Legislatura 19ª - Dossier n. 117
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Giurisdizioni nazionali e internazionali
Corte Costituzionale
Con la sentenza n. 152/25, la Corte, pur respingendo il ricorso della Regione Campania avverso l’articolo 1, commi 784, 786, 789, 790, 792, 793, 796 e 797, lettere a) e d), della legge di bilancio per il 2025, ritenendo non fondate le censure della regione, che riguardavano la legittimità della misura, le modalità e la durata del contributo richiesto alle regioni a statuto ordinario come concorso agli obiettivi di finanza pubblica, ha tuttavia sollecitato il legislatore a rivedere la rigidità della preclusione, per le regioni in disavanzo, all’utilizzo del contributo per la spesa di investimento. Infatti, “la totale preclusione per l’intero quinquennio dell’impiego per investimenti da parte delle regioni in disavanzo risulta, in effetti, potenzialmente idonea a determinare, al termine del periodo di applicazione del contributo alla finanza pubblica, eccessivi divari infrastrutturali tra i territori, a causa di una discriminazione tra le regioni che si può riflettere in un pregiudizio al principio di eguaglianza sostanziale. Questa Corte, quindi, ritiene necessario sollecitare il legislatore, per le annualità successive a quella in corso, a rivedere, in una fisiologica dialettica con le regioni orientata al bene comune, l’eccessiva rigidità del meccanismo, consentendo anche alle regioni in disavanzo di utilizzare una parte del contributo per la spesa di investimento”. Inoltre la Corte auspica il coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, che deve ora “ritenersi certamente indefettibile” in occasione della manovra di bilancio per il 2026, in quanto è funzionale a salvaguardare l’assetto costituzionale, e cioè a scongiurare l’adozione di “tagli al buio”, i quali oltre a poter risultare non sostenibili dalle autonomie territoriali, “con imprevedibili ricadute sui servizi offerti alla popolazione, non consentirebbero nemmeno una trasparente ponderazione in sede parlamentare”. Infatti, gli importi del contributo richiesto alle regioni incidono decisamente sulla loro autonomia finanziaria, “la cui voce deve, necessariamente, essere almeno sentita nelle sedi appositamente preposte dall’ordinamento, anche al fine di poter fornire al Parlamento gli indispensabili elementi istruttori necessari per assumere le decisioni”.
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Il Notiziario Economico Finanziario ha l'obiettivo di fornire un ulteriore servizio ai Senatori e alla collettività di soggetti interessati a seguire le materie e i temi oggetto dell'attività del Servizio del Bilancio del Senato della Repubblica.
Pubblicato di norma con cadenza mensile è organizzato in cinque sezioni con rimandi alla documentazione e alle fonti informative citate. In prima pagina viene riportato un quadro informativo con i principali indicatori economico-finanziari. La sezione "Servizio Bilancio" dà conto dei più recenti prodotti realizzati dal Servizio del Bilancio. La terza sezione elenca i principali documenti e comunicati pubblicati dalle "Istituzioni nazionali". La quarta sezione "Istituzioni comunitarie e internazionali" riporta una selezione dei documenti di maggiore interesse pubblicati dalle istituzioni comunitarie e dalle istituzioni internazionali (in particolare FMI e Ocse).
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