Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 316 del 26/05/2026
Azioni disponibili
6ª Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)
MARTEDÌ 26 MAGGIO 2026
316ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 15,45.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
In esito all'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori testé svolto, il PRESIDENTE avvisa che, in merito alla discussione congiunta dei disegni di legge nn. 763 e 1595 in materia di conto corrente, si terrà un ciclo di audizioni. Invita, quindi, i Gruppi ad indicare eventuali soggetti da audire.
Inoltre, avverte che è stato convenuto di dare avvio alla discussione del disegno di legge n. 1889 d'iniziativa della senatrice Gaudiano, nelle prossime settimane.
IN SEDE REFERENTE
(1891) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 maggio.
Il PRESIDENTE comunica che alla scadenza del termine di venerdì scorso sono stati presentati 110 emendamenti e 6 ordini del giorno, pubblicati in allegato. Successivamente, sono state presentate le riformulazioni 1.0.19 (testo 2), 1.0.23 (testo 2) e 1.0.69 (testo 2), pubblicate in allegato.
Ricorda che il Governo ha adottato il decreto-legge n. 89 del 2026 - Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi che reca, tra l'altro, diposizioni in materia di accise sui prezzi dei carburanti, misure a sostegno dei settori agricoli e dell'autotrasporto e dell'impianto ILVA di Taranto. Il disegno di legge n. 1912 di conversione è stato assegnato alla Commissione.
Il sottosegretario FRENI presenta l'emendamento 1.1000 di rifusione del citato disegno di legge n. 1912 nel disegno di legge n. 1891 (d-l n. 63/2026 - Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi), pubblicato in allegato.
Il PRESIDENTE, ricordando quanto già deliberato in Ufficio di Presidenza in ordine all'esame dei due decreti- legge, ritiene opportuno che la Commissione possa unificare l'esame degli emendamenti già presentati al disegno di legge n. 1891 con quelli che potranno essere proposti all'emendamento del Governo 1.1000.
Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento governativo alle ore 12 di venerdì 29 maggio; propone, infine, alla Commissione di rinviare l'illustrazione di emendamenti e subemendamenti alla prossima seduta.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame è rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 27 maggio, alle ore 9, non avrà più luogo.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 15,55.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1891
G/1891/1/6
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali;
premesso che:
il provvedimento interviene, dal 2 maggio al 10 maggio 2026, sulla riduzione temporanea delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale usati come carburanti, con oneri valutati in 146,5 milioni di euro per il 2026 e 2 milioni di euro per il 2028;
la relazione illustrativa collega l'intervento all'aumento dei prezzi dei prodotti energetici impiegati come carburanti, determinato dal perdurare della crisi internazionale;
considerato che:
gli interventi di riduzione delle accise producono un temporaneo beneficio per consumatori e imprese, determinano un pesante onere per la finanza pubblica, mentre l'incremento dei prezzi energetici si traduce in maggiori ricavi e margini per gli operatori della filiera petrolifera e del fossile;
l'ordinamento italiano e quello europeo hanno già previsto, nel corso della crisi energetica del 2022 e del 2023, forme di contribuzione straordinaria sugli extraprofitti realizzati dalle imprese del settore energetico e fossile, al fine di redistribuire parte dei maggiori margini derivanti dall'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia e sostenere famiglie e imprese colpite dal caro-carburanti e dal caro-bollette;
tali strumenti, pur con differenti modalità applicative, hanno affermato il principio secondo cui una quota dei profitti straordinari maturati in contesti di crisi internazionale può essere destinata al finanziamento di misure di interesse generale e di protezione sociale, in coerenza con gli indirizzi adottati dall'Unione europea e con esigenze di equità economica e solidarietà collettiva;
secondo analisi indipendenti, le cinque maggiori compagnie petrolifere occidentali hanno realizzato profitti pari a circa 467 miliardi di dollari dall'invasione russa dell'Ucraina, mentre nel solo 2022 le medesime compagnie avrebbero registrato 134 miliardi di dollari di extraprofitti;
ulteriori analisi sul mercato europeo dei carburanti effettuate da Transport & Environment stimano, in caso di mantenimento delle condizioni di mercato osservate nel 2026, la possibile formazione di extraprofitti lungo la filiera stradale dei carburanti per circa 26 miliardi di euro in capo a raffinatori e distributori operanti prevalentemente nell'Unione europea, oltre a 66 miliardi di euro in capo ai produttori di greggio e ai Paesi produttori;
rilevato che:
il ricorso alla fiscalità generale per mitigare il caro carburanti trasferisce sulla collettività il costo di una crisi che, al contempo, produce rilevanti rendite straordinarie per le imprese operanti nei settori petrolifero, del gas, del carbone, della raffinazione e della distribuzione dei carburanti;
appare necessario affiancare agli interventi sulle accise un meccanismo stabile di contribuzione straordinaria a carico degli extraprofitti realizzati dalle imprese del settore fossile, destinando integralmente il relativo gettito a misure di riduzione dei prezzi finali dell'energia e dei carburanti, nonché al sostegno diretto delle famiglie, dei lavoratori pendolari, dell'autotrasporto, delle micro e piccole imprese e dei soggetti maggiormente esposti agli aumenti dei costi energetici;
impegna il Governo:
ad adottare, nel primo provvedimento utile, iniziative volte a introdurre un contributo straordinario sugli extraprofitti delle imprese operanti nei settori petrolifero, del gas, del carbone, della raffinazione e della distribuzione dei carburanti, parametrato ai profitti eccedenti rispetto alla media degli esercizi precedenti e coerente con i criteri già sperimentati a livello nazionale ed europeo;
a destinare integralmente il gettito derivante dal predetto contributo al finanziamento di misure di contenimento dei prezzi dei carburanti e dell'energia a favore dei consumatori finali, con priorità per famiglie a basso e medio reddito, lavoratori e i settori produttivi maggiormente colpiti dall'aumento dei costi energetici;
a promuovere, in sede europea, l'adozione stabile di un meccanismo coordinato di prelievo sugli extraprofitti delle imprese del fossile, anche al fine di evitare fenomeni di elusione, frammentazione normativa e concorrenza fiscale tra Stati membri.
G/1891/2/6
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali;
premesso che:
il presente provvedimento rappresenta il terzo intervento normativo adottato nel corso del 2026 volto a ridurre temporaneamente le accise sui carburanti per contenere gli effetti economici derivanti dall'aumento dei prezzi energetici;
la relazione illustrativa del decreto-legge evidenzia che l'incremento dei prezzi dei prodotti energetici è connesso al perdurare delle tensioni geopolitiche internazionali e della crisi dei mercati energetici;
considerato che:
il ripetersi di interventi emergenziali sulle accise dimostra la cronica esposizione del sistema economico nazionale alla volatilità dei mercati internazionali degli idrocarburi e alla dipendenza strutturale dal petrolio e dal gas fossile nonché i ritardi accumulati dal Paese nel percorso di transizione energetica e l'immediata necessità di intervenire con una solida strategia di transizione;
nel corso della recente crisi energetica internazionale, i Paesi europei che avevano avviato con maggiore anticipo investimenti strutturali nelle energie rinnovabili, nell'elettrificazione e nella riduzione della dipendenza dal gas e dal petrolio importati, come la Spagna e il Portogallo, hanno mostrato una minore esposizione agli shock dei prezzi energetici e una maggiore capacità di contenimento dei costi per famiglie e imprese;
l'elevata quota di produzione elettrica da fonti rinnovabili, il rafforzamento delle interconnessioni energetiche, gli investimenti nel trasporto collettivo e la minore dipendenza dalla generazione elettrica fossile consentono di attenuare gli effetti della volatilità dei mercati internazionali degli idrocarburi, confermando come la transizione energetica costituisca non soltanto una misura ambientale, ma anche una scelta di sicurezza economica, sociale, industriale e geopolitica;
gli aumenti del prezzo dei carburanti incidono in misura particolarmente significativa sui lavoratori pendolari, sui territori privi di adeguati servizi di trasporto pubblico locale, sulle aree interne e periferiche e sui settori produttivi maggiormente dipendenti dal trasporto su gomma;
gli interventi di riduzione delle accise non affrontano le cause strutturali della vulnerabilità energetica nazionale e comportano un rilevante impiego di risorse pubbliche in spesa corrente per attenuare effetti derivanti dalla dipendenza dagli idrocarburi;
la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili richiede un piano organico di investimenti pubblici e industriali finalizzato a incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al phase out dai combustibili fossili, rafforzare il trasporto pubblico locale, il trasporto su rotaia, l'elettrificazione dei consumi;
rilevato che:
una strategia esclusivamente fondata su interventi temporanei di riduzione fiscale non risolve la dipendenza dell'economia del Paese dagli idrocarburi, e anzi sottrae risorse a investimenti necessari alla transizione energetica e alla sicurezza energetica nazionale;
è necessario accompagnare le misure emergenziali di contenimento dei prezzi con interventi strutturali volti a superare la dipendenza nazionale dai carburanti fossili;
impegna il Governo:
a predisporre, nel primo provvedimento utile, un piano pluriennale di fuoriuscita della dipendenza nazionale dagli idrocarburi, fondato sul rafforzamento del trasporto pubblico locale, del trasporto ferroviario regionale e interregionale, della logistica su rotaia, nonché sulla promozione della mobilità elettrica, attraverso il sostegno alla diffusione dei veicoli elettrici e la realizzazione di una rete capillare di infrastrutture di ricarica alimentate da fonti rinnovabili;
a promuovere misure strutturali volte alla progressiva fuoriuscita dell'economia nazionale dall'utilizzo dei combustibili fossili, anche mediante il potenziamento del trasporto pubblico e ferroviario, della mobilità sostenibile, dell'elettrificazione dei consumi e della produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di ridurre stabilmente la dipendenza nazionale da petrolio e gas;
a promuovere, per quanto di competenza, in coordinamento con le Regioni e gli enti territoriali, iniziative volte a sostenere l'individuazione tempestiva di aree idonee e zone di accelerazione per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, al fine di semplificare i procedimenti autorizzativi, offrire certezza agli operatori, ridurre i conflitti e favorire investimenti coerenti con la tutela della biodiversità e del paesaggio, favorendo il coinvolgimento delle comunità locali e lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili;
a valutare l'introduzione di strumenti permanenti di sostegno ai lavoratori pendolari e alle famiglie maggiormente colpite dall'aumento dei costi dei carburanti, privilegiando forme di incentivo all'utilizzo del trasporto pubblico e collettivo.
G/1891/3/6
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali (AS 1891);
premesso che:
il provvedimento in esame proroga per un ulteriore periodo temporaneo, dal 2 maggio fino al 10 maggio 2026, la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL e al metano impiegati come carburanti, prevista a partire dal 19 marzo dai decreti-legge n.33 e n. 38 del 2026;
l'esame del provvedimento avviene, pertanto, quando lo stesso di fatto è già divenuto privo di effetti;
valutato che:
la dipendenza dell'Italia e dell'Europa dalle fonti energetiche fossili ha dimostrato tutta la sua fragilità strutturale, esponendo il Paese a crisi internazionali, shock dei prezzi e ricatti geopolitici. La guerra in Ucraina e le successive turbolenze nell'Asia sudoccidentale hanno evidenziato come la sicurezza energetica sia oggi il principale moltiplicatore della debolezza strategica nazionale;
il nuovo patto di stabilità e crescita, recentemente riformato, impone un percorso di rientro graduale del debito e di contenimento del deficit che rischia di comprimere proprio quelle voci di spesa necessarie a sostenere la domanda interna e gli investimenti in un momento di rallentamento ciclico. L'attuale congiuntura economica, caratterizzata da stagnazione in Germania, crisi del modello industriale europeo e tensioni commerciali globali, non è compatibile con politiche di austerità procicliche. Sarebbe necessario, invece, un sostegno immediato a famiglie e imprese per contrastare il caro bollette e la perdita di competitività;
l'Unione europea, in considerazione dell'evoluzione del quadro geopolitico, ha posto al centro dell'agenda i temi della difesa e della sicurezza, anche attraverso l'istituzione di nuovi strumenti finanziari come il piano "Readiness 2030" (già "ReArm Europe"). Il piano, concepito per rafforzare la prontezza dell'industria europea di fronte a scenari di crisi, alla luce del rapido deterioramento del quadro geopolitico internazionale e dell'escalation militare portata avanti dalle amministrazioni americana ed israeliana, risulta totalmente inadeguato a raggiungere l'obiettivo della messa in sicurezza dei Paesi UE, dal momento che l'effetto più destabilizzante e le conseguenze più immediate e impattanti riguardano la crisi economica della UE legata al rialzo dei prezzi di gas e petrolio. La prima difesa e messa in sicurezza dell'Unione necessita di un netto cambio di paradigma e deve puntare prioritariamente non più alla produzione bellica tradizionale, ma, in percentuale ancora maggiore, al sostegno delle tecnologie funzionali all'autonomia energetica strategica. In quest'ottica, gli investimenti nelle energie rinnovabili (fotovoltaico, eolico, stoccaggi, idrogeno verde) costituiscono un pilastro della difesa europea, in quanto riducono la dipendenza da forniture estere di gas e petrolio;
sul fronte della difesa, il vertice NATO svoltosi a giugno 2025 a L'Aia ha portato gli obiettivi di spesa, su spinta dei Paesi membri ambiziosi, fino al 5 per cento del PIL, di cui una quota (fino all'1,5 per cento) destinata a investimenti in infrastrutture critiche e sicurezza in senso lato. Questa finestra offre l'opportunità di aggiornare il concetto stesso di sicurezza: oggi, proteggere un Paese significa innanzitutto garantirne l'indipendenza energetica, mettere in sicurezza le reti elettriche da attacchi informatici ibridi e da manifestazioni climatiche eccezionali, assicurare la continuità produttiva contro i blackout. È quindi strategicamente necessario che il Governo italiano si adoperi affinché il parametro del 5 per cento, già insostenibile al momento della sottoscrizione per la situazione critica in cui versa il Paese, situazione aggravata ora dalla crisi economica derivante dal quadro d'instabilità conseguente all'aggressione unilaterale di USA e Israele all'Iran, venga rivisto al ribasso tornando al 2 per cento. Contestualmente diventa assolutamente strategico e necessario che la spesa per la transizione energetica (rinnovabili, efficienza, rete) venga riconosciuta dalla NATO come parte integrante del raggiungimento del target di spesa per la difesa e la sicurezza nazionale, trasformando un costo in un investimento in sovranità;
senza una revisione delle regole europee e una diversa allocazione delle risorse unionali, l'Italia rischia di rimanere intrappolata in una spirale di bassa crescita, alta dipendenza energetica e declino industriale;
impegna il Governo:
stanti l'emergenza energetica globale e le pesanti ricadute nazionali, che accentuano la già conclamata insostenibilità del raggiungimento del 5 per cento del PIL per le spese della difesa, ad avviare in ambito NATO un apposito negoziato che permetta di ricomprendere nell'ampio concetto di sicurezza nazionale anche il rafforzamento dell'indipendenza energetica degli Stati alleati e a tal fine permettere, nell'immediato, di riportare l'obiettivo al 2 per cento delle spese per la difesa in rapporto al PIL, comprendendo in tale cifra a tutti gli effetti gli investimenti statali finalizzati a progetti di transizione energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili (in particolare solare, eolico, anche offshore, idrogeno verde e stoccaggi) e la messa in sicurezza delle infrastrutture critiche energetiche, in coerenza con la definizione estesa di sicurezza che include la protezione da minacce ibride e cyber e la resilienza del sistema Paese ovvero, in subordine, prevedere che negli attuali obiettivi di incremento progressivo di spesa per la difesa, almeno il 3 per cento in rapporto al PIL sia destinato ai medesimi obiettivi.
