Legislatura 19ª - 2ª e 10ª riunite - Resoconto sommario n. 13 del 02/07/2025
Azioni disponibili
COMMISSIONI 2ª e 10ª RIUNITE
2ª (Giustizia)
10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2025
13ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.
La seduta inizia alle ore 8,10.
IN SEDE REFERENTE
(65) PARRINI e FINA. - Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all'articolo 580 del codice penale
(104) BAZOLI e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita
(124) Elisa PIRRO e altri. - Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico
(570) DE CRISTOFARO e altri. - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita
(1083) PAROLI e altri. - Modifiche all'articolo 580 del codice penale e modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di disposizioni anticipate di trattamento e prestazione delle cure palliative
(1408) Mariastella GELMINI e Giusy VERSACE. - Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita
- e delle petizioni nn. 198, 667 e 1028 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 65, 104, 124, 570 e 1083, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1408, e rinvio. Adozione di un testo unificato)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 dicembre 2024.
Il presidente ZAFFINI comunica che è stato assegnato alle Commissioni riunite, in sede referente, il disegno di legge A.S. n. 1408, recante disposizioni in materia di morte medicalmente assistita. Propone di dare per illustrato il predetto disegno di legge, nonché di abbinarlo ai disegni di legge concernenti la stessa materia, già connessi e in corso di esame (Atti Senato nn. 65-104-124-570-1083), ai fini della trattazione congiunta.
Convengono le Commissioni riunite.
Il presidente ZAFFINI dà atto che nella riunione di ieri del Comitato ristretto, istituito per la predisposizione del testo unificato per i disegni di legge in esame congiunto, i relatori hanno presentato una proposta di testo unificato, la quale non ha conseguito un consenso unanime.
Invita quindi i relatori a illustrare la loro proposta di testo unificato alle Commissioni riunite.
Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore per la Commissione giustizia, nell'illustrare lo schema di testo unificato proposto dai relatori, si sofferma in particolare sull'articolo 1, che contiene le norme di principio a cui si ispira l'intero disegno di legge, sottolineando l'importanza del comma 2 volto a definirne i confini applicativi. L'articolo 2, accogliendo i criteri indicati dalle sentenze della Corte costituzionale, inserisce un terzo comma all'articolo 580 del codice penale introducendo delle esimenti: si è quindi scelto di intervenire in questi termini per non introdurre un diritto all'assistenza al suicidio. Si sofferma infine sui contenuti dell'articolo 3, volto a incentivare le regioni all'utilizzo generalizzato delle cure palliative.
Il relatore per la 10ª Commissione ZULLO (FdI) fa presente, in primo luogo, l'impegno profuso nella redazione della proposta di testo unificato, inteso a operare una sintesi delle diverse sensibilità.
Si sofferma, quindi, sulle disposizioni del testo proposto concernenti le cure palliative. Queste hanno grande rilevanza alla luce della finalità fondamentale di prevenire il verificarsi di situazioni di abbandono che inevitabilmente condizionerebbero le scelte delle persone interessate.
Inoltre, la previsione dell'istituzione del Comitato nazionale di valutazione è necessaria allo scopo di garantire l'irrinunciabile uniformità di valutazione a livello nazionale. Si è poi tenuto conto dell'estraneità del suicidio assistito alle finalità proprie del Servizio sanitario nazionale, peraltro in assenza del diritto alla morte nell'ordinamento.
Il presidente ZAFFINI avverte che si passa ora alla votazione della proposta di adottare come testo base, per il seguito dell'esame, lo schema di testo unificato predisposto dai relatori, testé illustrato. Ricorda che dopo la votazione, che sarà preceduta dalle eventuali dichiarazioni di voto, ci sarà la possibilità di intervenire sia in discussione generale sia nella successiva fase di esame degli emendamenti. Richiama l'attenzione sui limiti di durata degli interventi per dichiarazione di voto.
