Legislatura 19ª - Dossier n. 291
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Articolo 28
(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumi sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)
L’articolo 28 prevede un aumento progressivo negli anni 2026-2028 dell’importo minimo fisso delle accise su sigarette, sigaretti e tabacco trinciato. Inoltre, ridetermina i coefficienti per il calcolo dell’accisa sui prodotti a tabacco riscaldato, nonché per l’imposta di consumo sulle sigarette elettroniche, con o senza nicotina. Detta, poi, una nuova disciplina per le nicotine pouches, che include il divieto di vendita a distanza, obblighi di tracciabilità delle spedizioni, limiti di nicotina per involucro, avvertenze sanitarie e obblighi di sicurezza sulle chiusure a tutela dei bambini. Infine, modifica le aliquote di accisa su diverse categorie di tabacchi (sigarette, sigaretti, tabacco trinciato).
Nello specifico, il comma 1, lettera a) interviene sull’accisa sui tabacchi lavorati.
Viene aumentato l’importo specifico fisso per unità di prodotto:
- per l’anno 2026 da 29,50 a 32 euro per 1.000 sigarette;
- per l’anno 2027 a 35,50 euro per 1.000 sigarette;
- a decorrere dall’anno 2028 a 38,50 euro per 1.000 sigarette.
Inoltre, si modifica:
- l’importo minimo dell’accisa sui sigaretti, portandolo da 37 a 47 euro il chilogrammo convenzionale per l’anno 2026, a 49 euro il chilogrammo convenzionale per l’anno 2027 e, a decorrere dall’anno 2028, a 51 euro il chilogrammo convenzionale;
- l’importo minimo dell’accisa sul trinciato (tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette), aumentandolo da 148,50 a 161,50 euro il chilogrammo per l’anno 2026, a 165,50 euro il chilogrammo per l’anno 2027 e a 169,50 euro il chilogrammo a decorrere dall’anno 2028.
Viene semplificata la modalità di calcolo dell’onere fiscale minimo per le sigarette, stabilendo che l’onere fiscale minimo, comprendente l’accisa (nelle sue due componenti) e l’imposta sul valore aggiunto, sulle sigarette è fissato con riferimento ad un importo specifico fisso per unità di prodotto, stabilito in 216 euro per 1.000 sigarette per l’anno 2026, in 221 euro per 1.000 sigarette per l’anno 2027, e, a decorrere dall’anno 2028, in 227 euro per 1.000 sigarette. Si rammenta che l’onere fiscale minimo per il 2025 è stato pari a 209,30 per chilogrammo convenzionale (1000 sigarette).
La lettera b) riduce l’importo dell’accisa relativa ai tabacchi da inalazione senza combustione (c.d. prodotti heat not burn), che si calcola applicando un coefficiente all’importo dell’accisa che grava su un quantitativo equivalente di sigarette. Tale quantitativo si basa sul prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette e all’equivalenza di consumo convenzionale.
Con la disposizione in esame, il coefficiente è rideterminato nelle seguenti misure:
- al 40,50 per cento per l’anno 2026;
- al 41 per cento per l’anno 2027;
- al 42 per cento a decorrere dall’anno 2028.
A legislazione vigente l’articolo 39-terdecies del Testo unico sulle accise, a partire dal 1° gennaio 2026 prevede che l’accisa sui tabacchi da inalazione senza combustione aumenti al 42 per cento dell’accisa assunta a parametro.
La lettera c) modifica l’aliquota dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide (c.d. sigarette elettroniche o e-cig), che si calcola applicando un coefficiente all’importo dell’accisa che grava su un quantitativo equivalente di sigarette.
L’aliquota attualmente prevista, a partire dal 1° gennaio 2026, è del diciassette per cento per i prodotti contenenti nicotina e del dodici per cento per i prodotti non contenenti nicotina e gli aromi.
Il coefficiente per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina è stabilito pari al:
- 18 per cento per l’anno 2026;
- 20 per cento per l’anno 2027;
- 22 per cento, a decorrere dall’anno 2028.
Invece, per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide senza nicotina il coefficiente è previsto nella seguente misura:
- 13 per cento per l’anno 2026;
- 15 per cento per l’anno 2027;
- 17 per cento per l’anno 2028.
