
Rilascio

Azienda

Paese di
Destinazione

Quantità
del Materiale

Materiale

Categoria di
riferimento

Codice
Valuta

Ammontare

Controvalore
in EUR

Estremi Atto
Internazionale
di Riferimento
(accordo o
intesa bilaterale,

multilaterale,
G2G ..)

Destinazione
Finale

Istituti
di credito

Importi
autorizzati
(EUR)

              
              
              

          PROROGHE AUTORIZZAZIONI (P)

          Totale numero Autorizzazioni

 

Totale valore in EUR per paese di Destinazione

Paese

Valore

   
   

          RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI DIVISE PER PAESE DI DESTINAZIONE

Paese

Tipo di transazione
(EX, I, TE, TI, P)

Azienda

Valore in
EUR

Quantità del
Materiale

Materiale

Estremi Atto
Internazionale di
Riferimento (accordo o
intesa bilaterale,
multilaterale, G2G...)

Destinazione
finale

Istituti di
Credito

Importi
autorizzati
(EUR)

          
         
         

          RIEPILOGO DELLE AUTORIZZAZIONI ALIA RIESPORTAZIONE

Numero
Autorizzazione
Originaria

Data Rilascio

Paese di
destinazione
originario

Numero
autorizzazione
ri esportazione

 Nuovo
Paese di
Destinazione

 Quantità
del
Materiale

Materiale

Categoria di
riferimento

Estremi Atto
Internazionale di
Riferimento (accordo o
intesa bilaterale,
multilaterale, G2G...)

Istituti di
Credito

Importi
autorizzati
(EUR)

           
           
           

»


1.15 (testo 2)

Alfieri, Delrio, La Marca

Approvato

          Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

          a -bis) all'articolo 5 sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

          1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia al Parlamento una relazione entro il 30 aprile di ciascun anno in ordine ai lineamenti della politica esportativa italiana, alle decisioni assunte in materia dal Governo e alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente e riferisce alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione.

          2. I Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del Made in Italy, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente entro il 15 marzo sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1.

          3. La relazione di cui al comma 1 indica i paesi di destinazione con il loro ammontare suddiviso per tipologia di equipaggiamenti e, con analoga suddivisione, le imprese autorizzate; l'elenco degli accordi da Stato a Stato di cui all'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; l'elenco delle revoche delle autorizzazioni per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 3.


1.15

Alfieri, Delrio, La Marca

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: "a -bis) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

          «Art.5. - (Relazione al Parlamento) -1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Sottosegretario da lui delegato invia al Parlamento una relazione entro il 30 aprile di ciascun anno in ordine ai lineamenti della politica esportativa italiana, alle decisioni assunte in materia dal Governo e alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente e riferisce alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione.

          2. I Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del Made in Italy, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente entro il 28 febbraio sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri o al Sottosegretario da lui delegato ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1.

          3. La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere, in aggiunta a quanto indicato al comma 1, indicazioni sulle iniziative internazionali, e in particolare europee, volte a garantire un efficace controllo delle esportazioni militari; i dati rilevanti sulle operazioni autorizzate, comprese quelle svolte a seguito della concessione di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13, comma 1, di autorizzazione globale di cui all'articolo 10-quater e di autorizzazione generale di cui all'articolo 1-ter,  indicando i paesi di destinazione con il loro ammontare suddiviso per tipologia di equipaggiamenti e, con analoga suddivisione, le imprese autorizzate; i dati rilevanti delle operazioni svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettere a) e b); l'elenco degli accordi da Stato a Stato; l'elenco delle revoche delle autorizzazioni per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 3.

          3-bis. I titolari di licenza globale e di autorizzazione globale e generale di trasferimento forniscono entro il 31 gennaio al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate.»


1.16

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni, Spagnolli

Al comma 1, dopo la lett. a), aggiungere la seguente:

          "a-bis) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

          « Art. 5 (Relazione al Parlamento) - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce al Parlamento con propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

          2. I Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del Made in Italy, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.