G/1891/4/6
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali;
premesso che
al fine di garantire la continuità territoriale, la riduzione dei costi per cittadini ed imprese e di compensare le ricadute economiche derivanti dall'applicazione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) al trasporto marittimo,
impegna il Governo
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere un credito d'imposta pari al 100% dei maggiori costi ETS (Emissions Trading System) documentati, sostenuti per il trasporto di merci e passeggeri da e per Sardegna e Sicilia per il triennio 2026-2028 alle imprese con sede legale o operativa nelle regioni insulari, nonché agli operatori marittimi che dimostrino di aver integralmente trasferito il vantaggio agli utenti tramite corrispondente riduzione delle tariffe.
G/1891/5/6
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali;
premesso che
l'escalation del conflitto in Medio Oriente, che ha coinvolto importanti impianti petroliferi ed energetici e che sta causando criticità nell'approvvigionamento energetico, ha determinato un forte aumento dei prezzi non solo dei prodotti di derivazione petrolifera, ma anche del gas naturale;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere l'azzeramento dell'IVA sul gas naturale compresso (GNC) e liquefatto (GNL) per autotrazione per 90 giorni al fine di sostenere l'utilizzo del biometano nei trasporti leggeri e pesanti.
G/1891/6/6
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali;
premesso che
al fine di implementare ulteriori misure per garantire la trasparenza nei confronti dei consumatori finali e garantire una migliore e più efficace gestione delle attività di indirizzo strategico, programmatico e di monitoraggio di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128;
data la rilevanza strategica del settore del GPL e l'esperienza del Gestore dei mercati energetici (GME) nella gestione di altre piattaforme relative al settore petrolifero e della logistica;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere la costituzione, l'organizzazione e la gestione di una piattaforma informatica, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME) al fine di rafforzare le attività di indirizzo strategico, programmatico e di monitoraggio del settore del GPL e contrastare il fenomeno dell'illegalità nel comparto.
Art. 01
01.1
Tajani, Boccia, Losacco, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
All'articolo 1, premettere il seguente:
«Art. 01
(Accisa mobile sui carburanti)
1. Dal 23° maggio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.
2. Il decreto di cui al comma 1, è adottato entro il 1° maggio 2026dal Ministro dell'economia e delle finanze qualora il prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio sia aumentato, sulla base della media del mese precedente, rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'anno 2025 nel Documento di finanza pubblica presentato alle Camere. Il decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del bimestre precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, rispetto a quello indicato nell'anno 2025 nel Documento di finanza pubblica presentato alle Camere.
3. Il decreto di cui al comma 1, da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.
01.2
Tajani, Boccia, Losacco, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
All'articolo 1, premettere il seguente:
«Art. 01
(Bonus carburanti per famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro)
1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 20.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono non può superare l'importo di 100 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni per l'anno 2026, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2026, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»
01.3
Tajani, Boccia, Losacco, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
All'articolo 1, premettere il seguente:
«Art. 01
(Bonus carburante ai dipendenti)
1. Per l'anno 2026, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
01.4
Tajani, Boccia, Losacco, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
All'articolo 1, premettere il seguente:
«Art. 01
(Contributo straordinario in favore degli enti locali per fronteggiare l'incremento dei costi energetici)
1. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.
2. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.
3. Il contributo di solidarietà di cui al comma 2, è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il 31 luglio 2026. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.
4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
01.5
Tajani, Boccia, Losacco, Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita
All'articolo 1, premettere il seguente:
«Art. 01
(Misure per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti territoriali)
1. Al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, con priorità per quelli riguardanti il trasporto pubblico locale, e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome un contributo straordinario di 250 milioni di euro per l'anno 2026. Il contributo è ripartito in sede di auto-coordinamento tra le Regioni e le Province autonome e formalizzato con decreto del Ministero dell'Economia e finanze.
2. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.
3. Il contributo di solidarietà di cui al comma 2, è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il 31 luglio 2026. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.
4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
01.6
All'articolo 1, premettere il seguente:
«Art. 01
(Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)
1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2023, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro. Il buono di cui al primo periodo è riconosciuto in favore delle persone fisiche che nell'anno 2025 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisito degli abbonamenti.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
01.7
All'articolo 1, premettere il seguente:
«Art. 01
(Misure per garantire l'erogazione dei servizi di trasporto persone su strada a fronte dell'incremento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici)
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2026, destinato al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 25 per cento della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell'anno 2026, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009. Ai fini dell'accesso alle risorse del fondo, gli operatori economici trasmettono telematicamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, secondo le modalità definite dal medesimo Ministero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una dichiarazione redatta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente i dati di immatricolazione di ciascun mezzo di trasporto, copia del documento unico di circolazione, copia delle fatture d'acquisto del carburante quietanzate, l'entità del contributo richiesto e gli estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura pro-porzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.
2. I contributi erogati ai sensi del comma 1 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rap-porto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
01.8
All'articolo 1, premettere il seguente:
«Art. 01
(Misure per garantire l'erogazione dei servizi TPL a fronte dell'incremento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici)
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2026, destinato al riconoscimento di un contributo per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo trimestre 2026 rispetto all'analogo periodo del 2025, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite mas-simo di spesa.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 1 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferro-viario Domodossola-confine svizzero, alla gestione governativa naviga-zione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.
3. I contributi erogati ai sensi del comma 1 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rap-porto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
01.9
All'articolo 1, premettere il seguente:
«Art. 01
(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole è riconosciuto, nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto dì gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»
4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato entro il 3 maggio 2026, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2026, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»
Art. 1
1.1
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1
(Misure in materia di accise)
1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, fino al 1 giugno 2026, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, sono rideterminate, dal 1 maggio al 31 luglio, al fine di garantire che il prezzo finale dei prodotti energetici non possa essere superiore a quello vigente alla data del 27 febbraio 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2026 e in 10,4 milioni di euro nell'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.2
Al comma 1, dopo le parole: «prodotti energetici» inserire le seguenti: «da fonte fossile».
1.3
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, all'articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente: "2-quater. Per garantire la sostenibilità economico-finanziaria degli investimenti e la bancabilità dei progetti di impianti di produzione di biometano, non costituiscono traslazione del valore delle garanzie d'origine le eventuali premialità riferite al valore delle quote di emissione europee (EUA) aggiornate in modo costante e periodico, riconosciute al produttore nell'ambito dei contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, e successive modificazioni. Agli stessi fini, ai medesimi contratti non si applica la soglia del 35 per cento dei consumi dei clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare prevista al comma 2-ter dell'articolo 5-bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63."»
1.4
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. L'aliquota di accisa sul biodiesel e sui gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che soddisfano, ai fini dell'applicazione della aliquota ridotta pari a euro 617,40 per mille litri, le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, è rideterminata dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al ventesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione nella misura di 417,90 euro per mille litri. »;
b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 2-bis.»
Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»
1.5
Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 è cumulabile con l'agevolazione di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.».
1.6
Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Le aliquote di accisa applicate sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della stessa legge, anche con cadenza inferiore a quella prevista nel medesimo comma 291. Relativamente ai prodotti energetici usati come carburanti, il decreto di cui al presente comma può contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalità, da parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali il medesimo decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa. Per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonché per l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del predetto testo unico.»
1.7
Tajani, Boccia, Losacco, Irto, Basso, Fina
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: « 4-bis. All'articolo 3, del decreto legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio" sono sostituite dalle seguenti: " è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio" e le parole: "100 milioni di euro" con le seguenti: "180 milioni di euro";
b) al comma 5, le parole: "100 milioni di euro" con le seguenti: "180 milioni di euro";
c) al comma 6, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio"
4-ter. All'articolo 5, del decreto legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 3, comma 4-bis, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 80 milioni per l'anno 2026, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»
1.8
Tajani, Boccia, Losacco, Irto, Basso, Fina
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: « 4-bis. All'articolo 4, del decreto legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "10 milioni di euro" con le seguenti: "20 milioni di euro" e le parole: "un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: " un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio";
b) al comma 5, le parole: "10 milioni di euro" con le seguenti: "20 milioni di euro";
4-ter. All'articolo 5, del decreto legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 4, comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 10 milioni per l'anno 2026, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»
1.9
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Irto
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
« 4-bis. In considerazione dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal 22 maggio fino al 31 luglio 2026, al fine di garantire che il prezzo finale dei prodotti energetici non possa essere superiore a quello medio registrato nei mesi di gennaio e febbraio 2026.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1.200 milioni per l'anno 2026 e a 23 milioni per l'anno 2027, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 1.200 milioni per l'anno 2026 e a 23 milioni per l'anno 2027, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»
1.10
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale e fino al novantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale compresso e liquefatto usato per autotrazione è pari a zero. Ai relativi oneri, valutati in 170 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307».
1.11
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis.In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale e fino al novantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento. Ai relativi oneri, valutati in 42 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307».
1.1000
Il Governo
Apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
"4-bis. In considerazione del perdurare dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dal 23 maggio 2026 e fino al 6 giugno 2026, nelle seguenti misure:
a) benzina: 622,90 euro per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 572,90 euro per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 242,77 euro per mille chilogrammi;
d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.
4-ter. Per il medesimo periodo di cui al comma 4-bis, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 572,90 euro per mille litri.
4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, valutati in 133,8 milioni di euro per l'anno 2026 e in 1,8 milioni per l'anno 2028 si provvede ai sensi dell'articolo 1-septies.";
b) dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
"Art. 1-bis.
(Proroga del finanziamento in favore della società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale)
1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di corrispondere alle indifferibili ed urgenti esigenze di preservare la funzionalità degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso, il Ministero delle imprese e del Made in Italy è autorizzato a trasferire direttamente alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale della medesima società, in una soluzione, sino a ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2026, a titolo di finanziamento oneroso, conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di quanto già previsto dalla Decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 - C(2026) 891 final (SA. 121569 2026/N). Alla restituzione del finanziamento di cui al primo periodo la società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria provvede entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato con ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria o se più breve, entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 1-septies.
Art. 1-ter.
(Proroga del credito d'imposta in favore dell'autotrasporto e dell'agricoltura)
1. Al decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1:
1) al primo periodo le parole «in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascuno dei mesi da marzo a giugno dell'anno 2026»;
2) al secondo periodo le parole «100 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2026».
2. All'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole «30 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2026» e le parole «nel mese di marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nei mesi da marzo a maggio dell'anno 2026».
3. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, conseguente alle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole è riconosciuto, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di fertilizzanti agricoli, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 30 per cento della spesa effettuata, per l'acquisto dei suddetti fertilizzanti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
5. Il contributo straordinario di cui al comma 3 è concesso ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 adottata il 29 aprile 2026, recante "Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente". Ai relativi adempimenti provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, con particolare riguardo al rispetto del limite di spesa, alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
7. All'articolo 24-ter, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "trenta";
b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Per la fruizione del rimborso con la modalità di cui al presente comma, la dichiarazione di cui al comma 4 è presentata esclusivamente in forma telematica.". La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 2026.
8. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 1-septies.