La lettera d) modifica il regime, contenuto nell’articolo 62-quater.1, dei prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l’assorbimento di tale sostanza da parte dell’organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo. Si tratta delle cosiddette nicotine pouches.
In particolare, si prevede, quanto alla loro circolazione, che le spedizioni fra depositi autorizzati vanno comunicate trimestralmente all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, includendovi i dettagli delle quantità e della tipologia di prodotti spediti. Sono rimesse a una determinazione del direttore dell’Agenzia le norme sul contenuto e sulla modalità della trasmissione dei dati.
Inoltre, si vieta la vendita a distanza, anche transfrontaliera, delle nicotine pouches. Ferma restando la disciplina penale, si prevedono sanzioni amministrative pecuniarie per i fabbricanti e importatori che vendono a distanza, comprese fra 30.000 euro e 150.000 euro, nonché per coloro che distribuiscono o rivendono in spregio del divieto. Nell’ultima ipotesi la sanzione è compresa fra 500 e 5.000 euro.
Alla lettera e), si modifica le aliquote delle accise sui tabacchi lavorati nella seguente maniera:
- per i sigaretti, l’aliquota sale dal 24 per cento al 27 per cento per l’anno 2026, al 27,5 per cento per l’anno 2027 e al 28 per cento a decorrere dall’anno 2028;
- per le sigarette, attualmente al 49,50 per cento, l’aliquota scende al 49,23 per cento per l’anno 2026, al 48,50 per cento per l’anno 2027 e al 48 per cento a decorrere dall’anno 2028;
- per il tabacco trinciato, l’aliquota aumenta dal 60 per cento al 60,7 per cento per l’anno 2026, 60,9 per cento per l’anno 2027 e 61,1 per cento a decorrere dall’anno 2028.
I commi da 2 a 5 dettano ulteriori disposizioni sulle nicotine pouches.
È previsto che il loro imballaggio esterno e le confezioni unitarie presentino le informazioni sugli ingredienti, il quantitativo di nicotina nei singoli involucri, le avvertenze d’uso e l’avvertenza sanitaria, la quale deve rispettare le regole sul posizionamento e sulle dimensioni del testo.
La vendita di tali prodotti è condizionata all’utilizzo di sistemi di chiusura a prova di bambino e manomissione con certificazione ISO 8317 e al contenuto di nicotina per singolo involucro inferiore al limite massimo di 16,6 mg.
La vendita dei beni in questione è vietata ai minori, con applicazione del relativo apparato sanzionatorio.
I prodotti non conformi alle suddette prescrizioni, che giacciono presso i depositi di produzione e di distribuzione e i punti vendita alla data di entrata in vigore del presente articolo, possono essere legalmente smaltiti.
La RT relativamente alle sigarette evidenzia che il comma 1, lettera a), numero 1, interviene sul prelievo fiscale in materia di sigarette, incrementando il valore della componente specifica dell’accisa e dell’onere fiscale minimo e diminuendo contestualmente il valore dell’aliquota di base applicata al prezzo di vendita al pubblico (componente ad valorem).
In particolare, è stato attribuito alla componente specifica dell’accisa un valore pari a 32 euro per kg per il 2026, 35,50 euro per kg per il 2027 e 38,50 euro per kg a partire dal 2028 e all’aliquota di base applicata al prezzo di vendita al pubblico un valore pari a 49,23 per cento per il 2026, 48,50 per cento per il 2027 e 48 per cento a partire dal 2028 (comma 1, lettera e), numero 2).
Il comma 1, lettera a), numero 3 interviene, inoltre, sull’onere fiscale minimo, di cui all’art. 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio del 21 giugno 2011, prevedendo che tale onere non sia più calcolato come percentuale dell’accisa e dell’iva calcolate con riferimento al "PMP-sigarette”, bensì come un importo fisso in euro, pari a 216 euro per il 2026, 221 euro per il 2027 e 227 euro a partire dal 2028. La RT stima che gli effetti sul gettito in termini di accisa, derivanti dalla disposizione siano pari a +172,6 milioni di euro per il 2026, a +371,2 milioni di euro per il 2027 e a +637,2 milioni di euro a partire dal 2028. Nelle tabelle seguenti vengono evidenziati gli effetti annuali derivanti dall’intervento.
Tabella 1 – Anno 2026

