Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 333 del 03/08/2026
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 276
La Commissione Finanze e tesoro,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale», in attuazione degli articoli 13 e 14 della legge delega 9 agosto 2023, n. 111;
considerato che nella riunione del 29 luglio 2026, il Consiglio dei ministri, preso atto della mancata intesa, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997, di proseguire nell'esercizio della delega sulla base dello schema approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025 e delle modifiche proposte dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 28 luglio 2026;
premesso che esso attua i principi recati dalla legge delega n. 111 del 2023 e, in particolare, gli articoli 13 e 14;
esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
Valuti il Governo di apportare le seguenti modifiche:
- estendere ai tributi delle regioni e degli enti locali le disposizioni del «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza», di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione del nuovo principio di delega introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 agosto 2025, n. 120;
- eliminare le disposizioni che risultano già approvate e, dunque, vigenti in quanto inserite in altri veicoli normativi;
- introdurre, a seguito del consolidamento in sede giurisprudenziale della valenza tributaria del CUP, disposizioni di adeguamento della disciplina di settore, onde armonizzare ad essa i presupposti di efficacia delle relative deliberazioni;
- razionalizzare la disciplina in materia di CUP, anche al fine di:
- a) chiarire, per il settore delle telecomunicazioni, il soggetto tenuto al pagamento, differenziando la misura del canone tra soggetti che occupano il suolo pubblico con cavi e condutture senza vendita di servizi alla clientela finale, quelli che vendono il servizio alla clientela finale e, infine, quelli che cumulano vendita e rete; indipendentemente dalla natura demaniale, indisponibile oppure disponibile dell'area su cui insiste l'impianto;
- b) introdurre una previsione che escluda dal presupposto impositivo: «balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile»;
- prevedere, in materia di imposta municipale propria (IMU), relativa ai fabbricati con rendita impugnata, il differimento dei termini per l'accertamento del maggior importo dovuto all'esito del procedimento giurisdizionale;
- prevedere, all'articolo 6, comma 1, lettera a), recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle norme per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che, ai fini dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sia necessario conseguire l'intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali;
- all'articolo 8, recante disposizioni in materia di accertamento esecutivo per i tributi regionali, al comma 1, lettera a), primo periodo, eliminare le parole: «numero 3», essendo l'atto di accertamento, contenente l'intimazione ad adempiere, riferito a tutti i soggetti indicati nell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- all'articolo 11, recante misure per incentivare la partecipazione comunale al recupero di gettito dei tributi erariali, prevedere nuove decorrenze, per la revisione della relativa stima in ragione del tempo trascorso dalla deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri;
- all'articolo 15, recante misure di semplificazione del pagamento della tassa automobilistica regionale, prevedere il differimento delle decorrenze della data di entrata in vigore onde garantire alle regioni un più ampio lasso di tempo per organizzare le procedure di gestione del tributo;
- prevedere all'articolo 56, comma 1 ter, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "Imposta provinciale di trascrizione", come da ultimo modificato dall'articolo 10-bis del decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, un più ampio torno di tempo per consentire ai soggetti passivi che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli, già iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di procedere all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), indicando l'indirizzo della sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attività svolta;
- all'articolo 28, recante «modifiche in materia di tariffa sui rifiuti», chiarire che la riduzione della parte variabile della tariffa è concessa in proporzione alla quantità di rifiuti che sono conferiti fuori dal servizio pubblico, mediante la sostituzione della parola: «rapportata» con la parola: «proporzionata»;
- all'articolo 30, recante modifiche al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di fiscalizzazione e perequazione regionale, prevedere modifiche di adeguamento in ordine: a) ai termini per l'emanazione dei provvedimenti attuativi; b) alla puntuale individuazione dei trasferimenti oggetto di "fiscalizzazione"; c) all'introduzione di meccanismi di monitoraggio che consentano di rivedere sia l'aliquota della compartecipazione sia di tenere conto della dinamicità del gettito nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica;
- prevedere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, forme di compensazione delle riduzioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
- introdurre moduli organizzativi per approfondire presupposti e modalità di intervento che consentano di prevedere, nel rispetto nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, la fiscalizzazione dei trasferimenti di spettanza dei comuni attraverso compartecipazione ai tributi erariali;
- all'articolo 31, in materia di istituzione della compartecipazione al gettito dell'IRPEF per le province e le città metropolitane, prevedere nuove decorrenze e la conseguente revisione della relativa stima in ragione del tempo trascorso dalla deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri;
- aggiornare per ogni altra disposizione dello schema di delegato, assicurando eventuali interventi di coordinamento e di drafting, le decorrenze con conseguente revisione complessiva delle stime;
- la Commissione suggerisce infine la istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza oneri per il bilancio dello Stato, composto da due rappresentanti del medesimo ministero, un rappresentante del ministero dell'Interno, un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e due rappresentati dell'ANCI, con il compito di rivedere l'attribuzione delle risorse agli enti territoriali e locali, come derivanti dall'applicazione dall'articolo 14 del decreto legge 78 del 2010, e successive integrazioni e modificazioni, anche in vista della predisposizione del prossimo disegno di legge di bilancio.