Art. 1-quater.
(Rinnovo contrattuale in favore del trasporto pubblico locale)
1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 1-septies.
Art. 1-quinquies.
(Disposizioni urgenti per l'istituzione del Centro di assistenza tecnica "South East European Technical Assistance Center")
1. E' autorizzata la sottoscrizione dell'accordo con il Fondo Monetario Internazionale per l'istituzione del Centro di assistenza tecnica denominato South East European Technical Assistance Center (SEETAC) con sede in Roma. Agli oneri derivanti dal primo periodo, valutati in 10,3 milioni di euro per l'anno 2026, 5,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e in 4,3 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 1-septies.
Art. 1-sexies.
(Differimento per l'anno 2026 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali)
1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2026 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2026 senza alcuna maggiorazione, ovvero entro il trentesimo giorno successivo al 20 luglio 2026, maggiorando le somme da versare dello 0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo, in deroga al disposto di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.
Art. 1-septies.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 4-bis e 4-ter, 1-bis, 1-ter, commi da 1 a 6, 1-quater e 1-quinquies, pari a 480 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 e valutati in 144,1 per l'anno 2026, 5,15 milioni di euro per l'anno 2027, 6,95 milioni di euro per l'anno 2028, 5,15 milioni di euro per l'anno 2029 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede:
a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione, in termini di sola cassa, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in relazione alla esigibilità degli accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Agli accordi di cui al primo periodo sarà data, comunque, attuazione negli importi complessivi dagli stessi previsti a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 750, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
c) quanto a 251 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo, 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
d) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118;
e) quanto a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
f) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
g) quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2026, 0,95 milioni di euro per l'anno 2027, 86,95 milioni di euro per l'anno 2028, 85,15 milioni di euro per l'anno 2029 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
h) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
i) quanto a 4,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese rivenienti dall'articolo 4;
l) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 6.494.275;
2) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 1,85 milioni di euro;
3) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1,14 milioni di euro;
4) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 1,1 milioni di euro;
5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 1,5 milioni di euro;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 0,75 milioni di euro;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 1,5 milioni di euro;
8) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 2 milioni di euro;
9) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 1,3 milioni di euro;
10) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 1.865.725;
11) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 0,5 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Il decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89, recante «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il protrarsi della crisi dei mercati internazionali», è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 22 maggio 2026, n. 89.".
1.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Bonus carburante ai dipendenti)
1. Per l'anno 2026, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.0.2
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 1-bis.
(Misure fiscali in favore dei lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti)
- Limitatamente al periodo d'imposta 2026, i buoni benzina e gli altri titoli analoghi riconosciuti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, fino all'importo massimo di euro 300 per ciascun lavoratore, non rilevano ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 14,9 milioni di euro per l'anno 2026 e in 1,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali in politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".
Conseguentemente al titolo del provvedimento dopo le parole: "prezzi petroliferi" inserire le seguenti: "e a sostegno dei lavoratori dipendenti".
1.0.3
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Disposizioni in materia di IVA sul gas naturale per autotrazione)
1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale e fino al novantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale compresso e liquefatto usato per autotrazione è pari a zero.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 42 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307».
1.0.4
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Disposizioni in materia di IVA sul gas naturale per autotrazione)
1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella Gazzetta Ufficiale e fino al novantesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione, l'aliquota IVA applicata al gas naturale compresso e liquefatto usato per autotrazione è pari a zero.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 42 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307».
1.0.5
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Aliquota IVA agevolata)
1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 22 maggio 2026 e fino al 22 luglio 2026, l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 168 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.0.6
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis
1. All'articolo 1, comma 911, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "L'articolo" sono sostituite dalle parole: "L'esenzione dall'accisa di cui all'articolo" ed alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: ", anche quando non ubicati nel medesimo sito di produzione".»
1.0.7
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
1. All'articolo 1, comma 911, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "L'articolo" sono sostituite dalle seguenti: "L'esenzione dall'accisa di cui all'articolo" e alla fine del comma aggiungere le seguenti: ", anche quando non ubicati nel medesimo sito di produzione".».
1.0.8
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
"Art. 1-bis
- All'articolo 1, comma 911, della legge 28 dicembre 2015, n.208, le parole: "L'articolo" sono sostituite con le parole: "L'esenzione dall'accisa di cui all'articolo" ed alla fine del comma sono aggiunte le parole: ", anche quando non ubicati nel medesimo sito di produzione"."
1.0.9 (id. a 1.0.10)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il credito di imposta di cui al presente comma è utilizzabile, su scelta del richiedente, in tre rate annuali".».
1.0.10 (id. a 1.0.9)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
1. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il credito di imposta di cui al presente comma è utilizzabile, su scelta del richiedente, in tre rate annuali."».
1.0.11
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
"Art. 1-bis
1. In continuità con quanto previsto dal decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, e in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le disposizioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto-legge n. 33 del 2026 sono estese alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in materia di noleggio autobus con conducente, esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."
1.0.12
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Modifiche al decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79)
1. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola "presso" è sostituita dalla seguente: "tra";
b) dopo la parola "filiera," le parole "il costo giornaliero di acquisto del greggio e" sono sostituite dalle seguenti: "sino al costo giornaliero di acquisto";
c) le parole "raffinati da parte del" sono sostituite dalle seguenti: "sostenuto dal";
d) le parole "sui mercati di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "operante in regime sospensivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504"».
1.0.13 (id. a 1.0.14)
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
"Art 1-bis
(Misure di sostegno al settore dell'autotrasporto)
1. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 18 marzo 2026, n° 33, al comma 1 ed al comma 6 dopo la parola "gasolio" sono aggiunte le parole "e gas naturale liquefatto anche nella sua formulazione biologica".
2. All'articolo 6, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n° 286 la parola "gasolio" è sostituita dalla parola "carburante"."
1.0.14 (id. a 1.0.13)
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
"Art 1-bis
(Misure di sostegno al settore dell'autotrasporto)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n° 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, al comma 1 ed al comma 6 dopo la parola "gasolio" sono aggiunte le parole "e gas naturale liquefatto anche nella sua formulazione biologica".
2. All'articolo 6, comma 3, lettera d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n° 286 la parola "gasolio" è sostituita dalla parola "carburante"."
1.0.15
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
- Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: «del prezzo del gasolio utilizzato come carburante» sono sostituite dalle seguenti: «del prezzo dei carburanti utilizzati per autotrazione, ivi compresi il gasolio, il gas naturale e il biometano, liquefatti e compressi».
1.0.16
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Sospensione dei versamenti contributivi per le imprese di autotrasporto)
1. Al fine di sostenere la liquidità delle imprese nei confronti delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano regolarmente iscritte all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori e al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.), in considerazione del perdurare dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, sono sospesi i termini relativi al versamento del primo trimestre dei contributi previdenziali e assistenziali e delle imposte. La sospensione di cui al precedente periodo opera anche con riguardo al versamento dei contributi previdenziali con scadenza il 17 maggio 2026 dovuti dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, iscritti alla gestione separata artigiani operanti nel settore del trasporto merci su strada, per i quali il pagamento può essere effettuato entro il 20 agosto 2026.».
1.0.17
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Cessione del credito di imposta per il caro petrolio)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027, i soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono, in alternativa alla compensazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 24-ter, optare per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare alle compagnie e alle società commerciali operanti nel settore petrolifero. Le medesime compagnie e società riconoscono un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.
2. L'opzione di cui al comma 1 è comunicata dai soggetti di cui all'articolo 24-ter in fase di presentazione della dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, allegando, altresì, la seguente documentazione:
a) le fatture di acquisto corredate dai relativi DAS e, in caso di rifornimento con cisterna di proprietà, la stampa conta litri;
b) le stampe dei cronotachigrafi comprovanti i chilometri iniziali e finali del trimestre.
3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione di cui al comma 2. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.
4. L'irregolarità contributiva e fiscale comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Resta salva la possibilità di utilizzare il credito in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni esclusivamente al distributore del carburante.
5. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.».
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.0.18
Tajani, Boccia, Losacco, Manca
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Rimborso mensile accise gasolio)
«1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In alternativa a quanto previsto al periodo precedente, la dichiarazione può essere presentata entro il mese successivo alla scadenza di ciascun mese solare";
b) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni" e le parole "quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni";
2) le parole "sessanta giorni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
2. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.»
1.0.19 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Rimborso su base mensile accise gasolio)
1. In deroga all'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, il credito di imposta di cui all'articolo 8-ter del decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, nonché quelli previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, possono essere utilizzati decorsi dieci giorni dalla dichiarazione di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 277.».
1.0.19
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Rimborso su base mensile accise gasolio)
1. In deroga all'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, il credito di imposta di cui all'articolo 1, lettera b), capoverso «Art. 8-ter» del decreto legge 3 aprile 2026, n. 42, nonché quelli previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, possono essere utilizzati decorsi dieci giorni dalla dichiarazione di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 277.».
1.0.20
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di rimborso dell'accisa sul gasolio commerciale)
- Al comma 4 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: "entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui è avvenuto il consumo del gasolio commerciale" sono inserite le seguenti: "; il rimborso è riconosciuto esclusivamente con riferimento ai quantitativi di gasolio commerciale per i quali le relative fatture di acquisto risultino integralmente saldate alla data di presentazione della dichiarazione".
1.0.21
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Irto
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Credito d'imposta approvvigionamento energia termica per uso industriale)
1. Alle imprese che realizzino o estendano reti di teleriscaldamento per l'approvvigionamento di energia termica per uso industriale che usino almeno il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili è riconosciuto un credito di imposta per gli anni 2026 e 2027 nella misura del 50 per cento del costo complessivo sostenuto con un massimale di spesa pari a 10.000.000 di euro per ciascun progetto di investimento.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinati i requisiti degli interventi ammissibili di cui al comma 1 e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione nel modello F24, in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il costo è stato sostenuto.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.0.22
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per favorire il lavoro agile nelle aree interne)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio usato come carburante e promuovere il lavoro agile nelle aree interne, è riconosciuto un credito d'imposta, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle imprese che utilizzano e incentivano il lavoro agile, anche mediante la decentralizzazione di attività di amministrazione generale, marketing, indirizzo strategico, studio, monitoraggio e controllo o altre attività che possono essere gestite da remoto mediante lavoro agile, secondo la definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie merceologiche di appartenenza.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, in via sperimentale, il Fondo per favorire il lavoro agile nelle aree interne del Paese, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Al termine del triennio 2026-2028, ai fini del rifinanziamento del Fondo di cui al primo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo e dell'incremento effettivo del numero di posti di lavoro agile nelle aree interne.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.0.23 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese della mitilicoltura)
1. All'articolo 8-ter del decreto legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole: «imprese agricole», ovunque ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «imprese agricole e della mitilicoltura».
1.0.23
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese della mitilicoltura)
1. All'articolo 1, lettera b), capoverso «Art. 8-ter» del decreto legge 3 aprile 2026, n. 42, le parole: «imprese agricole» sono sostituite con le seguenti: «imprese agricole e della mitilicoltura».
1.0.24
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Credito d'imposta a favore dell'autotrasporto passeggeri con autobus)
1. All' articolo 3, comma 1, primo periodo del decreto legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 2026, n. 79 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole "lettera a)", sono aggiunte le seguenti parole: "e lettera b)";
b) al primo periodo, dopo le parole "di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in materia di noleggio autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI,".
1.0.25
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Credito d'imposta a favore dell'autotrasporto passeggeri con autobus)
1. All' articolo 3, comma 1, primo periodo del decreto legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: "all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504", sono sostituite con le seguenti: "indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in materia di noleggio autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI,".»
1.0.26
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Credito d'imposta a favore dell'autotrasporto passeggeri con autobus)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché alle imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in materia di noleggio autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro il 31 luglio 2026 di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
1.0.27
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore degli esercenti servizio taxi e noleggio con conducente)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi e a coloro che esercitano attività di servizio di noleggio con conducente, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.0.28
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese di trasporto di passeggeri esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese di trasporto di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.0.29
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.0.30
Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:
" Articolo 1-bis
(Misure in favore dell'autotrasporto con veicoli ad elevata sostenibilità a gas naturale)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gas naturale utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che utilizzano veicoli a gas naturale compresso (metano, GNC) e a gas naturale liquefatto (GNL), è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio 2026 come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"
1.0.31
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Misure in favore dei soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, ai soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di click day.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.0.32 (id. a 1.0.33)
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Irto
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Misure di compensazione dei maggiori costi derivanti dall'applicazione dell'ETS al trasporto marittimo da e per le regioni insulari)
1. Al fine di garantire l'equità territoriale e di compensare gli effetti economici derivanti dall'estensione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) al trasporto marittimo, è riconosciuto, per gli anni 2026, 2027 e 2028, un credito d'imposta pari al 100 per cento dei maggiori costi ETS documentati sostenuti per il trasporto marittimo di merci e passeggeri da e per le regioni Sardegna e Sicilia.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto:
a) alle imprese aventi sede legale o operativa nelle regioni Sardegna e Sicilia per i maggiori costi sostenuti in relazione al trasporto merci;
b) agli operatori marittimi, a condizione che dimostrino l'integrale trasferimento del beneficio agli utenti finali mediante riduzione dei corrispettivi applicati.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative, i criteri di determinazione dei maggiori costi ETS, nonché le modalità di controllo e rendicontazione.