Tabella 2 – Anno 2027

Tabella 3 – Anno 2028

La RT prevede che dal suddetto intervento normativo possano derivare annualmente incrementi dei prezzi sui singoli pacchetti di sigarette indicati nelle tabelle che seguono.
Tabella 4 – Effetti sui prezzi 2026 con l’introduzione del nuovo calendario fiscale

Tabella 5 – Effetti sui prezzi 2027 con l’introduzione del nuovo calendario fiscale

Tabella 6 – Effetti sui prezzi 2028 con l’introduzione del nuovo calendario fiscale

Dalla disposizione in esame deriverebbe complessivamente, al fine di recuperare i margini di ricavo, un aumento del prezzo equo per tutte le fasce di prezzo, pari in media a circa 15 centesimi a pacchetto per il 2026, a circa 25 centesimi a pacchetto per il 2027 e a circa 40 centesimi a pacchetto a decorrere dal 2028.
Per quanto riguarda i sigaretti, la RT afferma che il comma 1, lettera a), numero 2.1, prevede, per i sigaretti, l’aumento dell’accisa minima da 37 euro/chilogrammo convenzionale a 47 euro/chilogrammo convenzionale per il 2026, a 49 euro/chilogrammo convenzionale per il 2027 e a 51 euro/chilogrammo convenzionale a decorrere dal 2028.
Il comma 1, lettera e, numero 1, interviene, inoltre, sull’aliquota di base applicata al prezzo di vendita al pubblico, alla quale è stato attribuito un valore pari a 27 per cento per il 2026, 27,50 per cento per il 2027 e 28 per cento a partire dal 2028.
Stima che gli effetti sul gettito in termini di accisa, derivanti dalla disposizione, per quanto concerne lo scenario proposto, siano pari a +17 milioni di euro per il 2026, a +20,5 milioni di euro per il 2027 e a +24,0 milioni di euro a partire dal 2028.
Prevede che dal suddetto intervento normativo possano derivare annualmente incrementi dei prezzi sui singoli pacchetti di sigarette indicati nella tabella che segue.
Tabella 7- Effetti sui prezzi 2026 -2028 con l’introduzione del nuovo calendario fiscale

Con riferimento al Tabacco trinciato, la RT osserva che il comma 1, lettera a), numero 2.2, prevede, per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, l’aumento dell’accisa minima da 148,5 euro/chilogrammo a 161,5 euro/chilogrammo per il 2026, a 165,5 euro/chilogrammo per il 2027 e a 169,5 euro/chilogrammo convenzionale a decorrere dal 2028.
Il comma 1, lettera e), numero 3, interviene, inoltre, sull’aliquota di base applicata al prezzo di vendita al pubblico, alla quale è stato attribuito un valore pari a 60,7 per cento per il 2026, 60,9 per cento per il 2027 e 61,1 per cento a partire dal 2028.
Stima che gli effetti gli effetti sul gettito in termini di accisa, derivanti dalla disposizione, per quanto concerne lo scenario proposto, siano pari a +45,8 milioni di euro per il 2026, a +65,3 milioni di euro per il 2027 e a +84,9 milioni di euro a partire dal 2028.
Prevede che dal suddetto intervento normativo possano derivare annualmente incrementi dei prezzi sui singoli pacchetti di tabacco trinciato per sigarette indicati nelle tabelle che seguono.
Tabella 8 – Effetti sui prezzi 2026 con l’introduzione del nuovo calendario fiscale

Tabella 9 – Effetti sui prezzi 2027 con l’introduzione del nuovo calendario fiscale

Tabella 10- Effetti sui prezzi 2028 con l’introduzione del nuovo calendario fiscale

Dalla disposizione in esame deriverebbe complessivamente, al fine di recuperare i margini di ricavo, un aumento pari in media – per un pacchetto da 30 grammi – a circa 50 centesimi per il 2026, a circa 60 centesimi per il 2027 e a circa 80 centesimi a decorrere dal 2028.
Per quanto riguarda i tabacchi da inalazione senza combustione, la RT afferma che il comma 1, lettera b), prevede, per i tabacchi da inalazione senza combustione e per prodotti solidi diversi dal tabacco, un decremento della percentuale dell'accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette con riferimento al prezzo medio ponderato e all’equivalenza dei tempi di consumo convenzionale di 1,5 punti percentuali per il 2026 (40,5 per cento) e di 1 punto percentuale per il 2027 (41 per cento). A decorrere dal 2028, la suddetta percentuale viene riportata a quella prevista dalla normativa attualmente vigente a decorrere dal 1° gennaio 2026 (42 per cento).
Di seguito la RT riporta i relativi effetti finanziari sui tabacchi da inalazione senza combustione.
Tabella 11 – Tabacchi da inalazione senza combustione