          3. La relazione di cui al comma 1 deve contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantità, valori monetari, nonché Paesi destinatari- degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite, indicandone, con esplicitazione del numero della Autorizzazione MAECI, gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovrà contenere, inoltre, la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15, nonché l'elenco delle iscrizioni sospensioni o cancellazioni nel Registro Nazionale di cui all'articolo 3.;"


1.17

Il Relatore

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          a-bis) all'articolo 5, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

          1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Sottosegretario da lui delegato invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine ai lineamenti della politica esportativa italiana, alle decisioni assunte in materia dal Governo e alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente e riferisce alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione.

          2. I   Ministri   degli   affari   esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del Made in Italy, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1.


1.18

De Rosa, Ettore Antonio Licheri, Marton, Maiorino

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

          «b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

          "6. Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa.

          1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).

          2. il CISD è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy.

          3. Nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 1, dei trattati e degli impegni internazionali cui l'Italia aderisce ed in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e detta direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento e sovrintende, nei casi previsti dalla presente legge, all'attività degli organi preposti all'applicazione della legge stessa.

          4. Gli indirizzi e le direttive formulati dal Comitato sono comunicati al Parlamento.

          5. Spetta altresì al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6.

          6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dalla CEE e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49."».


1.19

Delrio, Alfieri, La Marca

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.6, comma 3, dopo le parole "dell'Italia" inserire le seguenti: «, nonché degli obblighi del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 e ratificato con legge 4 ottobre 2013, n.118,»


1.20

Alfieri, Delrio, La Marca

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.6, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Sottosegretario da lui delegato e di esso fanno parte i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa, delle imprese e del Made in Italy. Possono essere invitati alle riunioni del Comitato altri Ministri interessati.; »

          b) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Sottosegretario da lui delegato informa il Parlamento sull'attività svolta dal Comitato, mediante la Relazione al Parlamento di cui all'articolo 5.»


1.21

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni, Spagnolli

Al comma 1, lett. b), cpv. art. 6, sostituire il comma 4, con i seguenti:

          "4. Gli indirizzi e le direttive di cui al presente articolo sono comunicati al Parlamento con apposita relazione entro dieci giorni dalla loro adozione e, annualmente, attraverso la Relazione di cui all'articolo 5 della presente legge»;

          5. Spetta, altresì, al CISD l'individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6, dandone tempestiva informazione al Parlamento e, annualmente, attraverso la Relazione di cui all'articolo 5 della presente legge

          6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dall'Unione Europea e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 agosto 2014, n. 125."


1.22

Il Relatore

Al comma 1, lettera b), dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

          5. Spetta altresì al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6.

          6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea e da parte delle organizzazioni della società civile e degli altri soggetti senza finalità di lucro individuati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125.


1.23

Alfieri, Delrio, La Marca

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.6, dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dalla UE e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a) e b), della legge 11 agosto 2014, n. 125.»


1.24

Alfieri, Delrio, La Marca

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.6, dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Spetta altresì al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6.»


1.25

De Rosa, Ettore Antonio Licheri, Marton, Maiorino

Al comma 1, sopprimere la lettera d).


1.26

De Rosa, Ettore Antonio Licheri, Marton, Maiorino

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

          «d-bis.) all'articolo 10-bis, comma 2, le parole: «e possono essere richieste» sono sostituite dalle seguenti: «e devono essere richieste».


1.27

De Rosa, Ettore Antonio Licheri, Marton, Maiorino

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

          «d-bis) all'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o qualora il destinatario abbia commesso, o comunque subentrino, violazioni del diritto internazionale vigente, di trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali, o dei princìpi di cui all'articolo 1, comma 6, della presente legge»;

          b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle commissioni parlamentari competenti per materia.».


1.28

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni, Spagnolli

Al comma 1, sopprimere la lettera e).


1.29

De Rosa, Ettore Antonio Licheri, Marton, Maiorino

Al comma 1, sopprimere la lettera e).


1.30

De Rosa, Ettore Antonio Licheri, Marton, Maiorino

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

          «e-bis.) gli articoli 20-bis e 20-ter sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 20-bis.

(Attività di controllo)

          1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze e dell'interno, sentito il CISD, è istituito un nucleo ispettivo interforze composto da personale del Corpo della guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, che opera sotto il coordinamento del CISD.