4. L'Autorità di regolazione dei trasporti verifica il pieno trasferimento del beneficio ai destinatari finali e, in caso di accertata violazione, dispone la revoca del beneficio e il recupero delle somme indebitamente percepite.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, affluite allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»
1.0.33 (id. a 1.0.32)
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure di compensazione dei maggiori costi derivanti dall'applicazione dell'ETS al trasporto marittimo da e per le regioni insulari)
1. Al fine di garantire l'equità territoriale e di compensare gli effetti economici derivanti dall'estensione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) al trasporto marittimo, è riconosciuto, per gli anni 2026, 2027 e 2028, un credito d'imposta pari al 100 per cento dei maggiori costi ETS documentati sostenuti per il trasporto marittimo di merci e passeggeri da e per le regioni Sardegna e Sicilia.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto:
a) alle imprese aventi sede legale o operativa nelle regioni Sardegna e Sicilia per i maggiori costi sostenuti in relazione al trasporto merci;
b) agli operatori marittimi, a condizione che dimostrino l'integrale trasferimento del beneficio agli utenti finali mediante riduzione dei corrispettivi applicati.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative, i criteri di determinazione dei maggiori costi ETS, nonché le modalità di controllo e rendicontazione.
4. L'Autorità di regolazione dei trasporti verifica il pieno trasferimento del beneficio ai destinatari finali e, in caso di accertata violazione, dispone la revoca del beneficio e il recupero delle somme indebitamente percepite.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, affluite allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
1.0.34
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Misure per la continuità energetica e territoriale delle regioni insulari)
1. I. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei carburanti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le aliquote di accisa sui carburanti per autotrazione di cui all'Allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, destinate al consumo finale nelle regioni a statuto speciale insulari, sono ridotte per l'anno 2026 nella misura del cinquanta per cento rispetto alle aliquote vigenti.
2. La riduzione di cui al comma 1:
a) si applica agli acquisti effettuati da consumatori finali presso punti di vendita ubicati nei territori delle regioni medesime;
b) si cumula con eventuali riduzioni temporanee delle aliquote disposte in via emergenziale;
c) decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della riduzione di cui al comma 1, nonché le modalità di controllo, di tracciabilità e di recupero dell'imposta in caso di utilizzo difforme.
4. Le imprese titolari di autorizzazione petrolifera che gestiscono impianti di raffinazione ubicati nelle regioni insulari riservano una quota della produzione di carburante al soddisfacimento del fabbisogno degli aeroporti e dei porti del territorio regionale di insediamento al fine di assicurare la continuità territoriale.
5. La quota di cui al comma 4 è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
6. La quota di cui al comma 4 è incrementata secondo criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 5, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 8.
7. Il decreto di cui al comma 5 disciplina le modalità di monitoraggio, le condizioni di eventuale deroga e il regime sanzionatorio in caso di inadempimento.
8. Le disposizioni dei commi da 4 a 7 sono adottate nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con particolare riferimento ai principi di libera circolazione delle merci, di concorrenza, di proporzionalità e non discriminazione, nonché agli obiettivi di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla direttiva 2009/119/CE del Consiglio. Le medesime disposizioni sono attuate, ove applicabile, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in conformità con le decisioni della Commissione europea relative a casi analoghi concernenti misure a favore di regioni insulari e regimi di continuità territoriale.
9. Qualora il prezzo medio mensile del petrolio greggio di riferimento Brent registri un incremento superiore al cinque per cento rispetto al mese precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sette giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:
a) sono imposti obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 sulle rotte tra le regioni insulari e gli aeroporti di Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Milano Linate e Milano Malpensa;
b) è stabilito un limite massimo tariffario.
11. In caso di mancata accettazione degli obblighi di cui al comma 10 entro cinque giorni, si procede ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008.
12. Il decreto di cui al comma 10 stabilisce la durata degli obblighi, nonché le modalità di monitoraggio e di revisione.
13. Entro il 31 luglio 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione del comma 1.
14. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 900 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dei commi da 15 a 19.
15. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.
16. Il contributo di solidarietà di cui al comma 15, è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 900 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
17. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 16, è versato entro il 31 luglio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il 31 luglio 2026. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.
18. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
19. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
1.0.35
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Disposizioni urgenti relative al servizio elettrico per i clienti finali delle isole minori non interconnesse)
1. Dopo il comma 2-quater dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono inseriti i seguenti:
2-quinquies In deroga a quanto previsto dai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, i clienti finali le cui utenze sono ubicate nelle isole non interconnesse ove operano le imprese elettriche minori di cui all'art. 7 della 9 gennaio 1991, n. 10, sono forniti dalle stesse imprese alle specifiche condizioni tariffarie stabilite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Le stesse condizioni tariffarie sono offerte dai venditori ai clienti finali le cui utenze sono ubicate nelle altre isole non interconnesse.
2-sexies In deroga a quanto previsto dall'articolo 18, nelle isole non interconnesse i distributori locali possono possedere, sviluppare e gestire sistemi di stoccaggio elettrico, esclusivamente in relazione all'isola in cui esercitano la concessione di distribuzione di energia elettrica, alle specifiche condizioni stabilite dall'Autorità di regolazione per reti, energia e ambiente.
2-septies In deroga a quanto previsto dall'art. 1, commi 50 - 52, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le concessioni di distribuzione delle imprese elettriche minori di cui all'art. 7 della 9 gennaio 1991, n. 10, sono prorogate di 20 anni senza oneri concessori.
2-octies In deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nelle isole non interconnesse sono svolte dai distributori locali, ognuno esclusivamente in relazione all'isola in cui esercita la concessione di distribuzione di energia elettrica. L'Autorità di regolazione per reti, energia e ambiente definisce le condizioni per l'esercizio di tali attività.
2-novies L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea delle pertinenti deroghe di cui all'articolo 66 della Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.».
1.0.36
Damante, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Croatti, Turco
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Misure in favore delle imprese di trasporto merci nelle regioni insulari e nelle isole minori)
1. In considerazione delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, al fine di mitigare gli svantaggi derivanti dall'insularità, alle imprese con sede principale o operativa ubicata nei territori della regione Sicilia, della regione Sardegna e delle isole minori, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta, commisurato alle maggiori spese sostenute per il trasporto merci in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Per la concessione del contributo è escluso il ricorso alle procedure di click day.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.
5. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
1.0.37
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Misure in favore delle imprese ferroviarie)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n.112, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
1.0.38
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Misure in favore delle imprese ferroviarie)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma è concesso nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2026 ed è attributo alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede ai sensi dell'articolo 5. »
Conseguentemente, all'articolo 5 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 3-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»
1.0.39
Minasi, Bergesio, Garavaglia, Borghesi
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Misure in favore del trasporto marittimo)
1. Al fine di contenere gli effetti derivanti dall'incremento dei prezzi dei carburanti, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione nel territorio dello Stato ,che erogano servizi di trasporto marittimo regolare di passeggeri e merci, mediante navi Ro-Pax e mezzi veloci, sulle rotte nazionali, nonché da e per le isole maggiori e minori, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026, rispetto al prezzo medio del mese di febbraio 2026, per l'acquisto di carburante impiegato per l'alimentazione dei mezzi navali.
2. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito alle condizioni e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 4, ed è riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 40 milioni di euro, secondo i seguenti criteri:
a) 30 milioni di euro, con riferimento ai servizi di trasporto marittimo regolare di passeggeri e merci sulle rotte nazionali e da e per le isole maggiori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 luglio 2023, n. 166;
b) 10 milioni di euro, con riferimento ai servizi di trasporto marittimo regolare di passeggeri e merci - mediante navi Ro/Pax e mezzi veloci - da e per le isole minori, ivi inclusi quelli soggetti a obblighi di servizio pubblico e/o di trasporto pubblico locale.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.0.40
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Destinazione di quota dei proventi ETS derivanti dal settore marittimo)
1.? ?Una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi delle aste delle quote di emissione attribuibili al settore del trasporto marittimo è destinata a un Fondo per la compensazione dei costi di trasporto delle regioni insulari.
2.? ?Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di individuazione della quota riferibile al settore marittimo e di riparto delle risorse.
3.? ?Il Fondo è finalizzato alla riduzione dei costi di trasporto merci e passeggeri da e per le regioni insulari, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e dei principi di coesione territoriale dell'Unione europea.
1.0.41
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Irto
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Obblighi di trasparenza e verifica delle componenti tariffarie ETS nel trasporto marittimo e destinazione di quota dei proventi ETS derivanti dal settore marittimo)
1. Gli operatori del trasporto marittimo che applicano componenti tariffarie riconducibili all'ETS sono tenuti a indicare in modo separato e trasparente nei titoli di viaggio e nei documenti di trasporto merci l'importo imputabile ai costi ETS e la metodologia di calcolo utilizzata.
2. L'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), d'intesa con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, definisce entro novanta giorni gli standard di pubblicazione e comparabilità dei dati.
3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) valuta eventuali condotte anticoncorrenziali o pratiche di coordinamento tariffario idonee ad alterare il mercato delle tratte marittime insulari.
4. Una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi delle aste delle quote di emissione attribuibili al settore del trasporto marittimo è destinata a un Fondo per la compensazione dei costi di trasporto delle regioni insulari.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di individuazione della quota riferibile al settore marittimo e di riparto delle risorse di cui al comma 4.
6. Il Fondo di cui al comma 3 è finalizzato alla riduzione dei costi di trasporto merci e passeggeri da e per le regioni insulari, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e dei principi di coesione territoriale dell'Unione europea.»
1.0.42
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni a tutela della continuità territoriale insulare in relazione all'applicazione dell'ETS al settore marittimo)
1. Al fine di garantire la continuità territoriale, la riduzione dei costi per cittadini ed imprese e di compensare le ricadute economiche derivanti dall'applicazione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) al trasporto marittimo, è istituito per il triennio 2026-2028 un credito d'imposta pari al 100 per cento dei maggiori costi ETS documentati, sostenuti per il trasporto di merci e passeggeri da e per le regioni Sardegna e Sicilia, riconosciuto alle imprese aventi sede legale o operativa nei predetti territori, nonché agli operatori marittimi che dimostrino l'integrale trasferimento del beneficio agli utenti finali mediante corrispondente riduzione delle tariffe applicate.
2. I soggetti esercenti il trasporto marittimo che incorporano nelle proprie tariffe componenti riconducibili all'ETS sono tenuti ad indicare separatamente nei titoli di viaggio e nella documentazione di trasporto merci l'importo imputabile a tali costi e la relativa metodologia di calcolo. L'Autorità di regolazione dei trasporti, d'intesa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, definisce gli standard di pubblicazione e le modalità di controllo per prevenire eventuali condotte anticoncorrenziali nelle tratte insulari.
3. Al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione e di ridurre gli oneri gravanti su passeggeri e merci, è istituito il Fondo per la compensazione dei costi di trasporto delle regioni insulari, a cui è destinata una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi delle aste delle quote di emissione riferibili al settore marittimo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite i criteri di determinazione dei maggiori costi ETS, le modalità attuative e le procedure di riparto del Fondo di cui al presente articolo, nonché le disposizioni in materia di controllo e rendicontazione.».
1.0.43 (id. a 1.0.44)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 1-bis
(Disposizioni a tutela della continuità territoriale insulare in relazione all'applicazione dell'ETS al settore marittimo)
1. Al fine di garantire la continuità territoriale, la riduzione dei costi per cittadini ed imprese e di compensare le ricadute economiche derivanti dall'applicazione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) al trasporto marittimo, è istituito per il triennio 2026-2028 un credito d'imposta pari al 100 per cento dei maggiori costi ETS documentati, sostenuti per il trasporto di merci e passeggeri da e per le regioni Sardegna e Sicilia, riconosciuto alle imprese aventi sede legale o operativa nei predetti territori, nonché agli operatori marittimi che dimostrino l'integrale trasferimento del beneficio agli utenti finali mediante corrispondente riduzione delle tariffe applicate.
2. I soggetti esercenti il trasporto marittimo che incorporano nelle proprie tariffe componenti riconducibili all'ETS sono tenuti ad indicare separatamente nei titoli di viaggio e nella documentazione di trasporto merci l'importo imputabile a tali costi e la relativa metodologia di calcolo. L'Autorità di regolazione dei trasporti, d'intesa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, definisce gli standard di pubblicazione e le modalità di controllo per prevenire eventuali condotte anticoncorrenziali nelle tratte insulari.
3. Al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione e di ridurre gli oneri gravanti su passeggeri e merci, è istituito il Fondo per la compensazione dei costi di trasporto delle regioni insulari, a cui è destinata una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi delle aste delle quote di emissione riferibili al settore marittimo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite i criteri di determinazione dei maggiori costi ETS, le modalità attuative e le procedure di riparto del Fondo di cui al presente articolo, nonché le disposizioni in materia di controllo e rendicontazione."
1.0.44 (id. a 1.0.43)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni a tutela della continuità territoriale insulare in relazione all'applicazione dell'ETS al settore marittimo)
1. Al fine di garantire la continuità territoriale, la riduzione dei costi per cittadini ed imprese e di compensare le ricadute economiche derivanti dall'applicazione del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) al trasporto marittimo, è istituito per il triennio 2026-2028 un credito d'imposta pari al 100 per cento dei maggiori costi ETS documentati, sostenuti per il trasporto di merci e passeggeri da e per le regioni Sardegna e Sicilia, riconosciuto alle imprese aventi sede legale o operativa nei predetti territori, nonché agli operatori marittimi che dimostrino l'integrale trasferimento del beneficio agli utenti finali mediante corrispondente riduzione delle tariffe applicate.