Il senatore BAZOLI (PD-IDP) prende atto della decisione della maggioranza di adottare quale testo base per il prosieguo della discussione sui disegni di legge sul fine vita un testo che giudica insoddisfacente. In relazione all'articolo 2 ritiene che i criteri di non punibilità stabiliti inseriti nell'articolo 580 del codice penale siano più restrittivi di quelli indicati nelle sentenze della Corte costituzionale. Tali criteri non sono stati colti nella loro pienezza e possono determinare situazioni paradossali. In particolare, l'articolo 2 inserisce tra i requisiti per l'applicazione dell'esimente il fatto che la persona sia "tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali"; diversamente, le sentenze della Corte costituzionale hanno sempre fatto riferimento a trattamenti di sostegno vitale. Questa diversità di criterio può comportare situazionali paradossali rispetto al quadro normativo attuale alla luce delle sentenze della Corte. Peraltro, anche il tema delle cure palliative è inserito nel testo in un modo che può dar adito a interpretazioni discutibili soprattutto nelle regioni dove la possibilità di poterle effettuare non sempre è garantita. Come già sottolineato più volte anche durante i lavori del Comitato ristretto, esprime grande insoddisfazione anche in relazione all'articolo 4, che disciplina la composizione e i compiti del Comitato nazionale di valutazione chiamato a vagliare le richieste di suicidio assistito. Ritiene al riguardo che la composizione debba essere sottratta a qualunque orientamento di carattere politico. Inoltre anche il numero dei membri è inadeguato a svolgere un compito così complesso, dal momento che non dovrebbe trattarsi semplicemente di un esame burocratico e cartolare delle richieste, ma dovrebbe potersi svolgere anche una valutazione e un accertamento personale su ogni singolo caso, proprio a tutela dei richiedenti al fine di accertarne le reali intenzioni. Esprime inoltre perplessità sui tempi della decisione del Comitato che a suo parere sono troppo lunghi e trova del tutto arbitrario che in caso di parere negativo sulla prima istanza debba passare un tempo così lungo - sei mesi - per poterne proporre una nuova. Da ultimo, ritiene del tutto sbagliata l'esclusione del servizio sanitario nazionale da procedure di questa natura. Ciò rappresenta una falla clamorosa del provvedimento che, escludendo il soggetto pubblico, apre ad un'area grigia a cui le persone vengono esposte una volta che abbiano preso la decisione di accedere al suicidio assistito. Peraltro, le sentenze della Corte costituzionale prefigurano come essenziale l'intervento del servizio sanitario nazionale proprio come cornice di garanzia per lo svolgimento di procedure che riguardano appunto il diritto alla vita. Inoltre, tale soggetto ha un ruolo fondamentale non solo per la verifica dei requisiti ma anche per la messa a disposizione di macchinari specifici utilizzati da persone che, pur pienamente capaci di intendere e di volere, risultano immobilizzate e pertanto impossibilitate sia ad esprimere il loro consenso, sia ad autosomministrarsi le sostanze necessarie al fine vita. Pur esprimendo il dissenso del suo Gruppo sull'adozione di questo testo base auspica tuttavia che i temi richiamati nel suo intervento possano essere trattati in fase emendativa nella libertà di coscienza di ciascuno.
La senatrice CASTELLONE (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo, rilevando in primo luogo che il testo in votazione non costituisce una sintesi fra diversi disegni di legge, né è frutto del lavoro collegiale del comitato ristretto. Esso è piuttosto la mera proposta dei relatori.
Le previsioni di cui all'articolo 2 risultano restrittive rispetto alla sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale quanto alle circostanze che escludono la punibilità per i casi di suicidio assistito, posto che la disposizione prevede l'inserimento in percorsi di cure palliative. La disposizione contiene inoltre il riferimento ai trattamenti sostitutivi delle funzioni vitali, che a loro volta costituiscono una fattispecie particolare rispetto a quella più ampia dei trattamenti di sostegno.
È inoltre criticabile la prevista composizione del Comitato nazionale di valutazione, in ragione della potestà di designazione dei componenti attribuita al solo Presidente del Consiglio dei ministri, oltretutto in assenza di specificazioni in merito alle competenze delle figure professionali citate. A tale riguardo sarebbe stato preferibile prevedere l'apporto dei ministeri maggiormente coinvolti per area di competenza, delle società scientifiche e dell'associazionismo rappresentativo dei cittadini e dei pazienti.
Non risulta poi comprensibile l'esclusione dell'apporto del Servizio sanitario nazionale nelle procedure per la morte medicalmente assistita, posto che, come attestato dal caso dell'interruzione volontaria di gravidanza, le sue competenze non sono limitate all'erogazione di cure per il contrasto alle patologie. Il pieno coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale dovrebbe invece essere opportunamente previsto e disciplinato, anche garantendo la facoltà dell'obiezione di coscienza, tenuto conto che esso per definizione dispone dei farmaci necessari al suicidio medicalmente assistito, comuni all'ambito delle cure palliative.
In conclusione, il testo proposto risente dell'approccio ideologico sul quale è basato, al punto di trascurare la priorità da accordare alla definizione di un quadro giuridico sufficientemente chiaro.
Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) dichiara di condividere pienamente gli interventi del senatore Bazoli e della senatrice Castellone, sottoscrivendo tutte le loro critiche al testo. Aggiunge che peraltro l'articolato tradisce il titolo del testo unificato - che cita espressamente la sentenza n. 242 del 2019 - in quanto l'articolo 2 è in realtà un arretramento rispetto al contesto normativo che le sentenze della Corte costituzionale hanno determinato. Come già sottolineato, infatti, i trattamenti sostitutivi di funzioni vitali rappresentano uno strumento più restrittivo rispetto all'indicazione fornita dalla Corte costituzionale di trattamenti di sostegno vitale. Al riguardo, c'è da chiedersi quale sarebbe la posizione con l'approvazione del nuovo testo, per esempio, per coloro che hanno assistito alcune persone che in Toscana sono ricorse al fine vita sulla base della legislazione regionale, impugnata dal Governo davanti la Corte costituzionale ma non sospesa. Nell'analizzare l'impatto del testo unificato sull'attuale situazione normativa, occorre certamente tenere conto del caso che ha dato origine alla sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019, relativo all'aiuto al suicidio dato al dj Fabo, tretraplegico e non vedente che è stato aiutato nel suo proposito di morire. Esprime poi forti perplessità proprio sulla norma contenuta nell'articolo 1 del provvedimento che afferma il principio dell'indisponibilità del diritto alla vita. Al riguardo, fa presente che l'ordinamento non punisce il tentato suicidio, smentendo nei fatti questa affermazione di principio. Infine, con riguardo alla dignità delle persone malate che decidono di intraprendere il percorso del fine vita, fa presente che i medici, al contrario di quanto affermato dai relatori, non hanno solo il dovere di curare le persone ma anche di assisterle. Nel caso di malattie incurabili, ad esempio, l'assistenza del Servizio sanitario nazionale è affermata nei fatti; analogamente, nei casi di cui alla legge 194 del 1978, il medico assiste la paziente nella procedura pur non trattandosi di una cura. Ritiene infine che la norma sul Servizio sanitario nazionale debba per tutte queste ragioni, e anche per quelle sottolineate nei precedenti interventi, essere rivista. Quanto alle modalità, il sostegno al suicidio dovrebbe essere affidato solo a medici dotati di specifiche competenze, analogamente a quanto già accade con la disciplina della legge n. 194. Esprime infine a nome del suo Gruppo il voto contrario all'adozione del testo unificato dei relatori quale testo base.
Nel preannunciare il voto contrario della propria parte politica, il senatore MAGNI (Misto-AVS) esprime delusione rispetto agli esiti dei lavori del Comitato ristretto, osservando innanzitutto che il testo in votazione non tiene pienamente conto della giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale non contempla il requisito dell'inserimento in un percorso di cure palliative. Il medesimo testo risulta inadeguato relativamente alla finalità di garantire certezza circa la concreta attuazione della volontà della persona. Piuttosto le pronunce della Corte costituzionale dovrebbero essere intese come base per un ampliamento dei diritti individuali, nella prospettiva di un pieno coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale, il quale costituisce un presidio imprescindibile a tutela della qualità dell'assistenza e della qualificazione del personale.
La senatrice GELMINI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) interviene per annunciare il voto favorevole del suo Gruppo all'adozione del testo base proposto dai relatori in quanto esso rappresenta una mediazione importante su un tema di carattere squisitamente etico che, proprio per questa ragione - e lo afferma da convinta autonomista - deve avere una cornice di carattere nazionale e non può essere lasciato all'autonomia delle singole regioni. Il tema peraltro non va politicizzato in senso ideologico-partitico ma va affrontato sul piano delle convinzioni, anche di carattere religioso, che connotano più in generale i principi relativi al diritto alla vita. Da cattolica ritiene fermamente che il diritto alla vita non rientri fra i diritti disponibili. Ritiene pertanto che i principi introdotti con l'articolo 1 siano indispensabili a chiarire che con il provvedimento in esame non si intende in alcun modo liberalizzare né l'eutanasia né il suicidio assistito. Dichiara conseguentemente di apprezzare il carattere restrittivo del testo, che è rispettoso dei valori fondamentali in cui vi è anche un'implicazione religiosa: questo testo difende, conserva, e prova a preservare la vocazione del Servizio sanitario nazionale a difendere la vita. Giudica dunque condivisibile che il testo escluda l'obbligo di intervenire del Servizio sanitario nazionale nel procedimento di morte assistita. Ferme restando queste determinazioni di principio, il testo può certamente essere ulteriormente migliorato, ad esempio sotto il profilo della composizione del Comitato nazionale di valutazione.
Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo, il senatore BERRINO (FdI) ritiene l'articolo 1 meritevole di particolare apprezzamento in quanto rispettoso del comune patrimonio di civiltà, il quale contempla il carattere fondamentale del diritto alla vita. Costituisce un altro elemento qualificante l'insieme delle previsioni volte a favorire il ricorso alle cure palliative, che necessariamente devono essere assicurate alle persone in stato di sofferenza. Risulta inoltre opportuno tenere conto che sulla materia il Parlamento non può rinunciare alla propria piena potestà legislativa, per cui è improprio postulare la sussistenza di particolari vincoli determinati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.
Il senatore GASPARRI (FI-BP-PPE) ringrazia per il lavoro di sintesi i relatori che, nel rispetto della funzione parlamentare in senso più alto, hanno raccolto l'indicazione proveniente dalla Corte costituzionale ad intervenire. In questo contesto, sia nelle sentenze della Corte sia nel testo proposto dai relatori, ritiene fondamentale riaffermare la difesa della vita come valore assoluto, anche rispetto all'attività del Servizio sanitario nazionale. Pur consapevole della difficoltà di elaborare, in particolare su un tema così delicato e complesso, un testo condiviso da tutti, in conformità al mandato ricevuto dalle Commissioni riunite, i relatori hanno formulato una proposta che, come accade in democrazia, rappresenta la base per un successivo esame. Se è vero che ci sono questioni imprescindibili - ad esempio il Servizio sanitario nazionale non può certamente dispensare la morte ma soltanto prenderne atto - alcuni aspetti potranno certamente essere oggetto di emendamenti. Rileva infine l'opportunità di mantenere il Comitato di valutazione come organismo nazionale al fine di assicurare uniformità su una materia di particolare delicatezza.
Il vice ministro SISTO dichiara il proprio apprezzamento, sotto il profilo del metodo, per il lavoro di approfondimento e sintesi svolto dai relatori e dalle Commissioni riunite. Nel condividere le osservazioni avanzate dal senatore Berrino, rileva che le sentenze della Corte Costituzionale possono certamente fornire indicazioni e spunti, lasciando tuttavia il Parlamento libero di intervenire in qualità di legislatore. In linea generale, ritiene importante che finalmente si sia posta la base per una discussione seria sul tema in sede parlamentare.
Non essendovi altre richieste di intervento, le Commissioni riunite approvano, a maggioranza, la proposta di adozione del testo unificato predisposto dai relatori quale testo base per il prosieguo dell'esame (pubblicato in allegato).
Il presidente ZAFFINI avverte che i relatori si intendono autorizzati ad apportare al testo unificato le correzioni di forma eventualmente necessarie.
Propone altresì di porre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, da riferire al testo base appena adottato, alle ore 11 di martedì 8 luglio.
Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.
Il presidente ZAFFINI si riserva di convocare un'ulteriore seduta delle Commissioni riunite per il pomeriggio di domani, finalizzata allo svolgimento della discussione generale.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9.
TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 65, 104, 124, 570, 1083 E 1408
NT1
I Relatori
Modifica all'articolo 580 del codice penale e ulteriori disposizioni esecutive della sentenza n. 242 della Corte costituzionale del 22 novembre 2019
Articolo 1
(Inviolabilità e indisponibilità del diritto alla vita)
1. Il diritto alla vita è diritto fondamentale della persona in quanto presupposto di tutti i diritti riconosciuti dall'ordinamento. La Repubblica assicura la tutela della vita di ogni persona senza distinzioni in relazione all'età o alle condizioni di salute o ad ogni altra condizione personale e sociale.
2. Sono nulli gli atti civili e amministrativi contrari alle finalità del presente articolo e non rientranti nelle tassative disposizioni della presente legge.
Articolo 2
(Modifica all'articolo 580 del codice penale)
1. All'articolo 580 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Non è punibile chi agevola l'esecuzione del proposito di cui al presente articolo, formatosi in modo libero, autonomo e consapevole, di una persona maggiorenne, inserita nel percorso di cure palliative, tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili, ma pienamente capace di intendere e di volere, le cui condizioni siano state accertate dal Comitato nazionale di valutazione di cui all'articolo 9-bis della legge 23 dicembre 1978, n. 833".
