Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00088
Azioni disponibili
Atto n. 1-00088
Pubblicato il 10 febbraio 2009, nella seduta n. 146
ASTORE , BELISARIO , RUSSO , LANNUTTI , PEDICA , MASCITELLI , GIAMBRONE , CAFORIO , DE TONI , PARDI
Il Senato,
premesso che:
il Parlamento italiano è impegnato, ormai da diverse legislature, nella discussione riguardante la materia delle dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari;
la giurisprudenza, anche costituzionale, ha sancito chiaramente la portata del principio, contenuto all’articolo 32 della nostra Costituzione, a non esser costretti a subire trattamenti sanitari, se non per legge;
contro tale indicazione il Senato stesso, oltre che la Camera dei deputati, invece di occuparsi di legiferare in materia, con una dubbia decisione - che rappresenta di fatto un pericoloso precedente per la democrazia - presa a maggioranza dei suoi membri, nel luglio 2008 hanno elevato un conflitto d’attribuzione contro la Corte di cassazione;
la Corte costituzionale l'8 ottobre 2008 ha respinto il succitato ricorso presentato dal Parlamento, dando ragione alla Corte di cassazione ed alla Corte d’appello di Milano che avevano stabilito le condizioni per l’interruzione dell’alimentazione per la signora Eluana Englaro;
il Governo, con un atto senza precedenti, lesivo delle più basilari prerogative del Parlamento, il 6 febbraio 2009 ha adottato un decreto-legge, fortunatamente non emanato dal Presidente della Repubblica per palese difetto dei requisiti costituzionali di necessità ed urgenza;
all’ordine del giorno della seduta di ieri era stato calendarizzato analogo disegno di legge governativo, presentato al solo fine di impedire l’applicazione della sentenza definitiva riguardante il caso Englaro;
considerato che:
in Europa, pur non esistendo una disciplina sul cosiddetto “testamento biologico” direttamente recepibile, diversi sono gli Stati membri che si sono dotati di norma al riguardo molto all’avanguardia;
Danimarca, Francia, Spagna hanno provveduto a regolare la materia con delle normative al passo con i tempi e rispettose dei più basilari diritti all’autodeterminazione dell’individuo contenuti nelle raccomandazioni del Consiglio d’Europa, così come nella Convenzione di Oviedo del 1997, purtroppo mai ratificata dall’Italia;
anche in Germania ed Inghilterra, pur non in presenza di una normativa specifica, il principio dell’autodeterminazione dell’individuo ed il diritto a non soffrire trova da tempo, senza scandalo alcuno, attuazione nella pratica e conferma nella giurisprudenza;
numerosi sono stati negli ultimi anni i casi che hanno scosso fortemente l’opinione pubblica mondiale a riguardo;
nel nostro Paese, solo ieri, si è concluso, con il triste epilogo della morte - dopo quasi due decenni di sofferenze per la paziente e i suoi familiari ed un conflitto sociale, politico, etico e religioso che ha attraversato e lacerato l’Italia - il caso riguardante la sfortunata signora Eluana Englaro;
le disposizioni deontologiche, in coerenza con il nostro dettato costituzionale, escludono il proseguimento di trattamenti medici inutili e contro la volontà della persona,
impegna il Governo, nel pieno e conforme rispetto dell’articolo 32 della Costituzione, alla redazione di un testo normativo, da presentare alle Camere, che raccolga le varie sensibilità politiche e legislative già dimostrate nel corso del lavori parlamentari delle ultime legislature. (Discussa in corso di seduta).