2. I soggetti esercenti il trasporto marittimo che incorporano nelle proprie tariffe componenti riconducibili all'ETS sono tenuti ad indicare separatamente nei titoli di viaggio e nella documentazione di trasporto merci l'importo imputabile a tali costi e la relativa metodologia di calcolo. L'Autorità di regolazione dei trasporti, d'intesa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, definisce gli standard di pubblicazione e le modalità di controllo per prevenire eventuali condotte anticoncorrenziali nelle tratte insulari.
3. Al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione e di ridurre gli oneri gravanti su passeggeri e merci, è istituito il Fondo per la compensazione dei costi di trasporto delle regioni insulari, a cui è destinata una quota non inferiore al 20 per cento dei proventi delle aste delle quote di emissione riferibili al settore marittimo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite i criteri di determinazione dei maggiori costi ETS, le modalità attuative e le procedure di riparto del Fondo di cui al presente articolo, nonché le disposizioni in materia di controllo e rendicontazione.».
1.0.45
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Obblighi di trasparenza e verifica delle componenti tariffarie ETS nel trasporto marittimo)
1.? ?Gli operatori del trasporto marittimo che applicano componenti tariffarie riconducibili all'ETS sono tenuti a indicare in modo separato e trasparente nei titoli di viaggio e nei documenti di trasporto merci l'importo imputabile ai costi ETS e la metodologia di calcolo utilizzata.
2.? ?L'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), d'intesa con il Garante per la sorveglianza dei prezzi, definisce entro novanta giorni gli standard di pubblicazione e comparabilità dei dati.
3.? ?L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) valuta eventuali condotte anticoncorrenziali o pratiche di coordinamento tariffario idonee ad alterare il mercato delle tratte marittime insulari.
1.0.46
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio usato come carburante e promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° giugno 2026, per i rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile, si applica una riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.0.47
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 1-bis
(Disposizioni per la promozione del lavoro agile a seguito dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici)
- A decorrere dal 1° maggio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo dei prodotti energetici e dei carburanti, ai rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile si applica una riduzione pari al 3 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
- Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per interventi strutturali in politica economica" di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".
Conseguentemente al titolo del provvedimento dopo le parole: "mercati internazionali" inserire le seguenti: "e per la promozione del lavoro agile".
1.0.48 (id. a 1.0.49)
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
"Art 1-bis
(Disposizioni urgenti in materia di attività di monitoraggio, rafforzamento del sistema sanzionatorio e semplificazione)
1. Al fine di implementare ulteriori misure per garantire la trasparenza nei confronti dei consumatori finali e garantire una migliore e più efficace gestione delle attività di indirizzo strategico, programmatico e di monitoraggio di cui all'art. 3, commi 4 e 5 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la costituzione, l'organizzazione e la gestione di una piattaforma informatica, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME).
2. Per garantire un rafforzamento dei poteri sanzionatori, all'articolo 18 del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, le parole "con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro" sono sostituite dalle parole "con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro";
b) al comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il comodatario o il locatario del serbatoio che abbia autorizzato il riempimento di cui al precedente comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro quindicimila. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
c) al comma 11, la parola "7" è eliminata.
3. Al fine di garantire la pronta effettuazione dei controlli semplificando le relative procedure, le verifiche di integrità da effettuarsi sui serbatoi per GPL di capacità non superiore a 13 mc installati fuori terra, anche se non asserviti a processi produttivi, possono essere effettuate anche dai Soggetti Privati Abilitati iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011."
1.0.49 (id. a 1.0.48)
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
"Art 1-bis
(Disposizioni urgenti in materia di attività di monitoraggio, rafforzamento del sistema sanzionatorio e semplificazione)
1. Al fine di implementare ulteriori misure per garantire la trasparenza nei confronti dei consumatori finali e garantire una migliore e più efficace gestione delle attività di indirizzo strategico, programmatico e di monitoraggio di cui all'art. 3, commi 4 e 5 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n° 128, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvata la costituzione, l'organizzazione e la gestione di una piattaforma informatica, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME).
2. Per garantire un rafforzamento dei poteri sanzionatori, all'articolo 18 del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, le parole "con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro" sono sostituite dalle parole "con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da ventimila euro a cinquantamila euro";
b) al comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il comodatario o il locatario del serbatoio che abbia autorizzato il riempimento di cui al precedente comma 7 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro quindicimila. È ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
c) al comma 11, la parola "7" è eliminata.
3. Al fine di garantire la pronta effettuazione dei controlli semplificando le relative procedure, le verifiche di integrità da effettuarsi sui serbatoi per GPL di capacità non superiore a 13 mc installati fuori terra, anche se non asserviti a processi produttivi, possono essere effettuate anche dai Soggetti Privati Abilitati iscritti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 aprile 2011."
1.0.50
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Irto
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Divieto di traslazione sui consumatori dei costi delle quote ETS e modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 in tema di assegnazione dei proventi delle aste ETS)
1. I costi sostenuti dai soggetti obbligati per l'acquisto delle quote di emissione di gas a effetto serra nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (EU ETS) non sono in alcun caso imputabili, direttamente o indirettamente, ai corrispettivi applicati agli utenti finali.
2. È fatto divieto ai soggetti di cui al comma 1 di traslare sui prezzi finali dell'energia, dei servizi energetici o di altri beni e servizi regolati, i costi connessi all'acquisto delle quote di emissione, anche mediante componenti tariffarie, clausole contrattuali, meccanismi di indicizzazione o pratiche equivalenti.
3. All'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, secondo periodo, le parole: «Il 50% dei proventi delle aste è assegnato» sono sostituite dalle seguenti: «I proventi delle aste sono assegnati»;
b) il comma 5 è abrogato;
c) al comma 7, la lettera h) è soppressa;
d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Le risorse di cui al comma 4 sono destinate esclusivamente al phase out dai combustibili fossili e sono esclusi finanziamenti diretti e indiretti per energia nucleare, fossile o tecnologie di cattura e sequestro di carbonio.».
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in termini di minori entrate per il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni interessati, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
1.0.51
Franceschelli, Parrini, Zambito, Tajani, Misiani
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Finanziamento di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione)
1. Nell'ambito della realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da realizzare nell'area di Piombino, al fine di finanziare l'adozione di misure mitigatrici e compensative previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo con una dotazione pari a 800 milioni di euro per l'anno 2026 volto a finanziare gli obiettivi individuati dal presente articolo, specificati attraverso accordi di programma da stipulare tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, la regione Toscana, la provincia di Livorno, l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale ed i comuni compresi nell'area di crisi industriale complessa di Piombino, la provincia di Grosseto, il comune di Follonica, il comune di Scarlino e il comune di Castiglione della Pescaia.
2. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, d'intesa con la regione Toscana, da adottare entro il 30 aprile 2026.
3. Gli accordi di programma di cui al comma 1 tengono conto degli accordi di programma già definiti e stipulati ai sensi del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, al fine di aggiornare i contenuti di tali accordi con la realizzazione del rigassificatore nell'area di Piombino e con le misure previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
4. Gli accordi di programma di cui al comma 1 disciplinano la realizzazione dei seguenti interventi straordinari:
a) sviluppo dell'infrastruttura portuale, secondo modalità che tengano conto della presenza del rigassificatore FSRU;
b) messa in sicurezza della falda nel sito di interesse nazionale (SIN) di Piombino nonché ulteriori opere di bonifica dei siti inquinati presenti nelle ex aree industriali del territorio, anche mediante la rimozione dei cumuli attualmente esistenti;
c) sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, anche da realizzare su aree demaniali, ove disponibili;
d) nuove infrastrutture stradali o completamento di infrastrutture già esistenti o in corso di realizzazione, in particolare per il collegamento del porto di Piombino alla strada statale 398;
e) valorizzazione e gestione delle aree archeologiche, i parchi e il sistema dei beni culturali siti nel territorio della Val di Cornia;
f) realizzazione di un gasdotto per la metanizzazione dell'Isola d'Elba, al fine di garantire la sicurezza energetica dell'isola, mitigare i costi energetici ed apportare benefici in termini di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione degli effetti negativi da emissioni di CO2 e altre emissioni inquinanti.
5. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture relative agli accordi di programma di cui al comma 1 è affidata al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2022 secondo le procedure autorizzative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
6. È esteso al territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti della legge 28 dicembre 2015 n. 208, come integrato dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
7. Ai sensi degli articoli 214-225 e 242-249 del regolamento UE 952/2013 e dell'articolo 178 del regolamento UE 2446/2015 è istituita la zona franca doganale nell'area di crisi industriale complessa di Piombino.
8. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi da 6 a 8 nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
9. Tenuto conto del rinnovo dell'accordo di reindustrializzazione per l'area di crisi industriale complessa di Piombino, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, d'intesa con la regione Toscana, accordi finalizzati a favorire la localizzazione di imprese operanti nel settore dell'industria, del turismo, del commercio, dei servizi e dell'agroalimentare nonché dell'itticoltura nell'area di crisi industriale di Piombino, anche mediante l'individuazione di specifiche misure di semplificazione e di agevolazione fiscale nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026.
10. Gli accordi di cui al comma 9, possono prevedere altresì agevolazioni e la promozione di investimenti a favore di imprese locali e politiche attive del lavoro utili per la riqualificazione del polo industriale di Piombino nonché dei lavoratori dell'area.
11. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino, limitatamente al triennio di permanenza del rigassificatore FSRU nel porto di Piombino, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) e comunque nel limite massimo dell'onere, che costituisce tetto di spesa, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.
12. Al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nel comune di Piombino, è istituito un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 10. L'erogazione dei contributi avviene limitatamente al periodo di permanenza del rigassificatore FSRU. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro il 1° settembre 2026.
13. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6, 7 e 8, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
15. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 10, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11, valutato in 10 milioni di euro all'anno per gli anni dal 2026 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12, valutato in 10 milioni di euro all'anno per gli anni dal 2026 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
1.0.52
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Irto
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Conto termico 3.0)
1. Al fine di sostenere gli interventi di efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di garantire il pieno soddisfacimento delle domande ammissibili presentate nell'ambito del meccanismo di incentivazione denominato Conto Termico 3.0, è istituito il «Fondo per il finanziamento del Conto Termico».
2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle seguenti fonti di finanziamento:
a) il gettito derivante dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra di cui al Decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nei limiti consentiti dalla normativa europea vigente;
b) i dividendi derivanti dalle partecipazioni detenute dallo Stato, direttamente o indirettamente, in società operanti nei settori della produzione, trasmissione, distribuzione o vendita di energia elettrica e gas naturale, per la quota spettante allo Stato;
c) i proventi derivanti dal rinnovo delle concessioni di distribuzione dell'energia elettrica, come previsto dall'articolo 1, comma 53, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.
3. Le risorse accertate del Fondo sono trasferite al soggetto gestore del meccanismo di incentivazione di cui al comma 1 e sono destinate al riconoscimento degli incentivi spettanti ai soggetti pubblici e privati le cui domande risultino ammissibili ai sensi della disciplina vigente.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il meccanismo di incentivazione di cui al comma 1 opera nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo, assicurando il finanziamento delle domande ammissibili presentate.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabilite le modalità di alimentazione, gestione e trasferimento delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, restando le misure finanziate esclusivamente nei limiti delle risorse affluite al Fondo di cui al comma 1.
1.0.53
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Irto
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, ai fini della determinazione del prezzo di equilibrio nel mercato del giorno prima (MGP), il Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A. determina il prezzo marginale dell'energia elettrica considerando esclusivamente i costi variabili di generazione, con esclusione della componente riferibile al costo delle quote di emissione di CO2 nell'ambito del sistema EU ETS.
2. Resta fermo l'obbligo per i produttori soggetti al sistema EU ETS di acquistare e restituire le quote di emissione secondo la normativa europea vigente. La componente di costo relativa alla CO2 non è oggetto di rimborso o compensazione selettiva in favore dei produttori.
3. L'ARERA disciplina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un meccanismo di regolazione della componente carbonica volto a:
a) determinare la differenza tra il prezzo di equilibrio che si sarebbe formato includendo la CO2 e il prezzo determinato ai sensi del comma 1;
b) applicare tale differenza mediante componente uniforme, proporzionale ai consumi, assicurando neutralità finanziaria del sistema;
c) garantire piena trasparenza della separazione tra prezzo dell'energia e costo della CO2 nei documenti di fatturazione.
4. È istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) un Fondo di regolazione della componente carbonica, alimentato da:
a) quota dei proventi nazionali delle aste ETS nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
b) eventuali eccedenze derivanti dall'applicazione della componente tariffaria;
c) ulteriori risorse individuate da ARERA senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il Fondo opera secondo criteri di neutralità e non selettività.
5. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla verifica di compatibilità con il diritto dell'Unione europea, ivi inclusi il regolamento (UE) 2019/943 e la disciplina EU ETS, nonché, ove necessario, alle procedure di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. ARERA trasmette annualmente alle Camere una relazione sugli effetti del meccanismo.»