          2. L'attività del nucleo di cui al comma 1 relativa alle fasi preliminare e successiva all'esportazione dei materiali d'armamento, effettuata anche attraverso verifiche e ispezioni, nonché quella relativa alla certificazione, è sottoposta alla supervisione e al coordinamento dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il tramite dell'UAMA, fatte salve le specifiche attribuzioni e le competenze dell'autorità giudiziaria e degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e ai controlli doganale, fiscale e valutario, i quali comunicano in ogni caso al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ogni notizia rilevante agli effetti della presente legge.

          3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nello svolgimento dell'attività di controllo, può avvalersi della collaborazione di ulteriori esperti, in aggiunta al nucleo di cui al comma 1, secondo le modalità da definire nel regolamento di esecuzione della presente legge. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale disciplina con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, le modalità attuative dell'attività di controllo.

          4. Agli oneri derivanti dalle attività di controllo di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

«Art. 20-ter.

(Poteri di vigilanza)

          1. Il nucleo ispettivo interforze di cui all'articolo 20-bis, supervisionato e coordinato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, allo scopo di verificare il rispetto dei divieti normativi e delle prescrizioni amministrative nonché la conformità alle condizioni indicate nel certificato e la loro coerenza con i criteri definiti all'articolo 10-sexies, effettua delle visite senza preavviso presso le sedi legali, i siti di produzione e di spedizione delle aziende iscritte al registro di cui all'articolo 3. Gli ispettori designati possono:

          a) accedere a tutti i locali pertinenti;

          b) esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base a una autorizzazione di trasferimento di un altro Stato membro;

          c) visionare, anche singolarmente, i prodotti presenti nei locali, al fine di verificare la loro corrispondenza con la documentazione autorizzativa;

          d) confrontare, a scopo di controprova, i dati ricavati dall'ispezione con i verbali degli incontri precedenti.

«Art. 20-quater.

(Rapporto del nucleo ispettivo)

          1. Il nucleo ispettivo interforze di cui all'articolo 20-bis, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al CISD un rapporto consuntivo sulle attività di ispezione e verifica svolte, con i relativi risultati.».


1.31

De Rosa, Ettore Antonio Licheri, Marton, Maiorino

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, in fine, la seguente:

          «g-bis. All'articolo 27, comma 4, dopo le parole: "un capitolo" sono inserite le seguenti: ", comprensivo di una tabella da compilare secondo il modello di cui alla tabella B allegata alla presente legge"».

Conseguentemente, alla legge 9 luglio 1990, n. 185, allegare, in fine, la seguente tabella:

      «Tabella B
(Art. 27, comma 4)

ASPETTI FINANZIARI: RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI PER ISTITUTI BANCARI

Istituto di Credito

Numero
Autorizzazione Operazione

Data
Rilascio

Paese di
Destinazione

Materiale

Numero Protocollo autorizzazione alla transazione

Importi
Autorizzati (EUR)

Importi
Segnalati (EUR)

Importi
Accessori
Segnalati
(EUR)

Percentuale
sul Totale Imp.
Aut.

          
          

          ».


1.32

Il Relatore

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

          "h) gli articoli 7, comma 3, 7-ter e 13, comma 4, sono abrogati."


1.33

Delrio, Alfieri, La Marca

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: «h) gli articoli 7, comma 3, 7-ter e 13, comma 4, sono abrogati.»


1.34

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni, Spagnolli

Al comma 1, lett. h), sopprimere le seguenti parole:  ", 8 e 13, comma 4".


1.100

Il Relatore

Approvato

All'articolo 27, sopprimere il comma 4.


Coord. 1

Il Relatore

All'emendamento 1.15 (testo 2), sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La relazione di cui al comma 1 indica i Paesi di destinazione con l'ammontare delle operazioni autorizzate suddiviso per tipologia di equipaggiamenti e, con analoga suddivisione, le imprese autorizzate; l'elenco degli accordi da Stato a Stato di cui all'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; l'elenco delle revoche delle autorizzazioni per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 3.»

   Sostituire il testo dell'emendamento 1.100 con il seguente:

«Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) all'articolo 27, sopprimere il comma 4;»