Le suddette stime si intendono comprensive degli effetti finanziari relativi alle scorte dei prodotti della specie assimilati dalla previgente normativa ai tabacchi da inalazione senza combustione in virtù dell’articolo 39-ter, comma 2-bis, del menzionato decreto legislativo nella sua precedente formulazione e non si è ritenuto di effettuare una valutazione degli effetti finanziari relativi ai prodotti solidi da inalazione diversi dal tabacco in considerazione della recente introduzione della stessa nella quale è registrato un numero esiguo di prodotti, non tutti allo stato commercializzati.
Relativamente ai prodotti liquidi da inalazione e aromi, la RT evidenzia che il comma 1, lettera c), prevede per i prodotti liquidi da inalazione senza combustione e gli aromi, un incremento della percentuale dell'accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette con riferimento al prezzo medio ponderato e all’equivalenza dei tempi di consumo convenzionale, rispetto a quella prevista dalla normativa attualmente vigente (17 per cento per i prodotti contenenti nicotina e al 12 per cento per i prodotti non contenenti nicotina e gli aromi a decorrere dal 1° gennaio 2026) di 1 punto percentuale per il 2026, 3 punti percentuali per il 2027 e 5 punti percentuali a decorrere dal 2028, portandola:
- dal 1° gennaio 2026 al 18 per cento per i prodotti contenenti nicotina e al 13 per cento per i prodotti non contenenti nicotina e gli aromi;
- dal 1° gennaio 2027 al 20 per cento per i prodotti contenenti nicotina e al 15 per cento per i prodotti non contenenti nicotina e gli aromi;
- dal 1° gennaio 2028 al 22 per cento per i prodotti contenenti nicotina e al 17 per cento per i prodotti non contenenti nicotina e gli aromi.
Tabella 17 -Prodotti liquidi da inalazione senza combustione e aromi

Il comma 1, lettera d), interviene sull’articolo 62-quater.1 del TUA prevedendo delle disposizioni amministrative e procedurali che non determinano effetti finanziari in relazione alle entrate tributarie.
I commi da 2 a 5 dettano disposizioni in materia di etichettatura, confezionamento, vendita ai minori e smaltimento dei prodotti di cui all’articolo 62-quater.1 del TUA. A tali commi la RT non ascrive effetti finanziari in relazione alle entrate tributarie.
Infine, la RT riporta un prospetto riepilogativo degli effetti connessi alle ipotesi di intervento sopra descritte.
PROPOSTA CALENDARIO FISCALE 2026-2028 | ANNO 2026 (MILIONI DI EURO) | ANNO 2027 (MILIONI DI EURO) | ANNO 2028 (MILIONI DI EURO) | TOTALE | ||||||
Categoria prodotto | Normativa vigente | Nuova proposta | Maggior Gettito | Normativa vigente | Nuova proposta | Maggior Gettito | Normativa vigente | Nuova proposta | Maggior Gettito | |
Sigarette | 12.418,6 | 12.591,2 | 172,6 | 12.418,6 | 12.789,8 | 371,2 | 12.418,6 | 13.055,8 | 637,2 | 1.181,0 |
Sigaretti | 106,9 | 123,9 | 17,0 | 106,9 | 127,4 | 20,5 | 106,9 | 130,9 | 24,0 | 61,5 |
Tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette | 966,7 | 1.012,5 | 45,8 | 966,7 | 1.032,0 | 65,3 | 966,7 | 1.051,6 | 84,9 | 196,0 |
Tabacchi da inalazione senza combustione | 1.576,3 | 1.543,7 | -32,6 | 1.576,3 | 1.554,6 | -21,7 | 1.576,3 | 1.576,3 | 0,0 | -54,3 |
Prodotti liquidi da inalazione e aromi | 157,5 | 167,7 | 10,2 | 157,6 | 188,1 | 30,5 | 157,6 | 208,4 | 50,8 | 91,5 |
TOTALE | 15.226,0 | 15.439,0 | 213,0 | 15.226,1 | 15.691,9 | 465,8 | 15.226,1 | 16.023,0 | 796,9 | 1.475,7 |
Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:
(milioni di euro)
Co. | Descrizione | e/s | nat | Saldo netto da finanziare | Fabbisogno | Indebitamento netto | ||||||
2026 | 2027 | 2028 | 2026 | 2027 | 2028 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||
1 | Incremento dell'accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, di cui all'art. 39-octies, del D.Lgs. 504/1995 | E | T | 213,0 | 465,8 | 796,9 | 213,0 | 465,8 | 796,9 | 213,0 | 465,8 | 796,9 |
Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione degli elementi forniti dalla RT in ordine ai dati di consumo e agli andamenti di mercato ipotizzati per ciascuno dei prodotti contemplati dalle disposizioni in esame, nonché in considerazione degli incrementi di prezzo previsti per il 2026, 2027 e 2028, non si hanno osservazioni da formulare.
Circa gli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.