1.0.54 (id. a 1.0.55)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Regime opzionale per la gestione ed il trattamento fiscale degli incentivi alle comunità energetiche)
1. Le comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in qualsiasi forma giuridica costituite, ai fini dell'incasso, della gestione e della successiva attribuzione ai soci o membri delle somme corrisposte dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. a titolo di tariffa incentivante e di contributo di valorizzazione dell'energia elettrica condivisa, possono agire quali mandatarie senza rappresentanza dei soci o membri che abbiano conferito apposito mandato, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal regolamento. In caso di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, gli statuti o i regolamenti interni prevedono il conferimento del mandato come oneroso e lo svolgimento di una pluralità di servizi. Nell'ipotesi disciplinata, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'attribuzione ai soci o membri delle somme riconosciute dal GSE a titolo di tariffa incentivante e di contributo di valorizzazione non costituisce distribuzione, neppure indiretta, di utili o avanzi di gestione e le somme incassate e successivamente attribuite ai soci o membri, in tutto o in parte, mantengono, ai fini tributari, la medesima natura giuridica ed il medesimo regime fiscale che avrebbero avuto se percepite direttamente dai mandanti.»
1.0.55 (id. a 1.0.54)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Regime opzionale per la gestione ed il trattamento fiscale degli incentivi alle comunità energetiche)
1. Le comunità energetiche rinnovabili di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in qualsiasi forma giuridica costituite, ai fini dell'incasso, della gestione e della successiva attribuzione ai soci o membri delle somme corrisposte dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. a titolo di tariffa incentivante e di contributo di valorizzazione dell'energia elettrica condivisa, possono agire quali mandatarie senza rappresentanza dei soci o membri che abbiano conferito apposito mandato, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal regolamento. In caso di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, gli statuti o i regolamenti interni prevedono il conferimento del mandato come oneroso e lo svolgimento di una pluralità di servizi. Nell'ipotesi disciplinata, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021, l'attribuzione ai soci o membri delle somme riconosciute dal GSE a titolo di tariffa incentivante e di contributo di valorizzazione non costituisce distribuzione, neppure indiretta, di utili o avanzi di gestione e le somme incassate e successivamente attribuite ai soci o membri, in tutto o in parte, mantengono, ai fini tributari, la medesima natura giuridica ed il medesimo regime fiscale che avrebbero avuto se percepite direttamente dai mandanti.».
1.0.56 (id. a 1.0.57)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, in quanto tenute ad assicurare l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità, ai soci o membri o alle aree locali, si intendono, in ogni caso, a mutualità prevalente, a condizione che i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile siano previsti nei propri statuti.».
1.0.57 (id. a 1.0.56)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 1-bis
(Mutualità delle comunità energetiche)
1. Le comunità di energia rinnovabile e le comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, in quanto tenute ad assicurare l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità, ai soci o membri o alle aree locali, si intendono, in ogni caso, a mutualità prevalente, a condizione che i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile siano previsti nei propri statuti."
1.0.58 (id. a 1.0.59)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Nelle comunità di energia rinnovabile e nelle comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, lo scambio mutualistico riferito ad apporti di beni o servizi da parte dei soci può essere misurato computando l'energia consumata o immessa in rete dai soci, nonché il valore della messa a disposizione da parte dei soci medesimi della propria unità di consumo o di produzione dell'energia e dei relativi dati.».
1.0.59 (id. a 1.0.58)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 1-bis
(Modalità di calcolo della mutualità delle comunità energetiche)
1. Nelle comunità di energia rinnovabile e nelle comunità energetiche dei cittadini costituite in forma cooperativa, lo scambio mutualistico riferito ad apporti di beni o servizi da parte dei soci può essere misurato computando l'energia consumata o immessa in rete dai soci, nonché il valore della messa a disposizione da parte dei soci medesimi della propria unità di consumo o di produzione dell'energia e dei relativi dati."
1.0.60
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Irto
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)
1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), e garantire priorità di allaccio alla rete di distribuzione per le configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente legge decreto in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le regioni e gli Enti locali, per verificare lo stato delle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di intervento anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia di tipo infrastrutturale che regolatorio, al fine di tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.
2. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«3. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna zona di mercato, secondo le modalità indicate dal presente decreto e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.».
3. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.».
4. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «fino a 200 kW» sono sostituite con le seguenti: «fino ad 1 megawatt»;
b) dopo le parole: «di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8» sono aggiunte le seguenti: «e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».
1.0.61
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Irto
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Introduzione di meccanismo di Contratto per differenza inverso (CfD) per impianti marginali alimentati a gas naturale)
1. Allo scopo di rafforzare la concorrenza nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e di favorire il trasferimento nei prezzi di offerta della valorizzazione dei costi variabili delle fonti rinnovabili non programmabili, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, in attuazione del Regolamento UE n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, adotta uno o più provvedimenti per la valutazione delle condotte di trattenimento economico di capacità degli operatori di mercato all'ingrosso, prevedendo che, con riferimento alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima, i costi opportunità stimabili al momento della negoziazione sono gli unici legittimi motivi economici per offrire ad un prezzo superiore al costo marginale della capacità di generazione, in linea con quanto stabilito dalle linee guida dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione dei regolatori dell'energia del 18 dicembre 2024.
2. Al fine di contenere la volatilità dei prezzi dell'energia elettrica nei periodi di tensione dei mercati del gas naturale e delle quote di emissione di CO2, dal 1° luglio 2026 è istituito un meccanismo di regolazione denominato «Contratto per Differenza inverso» (CfD), applicabile agli impianti termoelettrici alimentati a gas naturale che risultino tecnologia marginale nel mercato del giorno prima (MGP). Il meccanismo è attivato esclusivamente qualora, per tre mesi consecutivi:
a) il prezzo medio mensile del gas naturale al TTF superi del 30 per cento la media dei trentasei mesi precedenti;
b) il prezzo medio mensile delle quote EU ETS superi del 30 per cento la media dei trentasei mesi precedenti.
3. Il meccanismo di cui al comma 2 opera secondo i seguenti princìpi:
a) è determinato da ARERA uno strike price di riferimento, calcolato secondo la seguente formula oggettiva: Strike = (Media mobile triennale TTF × coefficiente di rendimento standard CCGT) + (Media mobile triennale ETS × fattore emissivo standard 0,35 tCO2/MWh) + costi operativi standardizzati. Lo strike price è aggiornato con cadenza semestrale;
b) qualora il prezzo marginale di mercato superi lo strike price, il produttore versa alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) la differenza tra prezzo di mercato e strike price per i volumi prodotti nelle ore in cui l'impianto risulta marginale;
c) qualora il prezzo marginale sia inferiore allo strike price, la CSEA riconosce al produttore la differenza, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di cui al comma 4.
4. È istituito presso la CSEA un Fondo di stabilizzazione del prezzo marginale, alimentato:
a) dai versamenti effettuati ai sensi del comma 3, lettera b);
b) da una quota dei proventi nazionali derivanti dalle aste EU ETS, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
c) da eventuali altre partite compensative individuate da ARERA nell'ambito delle componenti tariffarie esistenti.
Il Fondo opera secondo criteri di neutralità finanziaria e non selettività ed è soggetto a un limite massimo annuale di esposizione pari a 1 miliardo di euro. Al raggiungimento del limite il meccanismo è automaticamente sospeso.
5. ARERA disciplina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) le modalità di individuazione delle ore in cui l'impianto è tecnologia marginale;
b) i criteri di determinazione e aggiornamento dello strike price;
c) le modalità di regolazione delle partite economiche tra operatori e CSEA;
d) le condizioni di attivazione e sospensione del meccanismo, anche in relazione a eventuali effetti distorsivi sui flussi transfrontalieri e sul funzionamento del mercato accoppiato europeo.
6. Resta fermo l'obbligo per i produttori soggetti al sistema EU ETS di acquistare e restituire le quote di emissione secondo la normativa europea vigente. Il meccanismo di cui ai commi precedenti non costituisce rimborso selettivo della componente carbonica e non altera gli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/943 e dalla disciplina EU ETS.
7. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti è subordinata, ove necessario, alla preventiva verifica di compatibilità con il diritto dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
8. Dall'attuazione dei commi da 2 a 6 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
1.0.62
Tajani, Franceschelli, Boccia, Losacco, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Credito d'imposta per l'acquisto di fertilizzanti a favore delle imprese agricole)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, in conseguenza dalle recenti crisi internazionali, è riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto dei fertilizzanti agricoli, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta per l'acquisto dei fertilizzanti effettuati nell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.0.63
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Credito imposta per l'acquisto di fertilizzanti agricoli)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, derivanti dalle recenti crisi internazionale, alle imprese esercenti attività agricola è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di fertilizzanti agricoli utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dei fertilizzanti agricoli effettuato nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Entro il 31 ottobre 2026 i beneficiari del credito di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2026. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»»
1.0.64
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Credito imposta per l'acquisto di fertilizzanti agricoli)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dei fertilizzanti agricoli, derivanti dalle recenti crisi internazionali, alle imprese esercenti attività agricola è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di fertilizzanti agricoli utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto dei fertilizzanti agricoli effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2026. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Entro il 31 ottobre 2026 i beneficiari del credito di cui ai commi 1 e 2, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2026. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»»
1.0.65
Tajani, Boccia, Losacco, Franceschelli
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1
(Estensione della disciplina di cui all'articolo 24-ter del testo unico delle accise alle imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti agroalimentari e bevande per gli esercizi di vicinato e per il canale ho.re.ca.)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti e contenere l'incremento dei prezzi dei beni agroalimentari, il trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-ter del testo unico delle accise, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso fino al 31 dicembre 2026 alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti agroalimentari e bevande per gli esercizi di vicinato e per il canale ho.re.ca. mediante veicoli di massa non inferiore a 2 tonnellate. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente articolo.
2. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.
3. Il contributo di solidarietà di cui al comma 2, è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il 31 luglio 2026. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.
4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»
1.0.66
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Credito d'imposta per promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)
1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, il contributo sotto forma di credito di imposta di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, per l'anno 2026, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande per il canale ho.re.ca. mediante veicoli di massa non inferiore a 2 tonnellate. Per le finalità di cui al presente articolo, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per l'anno 2023, alla componente AdBlue si applica l'aliquota IVA del 5 per cento.
2. Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, è istituito per l'anno 2026 un contributo di solidarietà temporaneo, determinato ai sensi del comma 2, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Il contributo non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00. Il contributo è dovuto se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.
3. Il contributo di solidarietà di cui al comma 2, è determinato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, applicando un'aliquota, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per l'anno 2026, sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025. Alla determinazione del reddito non concorrono i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.
3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il 31 luglio 2026. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2026.
4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»
1.0.67
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2026-2027)
1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d'imposta 2026-2027, aderiscono entro i termini di legge al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, anche rinnovando l'adesione al concordato preventivo relativo al biennio 2024-2025, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, come determinata ai sensi dei commi da 2 a 10 del presente articolo.
2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:
a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2.
4. Per le annualità 2022, 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:
a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
5. Per le annualità 2022, 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.
6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.
7. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2020 e il 2024:
a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia di COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis,comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
8. Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 7, lettere a), b) e c), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:
a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera a) l'aliquota del 12,5 per cento;
c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera c) l'aliquota del 3,9 per cento.
9. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma 8, sono diminuite del 30 per cento, a eccezione delle ipotesi di cui al comma 7, lettera c).
10. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.
11. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2027 il 15 marzo 2027 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2027. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.
12. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
13. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:
a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;
b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2020 al 2024;
c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione di cui al comma 11 del presente articolo;
d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione di cui al comma 7 del presente articolo.
14. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 13 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 11, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 17.
15. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n.197, già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.
16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
17. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022 e 2023, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2029. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2026-2027, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui al medesimo articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e al medesimo articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in scadenza al 31 dicembre 2026, sono prorogati al 31 dicembre 2027.
18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo."
1.0.68
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Innovazione agricoltura 4.0)
1. All'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole «2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028».
2. Agli oneri del presente articolo, pari a 37,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
1.0.69 (testo 2)
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Interventi per la mitigazione degli effetti dell'aumento dei costi dello zolfo e dell'acido solforico)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dello zolfo e dell'acido solforico, impieghi essenziali in numerosi processi industriali e agricoli, determinati dalle recenti turbative geopolitiche del 2026, si interviene sull'allegato 3, tabella 2.1, "Correttivi calcici e magnesiaci", colonna 3, "Modo di preparazione e componenti essenziali", del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, come segue:
a) alla tipologia n. 22) "Carbonato di calcio di defecazione", dopo le parole "anidride carbonica", è soppressa la parola "non".
b) alla tipologia n. 23) "Gesso di defecazione da fanghi", dopo le parole "solfato di calcio" sono aggiunte le seguenti: "Sono utilizzabili esclusivamente fanghi di depurazione derivanti dalle industrie alimentari o agroalimentari".
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è previsto un periodo transitorio di dodici mesi per l'immissione in commercio del 'Gesso di defecazione da fanghi' prodotto in conformità alla normativa vigente anteriormente alla medesima data".»
1.0.69
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 1-bis.
(Interventi per la mitigazione degli effetti dell'aumento dei costi dello zolfo e dell'acido solforico)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo dello zolfo e dell'acido solforico, impieghi essenziali in numerosi processi industriali e agricoli, determinati dalle recenti turbative geopolitiche del 2026, si interviene sull'allegato 3, tabella 2.1, "Correttivi calcici e magnesiaci", colonna 3, "Modo di preparazione e componenti essenziali", del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, come segue:
1. alla tipologia n. 22) "Carbonato di calcio di defecazione", dopo le parole "anidride carbonica", è soppressa la parola "non".