Articolo 3
(Modifiche all'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore)
1. All'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis:
1) al primo periodo, dopo le parole: "al fine di raggiungere, entro l'anno 2028, il 90 per cento della popolazione interessata" sono aggiunte le seguenti: "e di garantire l'integrale utilizzo, per le finalità di cui alla presente legge, delle somme di cui all'articolo 12, comma 2";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali" è inserita la seguente: "(AGENAS)";
3) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Eventuali residui delle somme di cui all'articolo 12, comma 2, non utilizzati per le finalità di cui alla presente legge, sono in ogni caso restituiti allo Stato e non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle previste dalla presente legge".
b) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:
"4-ter. L'AGENAS istituisce un osservatorio per l'esame dei piani di cui al comma 4-bis e, sulla base delle valutazioni dello stesso, invia una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, nonché ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nella quale indica anche le regioni che non hanno presentato il piano di potenziamento delle cure palliative, anche pediatriche, domiciliari e per ogni patologia, ai sensi del comma 4-bis, nonché le regioni che non hanno conseguito gli obiettivi assunti negli omologhi piani relativi all'anno precedente.
4-quater. Nel caso di omessa presentazione del piano di cui al comma 4-bis, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione dell'AGENAS, il Governo, con delibera assunta ai sensi dell'articolo 1, comma 569, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nomina un commissario ad acta sino al raggiungimento dello standard di cui al presente articolo. Qualora la regione non abbia ottenuto gli obiettivi di potenziamento delle cure palliative fissati nel piano presentato per l'anno precedente, come rilevato dall'osservatorio di cui al comma 4-ter, il Ministro della salute assegna un termine non superiore a sei mesi per il raggiungimento degli stessi e il Governo procede ai sensi del periodo precedente qualora l'AGENAS accerti il perdurante inadempimento.
4-quinquies. Alle attività di cui ai commi 4-ter e 4-quater si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
Articolo 4
(Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833)
1. Alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - (Comitato nazionale di valutazione) - 1. Il Comitato nazionale di valutazione è organo competente a rilasciare, su richiesta dell'interessato, parere obbligatorio circa la sussistenza o meno dei requisiti per l'esclusione della punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale.
2. Il Comitato nazionale di valutazione è formato da sette componenti, di cui un giurista, scelto fra i professori universitari di materie giuridiche o gli avvocati abilitati al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori, un bioeticista, un medico specialista in anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, un medico specialista in medicina e cure palliative, un medico specialista in psichiatra, uno psicologo e un infermiere. I componenti del Comitato nazionale di valutazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale nomina fra essi il presidente, il vice-presidente e il segretario. I componenti del Comitato nazionale di valutazione durano in carica cinque anni, con possibilità di rinnovo per due sole volte anche non consecutive. L'ufficio di componente del Comitato nazionale di valutazione è gratuito.
3. Ricevuta da parte dell'interessato, dotato di capacità d'agire ai sensi dell'articolo 2 del codice civile, la richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti di non punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale, il Comitato nazionale di valutazione acquisisce agli atti il parere non vincolante di un medico specialista della patologia di cui soffre il richiedente. Ove la richiesta preveda modalità di esecuzione comportanti l'assunzione di farmaci off label, il Comitato nazionale di valutazione acquisisce il parere non vincolante del Centro di coordinamento nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Il Comitato nazionale di valutazione si pronuncia entro sessanta giorni dalla richiesta, prorogati di trenta giorni in caso di richiesta di ciascuno dei pareri di cui ai periodi precedenti. Il termine di rilascio del parere da parte del Comitato nazionale di valutazione può essere prorogato, di trenta giorni, in caso di motivate esigenze. Non si applicano gli articoli 2, 16 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, né gli articoli 4 e 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219. Ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni, disciplinate dal presente articolo, il Comitato nazionale di valutazione si avvale delle strutture del Ministero della salute - Dipartimento per l'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
4. La richiesta di cui al comma 3 può essere ritirata in ogni momento dall'interessato.
5. In caso di accertamento dell'insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale, la richiesta di cui al comma 3 del presente articolo può essere reiterata nei soli casi in cui è dimostrata dall'interessato l'intervenuta sussistenza dei requisiti medesimi e comunque non prima di centottanta giorni.
6. Il parere rilasciato dal Comitato nazionale di valutazione è valutato dall'autorità giudiziaria ai fini della non punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale".
b) all'articolo 25 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ferme restando le competenze del Comitato nazionale di valutazione di cui all'articolo 9-bis della presente legge in materia di verifica della sussistenza o insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale, il personale in servizio, le strumentazioni e i famaci di cui dispone a qualsiasi titolo il Servizio sanitario nazionale non possono essere impiegati al fine dell'agevolazione dell'esecuzione del proposito di cui al medesimo articolo 580 del codice penale".