2. alla tipologia n. 21) "Gesso di defecazione da fanghi", dopo le parole "solfato di calcio" sono aggiunte le seguenti: "Sono utilizzabili esclusivamente fanghi di depurazione derivanti dalle industrie alimentari o agroalimentari".
3. all'articolo 15, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è previsto un periodo transitorio di dodici mesi per l'immissione in commercio del 'Gesso di defecazione da fanghi' prodotto in conformità alla normativa vigente anteriormente alla medesima data"."
1.0.70
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Investimenti innovativi nella filiera cooperativa agricola)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 454, dopo le parole: "produzione primaria di prodotti agricoli" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le società cooperative ed i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,";
b) al comma 457, le parole: "2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028" sono sostituite dalle seguenti: "7.100.000 per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Incentivi alle imprese per interventi di sostegno" (Azione 4.4.2) della missione "Competitività e sviluppo delle imprese" dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, a valere sulle risorse affluite alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» afferenti al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."»
1.0.71
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Irto
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Meccanismo di capacità condizionata al prezzo marginale)
1. Al fine di preservare il corretto funzionamento del mercato elettrico, garantire la stabilità dei prezzi all'ingrosso dei mercati energetici e salvaguardare i segnali di investimento coerenti con il sistema EU ETS, DAL 1° luglio 2026 è istituito un meccanismo temporaneo e simmetrico di capacità condizionata al prezzo marginale applicabile agli impianti termoelettrici alimentati a gas naturale.
2. Il meccanismo ha natura esclusivamente anticiclica e può essere attivato solo al verificarsi di almeno una, per almeno tre mesi consecutivi, delle seguenti condizioni oggettive:
a) prezzo medio mensile del gas naturale presso il TTF superiore del 30 per cento rispetto alla media dei trentasei mesi precedenti;
b) prezzo medio mensile delle quote di emissione EU ETS superiore del 30 per cento rispetto alla media dei trentasei mesi precedenti.
3. L'attivazione e la cessazione del meccanismo sono automatiche al verificarsi o al venir meno delle condizioni di cui al comma 2, sulla base di dati pubblici certificati da ARERA.
4. Gli impianti ammessi al meccanismo sono selezionati mediante procedure competitive organizzate da Terna S.p.A., nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e neutralità tecnologica all'interno della categoria degli impianti a gas naturale, conformemente al regolamento (UE) 2019/943 e alla disciplina europea sugli aiuti di Stato in materia di clima, ambiente ed energia.
5. Gli impianti selezionati si impegnano, per il periodo di attivazione, a presentare offerte nel mercato del giorno prima a un prezzo massimo determinato da ARERA sulla base di parametri oggettivi e verificabili, includenti:
a) media mobile triennale del prezzo del gas naturale;
b) media mobile triennale del prezzo delle quote EU ETS moltiplicata per un fattore emissivo standard;
c) costi variabili operativi standardizzati.
6. Il meccanismo opera in forma simmetrica. Nelle ore in cui l'impianto risulti tecnologia marginale:
a) qualora il prezzo di mercato sia superiore al prezzo massimo di cui al comma 5, il produttore versa alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) la differenza;
b) qualora il prezzo di mercato sia inferiore al prezzo massimo, la CSEA riconosce la differenza al produttore nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo di cui al comma 7.
7. Presso la CSEA è istituito un Fondo di stabilizzazione del prezzo marginale, alimentato esclusivamente da:
a) i versamenti di cui al comma 6, lettera a);
b) eventuali componenti di redistribuzione temporanea delle rendite inframarginali definite da ARERA in coerenza con la normativa europea;
c) quote dei proventi delle aste EU ETS nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della normativa unionale vigente.
8. L'operatività del meccanismo è subordinata, ove necessario, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
9. Il meccanismo opera entro un limite massimo annuale di esposizione finanziaria pari a 1 miliardo di euro. Al raggiungimento di tale limite, l'operatività è automaticamente sospesa.
10. Ai fini della copertura del limite di cui al comma 10, il Fondo di cui al comma 7 è integrato, fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale di 1 miliardo di euro, mediante:
a) una quota dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nel limite massimo di 500 milioni di euro annui e nei limiti delle risorse disponibili;
b) un contributo straordinario a carico dei produttori di energia elettrica che, nell'anno precedente, abbiano realizzato ricavi da vendita nel mercato all'ingrosso superiori a una soglia definita da ARERA, nel limite massimo complessivo di 500 milioni di euro annui, determinato in misura proporzionale ai volumi di energia immessa in rete.
11. Il contributo di cui al comma 11, lettera b), ha natura temporanea, è applicato esclusivamente per la durata di attivazione del meccanismo ed è definito secondo criteri di proporzionalità, non discriminazione e coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
12. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.0.72
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Irto
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Meccanismo di stabilizzazione anticiclica del prezzo marginale)
1. Al fine di preservare il corretto funzionamento del mercato elettrico e contenere la volatilità dei prezzi all'ingrosso in presenza di shock eccezionali dei mercati energetici, è istituito un meccanismo temporaneo e simmetrico di stabilizzazione del prezzo marginale applicabile agli impianti termoelettrici alimentati a gas naturale.
2. Il meccanismo è attivato esclusivamente al verificarsi, per almeno tre mesi consecutivi, di condizioni oggettive di incremento anomalo dei prezzi del gas naturale o delle quote EU ETS, come definite con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).
3. Gli impianti ammessi sono selezionati mediante procedure competitive organizzate da Terna S.p.A., nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e neutralità tecnologica.
4. Gli impianti selezionati si impegnano a presentare offerte nel mercato del giorno prima entro un prezzo massimo determinato da ARERA sulla base di parametri oggettivi e verificabili.
5. Il meccanismo opera in forma simmetrica: qualora il prezzo di mercato sia superiore al prezzo massimo, il produttore versa la differenza alla Cassa per i servizi energetici e ambientali; qualora sia inferiore, la Cassa riconosce la differenza nei limiti delle risorse disponibili.
6. Presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali è istituito un Fondo di stabilizzazione alimentato da:
a) versamenti dei produttori;
b) quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nel limite massimo di 500 milioni di euro annui;
c) contributo straordinario temporaneo a carico dei produttori di energia elettrica, nel limite massimo di 500 milioni di euro annui.
7. Il meccanismo opera entro un limite massimo annuale di 1 miliardo di euro.
8. L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.»
1.0.73
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Irto
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Misure a sostegno di famiglie e imprese residenti nei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche)
1. A sostegno delle famiglie e delle imprese residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA). In alternativa, al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nei medesimi territori comunali è istituito un Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2026 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2027, per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al primo periodo. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 31 dicembre 2026.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura di 15 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Al fine di sostenere gli impianti di teleriscaldamento alimentati da fonte geotermica, gestiti da enti locali ovvero da società concessionarie degli enti medesimi, si dispone che, qualora per esigenze tecniche, operative o connesse alla coltivazione dei campi geotermici non sia disponibile vapore non idoneo alla produzione di energia elettrica, ovvero il concessionario, per sopravvenute esigenze, sia tenuto a fornire vapore idoneo alla produzione elettrica, il corrispettivo applicato per tale fornitura:
a) non può eccedere un importo pari a tre volte il prezzo pattuito tra concessionario, regione ed enti locali per la fornitura di vapore non idoneo alla produzione elettrica;
b) è determinato in misura indipendente dal Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell'energia elettrica, restando espressamente escluso qualsiasi meccanismo di indicizzazione o collegamento automatico al medesimo.»
1.0.74
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Irto
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Misure a tutela consumatori per l'incremento del prezzo internazionale del gas naturale)
1. Al fine di contenere il maggior onere per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica dai clienti finali per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione fino a 16,5 chilowatt, derivante dall'aumento del prezzo internazionale del gas naturale sul costo finale di tali prodotti, le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto generate da un livello del prezzo della materia prima superiore al prezzo medio di riferimento definito ai sensi del comma 2, sono automaticamente destinate a un Fondo di compensazione tariffaria istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.
2. Il prezzo medio di riferimento di cui al comma 1 è determinato annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base della media dei prezzi all'ingrosso del gas naturale registrati nei tre anni solari precedenti presso i principali hub europei di riferimento, tenendo conto dei dati pubblicati dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.
3. La Cassa per i servizi energetici e ambientali provvede, con cadenza trimestrale, alla quantificazione delle maggiori entrate di cui al comma 1 sulla base dei dati disponibili relativi ai prezzi medi del gas naturale, ai volumi di consumo e al gettito IVA associato alle forniture di gas naturale nei settori domestico e delle microimprese.
4. Le risorse accertate ai sensi del comma 3 sono versate nel Fondo di cui al comma 1 e destinate, nel limite delle disponibilità del fondo medesimo, alla riduzione degli oneri tariffari applicati alle forniture di energia elettrica e gas naturale dei soggetti di cui al comma 1.
5. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con propri provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla comunicazione delle risorse disponibili da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali, definisce le modalità di applicazione delle riduzioni tariffarie, assicurando trasparenza nella destinazione delle risorse e pubblicità degli effetti prodotti sui prezzi finali dell'energia.
6. Le disposizioni del presente articolo operano nel rispetto della disciplina europea in materia di mercato interno dell'energia e di imposizione indiretta, nonché degli obblighi derivanti dal sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS).»
1.0.75
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale per autotrazione)
- In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici connessi alle crisi dei mercati internazionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i sessanta giorni successivi, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento. Ai relativi si provvede mediante le maggiori entrate dell'IVA registrate con riferimento al gas naturale, connesse all'incremento dei relativi prezzi.»
1.0.76 (id. a 1.0.77, 1.0.78)
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure per la promozione della filiera del biogas e del biometano)
1. Al fine di fronteggiare il caro prezzi dei carburanti e dell'energia, di valorizzare l'impiego dei residui dei processi di produzione del settore agroalimentare nei processi di digestione anaerobica e di promuovere il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNIEC, migliorando la capacità produttiva e l'efficienza della filiera del biogas e biometano, può essere utilizzato agronomicamente il digestato proveniente da impianti alimentati con residui derivanti dalla trasformazione e valorizzazione di prodotti agricoli ed agroindustriali che soddisfano tutte le condizioni per la qualifica come sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, o con biomassa solida o liquida, ottenuta dal trattamento finalizzato al recupero di rifiuti agricoli, alimentari e agro-alimentari, qualificata come end of waste per la produzione di biogas o biometano, conformemente alla norma UNI 11922:2026 e s.m.i.. Ai fini di cui al presente comma, i materiali indicati possono essere utilizzati da soli o in miscela tra loro e con quelli previsti dall'articolo 22 del decreto del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato".
2. L'utilizzazione agronomica del digestato di cui al presente articolo è consentita, previa presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4 del citato decreto ministeriale 25 febbraio 2016, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 21, commi 2 e 3, 25, comma 2, 26, 31 e dei valori limite individuati nell'Allegato IX, parte B, del medesimo decreto. Il digestato di cui al comma 1 è considerato un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, se il produttore dimostra che sono rispettati i requisiti indicati dal presente articolo."».
1.0.77 (id. a 1.0.76, 1.0.78)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Misure per la promozione della filiera del biogas e del biometano)
1. Al fine di fronteggiare il caro prezzi dei carburanti e dell'energia, di valorizzare l'impiego dei residui dei processi di produzione del settore agroalimentare nei processi di digestione anaerobica e di promuovere il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNIEC, migliorando la capacità produttiva e l'efficienza della filiera del biogas e biometano, può essere utilizzato agronomicamente il digestato proveniente da impianti alimentati con residui derivanti dalla trasformazione e valorizzazione di prodotti agricoli ed agroindustriali che soddisfano tutte le condizioni per la qualifica come sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, o con biomassa solida o liquida, ottenuta dal trattamento finalizzato al recupero di rifiuti agricoli, alimentari e agro-alimentari, qualificata come end of waste per la produzione di biogas o biometano, conformemente alla norma UNI 11922:2026 e s.m.i.. Ai fini di cui al presente comma, i materiali indicati possono essere utilizzati da soli o in miscela tra loro e con quelli previsti dall'articolo 22 del decreto del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato".
2. L'utilizzazione agronomica del digestato di cui al presente articolo è consentita, previa presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4 del citato decreto ministeriale 25 febbraio 2016, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 21, commi 2 e 3, 25, comma 2, 26, 31 e dei valori limite individuati nell'Allegato IX, parte B, del medesimo decreto. Il digestato di cui al comma 1 è considerato un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, se il produttore dimostra che sono rispettati i requisiti indicati dal presente articolo.».
1.0.78 (id. a 1.0.76, 1.0.77)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 1-bis
(Misure per la promozione della filiera del biogas e del biometano)
1. Al fine di fronteggiare il caro prezzi dei carburanti e dell'energia, di valorizzare l'impiego dei residui dei processi di produzione del settore agroalimentare nei processi di digestione anaerobica e di promuovere il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNIEC, migliorando la capacità produttiva e l'efficienza della filiera del biogas e biometano, può essere utilizzato agronomicamente il digestato proveniente da impianti alimentati con residui derivanti dalla trasformazione e valorizzazione di prodotti agricoli ed agroindustriali che soddisfano tutte le condizioni per la qualifica come sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, o con biomassa solida o liquida, ottenuta dal trattamento finalizzato al recupero di rifiuti agricoli, alimentari e agro-alimentari, qualificata come end of waste per la produzione di biogas o biometano, conformemente alla norma UNI 11922:2026 e s.m.i.. Ai fini di cui al presente comma, i materiali indicati possono essere utilizzati da soli o in miscela tra loro e con quelli previsti dall'articolo 22 del decreto del 25 febbraio 2016, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato".
2. L'utilizzazione agronomica del digestato di cui al presente articolo è consentita, previa presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4 del citato decreto ministeriale 25 febbraio 2016, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 21, commi 2 e 3, 25, comma 2, 26, 31 e dei valori limite individuati nell'Allegato IX, parte B, del medesimo decreto. Il digestato di cui al comma 1 è considerato un sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, se il produttore dimostra che sono rispettati i requisiti indicati dal presente articolo."
1.0.79
Bergesio, Garavaglia, Borghesi
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure per la promozione della filiera del biogas e del biometano)
1. Al fine di valorizzare i residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare per la produzione sostenibile di energia da fonti rinnovabili e il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNIEC, garantendo il pieno utilizzo della capacità produttiva degli impianti di biogas e biometano, nonché per l'utilizzo degli stessi nei processi di digestione anaerobica, i residui dei processi di produzione dell'industria agroalimentare, possono essere ammessi in ingresso agli impianti di biogas e biometano come sottoprodotti se soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152. Possono essere altresì ammesse in ingresso negli impianti di cui al primo periodo le biomasse, solide e liquide, per le quali sia cessata la qualifica di rifiuto ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2016, n. 152, e conformi alla norma tecnica UNI 11922:2023. L'uso agronomico del digestato prodotto dai residui e dalle biomasse di cui ai precedenti periodi deve rispettare le disposizioni di cui al titolo IV del decreto 25 febbraio 2016.»
1.0.80
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Irto
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Promozione di un meccanismo europeo di stabilizzazione della trasmissione del prezzo della CO2 nel mercato elettrico)
1. Al fine di ridurre la volatilità dei prezzi dell'energia elettrica e preservare l'efficacia del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS), il Governo promuove, nelle sedi istituzionali dell'Unione europea competenti in materia di energia ed economia, ivi inclusi il Consiglio dell'Unione europea nella formazione Energia, il Consiglio ECOFIN, nonché attraverso interlocuzioni con la Commissione europea, l'adozione di un meccanismo europeo di stabilizzazione della trasmissione della componente ETS nel prezzo dell'energia elettrica, denominato «Carbon Adjustment Corridor».
2. Il meccanismo di cui al comma 1 è volto a limitare gli effetti di volatilità eccessiva della componente ETS nella formazione del prezzo dell'energia elettrica e si basa sui seguenti princìpi:
a) attivazione automatica al superamento di una soglia dinamica del prezzo delle quote di emissione di CO2, definita su base pluriennale con procedura trasparente e riesaminabile periodicamente;
b) modulazione limitata alla sola quota di prezzo eccedente la soglia, con applicazione temporanea e revisione periodica dei parametri di attivazione;
c) piena salvaguardia del funzionamento del sistema EU ETS, degli obblighi di conformità degli operatori e dei meccanismi di integrazione del mercato elettrico europeo, inclusi il market coupling e le disposizioni del regolamento (UE) 2019/943;
d) trasparenza nei confronti dei consumatori finali, industriali e civili, attraverso rendicontazione pubblica periodica degli effetti del meccanismo sui prezzi finali dell'energia, sui flussi delle entrate ETS e sugli investimenti in nuova capacità rinnovabile e in efficienza energetica.
3. Il Governo trasmette alle Camere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza annuale, una relazione sullo stato delle iniziative promosse in sede europea ai sensi del presente articolo e sugli effetti delle dinamiche del prezzo della CO2 sui prezzi dell'energia elettrica in Italia.
1.0.81
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Quarta via per le concessioni idroelettriche)
1. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per consentire alla Conferenza Stato-regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 79 del 1999 è prorogato al 31 dicembre 2026.
2. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
« 1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lettera f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.
1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.
1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, deve prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio dei comuni dove insistono le concessioni, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonda sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.
1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione e dei territori interessati, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al comma 1-bis.1, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico-privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome, per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Costituisce condizione per la riassegnazione della concessione l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al presente comma, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
1-bis.6. Le regioni e le province autonome, qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-bis.1 a 1-bis.5, adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter. I titolari delle concessioni idroelettriche di cui al presente articolo, ad eccezione delle cooperative elettriche, sono in ogni caso tenuti, a decorrere dalla data di affidamento o riassegnazione della concessione, a corrispondere annualmente un contributo economico per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni e prevedendo altresì una riserva percentuale di destinazione dell'energia prodotta a prezzi calmierati per sostenere la competitività del comparto produttivo e la sostenibilità dei costi energetici per i cittadini residenti. L'entità del contributo e della riserva percentuale è definita d'intesa tra la regione e i comuni nei cui territori insistono le concessioni prima dell'avvio delle procedure di cui ai commi da 1-bis.1 a 1-bis.5.».
1.0.82
Tajani, Boccia, Losacco, Misiani, Irto
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Riduzione strutturale degli oneri generali di sistema nel settore elettrico e sostegno alla diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica)
1. Al fine di ridurre strutturalmente il costo dell'energia elettrica per famiglie e imprese e di favorire la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché di sostenere la diffusione delle energie rinnovabili e la promozione dell'efficienza energetica, a decorrere dal 1° gennaio 2027, è istituito il «Fondo per la riduzione strutturale degli oneri di sistema e per la transizione energetica», destinato a finanziare la progressiva riduzione degli oneri generali di sistema afferenti al settore elettrico.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle seguenti fonti di finanziamento:
a) il gettito derivante dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
b) i dividendi derivanti dalle partecipazioni detenute dallo Stato, direttamente o indirettamente, in società operanti nei settori della produzione, trasmissione, distribuzione o vendita di energia elettrica e gas naturale;
c) i proventi derivanti dal rinnovo delle concessioni di distribuzione dell'energia elettrica, come previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
d) l'incremento un punto percentuale di Irap rispetto a quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
3. Il fondo di cui al comma 1 è destinato prioritariamente alla riduzione generale degli oneri di sistema afferenti al settore elettrico e:
a) al finanziamento delle domande ammissibili presentate nel 2026, sia da soggetti pubblici sia da soggetti privati, nell'ambito del meccanismo di incentivazione denominato Conto Termico 3.0;
b) al sostegno all'installazione di nuova capacità di generazione di energia rinnovabile destinata a configurazioni di autoconsumo collettivo e a Comunità energetiche rinnovabili.
4. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, provvede alla riduzione delle componenti tariffarie degli oneri generali di sistema in misura corrispondente alle risorse destinate a tale finalità;
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita ARERA, sono stabilite le modalità di alimentazione e gestione del Fondo di cui al comma 1, nonché i criteri di ripartizione delle risorse tra le finalità di riduzione degli oneri generali di sistema e quelle di cui al comma 3.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, restando le misure finanziate esclusivamente nei limiti delle risorse affluite al Fondo di cui al comma 1.
1.0.83
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 1-bis.
(Semplificazioni fiscali e amministrative in materia di fonti rinnovabili)
1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, comma 2, lettera a), le parole «, e consumata per uso proprio» sono soppresse;
b) all'articolo 55 dopo il comma 15 è aggiunto il seguente: «15-bis. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono aggiornate le modalità con le quali, in deroga a quanto disposto ai precedenti commi, gli esercenti di impianti la cui produzione è, in tutto o in parte, non sottoposta ad accisa o è esente dall'accisa ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera a), e comma 3, lettera b), comunicano annualmente alla stessa Agenzia i dati relativi all'energia elettrica prodotta, autoconsumata e ceduta alla rete nell'anno precedente.».«.
Conseguentemente al titolo del provvedimento dopo le parole: "mercati internazionali" inserire le seguenti: "e per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili".
1.0.84
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Utilizzo avanzo di amministrazione per fronteggiare la crisi dei mercati internazionali)
1. In considerazione del protrarsi della crisi dei mercati internazionali, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 1 comma 785 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, gli enti territoriali nell'esercizio 2026 possono in ogni caso utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di tutte le spese correnti connesse con l'emergenza energetica in corso."
1.0.85
Garavaglia, Bergesio, Minasi, Borghesi
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Misure urgenti in materia di sollecitazioni commerciali telefoniche)
1. All'articolo 51, comma 8-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "fornitura di energia elettrica e gas" sono inserite le seguenti: "e servizi di telecomunicazioni";
b) al secondo periodo:
1) dopo le parole "Il professionista" sono aggiunte le seguenti "attivo nei settori di cui al precedente periodo";
2) le parole "di energia elettrica e gas" sono soppresse;
3) dopo le parole "a ricevere proposte commerciali" sono aggiunte le seguenti "relative a forniture di beni, prodotti o servizi offerti".
1.0.86
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 1-bis.
(Modifiche ai crediti d'imposta di cui alla legge 12 settembre 2025, n. 131, a tutela delle minoranze linguistiche storiche)
1. Alla legge 12 settembre 2025, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 4, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 482 del 1999»;
b) all'articolo 7, comma 7, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 482 del 1999»;
c) all'articolo 19, comma 2, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 482 del 1999»;
d) all'articolo 25, comma 2, le parole da: «Nei casi in cui» fino a: «il 15 per cento dei residenti» sono sostituite dalle seguenti: «Nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 482 del 1999»."
1.0.87
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)
1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: ",e alla moneta elettronica" sono sostituite dalle seguenti: ", e tramite strumenti di moneta elettronica"
2. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "effettuato con una carta di pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "effettuato con uno strumento di pagamento"
1.0.88
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
(Modifiche al decreto legge 19 settembre 2023, n. 124)
1. All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, le parole «e di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026»
2. Agli oneri del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
1.0.89
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Modifiche all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto)
1. All'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Nel caso in cui il contribuente esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, ai fini dell'erogazione del rimborso di cui al comma 3, qualora le condizioni di cui alla lettera a) del medesimo comma non siano soddisfatte, l'istante può allegare alla dichiarazione o istanza una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesti che l'ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, riferiti all'ultimo esercizio chiuso alla data della richiesta di rimborso, sono superiori al 40 per cento di quelli risultanti dalla media dei due esercizi anteriori, ferme restando le altre condizioni di cui alle lettere b) e c) del citato comma 3. All'istanza può essere altresì allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il versamento di una somma non inferiore al 15 per cento dell'ammontare di ricavi in un fondo rischi non utilizzabile, prima della decadenza del termine per lo svolgimento dell'accertamento sui crediti IVA oggetto del rimborso. È fatta salva la facoltà dell'Agenzia delle Entrate di non richiedere la presentazione di tale attestazione, in caso di verifica della regolarità della richiesta di rimborso, ai sensi del presente comma 3-bis.».
2. All'articolo 116 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Nel caso in cui il contribuente esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, ai fini dell'erogazione del rimborso di cui al comma 3, qualora le condizioni di cui alla lettera a) del medesimo comma non siano soddisfatte, l'istante può allegare alla dichiarazione o istanza una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesti che l'ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, riferiti all'ultimo esercizio chiuso alla data della richiesta di rimborso, sono superiori al 40 per cento di quelli risultanti dalla media dei due esercizi anteriori, ferme restando le altre condizioni di cui alle lettere b) e c) del citato comma 3. All'istanza può essere altresì allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il versamento di una somma non inferiore al 15 per cento dell'ammontare di ricavi in un fondo rischi non utilizzabile, prima della decadenza del termine per lo svolgimento dell'accertamento sui crediti IVA oggetto del rimborso. È fatta salva la facoltà dell'Agenzia delle Entrate di non richiedere la presentazione di tale attestazione, in caso di verifica della regolarità della richiesta di rimborso, ai sensi del presente comma 3-bis.».
1.0.90
Pucciarelli, Borghesi, Garavaglia
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Misure urgenti afferenti il contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale)
1. Al fine di valorizzare il contributo del Ministero della difesa per il perseguimento della sicurezza energetica nazionale, all'articolo 20 del decreto-legge 1º marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2, è sostituito dal seguente:
«2. Per le finalità di cui al comma 1, Difesa Servizi spa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali e con imprese produttrici di energia da fonti rinnovabili.»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le comunità energetiche di cui al comma 2, sono costituite ai sensi del codice civile:
a) in forma di fondazione, associazione, consorzio o società consortile;
b) per impianti senza limiti di potenza;
c) anche in deroga ai requisiti e alle condizioni di cui all'articolo 31, commi 1, lettere b), c) e d) e 2, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
2-ter. Gli impianti di cui al comma 2-bis, lettera b), da installare sui beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa:
a) sono gestiti da Difesa Servizi spa, che coordina le attività necessarie ai fini della loro realizzazione;
b) sono realizzati anche in deroga alle procedure previste per gli interventi di cui agli allegati A, B e C del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190;
c) sono destinati prioritariamente a garantire la continuità dell'approvvigionamento energetico delle strutture militari e la sicurezza energetica del comparto Difesa;
d) possono erogare servizi di flessibilità e di bilanciamento a beneficio della rete elettrica nazionale;
e) sono assoggettati al procedimento autorizzatorio di cui al comma 3-ter.
2-quater. Le comunità energetiche di cui al comma 2, si avvalgono del personale militare e civile del Ministero della difesa e di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse le Autorità indipendenti e le società pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, da impiegare secondo le modalità previste dall'articolo 23-bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».